Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1736 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “usucapione”, e vertente TRA
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PASQUALE DI IACOVO, giusta C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI -
E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
EGIDIO FELICE EGIDIO e MANUELA DANZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
NONCHÈ
, nata a [...], in data [...] e residente in Controparte_2
Cassano allo Ionio (CS), alla Via G. Amendola s.n.c.;
, nato a [...] allo Ionio (CS), in data 25.01.1954 ed ivi residente Controparte_3 alla C.da Garda s.n.c.;
- CONVENUTI contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 allegando che:
- da oltre trent'anni possiedono i fondi rustici situati in agro di Cassano allo Ionio (CS), Località Fornara e Piantata, censiti al catasto terreni di detto Comune, rispettivamente, alla particella n. 199 del foglio di mappa n. 41, risaia classe U, ettari 04.14.65, RD Euro
299,81, RA Euro 203,44 e al foglio di mappa n. 41, particella n. 201, seminativo, classe 3, RD Euro 116,94, RA Euro 71,96, foglio di mappa 42, particella n. 86;
- hanno esercitato il possesso dei predetti beni immobili utilizzandoli uti dominus in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta per oltre trent'anni, dopo averne acquistato il possesso dalla di loro madre, , nata a [...] allo Ionio (CS) ON il 3.06.1922 e deceduta in data 26.04.2015, la quale, a sua volta, era subentrata nel possesso del di lei padre, , nato a [...] allo Ionio (CS) il NA
6.01.1889 e deceduto il 27.11.1970;
- e , con l'ausilio di , coniuge di Parte_1 Parte_2 Persona_3
, hanno coltivato e goduto uti dominus i predetti terreni agricoli sin Parte_1
dall'età infantile, senza mai ricevere alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, né rivendicazione alcuna della proprietà dei terreni agricoli de quo;
- anche attualmente, i germani detengono i suindicati terreni agricoli e Pt_1 provvedono alla loro gestione e coltivazione uti dominus, sostenendo, in via esclusiva, tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti maturati, comportandosi nel godimento di tali fondi agricoli come esclusivi proprietari nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta e senza rendere conto ad alcuno della gestione degli stessi, né corrispondere alcunché per il relativo godimento degli interi appezzamenti in questione;
- a tutt'oggi, e godono dei suddetti fondi agricoli in via Parte_1 Parte_2 esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese i fondi agricoli per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quali unici, veri ed esclusivi proprietari;
- gli odierni istanti hanno avviato la mediazione obbligatoria in data 27.12.2017, presso l'Organismo Concormedia S.r.l. di Corigliano Calabro, che ha, però, sortito esito negativo;
- dopo aver ricevuto la convocazione in sede di mediazione, Controparte_2
con lettera del 26.01.2017, ha comunicato per iscritto di “non avere né la
[...] proprietà né il possesso dei terreni oggetto della domanda di mediazione”;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti e presupposti di legge per l'accertamento del diritto di usucapione in favore di e , al fine di riconoscere agli Parte_1 Parte_2 stessi anche la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei terreni suindicati. Tanto premesso, le parti attrici hanno chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., che , nata a Parte_1
Cassano allo Ionio il 25.08.1952 e residente in [...], e
, nato a [...] allo Ionio il 16.06.1955 e ivi residente al Corso Cavour n. Parte_2
111, hanno esercitato il possesso in maniera esclusiva, pubblica, pacifica e ininterrotta per oltre un ventennio e, pertanto, hanno maturato il diritto di divenire proprietari esclusivi per usucapione dei terreni agricoli siti in Cassano Ionio, Località Fornara e Piantata, censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 41, particella n. 199, risaia classe U, ettari 04.14.65, RD Euro 299,81, RA Euro 203,44 e al foglio di mappa b. 41, particella n.
201, seminativo, classe 3, RD Euro 116,94, RA Euro 71,96, foglio di mappa 42, particella n. 86;
b. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali;
c. condannare i soccombenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi a mente dell'art. 93 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.04.2019, si è costituita
, deducendo che: Controparte_1
- dal 20.08.1962 alla data del 04.07.2017 è stata comproprietaria, unitamente ai fratelli,
e , di un complesso immobiliare, Controparte_3 Controparte_2 sviluppato prevalentemente nella piana di Sibari, comprendente anche i beni per cui vi è causa;
- in seguito ad una complessa e annosa controversia, anche giudiziaria, di divisione ereditaria, sorta e a lungo protrattasi tra i fratelli , e avente ad oggetto il CP_2 predetto complesso immobiliare, il Tribunale di Castrovillari, nella persona del G.I. dott.
Laviola, con sentenza n. 700/2017 del 04.04.2017, a definizione del procedimento con R.G. n. 660/2008, recependo una precedente scrittura privata intervenuta tra i germani, ha assegnato a ciascun erede la propria quota;
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- in ragione della predetta pronuncia, è divenuta proprietaria Controparte_1 esclusiva della propria quota, comprendente anche il fondo censito al catasto terreni del Comune di Cassano allo Ionio al foglio di mappa n. 41, particella n. 201, per cui è causa;
- la notifica dell'atto introduttivo della presente lite è giunta in corrispondenza della comunicazione di un imminente esproprio dei terreni per cui vi è causa;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'atto di citazione proposto dagli attori
è affetto da nullità, per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. e, in particolare, per difetto della editio actionis (difetto di causa petendi), attesa l'estrema genericità dello stesso, che impedisce alla parte convenuta di predisporre adeguatamente le proprie difese con ripercussioni sull'esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio;
- tutto l'atto di citazione si fonda su di una sola pagina, ove si afferma genericamente che gli attori hanno posseduto i terreni per cui è causa, senza precisare in che modo tale possesso si sia manifestato, né da chi sia stato effettivamente esercitato;
- l'azione degli attori è, comunque, infondata, in quanto, nel caso controverso, non sussistono i presupposti per l'usucapione;
- non è, infatti, sufficiente dichiarare di possedere il bene da “tempo immemorabile”, in quanto l'istituto “dell'immemorabile” non rientra nell'ordinamento italiano e non può di conseguenza produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico;
- la parte che voglia provare di aver usucapito, per quanto attraverso una attività illecita a monte, deve dare una prova rigorosa che, per quanto in linea di massima non esclusa, difficilmente si avrà attraverso le prove meramente testimoniali;
- nel caso di specie, risulta già per tabulas l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'odierna convenuta, inizialmente comproprietaria con gli altri fratelli, poi divenuta proprietaria esclusiva, ha intrapreso una dura battaglia processuale con i germani comunisti e, nelle more, unitamente agli altri comproprietari, si è occupata della gestione del predetto patrimonio, corrispondendo tasse, ordinando la cura dei terreni, e mere temporanee detenzioni dei suindicati beni sono avvenute sempre con tolleranza e su disposizione dei fratelli comproprietari (e non di terze persone);
- l'odierno attore dichiara di essersi comportato come proprietario (animus possidendi), dimentico, però, del fatto che i proprietari dei beni immobili non si limitano alla coltivazione del terreno, ma anche all'ottemperanza di ben gravosi obblighi, tra cui gli obblighi giuridici, il pagamento di tasse e le responsabilità derivanti dalla titolarità del bene.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1
a. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.; b. nel merito, rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto in forza delle causali innanzi indicate;
c. condannare gli attori, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite come per legge.
Gli altri convenuti, benché regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5.04.2019.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie ed escussi i testi di entrambe le parti, all'udienza del 10.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa, quindi, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito.
2.1. e , come sopra rilevato e come si evince dalle conclusioni Parte_1 Parte_2 formulate nell'atto introduttivo, hanno agito per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà dei fondi agricoli, ubicati nel Comune di Cassano allo Ionio, R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 4 di 8
località Fornara e Piantata, catastalmente individuati come in atti, e formalmente intestati a
, e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
A sostegno della propria domanda, le parti attrici hanno allegato visure catastali, che darebbero contezza della riconducibilità del terreno in esame in capo alle parti convenute, sotto il profilo della legittimazione passiva, nonché relazione ipocatastale nel ventennio, redatta in data
18.02.2021 dal Notaio depositata a seguito di espressa richiesta del Tribunale Persona_4
(cfr. ordinanza del 27.04.2020). Di contro, , unica convenuta costituita, ha prodotto in atti sentenza del Controparte_1
Tribunale di Castrovillari n. 700/2017 del 04.04.2017, pronunciata nel giudizio (n. 660/2008 R.G.) di divisione ereditaria tra i fratelli , odierni convenuti, riguardante anche i beni oggetto CP_2 del presente giudizio, nonché visure storiche di detti immobili dalle quali risulta la trascrizione della stessa. 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà,
è noto che, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c., ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso - sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ., sez. II, 6- 9-2002, n. 12984, in Gius, 2003, 2, 183).
È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Occorre, cioè, dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 05-
10-2010, n. 20670 in Imm. e propr., 2010, 12, 802). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, II, 26 aprile 2011, n. 9325, in motivazione). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è quella secondo cui colui che agisce in giudizio al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017).
Conseguentemente, la incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App.
Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 5 di 8
2.3. Tanto premesso in diritto, la domanda formulata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti dei convenuti è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Gli attori deducono di aver esercitato il possesso sui beni oggetto di causa, per oltre trent'anni, dopo averlo acquistato dalla loro madre, , che a sua volta, era ON subentrata nel possesso al padre , e di averli coltivati con l'ausilio di NA
, coniuge dell'attrice , “sin dall'età infantile” (cfr. pag. 2 atto di Persona_3 Parte_1 citazione). La domanda attorea risulta già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici - né dei loro ascendenti ai quali sarebbero succeduti nell'esercizio del possesso - continuo ed interrotto con i beni uti dominus e non offre elementi utili per qualificare la relazione con la cosa come possesso, né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Gli attori, invero, non evidenziano le modalità attraverso le quali si sarebbe instaurato il rapporto con la res, con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere, limitandosi a riferire di essere subentrati alla madre , deceduta nell'anno 2015, ON nell'esercizio del possesso dei beni de quibus, ammettendo, dunque, che il subentro nel possesso sia avvenuto inter vivos, considerato che è deceduta nell'anno 2015. ON Vale osservare che l'operatività dell'accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, c. 2, c.c., presuppone, innanzitutto, l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare (Cass. II, n. 13695/2003) e, inoltre, la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso (ancorché invalido o proveniente a non domino), circostanze non compiutamente allegate né conseguentemente provate.
La domanda esperita è, infatti, totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo, essendo, anzi, evidente la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con il bene sia da parte di che ON delle odierne parti attrici. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà, nel caso di specie), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva.
Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco.
La domanda, inoltre, oltre ad essere generica, risulta sfornita di adeguato riscontro probatorio (conseguenza, invero, della sua genericità).
Quanto alle prove testimoniali, si osserva quanto segue.
In generale, e in materia di usucapione in particolare, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(cfr. Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 12-10-2011, n. 20997, in CED Cassazione, 2017). Nel caso di specie, il teste , escusso all'udienza del 25.10.2021, si è Testimone_1 limitato a confermare la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2 della memoria ex art. 183 c.p.c.
2° termine - riformulato da questo giudice con ordinanza dell'8.07.2021 -, riferendo, in maniera del tutto generica, che i terreni oggetto di causa “prima dei sigg.ri e sono Parte_1 Parte_2 stati coltivati dalla signora madre dei sigg.ri ed . ON Parte_1 Pt_2
Sono confinante dagli anni 80 e da quando io sono lì ho visti coltivare i terreni;
mandavano operai”. Il teste escusso all'udienza del 30.05.2022, ha dichiarato, invece, “La Testimone_2 dott.ssa ed il fratello li ho visti pochissime volte negli ultimi Parte_1 Parte_2 quarant'anni; quello che ho visto spesso è il marito della tale;
l'ho Pt_1 Persona_3 R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 6 di 8
visto con operai e trattori in base a quello che c'era da fare nei vari periodi ad iniziare da circa trent'anni fa”. In relazione a dette dichiarazioni, si osserva che le deposizioni rese dai testi di parte attrice sono irrilevanti ai fini della prova del fatto costitutivo del possesso, dal momento che essi nulla riferiscono in ordine alla instaurazione del contatto con il bene da parte degli odierni attori e/o dei loro ascendenti, né in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta usucapione, non consentendo, quindi, di ritenere provato che la dedotta relazione con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione, né ad individuare il tempo a partire dal quale lo stesso sia cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto. Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla è emerso neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si sarebbe completato. Le predette deposizioni, pertanto, non costituiscono prova rigorosa né riguardo agli elementi del corpus possessionis, né dell'animus possidendi, né tantomeno della durata del possesso e che esso si sia dispiegato come signoria piena e incontrovertibile sui terreni contrapposta all'inerzia dei titolari convenuti in giudizio. Infatti, la riferita coltivazione dei terreni, anche con l'ausilio di terzi e operai, non rappresenta circostanza sufficiente a provare, da sola, un'attività incompatibile con il possesso altrui, potendo trattarsi di meri atti di gestione autorizzati o tollerati dal titolare del diritto dominicale, come tali, inidonei a caratterizzare quel dominio sulla res necessario per l'accoglimento della domanda.
Né il generico riferimento alla coltivazione del fondo può far ritenere sussistente una manifestazione di un dominio esclusivo degli attori e, soprattutto, che si tratti di un'attività durevole, ininterrotta da più di venti anni e mai oggetto di contestazione da parte dei convenuti, trattandosi di circostanza compatibile con l'utilizzazione dei fondi a qualsiasi titolo e non costituente manifestazione univoca di facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Del resto, non sono stati prodotti dalle parti attrici neppure documenti astrattamente idonei a provare ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato.
Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno dei germani Pt_1 idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. Per l'effetto nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.), dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa di e , già sotto il profilo del corpus. Parte_1 Parte_2
Né la semplice coltivazione del fondo - peraltro mai riferita in maniera specifica o individuata in concreto dai testi - costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la coltivazione del fondo sotto tale profilo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 7 di 8
proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013). Ulteriori indizi non sono emersi nel caso di specie nel corso della istruttoria svolta.
2.4. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Il regime delle spese.
Le spese del giudizio relative alla convenuta seguono la soccombenza Controparte_1 e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405);
c) che il valore della controversia va calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. “moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato … alla data della proposizione della domanda … per duecento per le cause relative alla proprietà … per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”; d) che dalla consultazione delle visure in atti risulta che la sommatoria dei redditi dominicali e agrari delle tre particelle è pari ad € 520,43; e) che il valore della presente controversia, pertanto, fa sì che rientri nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (€ 520,43 per 200: € 104.086,00); f) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
g) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
h) delle diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata), tenuto conto delle circostanze indicate ai punti che precedono;
.
i) Che va disposta la distrazione in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
Nulla deve disporsi, invece, sulle spese di lite relativamente ai convenuti Controparte_3
e , non avendo svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio Controparte_2 perché contumaci. La condanna alle spese non può, infatti, essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
B. CONDANNA le predette parti attrici al pagamento, in favore della convenuta CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso (€ 1.276,00
[...] per compenso per la fase di studio, € 814,00, per compenso per la fase introduttiva, € 2.835,00 per compenso per la fase istruttoria, € 2.127,00, per compenso per la fase decisoria), oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie R.G. n.° 1736/2018 - Pag. 8 di 8
nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
C. NULLA sulle spese relativamente ai convenuti e Controparte_3 Controparte_2
attesa la contumacia degli stessi;
[...]
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni