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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1728/2022 e riunito al R.G. n. 1877/2022 promosso da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Luca Simioni, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso a Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6,
- attori opponenti- contro
Co
, , dell'Arch. e del Geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(c.f. e p. iva ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gatto del Foro di Treviso, giusta mandato allegato telematicamente in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato 13/10/2021, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a AN ET (TV), in Via Montebelluna di Sant'Andrea n. 7,
- convenuto opposto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione: - accertarsi e/o dichiararsi che nulla è dovuto dai sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 [...]
dell'arch. e del geom. per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
causa, nessuna esclusa, essendo già intervenuto il pagamento di quanto dovuto e, conseguentemente, essendo il relativo debito estinto ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c.;
- per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Giudice del
Tribunale di Treviso n. 2984/2021 del 16/12/2021;
- condannarsi la dell'arch. e del geom. Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via subordinata istruttoria e senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'arch. e del geom. e per testimoni sui seguenti capitoli di Controparte_3 Controparte_4
prova:
1) vero che, negli ultimi mesi del 2016, i sig.ri e si sono recati presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'arch. ed hanno discusso con il medesimo di un incarico professionale avente ad oggetto la lottizzazione Controparte_3
“Finanza” a AN ET (TV);
2) vero che, al predetto incontro, era presente anche la sig.ra , che è nipote del sig. e Testimone_1 Parte_1
figlia del sig. ; Parte_2
3) vero che, al termine del predetto incontro, l'arch. chiedeva ai sig.ri e Controparte_3 Parte_1 [...]
di firmare alcuni documenti per l'aggiornamento della privacy;
Parte_2
4) vero che, al momento della firma dei predetti documenti, l'arch. indicava ai sig.ri Controparte_3 Parte_1
e i punti dove firmare, e gli stessi hanno apposto le firme senza leggere la documentazione;
Parte_2
5) vero che, nel periodo compreso tra il 6/12/2013 e l'1/3/2014, il sig. si trovava in Brasile, come Parte_1
risulta dal documento che si rammostra al testimone (cfr. 8 del fascicolo dei sig.ri e ). Parte_1 Parte_2
Si indica come testimoni i sig.ri:
- , residente in [...]; Testimone_1 - , residente in [...] Testimone_2
Per parte convenuta opposta:
Nei confronti del sig. : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti.
IN VIA SUBORDINATA
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_5
78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare detta somma, aumentata degli interessi di Parte_1
legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dal deposito del ricorso per ingiunzione
Cont al saldo effettivo) in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le domande ex adverso formulate e una qualsiasi somma fosse
Cont dovuta da al sig. compensarsi detta somma con quanto spettante CP_2 Controparte_2 Parte_1
al convenuto opposto per l'attività professionale svolta e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare a Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il maggior importo allo stesso Controparte_5
spettante, aumentato degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed al saggio di cui all'art. 1284, IVcomma, c.c., dal deposito del ricorso per ingiunzione al saldo effettivo).
Nei confronti del sig. : Parte_2
IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda
e/o eccezione e/o conclusione, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di , dell'importo Parte_2 Controparte_5
di € 78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare, in solido con il sig. Parte_2 Parte_1
nei limiti dell'importo accertato come dovuto a carico di ciascuno, detta somma, aumentata degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla notifica del predetto Parte_2
atto di citazione al saldo effettivo), in favore di in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di dell'importo di € Parte_2 Controparte_5
78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare detta somma, aumentata degli interessi di Parte_2
legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di
notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla Parte_2
notifica del predetto atto di citazione al saldo effettivo), in favore di in persona del Controparte_5
suo legale rappresentante pro tempore.
Nei confronti di entrambi i sigg.ri : Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova avversari, si reitera la richiesta di ammissione a prova contraria, diretta ed indiretta (in questo ultimo caso sui capitoli di cui alla propria III memoria ex art. 183, VI comma, 5 cpc) con il teste già indicato.
IN OGNI CASO Spese e compensi di lite interamente rifusi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.
considerato che
le controparti hanno agito in giudizio con malafede”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato e notificato il 18/03/2022, il sig.
[...]
Co
conveniva in giudizio , , dell'Arch. , del Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Geom. e dell'Arch. (ora dell'Arch. Controparte_4 CP_6 Controparte_5
e del Geom. opponendosi al D.I. n. 2984/2021 del Tribunale di Controparte_3 Controparte_4
Treviso RG n. 6396/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 78.281,25 in favore di
Co
“in conseguenza dell'attività professionale svolta dall'Arch. , membro dello Studio”. Controparte_3
L'opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la pronuncia di estinzione, anche ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c. del presunto debito azionato con conseguente rigetto di ogni domanda di parte ingiungente, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con successivo atto di citazione datato 23/3/2022 e notificato in data 26/3/2022, anche il sig. Parte_2
instaurava il giudizio n. 1877/2022 R.G. nei confronti dello , chiedendo il rigetto di ogni
[...] CP_5
pretesa avversaria a fronte dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto all'ingiungente.
Co
si costituiva in entrambi i procedimenti contestando le avverse difese e chiedendo, in principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, nei confronti del sig. Parte_2
, la condanna dello stesso al pagamento di € 78.281,25, oltre interessi.
[...]
A seguito delle udienze del 22/9/2022, il GI, riuniti i due giudizi, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il deposito da parte dello CP_5
[...
dell'originale della scrittura di “Impegno di pagamento e piano di rientro” datata 23/11/2016, oggetto di istanza di verificazione formulata in ordine al medesimo a seguito del disconoscimento effettuato dalle controparti, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, cpc per il deposito delle memorie istruttorie, e rinviava le parti all'udienza del 13/4/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In esito all'udienza del 13/4/2023, il GI, accogliendo l'istanza di verificazione proposta dalla convenuta opposta, ordinava il deposito in cancelleria di una serie di scritture di comparazione, disponeva CTU grafologica avente ad oggetto la scrittura di “impegno di pagamento e piano di rientro” del 23/11/2026, nominando a tal fine la dott.ssa autorizzava, quindi, al deposito in cancelleria Persona_1 CP_5
degli originali dei “conferimenti di incarico” datati 18/11/2010, 17/1/2011 e 16/1/2014, in quanto non disconosciuti dagli attori, quindi, non oggetto di istanza di verificazione, infine, autorizzava Parte_1
al deposito in cancelleria del proprio passaporto, riservando ogni altra decisione sulle ulteriori
[...]
istanze istruttorie all'esito della CTU.
All'esito delle operazioni peritali, la ctu concludeva ritenendo che “La sottoscrizione in verifica a nome
siglata X1, appartiene, con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a Parte_2 Parte_2
La sottoscrizione in verifica a nome siglata X2, appartiene, con grado alto di probabilità, pari
[...] Parte_1
al grado di certezza tecnica, a ” Parte_1
Preso atto dell'intervenuto deposito della perizia tecnica, il GI all'udienza del 18/1/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza del 6/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, in quanto non rinunciati, tratteneva la causa in decisione.
* * *
1. Dell'estinzione del credito vantato d . CP_5
Va anzitutto premesso che i fratelli non hanno contestato in nessun atto le attività Parte_1
professionali svolte in favore degli stessi, né l'entità degli importi richiesti quale corrispettivo per tali attività.
La qualità delle prestazioni ricevute ed il quantum richiesto, quindi, non sono oggetto del presente procedimento.
Le difese attoree si sostanziano, invece, da un lato, nell'asserzione di aver pagato in passato l'importo capitale monitoriamente ingiunto in contanti e, dall'altro, nell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Del pagamento del corrispettivo in contanti gli attori non hanno fornito alcuna prova, demandando all'istituto della prescrizione presuntiva l'inversione dell'onere probatorio.
Deve tuttavia chiarirsi se la prescrizione triennale possa applicarsi al caso concreto.
2. Della prescrizione presuntiva.
I signori e hanno eccepito l'intervenuta estinzione del debito Parte_1 Parte_2
oggetto di causa ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c., a mente del quale si prescrive in tre anni il diritto
“dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”, sostenendo che il rapporto professionale fosse cessato alla fine del 2016, con conseguente saldo di tutti i compensi spettanti al predetto Studio “a mezzo contanti in più tranches, modalità di pagamento espressamente chiesta (rectius, pretesa) dallo stesso”.
Sul punto, ha replicato rappresentando che le prescrizioni presuntive disciplinate dagli artt. CP_5
2954, 2955 e 2956 c.c. troverebbero “ragione solo ed esclusivamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operando se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta”: nel caso de quo , pertanto, risultando il credito vantato fondato sui tre conferimenti di incarico professionale, oltre che sull' Impegno di pagamento e piano di rientro, la prescrizione come eccepita dai sig.ri e non troverebbe qui applicazione. Parte_1 Parte_2
Tale assunto deve essere condiviso.
La prescrizione presuntiva triennale si applica ai crediti dei professionisti (art. 2956 n. 2 c.c.) e trova il proprio fondamento nella natura del contratto d'opera intellettuale.
Solitamente, infatti, l'adempimento del cliente avviene senza dilazione e senza quietanza scritta (Cass.
SS.UU. 13144/2015).
Secondo la Corte di Cassazione, le due forme di prescrizione (estintiva e presuntiva) sono “ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”. Infatti, la prescrizione estintiva opera sul piano del diritto sostanziale, mentre la prescrizione presuntiva determina un'inversione dell'onere della prova (Cass. Ord. 21008/2019).
La prescrizione presuntiva è quindi uno strumento di inversione dell'onere probatorio che si sostanzia in una presunzione di avvenuto pagamento (Cass. 16123/2019; Cass. 12044/2020; Cass. 17071/2021).
La giurisprudenza più recente (Cassazione n. 15566/2024) ha continuato a chiarire che l'art. 2956 n. 2
c.c. non esclude che la prestazione del professionista sia complessa o continuativa (come nel caso in esame).
Il giudice deve quindi limitarsi a verificare la sussistenza di un incarico professionale e non già le caratteristiche dello stesso.
La prescrizione presuntiva è applicabile ai crediti tassativamente indicati dagli articoli 2984 e seguenti del
Codice Civile, senza dover distinguere in base alle caratteristiche concrete dell'incarico né all'entità del compenso.
Tuttavia la giurisprudenza chiarisce che la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto (Cass. 8200/2006; Cass. 11145/2012; Cass. 9930/2014; Cass.
34639/2021; Cass. 789/2022).
Il giudice deve quindi solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Sono presenti in atti tre scritture denominate “Conferimento di Incarico Professionale” datate
18/11/2010, 17/10/2011 e 16/1/2014, certamente da intendersi quali pattuizione scritte.
Diversamente da quanto asserito dai signori in atti, le scritture del 18/11/2010, 17/10/2011 Parte_1
e 16/1/2014 riportano la natura e l'oggetto dei rispettivi incarichi professionali conferiti a , CP_5
completi della pattuizione dei singoli corrispettivi.
In proposito, infatti, l'incarico del 18/11/2010 (cfr. doc. 4) fa espresso richiamo all'allegato “Tab. A” allo stesso che reca il preventivo analitico delle competenze dovute in relazione all'attività da svolgere. Inoltre, detto contratto indica pure le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Il conferimento d'incarico del 17/10/2011 (cfr. doc. 5) è accompagnato dal preventivo analitico di spesa di pari data sottoscritto tanto da che da . Anche detto incarico, Parte_1 Parte_2 reca, inoltre, le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Infine, l'incarico datato 16/1/2014 (cfr. doc. 6), sottoscritto da entrambi i fratelli , è Parte_1
accompagnato dalle tabelle delle tariffe professionali e dal relativo preventivo analitico calcolato sulla base delle stesse. Ed anche tale incarico reca pure le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Un atto di conferimento di incarico professionale può richiamare le tariffe professionali, le quali, in tal caso, operano non ope legis, ma in forza, appunto, del contratto.
Gli attori contestano i primi due documenti poiché sarebbe presente soltanto la sottoscrizione di
[...]
. Parte_1
Va a tal proposito precisato che il conferimento di incarico 16.1.14 è sottoscritto da entrambi gli attori e che quello del 17.10.11 è stato sottoscritto dal solo , ma è stato fatto proprio anche Parte_1
dal fratello, poichè accompagnato dal preventivo analitico di spesa di pari data sottoscritto tanto da che da . Parte_1 Parte_2
Il primo conferimento di incarico, con allegata documentazione che specifica i compensi pattuiti, è stato sottoscritto dal solo . Parte_1
Tuttavia, tale pattuizione viene espressamente richiamata dall'impegno di pagamento e piano di rientro sottoscritto da entrambi i fratelli il 23.11.2016.
Ai fini che qui interessano, vale a dire l'applicazione della prescrizione triennale, l'esistenza dei tre conferimenti di incarico, non contestati, del 2010, 2011 e 2014, che siano firmati da entrambi i fratelli o soltanto da uno di essi, fa discendere che non possa il diritto al pagamento ritenersi prescritto.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, in presenza di un accordo scritto la prescrizione breve non può operare;
il termine di prescrizione è quindi decennale, interrotto dalla scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento del debito, del 23.11.2016.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
3. Del riconoscimento del debito. Tale scritto, disconosciuto dagli attori, è stato oggetto di verificazione e la ctu grafologica ha attestato, con alto grado di probabilità, l'appartenenza delle sottoscrizioni agli attori.
La scrittura privata del 23/11/2016 sottoscritta dai sigg.ri , con cui gli stessi si sono impegnati Parte_1
a pagare l'importo poi monitoriamente ingiunto, è quindi una promessa di pagamento, vale a dire una dichiarazione unilaterale recettizia avente carattere negoziale, con cui il dichiarante si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto.
Lo scritto ha un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza del proprio credito (art. 1988 del c.c.).
Ricorda la Corte di Cassazione che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere
sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (Cass. civ. n. 2091/2022)
Inoltre, “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Tale caratteristica è presente nell'atto in esame, a mezzo del quale gli attori si sono riconosciuti debitori e si sono impegnati a pagare il proprio debito con le modalità indicate.
La promessa di pagamento è quindi atto interruttivo della prescrizione decennale e vale quale astrazione processuale, grazie alla quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
Di conseguenza dovrà essere riconosciuto debitore, quanto al primo incarico, anche il sig.
[...]
, pur in assenza di sua sottoscrizione del conferimento di incarico. Parte_2
Il documento in questione deve ritenersi genuino, in primo luogo in ragione delle risultanze della ctu (il perito ha infatti concluso attestando che la sottoscrizione in verifica a nome siglata X1, appartiene, Parte_2
con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a La sottoscrizione in verifica a nome Parte_2
siglata X2, appartiene, con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a Parte_1 Parte_1
) ed, in secondo luogo poiché l'“abusivo riempimento”, ad opera della controparte, di fogli in bianco
[...]
fatti sottoscrivere ai sig.ri e , è una circostanza che non è stata in Parte_1 Parte_2
alcun modo provata in giudizio.
Gli attori, peraltro, in sede di operazioni peritali, ed anche in esito all'esame della bozza loro sottoposta dalla D.ssa non hanno presentato osservazione alcuna. Persona_2
Non è stata nemmeno fornita la prova dell'asserito avvenuto pagamento, a mezzo contanti in tranches concordate tra le parti, delle somme monitoriamente azionate, di tal che non può dirsi provato il fatto estintivo allegato dagli attori.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, così come deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
4. Delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 2984/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 16/12/2021, RG n.
6396/2021;
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
nel procedimento 1877/22; Parte_2
Condanna e , in via solidale, al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2
78.281,25 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Cont Condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore di , dell'Arch. Controparte_2
e del Geom. convenuto opposto, delle spese processuali che liquida Controparte_3 Controparte_4
in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu, liquidate con decreto 18.12.23 e quelle di ctp.
Così deciso in Treviso, 27 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1728/2022 e riunito al R.G. n. 1877/2022 promosso da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Luca Simioni, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso a Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6,
- attori opponenti- contro
Co
, , dell'Arch. e del Geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(c.f. e p. iva ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gatto del Foro di Treviso, giusta mandato allegato telematicamente in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato 13/10/2021, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a AN ET (TV), in Via Montebelluna di Sant'Andrea n. 7,
- convenuto opposto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione: - accertarsi e/o dichiararsi che nulla è dovuto dai sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 [...]
dell'arch. e del geom. per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
causa, nessuna esclusa, essendo già intervenuto il pagamento di quanto dovuto e, conseguentemente, essendo il relativo debito estinto ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c.;
- per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Giudice del
Tribunale di Treviso n. 2984/2021 del 16/12/2021;
- condannarsi la dell'arch. e del geom. Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via subordinata istruttoria e senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'arch. e del geom. e per testimoni sui seguenti capitoli di Controparte_3 Controparte_4
prova:
1) vero che, negli ultimi mesi del 2016, i sig.ri e si sono recati presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'arch. ed hanno discusso con il medesimo di un incarico professionale avente ad oggetto la lottizzazione Controparte_3
“Finanza” a AN ET (TV);
2) vero che, al predetto incontro, era presente anche la sig.ra , che è nipote del sig. e Testimone_1 Parte_1
figlia del sig. ; Parte_2
3) vero che, al termine del predetto incontro, l'arch. chiedeva ai sig.ri e Controparte_3 Parte_1 [...]
di firmare alcuni documenti per l'aggiornamento della privacy;
Parte_2
4) vero che, al momento della firma dei predetti documenti, l'arch. indicava ai sig.ri Controparte_3 Parte_1
e i punti dove firmare, e gli stessi hanno apposto le firme senza leggere la documentazione;
Parte_2
5) vero che, nel periodo compreso tra il 6/12/2013 e l'1/3/2014, il sig. si trovava in Brasile, come Parte_1
risulta dal documento che si rammostra al testimone (cfr. 8 del fascicolo dei sig.ri e ). Parte_1 Parte_2
Si indica come testimoni i sig.ri:
- , residente in [...]; Testimone_1 - , residente in [...] Testimone_2
Per parte convenuta opposta:
Nei confronti del sig. : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti.
IN VIA SUBORDINATA
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_5
78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare detta somma, aumentata degli interessi di Parte_1
legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dal deposito del ricorso per ingiunzione
Cont al saldo effettivo) in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le domande ex adverso formulate e una qualsiasi somma fosse
Cont dovuta da al sig. compensarsi detta somma con quanto spettante CP_2 Controparte_2 Parte_1
al convenuto opposto per l'attività professionale svolta e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare a Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il maggior importo allo stesso Controparte_5
spettante, aumentato degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed al saggio di cui all'art. 1284, IVcomma, c.c., dal deposito del ricorso per ingiunzione al saldo effettivo).
Nei confronti del sig. : Parte_2
IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda
e/o eccezione e/o conclusione, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di , dell'importo Parte_2 Controparte_5
di € 78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare, in solido con il sig. Parte_2 Parte_1
nei limiti dell'importo accertato come dovuto a carico di ciascuno, detta somma, aumentata degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla notifica del predetto Parte_2
atto di citazione al saldo effettivo), in favore di in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, accertarsi e/o dichiararsi il sig. debitore di dell'importo di € Parte_2 Controparte_5
78.281,25 o della diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e, per l'effetto, condannarsi il sig. a pagare detta somma, aumentata degli interessi di Parte_2
legge dal dovuto al saldo effettivo (ossia gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal dovuto alla data di
notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. ed al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla Parte_2
notifica del predetto atto di citazione al saldo effettivo), in favore di in persona del Controparte_5
suo legale rappresentante pro tempore.
Nei confronti di entrambi i sigg.ri : Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova avversari, si reitera la richiesta di ammissione a prova contraria, diretta ed indiretta (in questo ultimo caso sui capitoli di cui alla propria III memoria ex art. 183, VI comma, 5 cpc) con il teste già indicato.
IN OGNI CASO Spese e compensi di lite interamente rifusi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.
considerato che
le controparti hanno agito in giudizio con malafede”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato e notificato il 18/03/2022, il sig.
[...]
Co
conveniva in giudizio , , dell'Arch. , del Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Geom. e dell'Arch. (ora dell'Arch. Controparte_4 CP_6 Controparte_5
e del Geom. opponendosi al D.I. n. 2984/2021 del Tribunale di Controparte_3 Controparte_4
Treviso RG n. 6396/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 78.281,25 in favore di
Co
“in conseguenza dell'attività professionale svolta dall'Arch. , membro dello Studio”. Controparte_3
L'opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la pronuncia di estinzione, anche ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c. del presunto debito azionato con conseguente rigetto di ogni domanda di parte ingiungente, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con successivo atto di citazione datato 23/3/2022 e notificato in data 26/3/2022, anche il sig. Parte_2
instaurava il giudizio n. 1877/2022 R.G. nei confronti dello , chiedendo il rigetto di ogni
[...] CP_5
pretesa avversaria a fronte dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto all'ingiungente.
Co
si costituiva in entrambi i procedimenti contestando le avverse difese e chiedendo, in principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, nei confronti del sig. Parte_2
, la condanna dello stesso al pagamento di € 78.281,25, oltre interessi.
[...]
A seguito delle udienze del 22/9/2022, il GI, riuniti i due giudizi, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il deposito da parte dello CP_5
[...
dell'originale della scrittura di “Impegno di pagamento e piano di rientro” datata 23/11/2016, oggetto di istanza di verificazione formulata in ordine al medesimo a seguito del disconoscimento effettuato dalle controparti, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, cpc per il deposito delle memorie istruttorie, e rinviava le parti all'udienza del 13/4/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In esito all'udienza del 13/4/2023, il GI, accogliendo l'istanza di verificazione proposta dalla convenuta opposta, ordinava il deposito in cancelleria di una serie di scritture di comparazione, disponeva CTU grafologica avente ad oggetto la scrittura di “impegno di pagamento e piano di rientro” del 23/11/2026, nominando a tal fine la dott.ssa autorizzava, quindi, al deposito in cancelleria Persona_1 CP_5
degli originali dei “conferimenti di incarico” datati 18/11/2010, 17/1/2011 e 16/1/2014, in quanto non disconosciuti dagli attori, quindi, non oggetto di istanza di verificazione, infine, autorizzava Parte_1
al deposito in cancelleria del proprio passaporto, riservando ogni altra decisione sulle ulteriori
[...]
istanze istruttorie all'esito della CTU.
All'esito delle operazioni peritali, la ctu concludeva ritenendo che “La sottoscrizione in verifica a nome
siglata X1, appartiene, con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a Parte_2 Parte_2
La sottoscrizione in verifica a nome siglata X2, appartiene, con grado alto di probabilità, pari
[...] Parte_1
al grado di certezza tecnica, a ” Parte_1
Preso atto dell'intervenuto deposito della perizia tecnica, il GI all'udienza del 18/1/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza del 6/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, in quanto non rinunciati, tratteneva la causa in decisione.
* * *
1. Dell'estinzione del credito vantato d . CP_5
Va anzitutto premesso che i fratelli non hanno contestato in nessun atto le attività Parte_1
professionali svolte in favore degli stessi, né l'entità degli importi richiesti quale corrispettivo per tali attività.
La qualità delle prestazioni ricevute ed il quantum richiesto, quindi, non sono oggetto del presente procedimento.
Le difese attoree si sostanziano, invece, da un lato, nell'asserzione di aver pagato in passato l'importo capitale monitoriamente ingiunto in contanti e, dall'altro, nell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Del pagamento del corrispettivo in contanti gli attori non hanno fornito alcuna prova, demandando all'istituto della prescrizione presuntiva l'inversione dell'onere probatorio.
Deve tuttavia chiarirsi se la prescrizione triennale possa applicarsi al caso concreto.
2. Della prescrizione presuntiva.
I signori e hanno eccepito l'intervenuta estinzione del debito Parte_1 Parte_2
oggetto di causa ex art. 2956, primo comma, n. 2), c.c., a mente del quale si prescrive in tre anni il diritto
“dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”, sostenendo che il rapporto professionale fosse cessato alla fine del 2016, con conseguente saldo di tutti i compensi spettanti al predetto Studio “a mezzo contanti in più tranches, modalità di pagamento espressamente chiesta (rectius, pretesa) dallo stesso”.
Sul punto, ha replicato rappresentando che le prescrizioni presuntive disciplinate dagli artt. CP_5
2954, 2955 e 2956 c.c. troverebbero “ragione solo ed esclusivamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operando se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta”: nel caso de quo , pertanto, risultando il credito vantato fondato sui tre conferimenti di incarico professionale, oltre che sull' Impegno di pagamento e piano di rientro, la prescrizione come eccepita dai sig.ri e non troverebbe qui applicazione. Parte_1 Parte_2
Tale assunto deve essere condiviso.
La prescrizione presuntiva triennale si applica ai crediti dei professionisti (art. 2956 n. 2 c.c.) e trova il proprio fondamento nella natura del contratto d'opera intellettuale.
Solitamente, infatti, l'adempimento del cliente avviene senza dilazione e senza quietanza scritta (Cass.
SS.UU. 13144/2015).
Secondo la Corte di Cassazione, le due forme di prescrizione (estintiva e presuntiva) sono “ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”. Infatti, la prescrizione estintiva opera sul piano del diritto sostanziale, mentre la prescrizione presuntiva determina un'inversione dell'onere della prova (Cass. Ord. 21008/2019).
La prescrizione presuntiva è quindi uno strumento di inversione dell'onere probatorio che si sostanzia in una presunzione di avvenuto pagamento (Cass. 16123/2019; Cass. 12044/2020; Cass. 17071/2021).
La giurisprudenza più recente (Cassazione n. 15566/2024) ha continuato a chiarire che l'art. 2956 n. 2
c.c. non esclude che la prestazione del professionista sia complessa o continuativa (come nel caso in esame).
Il giudice deve quindi limitarsi a verificare la sussistenza di un incarico professionale e non già le caratteristiche dello stesso.
La prescrizione presuntiva è applicabile ai crediti tassativamente indicati dagli articoli 2984 e seguenti del
Codice Civile, senza dover distinguere in base alle caratteristiche concrete dell'incarico né all'entità del compenso.
Tuttavia la giurisprudenza chiarisce che la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto (Cass. 8200/2006; Cass. 11145/2012; Cass. 9930/2014; Cass.
34639/2021; Cass. 789/2022).
Il giudice deve quindi solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Sono presenti in atti tre scritture denominate “Conferimento di Incarico Professionale” datate
18/11/2010, 17/10/2011 e 16/1/2014, certamente da intendersi quali pattuizione scritte.
Diversamente da quanto asserito dai signori in atti, le scritture del 18/11/2010, 17/10/2011 Parte_1
e 16/1/2014 riportano la natura e l'oggetto dei rispettivi incarichi professionali conferiti a , CP_5
completi della pattuizione dei singoli corrispettivi.
In proposito, infatti, l'incarico del 18/11/2010 (cfr. doc. 4) fa espresso richiamo all'allegato “Tab. A” allo stesso che reca il preventivo analitico delle competenze dovute in relazione all'attività da svolgere. Inoltre, detto contratto indica pure le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Il conferimento d'incarico del 17/10/2011 (cfr. doc. 5) è accompagnato dal preventivo analitico di spesa di pari data sottoscritto tanto da che da . Anche detto incarico, Parte_1 Parte_2 reca, inoltre, le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Infine, l'incarico datato 16/1/2014 (cfr. doc. 6), sottoscritto da entrambi i fratelli , è Parte_1
accompagnato dalle tabelle delle tariffe professionali e dal relativo preventivo analitico calcolato sulla base delle stesse. Ed anche tale incarico reca pure le tempistiche di pagamento (poi, modificate con la scrittura del 23/11/2016).
Un atto di conferimento di incarico professionale può richiamare le tariffe professionali, le quali, in tal caso, operano non ope legis, ma in forza, appunto, del contratto.
Gli attori contestano i primi due documenti poiché sarebbe presente soltanto la sottoscrizione di
[...]
. Parte_1
Va a tal proposito precisato che il conferimento di incarico 16.1.14 è sottoscritto da entrambi gli attori e che quello del 17.10.11 è stato sottoscritto dal solo , ma è stato fatto proprio anche Parte_1
dal fratello, poichè accompagnato dal preventivo analitico di spesa di pari data sottoscritto tanto da che da . Parte_1 Parte_2
Il primo conferimento di incarico, con allegata documentazione che specifica i compensi pattuiti, è stato sottoscritto dal solo . Parte_1
Tuttavia, tale pattuizione viene espressamente richiamata dall'impegno di pagamento e piano di rientro sottoscritto da entrambi i fratelli il 23.11.2016.
Ai fini che qui interessano, vale a dire l'applicazione della prescrizione triennale, l'esistenza dei tre conferimenti di incarico, non contestati, del 2010, 2011 e 2014, che siano firmati da entrambi i fratelli o soltanto da uno di essi, fa discendere che non possa il diritto al pagamento ritenersi prescritto.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, in presenza di un accordo scritto la prescrizione breve non può operare;
il termine di prescrizione è quindi decennale, interrotto dalla scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento del debito, del 23.11.2016.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
3. Del riconoscimento del debito. Tale scritto, disconosciuto dagli attori, è stato oggetto di verificazione e la ctu grafologica ha attestato, con alto grado di probabilità, l'appartenenza delle sottoscrizioni agli attori.
La scrittura privata del 23/11/2016 sottoscritta dai sigg.ri , con cui gli stessi si sono impegnati Parte_1
a pagare l'importo poi monitoriamente ingiunto, è quindi una promessa di pagamento, vale a dire una dichiarazione unilaterale recettizia avente carattere negoziale, con cui il dichiarante si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto.
Lo scritto ha un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza del proprio credito (art. 1988 del c.c.).
Ricorda la Corte di Cassazione che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere
sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (Cass. civ. n. 2091/2022)
Inoltre, “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Tale caratteristica è presente nell'atto in esame, a mezzo del quale gli attori si sono riconosciuti debitori e si sono impegnati a pagare il proprio debito con le modalità indicate.
La promessa di pagamento è quindi atto interruttivo della prescrizione decennale e vale quale astrazione processuale, grazie alla quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
Di conseguenza dovrà essere riconosciuto debitore, quanto al primo incarico, anche il sig.
[...]
, pur in assenza di sua sottoscrizione del conferimento di incarico. Parte_2
Il documento in questione deve ritenersi genuino, in primo luogo in ragione delle risultanze della ctu (il perito ha infatti concluso attestando che la sottoscrizione in verifica a nome siglata X1, appartiene, Parte_2
con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a La sottoscrizione in verifica a nome Parte_2
siglata X2, appartiene, con grado alto di probabilità, pari al grado di certezza tecnica, a Parte_1 Parte_1
) ed, in secondo luogo poiché l'“abusivo riempimento”, ad opera della controparte, di fogli in bianco
[...]
fatti sottoscrivere ai sig.ri e , è una circostanza che non è stata in Parte_1 Parte_2
alcun modo provata in giudizio.
Gli attori, peraltro, in sede di operazioni peritali, ed anche in esito all'esame della bozza loro sottoposta dalla D.ssa non hanno presentato osservazione alcuna. Persona_2
Non è stata nemmeno fornita la prova dell'asserito avvenuto pagamento, a mezzo contanti in tranches concordate tra le parti, delle somme monitoriamente azionate, di tal che non può dirsi provato il fatto estintivo allegato dagli attori.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, così come deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
4. Delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 2984/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 16/12/2021, RG n.
6396/2021;
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
nel procedimento 1877/22; Parte_2
Condanna e , in via solidale, al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2
78.281,25 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Cont Condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore di , dell'Arch. Controparte_2
e del Geom. convenuto opposto, delle spese processuali che liquida Controparte_3 Controparte_4
in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu, liquidate con decreto 18.12.23 e quelle di ctp.
Così deciso in Treviso, 27 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi