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Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1989, n. 87
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Legge 11 febbraio 1989, n. 87
Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1989, n. 87
Versione
12 marzo 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 marzo 1989
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