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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6264/2024, introdotta da
nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI VALERIO e MENICHELLI AR;
e
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMPANA MARIA LUISA e D'AMBROSIO ROMANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai Parte_1 Controparte_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma, in data
06/03/1999 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale nel seguente modo:
a) I coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
b) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
06/03/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6264/2024
R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data 06/03/1999 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00148, Parte 1 , Serie 2 ,
[...]
Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6264/2024, introdotta da
nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI VALERIO e MENICHELLI AR;
e
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMPANA MARIA LUISA e D'AMBROSIO ROMANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai Parte_1 Controparte_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma, in data
06/03/1999 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale nel seguente modo:
a) I coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
b) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
06/03/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6264/2024
R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data 06/03/1999 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00148, Parte 1 , Serie 2 ,
[...]
Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi