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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4835/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Miro Santangelo - Presidente Dott. Maria Eugenia Pupa - Giudice relatore Dott. Manuela Palvarini - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4835/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1 e da
[...]
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Dario Minella, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica di condizioni di separazione MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la modifica della sentenza n. 727/2024 resa da questo Tribunale all'esito del giudizio di separazione;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di separazione pronunciate con Sentenza n. 727/2024 pubblicata in data 18.10.2024 emessa ad esito del procedimento numero RG 4397/2024 – Tribunale di Busto Arsizio sostituendo, come segue, le previgenti condizioni n. 5 e 6:
5) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento, a partire dal mese di novembre 2025, un assegno pari a € 2.250,00 mensili. L'assegno dovrà essere versato alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle coordinate Pt_1 bancarie note, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
6) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
e , a partire dal mese di novembre 2025, un assegno pari a € 2.300,00 mensili (euro Per_1 Per_2 1.150,00 mensili per ciascun figlio). L'assegno dovrà essere versato alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie note, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Con conferma di tutte le altre condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 727/2024 non espressamente modificate”;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse dei figli e adeguate alla situazione reddituale delle parti;
-Osservato che possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra citata sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Miro Santangelo - Presidente Dott. Maria Eugenia Pupa - Giudice relatore Dott. Manuela Palvarini - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4835/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1 e da
[...]
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Dario Minella, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica di condizioni di separazione MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la modifica della sentenza n. 727/2024 resa da questo Tribunale all'esito del giudizio di separazione;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di separazione pronunciate con Sentenza n. 727/2024 pubblicata in data 18.10.2024 emessa ad esito del procedimento numero RG 4397/2024 – Tribunale di Busto Arsizio sostituendo, come segue, le previgenti condizioni n. 5 e 6:
5) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento, a partire dal mese di novembre 2025, un assegno pari a € 2.250,00 mensili. L'assegno dovrà essere versato alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle coordinate Pt_1 bancarie note, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
6) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
e , a partire dal mese di novembre 2025, un assegno pari a € 2.300,00 mensili (euro Per_1 Per_2 1.150,00 mensili per ciascun figlio). L'assegno dovrà essere versato alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie note, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Con conferma di tutte le altre condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 727/2024 non espressamente modificate”;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse dei figli e adeguate alla situazione reddituale delle parti;
-Osservato che possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra citata sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente