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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5012/2024 V.G.
tra
, rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso dall'Avv. Sara Fè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Gramsci n. 277, Piancastagnaio (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Stefano Sabbatini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via dei Colli n. 22, Chianciano Terme (Si)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1) Il IG. continuerà ad abitare la Controparte_1 casa familiare di Via Gramsci 291/D con annesso garage sopra indicata, mentre la IG.ra continuerà ad abitare altrove, rinunciando ad Parte_1 ogni eventuale pretesa di assegnazione del predetto immobile;
2)Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturo e significativo rapporti non solo con l'altro genitore ma anche con entrambe le linee parentali.
3) a. il figlio sarà collocato in modo paritario presso ciascuno dei genitori,
(ancorchè ai soli fini anagrafici residente presso l' abitazione della madre) i quali lo terranno con se secondo il seguente prospetto a settimane alterne:
PRIMA SETTIMANA
- lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il padre, e gli altri giorni con la madre;
SETTIMANA SUCCESSIVA
- lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con la madre e gli altri giorni con il padre e così via alternando i predetti turni una settimana dopo l'altra.
Il genitore di turno si occuperà di ogni necessità ed esigenza del bambino, compreso l'accompagnamento a scuola del mattino ed il suo prelievo all'uscita del pomeriggio;
nelle occasioni di cambio-turno, il genitore che lo avrà tenuto il giorno prima lo accompagnerà a scuola la mattina del giorno
2 dopo ed il genitore di turno lo preleverà da scuola all' uscita pomeridiana. Nei periodi non scolastici ogni genitore, nei giorni come sopra concordati, lo accompagnerà presso l'altro la mattina di inizio turno alle ore 9,30 circa.
Con facoltà per entrambi, in caso di necessità, di farsi sostituire in tali incombenti da persone di loro fiducia tra cui anche dai nonni paterni e familiari materni, anche al fine di mantenere l'abituale frequentazione del bambino con gli stessi;
b. per le vacanze natalizie e di inizio anno, nonchè per quelle pasquali, proseguirà l'ordinaria alternanza di frequentazione del figlio con il rispettivo genitore.
Nel periodo estivo il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo ininterrotto di dieci giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.
I genitori si impegnano a mantenere e favorire la frequentazione del figlio con i nonni paterni e con i familiari della madre.
I genitori danno atto che tali previsioni potranno essere modificate su accordo delle parti ed in aderenza alle richieste e necessità del figlio.
c. Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori, inoltre, dovranno comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute del figlio e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di assumere le decisioni di maggiore importanza per il medesimo.
4)II padre corrisponderà alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di €.
225,00 (duecentoventicinque) a titolo di contributo al mantenimento del minore, salvo il diritto della madre di percepire il 100% dell'assegno unico previsto dalla normativa vigente per i figli a carico, espressamente
3 riconosciuto dal padre, il quale si impegna a sottoscrive quanto all'uopo necessario.
5) Considerata la disparità di reddito tra i medesimi i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato relativamente al figlio minore sia percepito e interamente fruito dalla SI . Il signor Pt_1 CP_1 pertanto, indicherà nella relativa domanda che l'importo al già menzionato destinato sia versato su conto corrente indicatogli dalla SI . Pt_1
6) Le spese straordinarie concernenti il figlio, quali spese scolastiche (ad es: tasse o rette ed eventuale servizio di scuolabus, libri di testo, lezioni di recupero, gite scolastiche, mensa, pre e dopo scuola, campi estivi), spese per attività sportive o ricreative, spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa che si renda necessaria (da concordare previamente tra i genitori), saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, e ove anticipate da uno dei coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro entro il mese successivo alla spesa, previa esibizione della relativa documentazione,
e comunque applicando le modalità previste nel protocollo in materia elaborato dal Tribunale di Siena da considerarsi qui integralmente richiamato e che si allega (doc. 20).
7) Il IG. si impegna ad acquistare, entro trenta giorni Controparte_1 dall'omologa del presente accordo (termine essenziale) e salvo ritardi indipendenti dalla volontà o inerzia delle parti, la quota di proprietà del 50% della IG.ra dell'immobile di civile abitazione con annesso Parte_1 garage, di proprietà al 50% ciascuno, sito a Piancastagnaio in Via Gramsci n.
291/D – Piano 3 e S1, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di
Piancastagnaio al Foglio 4, part. 83, sub. 3 (l'appartamento) e sub. 41 (il garage), il cui corrispettivo viene stabilito dalle parti nell'accollo per intero e liberatorio da parte del delle restanti rate di Controparte_1 ammortamento del mutuo a rogito Notaio del Persona_2
15/07/2019 - Rep. 100976 – racc. 41278 registrato a Montepulciano il
13/08/2019 a n. 2094 serie 1T, laddove l'istituto di credito non concedesse la
4 suddetta liberatoria il IG. in particolare si impegna ed obbliga a CP_1 provvedere estinguendo il suddetto mutuo ed accendendone altro a proprio nome, nonché restituendo alla IG.ra , al momento del rogito, Parte_1 la somma di €. 3.000,00 pari agli importi delle rate del predetto mutuo dalla stessa pagate avendo già corrisposto alla medesima la somma di €. 1.290,00 che pertanto è da considerarsi detratta da quanto dalla medesima versato
(4.290,00 euro);
8) Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale del figlio minore nato il [...] Persona_1 dalla loro relazione more uxorio.
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali del minore e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale;
osservato, con riferimento al punto 8) sul passaporto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti, così come si limita a prendere atto dell'impegno ad acquistare di cui al punto 7);
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni formulate dalle parti riportate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso oggi in Siena, 24/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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