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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 249/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 249/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
s.n., c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona Via Kennedy CodiceFiscale_1
440 presso lo studio degli avv. Maria Calderone, c.f. p.i CodiceFiscale_2
fax 090/9765668, pec e P.IVA_1 Email_1 [...]
, c.f. p.i , pec Parte_2 CodiceFiscale_3 P.IVA_2
fax 0997329987, che lo Email_2 rappresentano unitamente e disgiuntamente -Appellante
CONTRO
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Ciacci (
[...] E
, pec , e TO Monoriti C.F._4 Email_3
pec -Appellato C.F._5 Email_5
OGGETTO: benefici da esposizione all'amianto- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 434 depositata in data 10 maggio 2024
CONCLUSIONI CP_ Calderone: riformare la sentenza impugnata dichiarando, nei confronti dell' che la determinazione della pensione 00446489 EL va operata, ai sensi del dell'art. 3 comma 8 Legge 297/82 e s.m.i., con computo di ogni contribuzione maturata, anche ai fini della misura, altresì a partire dall'1/1/1996 (periodo di applicazione del sistema c.d. contributivo), con riconoscimento di importo della prestazione pen- sionistica dovuta pari all'origine a mensili euro 2.173,00, superiore a quello erogato CP_ dall' condannando pertanto l'appellato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate, oltre al maturato ad analogo titolo nel prosieguo (diffe- renze di pensione via via perequata), riveniente dalla superiore determinazione della n° 249/24 R.G.L.
pensione ab origine, ed oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del si- lenzio rifiuto, fino all'effettivo soddisfo. Per l'effetto, previa, se del caso, ammis- sione di ctu contabile, accogliere le conclusioni espresse nel ricorso di primo grado, come innanzi sintetizzate, con vittoria di spese, del doppio grado, da distrarsi;
in subordine, compensarle o ridurle ai minimi di tariffa.
rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 settembre 2023 al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Pt_3 derone narrava che lo stesso tribunale, con sentenza 30/2017, gli aveva rico- Pt_1 nosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva ex art 13 comma 8 legge 257/92 per esposizione ultradecennale ad amianto secondo il coefficiente 1,5, condannando CP_ l' ad applicare la maggiorazione dall'1 gennaio 1990 al 2 ottobre 2003, oltre a quella già ottenuta dall' dal 24 marzo 1986 al 31 dicembre 1990. Lamentava CP_2 CP_ che l' nel liquidargli la pensione a decorrere dall'1 agosto 2019, aveva consi- derato integralmente il beneficio ai fini della maturazione del diritto ma solo in parte ai fini del calcolo dell'importo della prestazione, non applicando il coefficiente ai contributi maturati dal 1996 in avanti, erogandogli pertanto un importo inferiore a quello cui riteneva di avere diritto. CP_ Chiedeva pertanto che, previo ricalcolo del dovuto, l' venisse condannato ad adeguarlo per il futuro e a erogargli le differenze sul pregresso, con accessori di legge, ritrascrivendo in ricorso consulenza di parte1 contenente il conteggio delle maggiori somme a suo dire spettantigli, invocando, nel caso che la normativa in- terna osti all'accoglimento, il rinvio pregiudiziale alla CGUE per contrasto con quella comunitaria, o la rimessione alla Corte Costituzionale. CP_ Resistendo l' con sentenza n° 434 depositata in data 10 maggio 2024 il giu- dice di primo grado ha rigettato la domanda condannando il ricorrente a rimborsare CP_ all' le spese di lite, liquidate in 12.564,00 euro oltre accessori.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 maggio Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell' depositate note di trattazione scritta entro il 7 otto- bre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa la manifesta infondatezza dell'assunto, contenuto nell'esordio del ri- corso art. 414 c.p.c., secondo il quale la causa necessitasse del superamento dei limiti suggeriti per la lunghezza degli atti giudiziari. L'unica ragione del supera- mento è l'esasperante ripetizione dei medesimi concetti, molti dei quali scontati o irrilevanti, spesso frutto del sistematico uso di copia-incolla da articoli rinvenuti su n° 249/24 R.G.L.
siti internet senza citazione della fonte. Ciò ovviamente non rende inammissibili gli atti, ma ne scalfisce il pregio professionale.
Il ritenendo violato il giudicato a suo dire formatosi con la sentenza Parte_1 CP_ 30/2017, ha rilevato che l' non ha riconosciuto la maggiorazione del 50% ai fini dell'importo sulla quota retributiva della pensione sui contributi versati dall'1 gen- naio 1996 in avanti, data di entrata in vigore della riforma Dini. Precisato di non contestare di rientrare nel sistema contributivo misto non avendo raggiunto la quota di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, opinava che la non applicazione della supervalutazione ai fini della misura, per i soggetti che non si trovino integralmente nel regime retributivo, costituisse disparità di trattamento contraria agli artt. 20 e 21
Carta di Nizza e 57 e 103 TFUE oltre all'art. 2, 3, 6, 8 e 14 CEDU e 1 prot. addi- zionale, vista l'identità di ratio e di esigenze di tutela fra soggetti esposti all'amianto, non comprendendosi perché per alcuni gli effetti debbano essere maggiori che per altri. Invocava pertanto un'interpretazione adeguatrice della normativa interna o, ove impossibile, la sua disapplicazione in parte qua, specie considerata la natura anche risarcitoria dei benefici art. 13 comma 8 legge 257/1992 che, per i soggetti in sistema misto retributivo-contributivo, verrebbe parzialmente sterilizzata2. CP_ Il Calderone ha comunque contestato che l'interpretazione adottata dall' sia corretta già in base all'ordinamento interno, contestando che l'applicazione del coef- ficiente alla misura della pensione trovi fondamento nella riforma Dini, la quale non ha abrogato l'art. 13 legge 257/1992, e che l'abrogazione non è presente in alcuna altra legge generale o speciale. Esclude poi che l'abrogazione possa essere ricavata in via analogica dato che è semmai l'art. 13 a costituire norma speciale dal contenuto inequivoco. CP_ L' si è difeso evidenziando che il ricorrente aveva raggiunto un numero di contributi maggiore di 2080 che, ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 attuativo dell'art. 47 D.L. 269/2003 conv. legge 326/2003, disciplina i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando che il limite di 2080 contributi (40 anni di anzianità) è entrato in vigore con l'art. 5 comma 1 legge 488/1968 in relazione al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica anche ai soggetti che godano CP_ dei benefici art. 13. L' ha pertanto rilevato come l'impostazione stessa del ri- corso del non aderisca alla realtà fattuale, non essendo entrata in gioco Parte_1 un'assunta esclusione della supervalutazione a fini pensionistici del periodo lavora- tivo post 1995, ma solo l'applicazione del limite generale. CP_ Il tribunale ha integralmente condiviso le difese dell' osservando che la Su- n° 249/24 R.G.L.
prema Corte, in caso analogo al presente (sez. lav. 5149/2020), ha chiarito in moti- vazione che la condanna alla supervalutazione ha contenuto generico e la legge non interviene sul limite massimo di contributi.
1- Il ricorrente lamenta con il primo motivo che il tribunale ha errato nel ritenere CP_ che l' abbia applicato il beneficio entro il limite contributivo quarantennale, evidenziando che la propria pretesa non riguardava il numero di contributi settima- nali, che ammetteva pacificamente non potere essere superiori a 2080, pretendendo egli piuttosto che l'importo dei contributi fosse calcolato con maggiorazione del
50%.
L'appellante, trascrivendo relazione integrativa del proprio consulente di fiducia
(all. 04 al ricorso in appello), evidenzia la differenza fra periodi soggetti a calcolo retributivo e a calcolo contributivo.
Nel calcolo retributivo, si parte dalla retribuzione media settimanale, cui si applica un coefficiente di rendimento. L'importo che ne risulta viene moltiplicato per il nu- mero di settimane contributive. Poiché tale numero viene aumentato del 50% in ragione dell'esposizione all'amianto, l'aumento dell'importo della pensione costitui- sce effetto immediato.
Nella consulenza di parte si sviluppano i calcoli secondo dati pacifici. Il problema nasce perché, a partire dal 1996, il calcolo non si effettua in proporzione al numero dei contributi, ma moltiplicando il "montante contributivo individuale" (MC) pari al 33% della retribuzione lorda percepita ogni anno quale lavoratore dipendente, rivalutata al tasso di capitalizzazione fino alla quiescenza, per un "coefficiente di trasformazione" (CT) che dipende dall'età di pensionamento e dalla data di decor- renza della pensione.
Il consulente evidenzia che, venendo sterilizzato ai fini dell'importo il numero di contributi settimanali, l'unica maniera per dare efficacia alla rivalutazione art. 13 è quella di applicarla sulla retribuzione e, a cascata, sul montante, cosa che tuttavia CP_ l' non fa. Applicando la maggiorazione agli anni di esposizione successivi al
1995, il relativo montante salirebbe, e così quello complessivo sicchè, applicate le trasformazioni, si avrebbe un maggior importo di 155,36 euro lordi mensili.
2- Il sempre mutuando le argomentazioni della relazione del proprio Parte_1 consulente, caratterizzata da linguaggio assai più sintetico, chiaro e pertinente ri- spetto a quello adottato nel ricorso art. 414 c.p.c., spiega dunque in questo grado in modo più intellegibile il reale senso dell'invocazione della ratio risarcitoria dell'art. 13, evidenziando che in effetti né nella legge Dini né nella normativa successiva sono state disciplinate le modalità di attribuzione della maggiorazione ai fini della misura della pensione.
Considerato che
l'art. 47 D.l. 269/2003 ha conservato l'ef- fetto del coefficiente "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche", il ricorrente lamenta in definitiva un'applicazione sostanzialmente n° 249/24 R.G.L.
abrogatrice dell'art. 13. CP_
3- L' evidenzia tuttavia che l'art. 13 comma 8 prevede la moltiplicazione del
"periodo lavorativo" di esposizione all'amianto, e non della quota contributiva. Il significato fatto palese dalla norma è inequivoco. In questo panorama si inserisce la riforma Dini che ha introdotto un nuovo sistema per il calcolo contributivo e non sussiste nel nostro ordinamento, come in fondo ammette pure l'appellante, una norma di legge successiva che consenta di operare in termini diversi e, in mancanza, non si vede in base a quale meccanismo possa trasporsi la maggiorazione dal "pe- riodo lavorativo" all'importo della quota contributiva.
Diventa a questo punto irrilevante la natura (prevalentemente o anche solo con- giuntamente) risarcitoria del beneficio, peraltro nient'affatto unanimemente ricono- sciuta, perché la ricerca della ratio legis non può portare alla radicale disapplica- zione della legge nel senso fatto palese dalla sua formulazione letterale.
4- Tale conclusione è manifestamente compatibile sia con la disciplina eurouni- taria sia con la costituzione. Il legislatore ha profondamente riformato la materia pensionistica con la legge 335/1995, preoccupandosi fra l'altro di disporre una tran- sizione graduale dal sistema retributivo a quello contributivo. La disparità di tratta- mento presuppone l'identità delle posizioni diversamente normate, mentre il ricor- rente fa un confronto fra la posizione propria e di chi come lui, al 31 dicembre 1995, non avesse raggiunto diciotto anni di anzianità contributiva, e altri che avevano la- vorato per più tempo e che pertanto erano rimasti maggiormente esposti ai rischi, fra l'altro in epoca più remota, quando le garanzie per la salute dei lavoratori erano notoriamente inferiori. Il principio costituzionale di uguaglianza consente la rego- lamentazione differenziata di posizioni oggettivamente diverse.
Le norme sovranazionali indicate dal ricorrente a loro volta riguardano divieti di discriminazione, che sono da escludere per quanto ora detto riguardo alla legittimità costituzionale, oppure fissano principi generali in tema di tutela dei lavoratori senza imporre al legislatore nazionale un preciso contenuto, purché la tutela venga appre- stata, cosa che nemmeno il ricorrente nega.
Il cambio di regime da retributivo a contributivo è stato del resto ripetutamente valutato sotto diversi aspetti nella giurisprudenza sia costituzionale che comunita- ria, venendo sempre confermato il principio della discrezionalità legislativa.
Le richieste di rinvio pregiudiziale e di sottoposizione al Giudice delle leggi sono pertanto entrambe manifestamente infondate.
5- Nemmeno può affermarsi che il giudicato costituito dalla sentenza 30/2017 imponga una diversa conclusione. Nel dispositivo si legge invero che il ricorrente ha diritto alla "rivalutazione contributiva", per tale tuttavia intendendosi quella
"prevista dall'art. 13 comma 8" e dunque la supervalutazione del "periodo lavora- tivo", senza alcuna statuizione sull'importo dei contributi, questione che non viene n° 249/24 R.G.L.
trattata nemmeno nella motivazione del provvedimento.
6- Il ricorrente propone anche un motivo di appello specifico riguardo alle spese di lite, sostenendo che in giurisprudenza di legittimità esisterebbero precedenti fa- vorevoli e che comunque la prevalente giurisprudenza di merito si sarebbe pronun- ciata in termini favorevoli riguardo ad analoghe pretese.
La Suprema Corte non risulta essersi specificamente occupata del caso in esame, né i precedenti citati dal ricorrente fissano dei principi automaticamente applicabili.
In particolare Cass. sez. lav. 17823/2003 riguarda il riconoscimento dell'anzianità necessaria al pensionamento, e Cass. sez. lav. 13870/2015, analogamente, un pro- blema di massima anzianità compatibile con un cumulo di trattamenti.
Il ricorrente coglie invece nel segno nel produrre diverse sentenze di merito di contenuto favorevole alla sua tesi, sentenze che questa Corte non condivide e che peraltro sono contraddette da altre (cfr. ad es. trib. Venezia 403/2021) più coeren- temente motivate. Ciò non toglie che ci si trovi di fronte a un'ipotesi pienamente assimilabile a quelle previste dall'art. 92 comma 2 che, come chiarito da C. Cost.
77/2018, non possono costituire elenco tassativo.
Sussistono dunque tutte le condizioni per compensare integralmente sia le spese del primo grado sia, a fortiori, quelle dell'appello.
Il rigetto dell'appello non è dunque integrale e conseguentemente non si applica l'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da Parte_1
, contro l' avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 434 depositata in data 10 maggio
2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese del primo grado. Compensa anche le spese del secondo grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All. 08 al ricorso art. 414 c.p.c. 2 Il ricorrente alle pagg. 24-26 del prolisso ricorso art. 414 c.p.c. ha individuato i pregiudizi al risar- cimento dei quali l'art. 13 sarebbe preordinato, anche ove non siano sviluppate le malattie connesse all'esposizione all'amianto (turbamento psichico, stress da amianto, danno potenziale, danno stati- sticamente accertato, danno da cure preventive).
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 249/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
s.n., c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona Via Kennedy CodiceFiscale_1
440 presso lo studio degli avv. Maria Calderone, c.f. p.i CodiceFiscale_2
fax 090/9765668, pec e P.IVA_1 Email_1 [...]
, c.f. p.i , pec Parte_2 CodiceFiscale_3 P.IVA_2
fax 0997329987, che lo Email_2 rappresentano unitamente e disgiuntamente -Appellante
CONTRO
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Ciacci (
[...] E
, pec , e TO Monoriti C.F._4 Email_3
pec -Appellato C.F._5 Email_5
OGGETTO: benefici da esposizione all'amianto- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 434 depositata in data 10 maggio 2024
CONCLUSIONI CP_ Calderone: riformare la sentenza impugnata dichiarando, nei confronti dell' che la determinazione della pensione 00446489 EL va operata, ai sensi del dell'art. 3 comma 8 Legge 297/82 e s.m.i., con computo di ogni contribuzione maturata, anche ai fini della misura, altresì a partire dall'1/1/1996 (periodo di applicazione del sistema c.d. contributivo), con riconoscimento di importo della prestazione pen- sionistica dovuta pari all'origine a mensili euro 2.173,00, superiore a quello erogato CP_ dall' condannando pertanto l'appellato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate, oltre al maturato ad analogo titolo nel prosieguo (diffe- renze di pensione via via perequata), riveniente dalla superiore determinazione della n° 249/24 R.G.L.
pensione ab origine, ed oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del si- lenzio rifiuto, fino all'effettivo soddisfo. Per l'effetto, previa, se del caso, ammis- sione di ctu contabile, accogliere le conclusioni espresse nel ricorso di primo grado, come innanzi sintetizzate, con vittoria di spese, del doppio grado, da distrarsi;
in subordine, compensarle o ridurle ai minimi di tariffa.
rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 settembre 2023 al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Pt_3 derone narrava che lo stesso tribunale, con sentenza 30/2017, gli aveva rico- Pt_1 nosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva ex art 13 comma 8 legge 257/92 per esposizione ultradecennale ad amianto secondo il coefficiente 1,5, condannando CP_ l' ad applicare la maggiorazione dall'1 gennaio 1990 al 2 ottobre 2003, oltre a quella già ottenuta dall' dal 24 marzo 1986 al 31 dicembre 1990. Lamentava CP_2 CP_ che l' nel liquidargli la pensione a decorrere dall'1 agosto 2019, aveva consi- derato integralmente il beneficio ai fini della maturazione del diritto ma solo in parte ai fini del calcolo dell'importo della prestazione, non applicando il coefficiente ai contributi maturati dal 1996 in avanti, erogandogli pertanto un importo inferiore a quello cui riteneva di avere diritto. CP_ Chiedeva pertanto che, previo ricalcolo del dovuto, l' venisse condannato ad adeguarlo per il futuro e a erogargli le differenze sul pregresso, con accessori di legge, ritrascrivendo in ricorso consulenza di parte1 contenente il conteggio delle maggiori somme a suo dire spettantigli, invocando, nel caso che la normativa in- terna osti all'accoglimento, il rinvio pregiudiziale alla CGUE per contrasto con quella comunitaria, o la rimessione alla Corte Costituzionale. CP_ Resistendo l' con sentenza n° 434 depositata in data 10 maggio 2024 il giu- dice di primo grado ha rigettato la domanda condannando il ricorrente a rimborsare CP_ all' le spese di lite, liquidate in 12.564,00 euro oltre accessori.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 maggio Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell' depositate note di trattazione scritta entro il 7 otto- bre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa la manifesta infondatezza dell'assunto, contenuto nell'esordio del ri- corso art. 414 c.p.c., secondo il quale la causa necessitasse del superamento dei limiti suggeriti per la lunghezza degli atti giudiziari. L'unica ragione del supera- mento è l'esasperante ripetizione dei medesimi concetti, molti dei quali scontati o irrilevanti, spesso frutto del sistematico uso di copia-incolla da articoli rinvenuti su n° 249/24 R.G.L.
siti internet senza citazione della fonte. Ciò ovviamente non rende inammissibili gli atti, ma ne scalfisce il pregio professionale.
Il ritenendo violato il giudicato a suo dire formatosi con la sentenza Parte_1 CP_ 30/2017, ha rilevato che l' non ha riconosciuto la maggiorazione del 50% ai fini dell'importo sulla quota retributiva della pensione sui contributi versati dall'1 gen- naio 1996 in avanti, data di entrata in vigore della riforma Dini. Precisato di non contestare di rientrare nel sistema contributivo misto non avendo raggiunto la quota di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, opinava che la non applicazione della supervalutazione ai fini della misura, per i soggetti che non si trovino integralmente nel regime retributivo, costituisse disparità di trattamento contraria agli artt. 20 e 21
Carta di Nizza e 57 e 103 TFUE oltre all'art. 2, 3, 6, 8 e 14 CEDU e 1 prot. addi- zionale, vista l'identità di ratio e di esigenze di tutela fra soggetti esposti all'amianto, non comprendendosi perché per alcuni gli effetti debbano essere maggiori che per altri. Invocava pertanto un'interpretazione adeguatrice della normativa interna o, ove impossibile, la sua disapplicazione in parte qua, specie considerata la natura anche risarcitoria dei benefici art. 13 comma 8 legge 257/1992 che, per i soggetti in sistema misto retributivo-contributivo, verrebbe parzialmente sterilizzata2. CP_ Il Calderone ha comunque contestato che l'interpretazione adottata dall' sia corretta già in base all'ordinamento interno, contestando che l'applicazione del coef- ficiente alla misura della pensione trovi fondamento nella riforma Dini, la quale non ha abrogato l'art. 13 legge 257/1992, e che l'abrogazione non è presente in alcuna altra legge generale o speciale. Esclude poi che l'abrogazione possa essere ricavata in via analogica dato che è semmai l'art. 13 a costituire norma speciale dal contenuto inequivoco. CP_ L' si è difeso evidenziando che il ricorrente aveva raggiunto un numero di contributi maggiore di 2080 che, ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 attuativo dell'art. 47 D.L. 269/2003 conv. legge 326/2003, disciplina i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando che il limite di 2080 contributi (40 anni di anzianità) è entrato in vigore con l'art. 5 comma 1 legge 488/1968 in relazione al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica anche ai soggetti che godano CP_ dei benefici art. 13. L' ha pertanto rilevato come l'impostazione stessa del ri- corso del non aderisca alla realtà fattuale, non essendo entrata in gioco Parte_1 un'assunta esclusione della supervalutazione a fini pensionistici del periodo lavora- tivo post 1995, ma solo l'applicazione del limite generale. CP_ Il tribunale ha integralmente condiviso le difese dell' osservando che la Su- n° 249/24 R.G.L.
prema Corte, in caso analogo al presente (sez. lav. 5149/2020), ha chiarito in moti- vazione che la condanna alla supervalutazione ha contenuto generico e la legge non interviene sul limite massimo di contributi.
1- Il ricorrente lamenta con il primo motivo che il tribunale ha errato nel ritenere CP_ che l' abbia applicato il beneficio entro il limite contributivo quarantennale, evidenziando che la propria pretesa non riguardava il numero di contributi settima- nali, che ammetteva pacificamente non potere essere superiori a 2080, pretendendo egli piuttosto che l'importo dei contributi fosse calcolato con maggiorazione del
50%.
L'appellante, trascrivendo relazione integrativa del proprio consulente di fiducia
(all. 04 al ricorso in appello), evidenzia la differenza fra periodi soggetti a calcolo retributivo e a calcolo contributivo.
Nel calcolo retributivo, si parte dalla retribuzione media settimanale, cui si applica un coefficiente di rendimento. L'importo che ne risulta viene moltiplicato per il nu- mero di settimane contributive. Poiché tale numero viene aumentato del 50% in ragione dell'esposizione all'amianto, l'aumento dell'importo della pensione costitui- sce effetto immediato.
Nella consulenza di parte si sviluppano i calcoli secondo dati pacifici. Il problema nasce perché, a partire dal 1996, il calcolo non si effettua in proporzione al numero dei contributi, ma moltiplicando il "montante contributivo individuale" (MC) pari al 33% della retribuzione lorda percepita ogni anno quale lavoratore dipendente, rivalutata al tasso di capitalizzazione fino alla quiescenza, per un "coefficiente di trasformazione" (CT) che dipende dall'età di pensionamento e dalla data di decor- renza della pensione.
Il consulente evidenzia che, venendo sterilizzato ai fini dell'importo il numero di contributi settimanali, l'unica maniera per dare efficacia alla rivalutazione art. 13 è quella di applicarla sulla retribuzione e, a cascata, sul montante, cosa che tuttavia CP_ l' non fa. Applicando la maggiorazione agli anni di esposizione successivi al
1995, il relativo montante salirebbe, e così quello complessivo sicchè, applicate le trasformazioni, si avrebbe un maggior importo di 155,36 euro lordi mensili.
2- Il sempre mutuando le argomentazioni della relazione del proprio Parte_1 consulente, caratterizzata da linguaggio assai più sintetico, chiaro e pertinente ri- spetto a quello adottato nel ricorso art. 414 c.p.c., spiega dunque in questo grado in modo più intellegibile il reale senso dell'invocazione della ratio risarcitoria dell'art. 13, evidenziando che in effetti né nella legge Dini né nella normativa successiva sono state disciplinate le modalità di attribuzione della maggiorazione ai fini della misura della pensione.
Considerato che
l'art. 47 D.l. 269/2003 ha conservato l'ef- fetto del coefficiente "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche", il ricorrente lamenta in definitiva un'applicazione sostanzialmente n° 249/24 R.G.L.
abrogatrice dell'art. 13. CP_
3- L' evidenzia tuttavia che l'art. 13 comma 8 prevede la moltiplicazione del
"periodo lavorativo" di esposizione all'amianto, e non della quota contributiva. Il significato fatto palese dalla norma è inequivoco. In questo panorama si inserisce la riforma Dini che ha introdotto un nuovo sistema per il calcolo contributivo e non sussiste nel nostro ordinamento, come in fondo ammette pure l'appellante, una norma di legge successiva che consenta di operare in termini diversi e, in mancanza, non si vede in base a quale meccanismo possa trasporsi la maggiorazione dal "pe- riodo lavorativo" all'importo della quota contributiva.
Diventa a questo punto irrilevante la natura (prevalentemente o anche solo con- giuntamente) risarcitoria del beneficio, peraltro nient'affatto unanimemente ricono- sciuta, perché la ricerca della ratio legis non può portare alla radicale disapplica- zione della legge nel senso fatto palese dalla sua formulazione letterale.
4- Tale conclusione è manifestamente compatibile sia con la disciplina eurouni- taria sia con la costituzione. Il legislatore ha profondamente riformato la materia pensionistica con la legge 335/1995, preoccupandosi fra l'altro di disporre una tran- sizione graduale dal sistema retributivo a quello contributivo. La disparità di tratta- mento presuppone l'identità delle posizioni diversamente normate, mentre il ricor- rente fa un confronto fra la posizione propria e di chi come lui, al 31 dicembre 1995, non avesse raggiunto diciotto anni di anzianità contributiva, e altri che avevano la- vorato per più tempo e che pertanto erano rimasti maggiormente esposti ai rischi, fra l'altro in epoca più remota, quando le garanzie per la salute dei lavoratori erano notoriamente inferiori. Il principio costituzionale di uguaglianza consente la rego- lamentazione differenziata di posizioni oggettivamente diverse.
Le norme sovranazionali indicate dal ricorrente a loro volta riguardano divieti di discriminazione, che sono da escludere per quanto ora detto riguardo alla legittimità costituzionale, oppure fissano principi generali in tema di tutela dei lavoratori senza imporre al legislatore nazionale un preciso contenuto, purché la tutela venga appre- stata, cosa che nemmeno il ricorrente nega.
Il cambio di regime da retributivo a contributivo è stato del resto ripetutamente valutato sotto diversi aspetti nella giurisprudenza sia costituzionale che comunita- ria, venendo sempre confermato il principio della discrezionalità legislativa.
Le richieste di rinvio pregiudiziale e di sottoposizione al Giudice delle leggi sono pertanto entrambe manifestamente infondate.
5- Nemmeno può affermarsi che il giudicato costituito dalla sentenza 30/2017 imponga una diversa conclusione. Nel dispositivo si legge invero che il ricorrente ha diritto alla "rivalutazione contributiva", per tale tuttavia intendendosi quella
"prevista dall'art. 13 comma 8" e dunque la supervalutazione del "periodo lavora- tivo", senza alcuna statuizione sull'importo dei contributi, questione che non viene n° 249/24 R.G.L.
trattata nemmeno nella motivazione del provvedimento.
6- Il ricorrente propone anche un motivo di appello specifico riguardo alle spese di lite, sostenendo che in giurisprudenza di legittimità esisterebbero precedenti fa- vorevoli e che comunque la prevalente giurisprudenza di merito si sarebbe pronun- ciata in termini favorevoli riguardo ad analoghe pretese.
La Suprema Corte non risulta essersi specificamente occupata del caso in esame, né i precedenti citati dal ricorrente fissano dei principi automaticamente applicabili.
In particolare Cass. sez. lav. 17823/2003 riguarda il riconoscimento dell'anzianità necessaria al pensionamento, e Cass. sez. lav. 13870/2015, analogamente, un pro- blema di massima anzianità compatibile con un cumulo di trattamenti.
Il ricorrente coglie invece nel segno nel produrre diverse sentenze di merito di contenuto favorevole alla sua tesi, sentenze che questa Corte non condivide e che peraltro sono contraddette da altre (cfr. ad es. trib. Venezia 403/2021) più coeren- temente motivate. Ciò non toglie che ci si trovi di fronte a un'ipotesi pienamente assimilabile a quelle previste dall'art. 92 comma 2 che, come chiarito da C. Cost.
77/2018, non possono costituire elenco tassativo.
Sussistono dunque tutte le condizioni per compensare integralmente sia le spese del primo grado sia, a fortiori, quelle dell'appello.
Il rigetto dell'appello non è dunque integrale e conseguentemente non si applica l'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da Parte_1
, contro l' avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 434 depositata in data 10 maggio
2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese del primo grado. Compensa anche le spese del secondo grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All. 08 al ricorso art. 414 c.p.c. 2 Il ricorrente alle pagg. 24-26 del prolisso ricorso art. 414 c.p.c. ha individuato i pregiudizi al risar- cimento dei quali l'art. 13 sarebbe preordinato, anche ove non siano sviluppate le malattie connesse all'esposizione all'amianto (turbamento psichico, stress da amianto, danno potenziale, danno stati- sticamente accertato, danno da cure preventive).