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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa ON Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 15760/2017 R.G., promosso
DA
, nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Spada, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marcella C.F._2
Ventimiglia, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 9 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 02/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.9.2017 ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente ad Acireale
in data 10.6.1992 – trascritto in detto Comune al n. 161, parte 2, serie A, anno 1992) – sono nate le figlie ON il 12.03.1994 (maggiorenne ed economicamente autonoma) e il 16.03.2006, e che la causa della Per_1
crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, disponendo l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento per il versamento di un Per_1
assegno dell'importo di € 500,00 mensili.
Si è costituito , il quale pur aderendo alle domande CP_1
avanzate dalla moglie in punto di affidamento e collocamento di Per_1
ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e si reso disponibile al versamento, per il mantenimento della figlia minorenne, di un assegno di €
200,00.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ed è stato posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un assegno di € 250,00 mensili.
Istruita la causa mediante escussione dei testi e accertamenti tributari disposti nei confronti del resistente, in data 02/04/2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.. pagina 2 di 9 ________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n. 2740;
Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001
n. 12130).
Ai fini della pronuncia di addebito, quindi, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Più nello specifico, “la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta - volontaria e consapevole -
contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso eziologico tra le condotte addebitate ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da pagina 3 di 9 entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Corte
d'Appello Roma n. 6232/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere venuta a conoscenza, nel corso degli anni, di reiterate violazioni, a partire dal 2005, del dovere di fedeltà da parte del marito, avvenute tutte in costanza di matrimonio.
Ha, altresì, allegato che tali condotte del marito, contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbero causalmente collegate alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbero state gravi a tal punto da creare una frattura insanabile tra essi coniugi.
Di contro, il resistente, nei propri atti, pur avendo ammesso l'esistenza di una relazione extraconiugale - avvenuta in costanza di matrimonio e prima dell'instaurazione del presente giudizio - ne ha contestato l'efficacia causale rispetto alla rottura del consorzio coniugale.
Al riguardo ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe insorta in epoca antecedente rispetto all'instaurazione della di lui relazione extraconiugale e sarebbe da ricondurre ad una crescente incompatibilità caratteriale tra essi coniugi, ascrivibile, invero, alle condotte dispotiche tenute della moglie nei suoi riguardi.
Le asserzioni del convenuto, tuttavia, sono rimaste prive di valore probatorio, mentre sono dimostrate le deduzioni della ricorrente.
Orbene, per come evidenziato, la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
La relativa prova, di conseguenza, deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, ovverosia dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. Civ. n. 2059/2021). pagina 4 di 9 Nel caso di specie è sostanzialmente incontroversa l'esistenza di plurime relazioni extraconiugali intrattenute dal marito nel corso del matrimonio, siccome ammesse dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale e, per come, altresì, confermate all'esito della prova testimoniale.
Più nello specifico, all'esito dell'interrogatorio formale, il convenuto ha confessato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra dal 2005 al 2014 e, successivamente, dal 2015 con la Parte_2
sig.ra , la cui scoperta da parte moglie, ha portato alla Controparte_2
separazione di fatto tra i coniugi.
L'esistenza della prima relazione extraconiugale è stata, inoltre, confermata, seppur con delle precisazioni, dalla teste , la Parte_2 quale ha dichiarato: “è vero, ma la relazione è iniziata tra il 2006 e il
2007, non ricordo precisamente ed è durata fino al 2014.”.
All'esito dell'attività istruttoria, pertanto, è dimostrato che il resistente ha ripetutamente violato l'obbligo di fedeltà e che la sua condotta ha causalmente determinato il fallimento del matrimonio.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere del convenuto, autore della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita;
ed anzi, per come già
esposto, il convenuto ha confessato che la prima relazione extraconiugale
è stata intrattenuta - per quasi dieci anni - in epoca abbondantemente antecedente rispetto all'insorgere della crisi coniugale;
circostanza,
d'altronde, confermata anche dalla teste escussa.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico del marito per aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che la figlia nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne e, pertanto, Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento. pagina 5 di 9 Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, è incontestato tra le parti che sebbene abbia raggiunto la maggiore età, non sia Per_1
ancora economicamente indipendente per cause a lei non addebitabili, essendo studentessa;
di conseguenza, continua a gravare sui genitori l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro
(ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti,
fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892). Da ciò consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di pagina 6 di 9 fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del
28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è convivente con la madre e, in ragione Per_1
della giovanissima età (diciannove anni), non ha ancora ultimato il proprio percorsi di studi e, comunque, non ha fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro;
da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a costei addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 250,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto di svolgere attività
lavorativa subordinata e ha prodotto Certificazione unica relativa agli anni
2023, 2024 e 2025, da cui si evince un reddito annuo lordo - limitatamente al rapporto di lavoro subordinato oggetto di produzione – rispettivamente di € 20.528; € 21.900 e € 22.416; il resistente ha dedotto di essere disoccupato e ha prodotto dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, in cui è stato attestato che il resistente ha dichiarato per l'anno 2016 redditi per € 100,00 e per l'anno 2017 non ha percepito e/o dichiarato redditi).
Sono stati, inoltre, condotti accertamenti tributari da parte della
Guardia di Finanza, dalla cui relazione depositata in atti emerge che, sebbene il convenuto sia titolare di partita IVA, nei periodi di imposta anni 2017-2020 non ha presentato dichiarazione dei redditi e non risulta pagina 7 di 9 proprietario di beni immobili.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età della figlia e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto con la Parte_1
medesima coabita la figlia maggiorenne non economicamente Per_1
autonoma.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Va dichiarata inammissibile, infine, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare giacché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale;
in ogni caso, tale domanda sarebbe stata inammissibile in quanto, esulando dall'oggetto del presente giudizio, non potrebbe essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n.
11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
In ragione dell'esito della lite e dell'inammissibilità della domanda risarcitoria, le spese di giudizio vanno compensate nella misura della metà; nella restante parte, liquidata in dispositivo, sono poste a carico del resistente stante l'accoglimento della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15760/2017 R.G.;
pagina 8 di 9 Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto ad Acireale il 10.6.1992 (trascritto CP_1
nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 161, Parte 2, serie A anno 1992), con addebito a carico di;
CP_1
Assegna la casa coniugale a con le pertinenze ed i Parte_1 mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia entro giorno 5 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite nella misura della metà, e condanna CP_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà
[...]
liquidata in € 2.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa ON Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa ON Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 15760/2017 R.G., promosso
DA
, nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Spada, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marcella C.F._2
Ventimiglia, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 9 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 02/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.9.2017 ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente ad Acireale
in data 10.6.1992 – trascritto in detto Comune al n. 161, parte 2, serie A, anno 1992) – sono nate le figlie ON il 12.03.1994 (maggiorenne ed economicamente autonoma) e il 16.03.2006, e che la causa della Per_1
crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge, disponendo l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento per il versamento di un Per_1
assegno dell'importo di € 500,00 mensili.
Si è costituito , il quale pur aderendo alle domande CP_1
avanzate dalla moglie in punto di affidamento e collocamento di Per_1
ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e si reso disponibile al versamento, per il mantenimento della figlia minorenne, di un assegno di €
200,00.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ed è stato posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un assegno di € 250,00 mensili.
Istruita la causa mediante escussione dei testi e accertamenti tributari disposti nei confronti del resistente, in data 02/04/2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.. pagina 2 di 9 ________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n. 2740;
Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001
n. 12130).
Ai fini della pronuncia di addebito, quindi, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Più nello specifico, “la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta - volontaria e consapevole -
contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso eziologico tra le condotte addebitate ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da pagina 3 di 9 entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Corte
d'Appello Roma n. 6232/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere venuta a conoscenza, nel corso degli anni, di reiterate violazioni, a partire dal 2005, del dovere di fedeltà da parte del marito, avvenute tutte in costanza di matrimonio.
Ha, altresì, allegato che tali condotte del marito, contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbero causalmente collegate alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbero state gravi a tal punto da creare una frattura insanabile tra essi coniugi.
Di contro, il resistente, nei propri atti, pur avendo ammesso l'esistenza di una relazione extraconiugale - avvenuta in costanza di matrimonio e prima dell'instaurazione del presente giudizio - ne ha contestato l'efficacia causale rispetto alla rottura del consorzio coniugale.
Al riguardo ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe insorta in epoca antecedente rispetto all'instaurazione della di lui relazione extraconiugale e sarebbe da ricondurre ad una crescente incompatibilità caratteriale tra essi coniugi, ascrivibile, invero, alle condotte dispotiche tenute della moglie nei suoi riguardi.
Le asserzioni del convenuto, tuttavia, sono rimaste prive di valore probatorio, mentre sono dimostrate le deduzioni della ricorrente.
Orbene, per come evidenziato, la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
La relativa prova, di conseguenza, deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, ovverosia dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. Civ. n. 2059/2021). pagina 4 di 9 Nel caso di specie è sostanzialmente incontroversa l'esistenza di plurime relazioni extraconiugali intrattenute dal marito nel corso del matrimonio, siccome ammesse dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale e, per come, altresì, confermate all'esito della prova testimoniale.
Più nello specifico, all'esito dell'interrogatorio formale, il convenuto ha confessato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra dal 2005 al 2014 e, successivamente, dal 2015 con la Parte_2
sig.ra , la cui scoperta da parte moglie, ha portato alla Controparte_2
separazione di fatto tra i coniugi.
L'esistenza della prima relazione extraconiugale è stata, inoltre, confermata, seppur con delle precisazioni, dalla teste , la Parte_2 quale ha dichiarato: “è vero, ma la relazione è iniziata tra il 2006 e il
2007, non ricordo precisamente ed è durata fino al 2014.”.
All'esito dell'attività istruttoria, pertanto, è dimostrato che il resistente ha ripetutamente violato l'obbligo di fedeltà e che la sua condotta ha causalmente determinato il fallimento del matrimonio.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere del convenuto, autore della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita;
ed anzi, per come già
esposto, il convenuto ha confessato che la prima relazione extraconiugale
è stata intrattenuta - per quasi dieci anni - in epoca abbondantemente antecedente rispetto all'insorgere della crisi coniugale;
circostanza,
d'altronde, confermata anche dalla teste escussa.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico del marito per aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che la figlia nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne e, pertanto, Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento. pagina 5 di 9 Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, è incontestato tra le parti che sebbene abbia raggiunto la maggiore età, non sia Per_1
ancora economicamente indipendente per cause a lei non addebitabili, essendo studentessa;
di conseguenza, continua a gravare sui genitori l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro
(ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti,
fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892). Da ciò consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di pagina 6 di 9 fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del
28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è convivente con la madre e, in ragione Per_1
della giovanissima età (diciannove anni), non ha ancora ultimato il proprio percorsi di studi e, comunque, non ha fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro;
da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a costei addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 250,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto di svolgere attività
lavorativa subordinata e ha prodotto Certificazione unica relativa agli anni
2023, 2024 e 2025, da cui si evince un reddito annuo lordo - limitatamente al rapporto di lavoro subordinato oggetto di produzione – rispettivamente di € 20.528; € 21.900 e € 22.416; il resistente ha dedotto di essere disoccupato e ha prodotto dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, in cui è stato attestato che il resistente ha dichiarato per l'anno 2016 redditi per € 100,00 e per l'anno 2017 non ha percepito e/o dichiarato redditi).
Sono stati, inoltre, condotti accertamenti tributari da parte della
Guardia di Finanza, dalla cui relazione depositata in atti emerge che, sebbene il convenuto sia titolare di partita IVA, nei periodi di imposta anni 2017-2020 non ha presentato dichiarazione dei redditi e non risulta pagina 7 di 9 proprietario di beni immobili.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età della figlia e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto con la Parte_1
medesima coabita la figlia maggiorenne non economicamente Per_1
autonoma.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Va dichiarata inammissibile, infine, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare giacché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale;
in ogni caso, tale domanda sarebbe stata inammissibile in quanto, esulando dall'oggetto del presente giudizio, non potrebbe essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n.
11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
In ragione dell'esito della lite e dell'inammissibilità della domanda risarcitoria, le spese di giudizio vanno compensate nella misura della metà; nella restante parte, liquidata in dispositivo, sono poste a carico del resistente stante l'accoglimento della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15760/2017 R.G.;
pagina 8 di 9 Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto ad Acireale il 10.6.1992 (trascritto CP_1
nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 161, Parte 2, serie A anno 1992), con addebito a carico di;
CP_1
Assegna la casa coniugale a con le pertinenze ed i Parte_1 mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia entro giorno 5 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite nella misura della metà, e condanna CP_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà
[...]
liquidata in € 2.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa ON Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
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