Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 13/06/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1066/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Salvatore Ciulla;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Lucia Orsingher, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, esponeva: di avere Parte_2
goduto del reddito di cittadinanza dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2021
(domanda prot. INPS-RDC-2020-2142371) e, poi, dal mese di settembre 2021 al mese di luglio 2022 (domanda prot. INPS-2021-47093; che con provvedimenti del
22.11.2023 e del 16.02.2024, l' sede di Catania, ha comunicato l'accertamento di CP_1
1
che la CP_ richiesta avanzata dall' è illegittima, ingiusta ed invalida;
che la fattispecie oggetto di giudizio è pacificamente sussumibile nella figura legale dell'indebito assistenziale alla quale non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
che allorquando l'ente previdenziale sia nella possibilità di conoscere i fatti, relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, non può, con successivo provvedimento, esigere la restituzione delle somme a tale titolo erogate.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza, l'invalidità e/o ingiustizia della revoca/decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot.
INPS-RDC-2020-2142371 (dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2021) e alla domanda prot. (dal mese di settembre 2021 al mese di luglio Parte_3
2022), per i motivi di cui in narrativa;
Conseguentemente e per l'effetto, previo annullamento sotto qualsiasi forma dei provvedimenti del 22.10.2023 e del 16.02.2024 e di ogni atto ad essi presupposto e/o conseguente, dichiarare l'irripetibilità delle somme, vantate da , in persona del legale rapp. p.t., corrente in Roma, Via Ciro il Grande, CP_1
n. 21, C.F. , e per esso della Sede Provinciale di Catania, nei confronti del P.IVA_1 ricorrente, per un importo complessivo pari a € 24.180,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 13.06.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
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protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei
3 dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3).
In particolare, per quel che interessa nel caso di specie, l'art. 5 comma 5 prevede: “ Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013…b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.”
Il D.P.C.M. 159/2013 art. 3 comma 5 statuisce” Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.”
Il figlio è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef, se il suo reddito: - non supera
4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni - non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal resistente Istituto si CP_2
evince che in data 31.1.2020 il sig. presentava domanda di reddito di Pt_2
cittadinanza, allegando DSU e dichiarazione ISEE in cui si dichiarava quale unico componente del proprio autonomo nucleo familiare. Di conseguenza veniva erogato il
RDC per il periodo febbraio 2020 – luglio 2021. In data 10.8.2021 il sig. Pt_2
rinnovava la richiesta di RDC con una seconda domanda, sempre allegando DSU e dichiarazione ISEE in cui si dichiarava quale unico componente del proprio autonomo nucleo familiare. Di conseguenza veniva erogato il RDC per il periodo settembre 2021 - luglio 2022.
4 Ebbene, in realtà il ricorrente, relativamente al periodo in cui ha chiesto e ricevuto il reddito di cittadinanza, non era coniugato e non aveva figli né era economicamente indipendente, non avendo per gli anni 2020- luglio 2022 alcun reddito.
Quanto risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2022 è irrilevante. Infatti, da un lato, la dichiarazione ISEE prende in considerazione il reddito del secondo anno, antecedente l'anno di presentazione della DSU e della domanda di RDC (nel presente caso: la dichiarazione ISEE rilasciata il 23.1.2020 riguarda i redditi del 2018, quella rilasciata il 31.12.2021 riguarda i redditi del 2019 e quella rilasciata il 13.1.2022 riguarda i redditi dell'anno 2020).
Inoltre, i redditi indicati nella dichiarazione ISEE del 2022 (relativi all'anno 2020) sono formati esclusivamente dal RDC già erogato nel corso del 2020, quindi da prestazione assistenziale che non viene considerata ai fini IRPEF (essendo IRPEF esente) è neppure ai fini del calcolo dei limiti reddituali per ottenere il RDC.
Quindi, tale reddito non è reddito imponibile ai fini IRPEF ed inoltre è di fatto un
CP_ reddito inesistente, in quanto erogato dall' indebitamente. Pertanto, in assenza di reddito, il ricorrente risultava a carico dei genitori e non poteva costituire nucleo a sé stante.
In tale situazione il nucleo monocomponente relativo al solo sig. non poteva Pt_2
dirsi legittimamente costituito e la dichiarazione resa in sede di domanda non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto
5 dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
Rileva, ancora, il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della
Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Orbene, il ricorrente nulla allega e/o prova in ordine a tale suo diritto, se non affermando genericamente di aver diritto alla prestazione, accampando un reddito per il
CP_ 2022 di € 7.580, che però non risulta nelle banche dati (in quanto come si è visto non è reddito imponibile ai fini IRPEF, ma è la somma delle prestazioni assistenziali-
RDC). Di conseguenza, il ricorso è sul punto carente di allegazione e prova.
In ordine alla asserita irripetibilità prospettata da parte ricorrente osserva, poi, il decidente che nel caso in esame esiste una disciplina specifica e speciale, l'art.7 commi
4 e 6 d.l. 4/2019dall'art.36 comma 4 d.l.73/21) che prevede espressamente la ripetizione senza limiti e condizioni del reddito indebitamente goduto, nel momento in cui emerga,
a seguito di un controllo, l'assenza dei requisiti normativamente previsti per la sua
6 fruizione. Stante la specialità di tale disciplina, la stessa deroga ai principi generali delineati dalla giurisprudenza.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante, si ritengono essere sussistenti valide ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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