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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 201/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]is, con il patrocinio dell'avv. PORTA GIOVANNA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/07/1973 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZAFFARONI DEBORA, resistente;
e con l'intervento di
(C.F. ) nata il [...] a [...], figlia Controparte_2 C.F._3 maggiorenne disabile, con la Curatrice Speciale avv. Controparte_3 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Correzzana, anno 2001, atto n. 2, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Correzzana l'annotazione della sua cessazione;
CP_ 2) confermare la residenza di unitamente al fratello presso l'abitazione materna;
Per_1
CP_ 3) disporre che il padre possa tenere con sé la figlia - a fine settimana alternati: entro le ore 18,00 del venerdì pomeriggio, termine dell'orario lavorativo del padre, prendendola dall'abitazione materna riaccompagnando la figlia a casa alle ore 21,00 della domenica sera;
- durante la settimana: quando il padre terrà la figlia nel week end, la prenderà anche nella giornata di martedì, con prelievo dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alle ore 21,00 allorquando CP_ la madre prenderà dalla casa del padre;
quando il padre non terrà con sé la figlia nel week ened, la prenderà nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, con prelievo dall'abitazione materna entro le ore 18,00- e tenendo la figlia con sé fino a dopo cena, riaccompagnandola a casa alle ore 21,00;
CP_
- durante le festività natalizie: trascorrerà, alternativamente di anno in anno, il periodo dalla chiusura del CDD e sino al 30.12 ore 21,00 con un genitore e dal 30.12 ore 21,00 all'apertura del CP_ CDD con l'altro genitore. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso da con la madre.
- durante i Ponti ed altre festività: si seguirà la norma turnazione settimanale;
CP_
- durante il periodo estivo: il padre terrà per almeno 2 settimane anche non consecutive, delle quali almeno un'intera settimana nel periodo di chiusura del CDD;
qualora il padre decida per due settimane non consecutive indicativamente la prima settimana sarà durante le prime 3 settimane di agosto durante il periodo di chiusura del CDD e una seconda settimana dal mese di giugno al mese di settembre, concordando il periodo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di CP_ soggiorno di vacanza, il genitore che porterà con sé in vacanza sarà tenuto a comunicare all'altro genitore la località; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori anche per eventuali periodi non coperti dal CDD. CP_
- il diritto di visita deve restare pressochè invariato per garantire a una stabilità e continuità di abitudini, può comunque essere modificato secondo le esigenze di tutti, previa richiesta scritta con preavviso di 2 settimane, salvo urgenze indifferibili;
CP_
- in caso di indisponibilità del padre nei periodi di permanenza di presso di sé, quest'ultimo si CP_ occuperà della gestione di tenendola presso la propria abitazione ed avvalendosi della collaborazione di una baby sitter per il periodo di sua assenza così come la madre:
CP_
- nei periodi di malattia di ed in caso di impossibilità di trasporto, la figlia rimarrà a casa sua anche nei periodi in cui sarebbe dovuta andare dal padre. In queste giornate, nel caso di indisponibilità della madre di occuparsi della figlia, i genitori si avvarranno della collaborazione di una baby sitter(le CP_ cui giornate verranno pagate in base alla turnazione dei genitori con;
CP_ 4) Disporre che il sig. continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e disabile, versando alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), CP_1 senza rivalutazione Istat, entro il giorno 10 di ogni mese.
Le parti concordano che tale importo continuerà ad essere erogato dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...] anche nel caso in cui la figlia dovesse essere ricoverata in RSD e ciò solo qualora la retta mensile CP_1 ed ogni spesa connessa all'Istituto in cui verrà ricoverata non richieda un'integrazione economica a CP_ carico dei genitori essendo sufficiente quanto percepito da autonomamente e cesserà automaticamente nel caso in cui la RSD dovesse richiedere ai genitori il versamento di un contributo integrativo per il pagamento della retta della struttura e/o altra spese connessa ad essa richiesta da parte dell'Istituto. In tal caso il sig. nulla più verserà alla sig.ra quale contributo Parte_1 CP_1 CP_ per il mantenimento di CP_
5) Disporre che la sig.ra quale ADS di possa prelevare la somma di € 700,00 mensile CP_1 CP_ dal conto corrente della figlia per incombenze familiari senza che il sig. possa Parte_1 richiedere giustificati di spesa;
CP_
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese extra necessarie per come da protocollo del Tribunale di Lecco, in via residuale e solo qualora la figlia non vi possa provvedere in modo autonomo;
CP_
7) L'assegno unico in favore di verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
8) nessun contributo quale assegno di mantenimento verrà erogato dal mese di luglio 2025 in poi dal sig. in favore del figlio essendo lo stesso divenuto economicamente indipendente Parte_1 Per_1
e godendo di reddito proprio;
9) la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile in suo favore;
CP_1
10) il sig. si impegna a versare, entro 7 giorni dall'udienza presidenziale del 02.07.2025 Parte_1 la somma di € 1000 a titolo di acconto per mancato aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento dei figli per il periodo dal 11.03.2020 ad oggi, impegnandosi a versare il saldo una volta raggiunto l'accordo sull'importo tra le parti.
11) Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 04/02/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 14/07/2001 a Correzzana
[...]
e che da detta unione sono nati i figli (in data 31/10/2001), maggiorenne ma affetta Controparte_2 da grave disabilità e (in data 19/06/2004), maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente.
ha altresì esposto di essersi separato legalmente a seguito di procedura Parte_1 di negoziazione assistita depositata in data 11/05/2016, con assenso del PM del 16/05/2016.
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con contestuale richiesta di nomina di curatore speciale in favore della figlia , preso atto Controparte_2 che la convenuta è altresì amministratore di sostegno della figlia, con affidamento condiviso ad CP_ entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre della figlia CP_ Quanto alle frequentazioni con la figlia parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei diritti di visita dei genitori secondo le modalità meglio indicate in ricorso.
In punto economico il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del contributo statuito in sede di CP_ separazione, pari ad € 450,00 mensili per entrambi i figli e in € 200,00 per la sola figlia Per_1 CP_
con conseguente revoca del contributo dovuto nei confronti del figlio in quanto Per_1 economicamente autosufficiente. Altresì, parte ricorrente ha chiesto che le spese straordinarie per la CP_ figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come disposto CP_ dal Protocollo del Tribunale di Lecco, ad eccezione di quelle spese straordinarie relative a che verranno pagate con eventuali contributi regionali per persone disabili. CP_ Preso atto della richiesta di nomina di curatore speciale per la figlia formulata nel ricorso introduttivo, fondata sulla circostanza per cui la madre è amministratore di sostegno della figlia stessa, ingenerando ciò un conflitto di interessi, il Presidente relatore ha nominato l'avv. Controparte_3 come curatore speciale della figlia . Controparte_2
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che il ricorrente Controparte_1 solo raramente ha rispettato le modalità di visita stabilite in sede di separazione legale, giustificando l'impossibilità di occuparsi della figlia a causa dello svolgimento di attività di volontariato e di gare automobilistiche. Di conseguenza, la convenuta, invitando il ricorrente a rispettare la turnazione di CP_ visita di ha chiesto la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio indicate nella comparsa di costituzione. Per quanto riguarda l'aspetto economico, la convenuta ha chiesto, previo intervento del Curatore Speciale, che il padre continui a contribuire al mantenimento CP_ della figlia versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 100% degli assegni familiari ed oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lecco, necessarie per la figlia. Altresì, ha chiesto che venga disposto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della sig.ra versando in suo favore l'importo mensile di euro € 400,00, oltre la somma di € 3.418,68, a CP_1 titolo di arretrati Istat mai aggiornati per il mantenimento dei figli dal 2016 a seguire.
Le parti, unitamente al curatore speciale della figlia, sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 28/05/2025, che il Presidente relatore, su concorde richiesta delle parti, rinviava per perfezionare le trattative in corso
Alla successiva udienza del 02/07/2025, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di separazione legale svoltasi con la procedura di negoziazione assistita depositata in data 11/05/2016, con assenso del PM del 16/05/2016 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Gli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento, collocazione, mantenimento della figlia e diritto di visita del padre si palesano adeguati a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio civile celebrato in data 14/07/2001 a Correzzana da (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19/09/1976 e residente a [...]is, e Controparte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a
[...] C.F._2
Missaglia, via A. Riva n. 17/A (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte 2, serie C, numero 2);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correzzana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 201/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]is, con il patrocinio dell'avv. PORTA GIOVANNA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/07/1973 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZAFFARONI DEBORA, resistente;
e con l'intervento di
(C.F. ) nata il [...] a [...], figlia Controparte_2 C.F._3 maggiorenne disabile, con la Curatrice Speciale avv. Controparte_3 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Correzzana, anno 2001, atto n. 2, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Correzzana l'annotazione della sua cessazione;
CP_ 2) confermare la residenza di unitamente al fratello presso l'abitazione materna;
Per_1
CP_ 3) disporre che il padre possa tenere con sé la figlia - a fine settimana alternati: entro le ore 18,00 del venerdì pomeriggio, termine dell'orario lavorativo del padre, prendendola dall'abitazione materna riaccompagnando la figlia a casa alle ore 21,00 della domenica sera;
- durante la settimana: quando il padre terrà la figlia nel week end, la prenderà anche nella giornata di martedì, con prelievo dall'abitazione materna entro le ore 18,00 e sino alle ore 21,00 allorquando CP_ la madre prenderà dalla casa del padre;
quando il padre non terrà con sé la figlia nel week ened, la prenderà nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, con prelievo dall'abitazione materna entro le ore 18,00- e tenendo la figlia con sé fino a dopo cena, riaccompagnandola a casa alle ore 21,00;
CP_
- durante le festività natalizie: trascorrerà, alternativamente di anno in anno, il periodo dalla chiusura del CDD e sino al 30.12 ore 21,00 con un genitore e dal 30.12 ore 21,00 all'apertura del CP_ CDD con l'altro genitore. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso da con la madre.
- durante i Ponti ed altre festività: si seguirà la norma turnazione settimanale;
CP_
- durante il periodo estivo: il padre terrà per almeno 2 settimane anche non consecutive, delle quali almeno un'intera settimana nel periodo di chiusura del CDD;
qualora il padre decida per due settimane non consecutive indicativamente la prima settimana sarà durante le prime 3 settimane di agosto durante il periodo di chiusura del CDD e una seconda settimana dal mese di giugno al mese di settembre, concordando il periodo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di CP_ soggiorno di vacanza, il genitore che porterà con sé in vacanza sarà tenuto a comunicare all'altro genitore la località; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori anche per eventuali periodi non coperti dal CDD. CP_
- il diritto di visita deve restare pressochè invariato per garantire a una stabilità e continuità di abitudini, può comunque essere modificato secondo le esigenze di tutti, previa richiesta scritta con preavviso di 2 settimane, salvo urgenze indifferibili;
CP_
- in caso di indisponibilità del padre nei periodi di permanenza di presso di sé, quest'ultimo si CP_ occuperà della gestione di tenendola presso la propria abitazione ed avvalendosi della collaborazione di una baby sitter per il periodo di sua assenza così come la madre:
CP_
- nei periodi di malattia di ed in caso di impossibilità di trasporto, la figlia rimarrà a casa sua anche nei periodi in cui sarebbe dovuta andare dal padre. In queste giornate, nel caso di indisponibilità della madre di occuparsi della figlia, i genitori si avvarranno della collaborazione di una baby sitter(le CP_ cui giornate verranno pagate in base alla turnazione dei genitori con;
CP_ 4) Disporre che il sig. continui a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e disabile, versando alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), CP_1 senza rivalutazione Istat, entro il giorno 10 di ogni mese.
Le parti concordano che tale importo continuerà ad essere erogato dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...] anche nel caso in cui la figlia dovesse essere ricoverata in RSD e ciò solo qualora la retta mensile CP_1 ed ogni spesa connessa all'Istituto in cui verrà ricoverata non richieda un'integrazione economica a CP_ carico dei genitori essendo sufficiente quanto percepito da autonomamente e cesserà automaticamente nel caso in cui la RSD dovesse richiedere ai genitori il versamento di un contributo integrativo per il pagamento della retta della struttura e/o altra spese connessa ad essa richiesta da parte dell'Istituto. In tal caso il sig. nulla più verserà alla sig.ra quale contributo Parte_1 CP_1 CP_ per il mantenimento di CP_
5) Disporre che la sig.ra quale ADS di possa prelevare la somma di € 700,00 mensile CP_1 CP_ dal conto corrente della figlia per incombenze familiari senza che il sig. possa Parte_1 richiedere giustificati di spesa;
CP_
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese extra necessarie per come da protocollo del Tribunale di Lecco, in via residuale e solo qualora la figlia non vi possa provvedere in modo autonomo;
CP_
7) L'assegno unico in favore di verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
8) nessun contributo quale assegno di mantenimento verrà erogato dal mese di luglio 2025 in poi dal sig. in favore del figlio essendo lo stesso divenuto economicamente indipendente Parte_1 Per_1
e godendo di reddito proprio;
9) la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile in suo favore;
CP_1
10) il sig. si impegna a versare, entro 7 giorni dall'udienza presidenziale del 02.07.2025 Parte_1 la somma di € 1000 a titolo di acconto per mancato aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento dei figli per il periodo dal 11.03.2020 ad oggi, impegnandosi a versare il saldo una volta raggiunto l'accordo sull'importo tra le parti.
11) Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 04/02/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 14/07/2001 a Correzzana
[...]
e che da detta unione sono nati i figli (in data 31/10/2001), maggiorenne ma affetta Controparte_2 da grave disabilità e (in data 19/06/2004), maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente.
ha altresì esposto di essersi separato legalmente a seguito di procedura Parte_1 di negoziazione assistita depositata in data 11/05/2016, con assenso del PM del 16/05/2016.
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con contestuale richiesta di nomina di curatore speciale in favore della figlia , preso atto Controparte_2 che la convenuta è altresì amministratore di sostegno della figlia, con affidamento condiviso ad CP_ entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre della figlia CP_ Quanto alle frequentazioni con la figlia parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei diritti di visita dei genitori secondo le modalità meglio indicate in ricorso.
In punto economico il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del contributo statuito in sede di CP_ separazione, pari ad € 450,00 mensili per entrambi i figli e in € 200,00 per la sola figlia Per_1 CP_
con conseguente revoca del contributo dovuto nei confronti del figlio in quanto Per_1 economicamente autosufficiente. Altresì, parte ricorrente ha chiesto che le spese straordinarie per la CP_ figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come disposto CP_ dal Protocollo del Tribunale di Lecco, ad eccezione di quelle spese straordinarie relative a che verranno pagate con eventuali contributi regionali per persone disabili. CP_ Preso atto della richiesta di nomina di curatore speciale per la figlia formulata nel ricorso introduttivo, fondata sulla circostanza per cui la madre è amministratore di sostegno della figlia stessa, ingenerando ciò un conflitto di interessi, il Presidente relatore ha nominato l'avv. Controparte_3 come curatore speciale della figlia . Controparte_2
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che il ricorrente Controparte_1 solo raramente ha rispettato le modalità di visita stabilite in sede di separazione legale, giustificando l'impossibilità di occuparsi della figlia a causa dello svolgimento di attività di volontariato e di gare automobilistiche. Di conseguenza, la convenuta, invitando il ricorrente a rispettare la turnazione di CP_ visita di ha chiesto la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio indicate nella comparsa di costituzione. Per quanto riguarda l'aspetto economico, la convenuta ha chiesto, previo intervento del Curatore Speciale, che il padre continui a contribuire al mantenimento CP_ della figlia versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 100% degli assegni familiari ed oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lecco, necessarie per la figlia. Altresì, ha chiesto che venga disposto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della sig.ra versando in suo favore l'importo mensile di euro € 400,00, oltre la somma di € 3.418,68, a CP_1 titolo di arretrati Istat mai aggiornati per il mantenimento dei figli dal 2016 a seguire.
Le parti, unitamente al curatore speciale della figlia, sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 28/05/2025, che il Presidente relatore, su concorde richiesta delle parti, rinviava per perfezionare le trattative in corso
Alla successiva udienza del 02/07/2025, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di separazione legale svoltasi con la procedura di negoziazione assistita depositata in data 11/05/2016, con assenso del PM del 16/05/2016 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Gli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento, collocazione, mantenimento della figlia e diritto di visita del padre si palesano adeguati a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio civile celebrato in data 14/07/2001 a Correzzana da (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19/09/1976 e residente a [...]is, e Controparte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a
[...] C.F._2
Missaglia, via A. Riva n. 17/A (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte 2, serie C, numero 2);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correzzana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada