Articolo 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 10Articolo 10 ter
Versione
22 gennaio 1963
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Versione
19 aprile 1964
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Versione
23 aprile 1967
Art. 11. ((La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10))
L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.
((Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10)) (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall' articolo 5 , dall' articolo 7 e dall' articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745 , e l'azionista puo' esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715".
La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
Entrata in vigore il 23 aprile 1967
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