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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3628/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacoviello, C.F._1
con studio in Lavello alla via Alessandro Manzoni n. 149, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con provvedimento del
17.01.2023, l' di Potenza comunicava l'esistenza di un presunto indebito CP_1 relativo alla pensione di invalidità civile n. 07022931, relativo all'anno 2022, per un importo complessivo di € 4.796,87; che dalla lettura del suddetto provvedimento si evinceva che parte resistente aveva corrisposto conguaglio prestazione e maggiorazione aumento sociale nel 2022; che il provvedimento era illegittimo, atteso l'errore dell' nella corresponsione delle somme e attesa la CP_1
buona fede del ricorrente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare illegittimo il
CP_ provvedimento impugnato, con condanna dell' alla refusione delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
respingere il ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente - titolare di pensione INVCIV. n. , trasformatasi ex P.IVA_1
lege in assegno sociale con il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia - con il presente giudizio, domanda di accertare l'irripetibilità dell'importo di € 4.796.87 percepito a titolo di maggiorazione sociale per l'anno
2022 e rivendicato dall' con provvedimento del 17 gennaio Controparte_2
2023.
2 In particolare, il ricorrente, sulla base del presupposto secondo cui nel caso di specie si verserebbe in una ipotesi di indebito assistenziale, insorge avverso le rivendicazioni dell' , deducendo che l'errore nella erogazione delle somme CP_1
sia addebitabile all'Istituto nonché la buona fede del percipiente.
Alle argomentazioni attoree si oppone l' deducendone la infondatezza. CP_1
Dalla documentazione in atti si evince che con il provvedimento del 17 gennaio
2023, impugnato nel presente giudizio, l' abbia provveduto al recupero CP_1
della maggiorazione sociale percepita dal ricorrente da gennaio a dicembre 2022
a norma dell'articolo 38 della legge 448/2001.
Al riguardo, è costante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, anche a non voler ritenere la maggiorazione sociale un istituto di natura assistenziale, tale natura debba senz'altro riconoscersi alla prestazione a cui la maggiorazione accede, statuendo così il principio, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n.
173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13915 del 20.05.2021).
Orbene, atteso che all'indebito in esame debba riconoscersi natura assistenziale, atteso che non vi è agli atti la prova che l'erogazione ritenuta indebita sia addebitale al ricorrente o che sussistano situazioni che possano escludere il legittimo affidamento di quest'ultimo, risultando dal documento impugnato la
3 piena disponibilità e conoscenza da parte dell' della condizione reddituale CP_1
del sig. tanto da avere chiesto in restituzione quanto da lui Pt_1
indebitamente percepito in relazione all'anno 2022, ne consegue, in applicazione del richiamato principio, che debbano ritenersi ripetibili solamente gli importi indebitamente erogati a partire dal 17 gennaio 2023, data del provvedimento che ha accertato la non debenza della prestazione assistenziale.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la insussistenza del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo da CP_1
gennaio a dicembre 2022 e rivendicato con provvedimento del 17 gennaio 2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 12.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la insussistenza del diritto dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo dal gennaio a dicembre 2022 e rivendicato con provvedimento del 17 gennaio 2023;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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