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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 4252/2023 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difesa dall'Avv.to Mannino Parte_1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini
Imerese, in via Vito Jevolella n. 4, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta
(assegno mensile di assistenza), il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con sentenza del 24.01.2023 – R.G. n. 2274/2021 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi prevista, CP_2
oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio l' , benché ritualmente citato, sicché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell' , che nulla ha dedotto, non CP_2
depositando note di trattazione scritta e non costituendosi neppure in giudizio.
In mancanza della prova dell'avvenuto pagamento, il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al CP_1
pagamento in favore di dei ratei maturati e non Parte_1
riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno mensile di assistenza)
a far data dalla decorrenza indicata in sede di sentenza (data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore CP_1
dell'avvocato antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 4252/2023 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difesa dall'Avv.to Mannino Parte_1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini
Imerese, in via Vito Jevolella n. 4, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta
(assegno mensile di assistenza), il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con sentenza del 24.01.2023 – R.G. n. 2274/2021 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi prevista, CP_2
oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio l' , benché ritualmente citato, sicché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell' , che nulla ha dedotto, non CP_2
depositando note di trattazione scritta e non costituendosi neppure in giudizio.
In mancanza della prova dell'avvenuto pagamento, il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al CP_1
pagamento in favore di dei ratei maturati e non Parte_1
riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno mensile di assistenza)
a far data dalla decorrenza indicata in sede di sentenza (data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore CP_1
dell'avvocato antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo