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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3736/2022, vertente tra
( ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ), ( , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
) , ( , C.F._3 Parte_1 C.F._4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE FELICE C.F._5
( ), giusta delega in atti C.F._6
Appellanti
e
( ), Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni di parte appellante:
“In via massimamente preliminare dichiarare il presente atto di appello tempestivo ed ammissibile oltre che fondato in fatto ed in diritto riformando la sentenza richiamata in epigrafe e:
Per contro, in accoglimento dell'appello accogliere la domanda e condannare la al pagamento CP_2 della somma di € 41.199,58;
In ogni caso accogliere la domanda e provvedere alla rideterminazione del saldo alla data di notifica dell'atto di citazione decurtato gli addebiti intervenuti successivamente.
Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi professionali di ambo i gradi di CP_2
giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La ( già ) Parte_6 Parte_1 Parte_7
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_8
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la chiedendo di
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare la illegittima applicazione di tassi di natura usuraria, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti n. 2034239 e 40058047, e sui conti anticipi ad essi collegati, in essere presso la banca convenuta, con conseguente restituzione delle somme illegittimamente addebitate o, in subordine, con accertamento del saldo epurato dalle poste illegittime.
La banca convenuta, costituitasi, contestava integralmente le domande avverse chiedendone il rigetto e proponendo altresì eccezione di prescrizione e di compensazione tra le somme eventualmente accertate come illegittimi addebiti ed il credito comunque da lei vantato nei confronti della società correntista.
Con sentenza n. 1064/2022, pubblicata il 2.2.2022, il Tribunale adito rigettava la domanda;
il giudice di prime cure dava atto della rielaborazione dei saldi effettuata dal CTU, previa epurazione delle poste illegittime, concretamente identificate nei tassi debitori applicati in assenza di relative pattuizioni, nelle commissioni di massimo scoperto e in altre voci di spesa analogamente mai pattuite ed accertava altresì la non configurabilità della usura originaria, rilevando il superamento delle soglie di legge solo in alcuni trimestri nel corso dello svolgimento del rapporto. Veniva altresì ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione in relazione a tutti i versamenti solutori avvenuti in data anteriore al 22.1.2005, e cioè prima del decennio anteriore alla notifica della domanda giudiziale. Il
Tribunale dava altresì atto dell'accertamento del saldo negativo alla data del 2.3.2015, nella misura di - € 140.430,70, rigettando pertanto la domanda restitutoria, attesa la natura a debito del relativo conteggio.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la di , nonché Parte_1 Parte_1
in proprio, unitamente a , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
(tutti quali fideiussori della predetta società) hanno proposto gravame avverso la Parte_5
predetta sentenza, denunciando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente – il vizio di omessa motivazione in cui il giudice era incorso, non avendo pronunciato sulla domanda subordinata di rideterminazione dei saldi finali, da loro proposta nel caso di rigetto della domanda restitutoria articolata in via principale, e rimasta non accolta. Gli appellanti hanno altresì evidenziato come il Giudice abbia arbitrariamente indicato il saldo alla data del 2.3.2015, anziché al
22.1.2015 (data della notifica dell'atto di citazione), accedendo alla tesi del CTU che aveva indicato l'esistenza, alle date del 4.2.2015 e 5.2.2015, di movimenti a debito sul conto per € 91.609,68 ed a credito per € 9.152,59, successivi dunque alla data di notifica della domanda, calcolandoli però nel saldo così rideterminato. Infine, gli appellanti hanno contestato l'accoglimento della eccezione di prescrizione, evidenziando come invero il conto corrente fosse chiaramente un conto affidato, e non caratterizzato da sporadici sconfinamenti. Infine, gli appellanti hanno censurato il regime delle spese legali adottato dal giudice, censurando la sussistenza di valide ragioni per compensare le spese, così come invece avvenuto.
La banca appellata, benché ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 12.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della banca appellata, la quale, seppur ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Venendo al merito del giudizio valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno denunciato la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per non essersi il Tribunale pronunciato su tutta la domanda articolata dalla parte attrice.
Nello specifico, gli appellanti hanno evidenziato come nelle conclusioni dell'atto introduttivo in primo grado, nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e negli scritti difensivi finali, essi avevano richiesto, in via subordinata all'eventuale mancato accoglimento della domanda restitutoria proposta in via principale, la rideterminazione del saldo finale del rapporto, sulla quale invece il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, avendo solo disatteso la domanda restitutoria.
La lettura dell'atto introduttivo in primo grado e delle memorie conclusionali conferma che, al punto sub 1 delle conclusioni, la parte attrice abbia effettivamente richiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia di una serie di addebiti, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme percepite a tale titolo, o subordinatamente/alternativamente, la rideterminazione dei saldi finali da determinarsi a mezzo CTU. Ciò posto, la pronuncia impugnata, nella parte narrativa in cui ha riportato le conclusioni proposte dall'attrice non ha sinteticamente indicato tale capo della domanda formulata in via subordinata, limitandosi a riportare il solo petitum restitutorio e quello risarcitorio, sebbene poi nella parte motiva abbia chiarito – dopo aver riportato le conclusioni del CTU, in adesione alle stesse – che il saldo finale del conto n. 400548047, alla data del 2.3.2015 “va rideterminato in € 136.654,09 a debito della correntista”, traendo da tale rideterminazione in negativo del saldo, l'impossibilità di accedere a qualsiasi richiesta restitutoria proposta in via principale dagli attori. Nel dispositivo della pronuncia, compare tuttavia la sola statuizione di rigetto della domanda restitutoria oltre alla statuizione sulle spese di lite, e non anche un ulteriore capo dedicato alla rideterminazione del saldo, come invece espressamente e tempestivamente richiesto.
A sostegno della censura mossa, gli appellanti hanno evidenziato come, per giurisprudenza costante: “la domanda di accertamento negativo è autonomamente esperibile anche in costanza di rapporto, poiché quando il conto corrente è aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Il correntista infatti, sin dal momento della annotazione in conto di una posta, avvedutosi della illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede una apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Cass. ord.
21646 del 5.9.2018); l'interesse ad una rideterminazione del saldo, rileverebbe, pertanto, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, quella del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso poiché eroso da addebiti illegittimi, ed infine quella della riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto contrattuale.
Ciò posto, sempre sotto tale profilo, gli appellanti hanno poi censurato il ricalcolo operato dal CTU
(e non oggetto di specifica statuizione del giudice), nella misura di - € 136.645,00 alla data del
2.3.2015, ritenendo che la rideterminazione da loro richiesta dovesse avere come orizzonte temporale finale la data del 22.1.2015, coincidente con la notifica dell'atto introduttivo alla banca convenuta;
tale arbitrario criterio di accertamento del CTU, avrebbe comportato la considerazione, ai fini della determinazione del saldo, di due operazioni, alla data del 4 e del 5 febbraio 2015
(successive dunque alla notifica dell'atto introduttivo), la prima effettuata a debito per € 91.609,68
(con la causale “sosp. vostri effetti impagati riba sbf”), e la seconda a credito per € 9.152,59 (con la causale “versamento a deconto bonifico estero”). Sulla base di tali argomentazioni, gli appellanti hanno dunque richiesto che, in riforma della pronuncia impugnata, la rideterminazione del saldo alla data della notifica della citazione fosse pari a - € 33.144,00, come rinveniente dal saldo di conto corrente inviato dalla banca alla data del 31.1.2015, pari a - € 269.181,98, decurtato dagli importi illegittimamente addebitati nel corso del rapporto, e valutati nel loro ammontare dal CTU in €
236.037,00.
Il motivo di appello è fondato.
La Suprema Corte – in ultimo con ordinanza n. 6707 del 13.3.2024 – ha infatti più volte ribadito che il correntista ha interesse ad agire, anche precedentemente alla chiusura del conto, per sentire pronunciata una sentenza di accertamento avente ad oggetto la non debenza delle somme pagate, e in generale l'accertamento del saldo residuo. In sostanza, si è sostenuto ormai da tempo (Cass.
4214/2024; Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021; Cass. 21646/2018), l'orientamento per cui l'interesse ad agire del correntista per l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali e per il ricalcolo del saldo parziale risiede nel fatto che la sentenza ha l'effetto di precludere pro futuro
l'annotazione delle somme non dovute, e di consentire il ripristino dell'affidamento, o comunque, alla cessazione del rapporto, di determinare la riduzione del saldo esigibile dall'intermediario.
Secondo la giurisprudenza richiamata, tale risultato, sicuramente «utile e giuridicamente apprezzabile» non potrebbe essere ottenuto «senza la pronuncia del giudice».
Ciò posto, stante la inequivoca operatività del rapporto alla data di notifica dell'azione proposta in primo grado, la parte attrice aveva effettivamente interesse – con buon esito – ad ottenere una pronuncia che accertasse il saldo alla data di introduzione del giudizio, previa rideterminazione dello stesso come epurato dalle poste negative illegittimamente addebitate, e tale domanda era stata formulata quantomeno in via subordinata laddove la domanda principale finalizzata alla restituzione degli importi non fosse stata accolta.
Il Tribunale, dando atto della effettiva sussistenza delle poste illegittimamente addebitate, ha proceduto al ricalcolo del saldo, disattendendo la domanda restitutoria atteso che tale operazione aveva comunque accertato un saldo negativo in favore della banca, ma omettendo però di inserire esplicitamente, nel dispositivo della sentenza, la statuizione sul ricalcolo, così come invece legittimamente richiesta. La Corte osserva, sotto tale profilo, che la mera indicazione nel corpo della motivazione, del saldo rideterminato (indicazione utile e necessaria per vagliare la fondatezza della domanda restitutoria) non si rileva sufficiente a tal fine, perché tale accertamento incidentale non è espressamente confluito in un autonomo capo della decisione come richiesto invece dalla articolazione di una specifica domanda in tal senso.
Dunque, il dispositivo della pronuncia impugnata va certamente integrato in tal senso.
Quanto alla specifica determinazione del saldo, la parte appellante ritiene che – contrariamente a quanto indicato dal giudice nel corpo della motivazione – la data alla quale deve cristallizzarsi l'operazione di rideterminazione del saldo, non possa che essere quella introduttiva del giudizio, e dunque quella coincidente con la data di notifica dell'atto introduttivo – 22.1.2015 - evento temporale che segna appunto la pendenza del giudizio e dunque l'esistenza processuale della domanda proposta, e non invece la data successiva del 2.3.2015, indicata nel corpo della motivazione.
Anche tale assunto è corretto, e la sua fondatezza va proprio accertata in relazione all'unico criterio logico e giuridicamente coerente rispetto sia alla introduzione del giudizio che alla circostanza per cui a tale data il rapporto di c/c fosse ancora in essere, per quanto già ampiamente dedotto;
tale ultimo elemento fattuale, unitamente alla natura della domanda – che è quella finalizzata all'accertamento del saldo del predetto rapporto – non può che incidere nel senso della determinazione della data per l'operazione suddetta, come coincidente con l'introduzione del giudizio, non rinvenendosi altre ipotesi parimenti valide secondo logica, in relazione alla dinamica contrattuale, ed infine secondo la disciplina processuale che regola la domanda stessa.
Ciò posto, la individuazione operata dal giudice di prime cure nel corpo della motivazione della data di accertamento del saldo al 2.3.2015, appare priva di qualsiasi giustificazione.
Conseguentemente, il saldo oggetto di accertamento e rideterminazione – previa espunzione delle somme illegittimamente addebitate, secondo quanto indicato dal CTU, e non contestato in questa sede dalla parte appellante – va correttamente individuato, nella sua dinamica temporale, alla data del 22.1.2015, e cioè alla data di inizio della pendenza del giudizio di primo grado.
Dunque, la somma oggetto di rideterminazione va ricalcolata tenendo conto del saldo del conto corrente n. 400548047 già rideterminato al 31.12.2014 nella misura di € 3.766,61 (al netto dell'epurazione delle poste illegittimamente addebitate), a cui vanno poi aggiunte algebricamente le sole operazioni successive sino alla data del 22.1.2015, e dunque l'addebito di € 6.268,42 alla data del 5.1.2015, quello di € 51.953,19 alla data del 6.1.2015, e l'accredito di € 248,00 alla data del
22.1.2015, così come riportato nella sentenza impugnata alla pagina 3 della motivazione, in adesione a quanto accertato dal consulente d'ufficio.
L'importo ottenuto dalla operazione di somma algebrica dei predetti valori, porta alla rideterminazione del saldo alla data del 22.1.2015 nella misura di - € 54.207,00, permanendo dunque un saldo negativo ma nella misura inferiore di quella indicata dal Tribunale nel corpo della motivazione, e ferma alla data successiva del 2.3.2015.
In riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del motivo di appello esaminato, va dunque accertato che alla data del 22.1.2015, il saldo del rapporto di conto corrente intestato alla società attrice era pari a - € 54.207,00.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che il rapporto fosse affidato, pur in presenza di una serie di indici fattuali, con conseguente applicazione della prescrizione decennale per tutte le somme pagate anteriormente al
22.1.2005, e cioè al decennio anteriore alla data del 22.1.2015.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, l'appellante, pur citando la giurisprudenza di merito che riconosce la valenza probatoria di indici concreti della esistenza dell'affidamento, non ha affatto esplicitato – neanche in relazione agli esiti della CTU - nel caso di specie quali dovessero essere tali indici sintomatici rispetto al rapporto di causa, e per quali motivi, pertanto, le rimesse dovessero considerarsi ripristinatorie e non solutorie, secondo lo schema ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
29411/2020), con la conseguenza che la prescrizione decennale decorre nel primo caso dalla chiusura del rapporto, e nel secondo dalla data della singola operazione.
Dunque, il motivo di appello – sebbene si fondi con pertinenza, ed in astratto, sul doppio regime di prescrizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ed indichi altresì correttamente la giurisprudenza sugli indici sintomatici del rapporto “affidato” – è tuttavia proposto con modalità apodittiche e prive di riscontro, proprio perché nulla si allega o si argomenta in relazione alla verifica concreta di tali indici sintomatici nel caso di specie, e pertanto va rigettato.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui si è proceduto alla compensazione delle spese di lite, ritenendo che di fatto il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, rideterminando il saldo nel corpo della motivazione, ma non statuendo nel merito di tale domanda nel dispositivo della pronuncia, e che pertanto avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Tale doglianza resta assorbita nella statuenda disciplina sulle spese di lite in questa sede, atteso l'accoglimento parziale dell'appello proposto, e la necessità di rivalutare ab initio il regime delle spese processuali.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma
(parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021).
Ciò posto, in base all'esito complessivo della lite, considerato l'accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste correttamente indicate come illegittime e quantificate nella rilevante misura di € 236.037,00, in conseguenza all'accoglimento del relativo motivo di appello, risulta pienamente applicabile il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante principale stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello
(tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al valore del quantum delle poste illegittimamente addebitate ed accertate come tali).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre le spese della CTU espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per l'intero a carico della banca soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3736/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
Determina nella misura di - € 54.207,00 alla data del 22.1.2015 il saldo del c/c n. 400548047 intestato alla , ed in essere presso la Parte_6 Controparte_1
2. Rigetta ogni altra domanda;
3.Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
del procuratore costituito degli appellanti, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 per il primo grado ed in euro 14.317,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico della CP_1
come già liquidate in corso di giudizio.
[...]
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3736/2022, vertente tra
( ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ), ( , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
) , ( , C.F._3 Parte_1 C.F._4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE FELICE C.F._5
( ), giusta delega in atti C.F._6
Appellanti
e
( ), Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni di parte appellante:
“In via massimamente preliminare dichiarare il presente atto di appello tempestivo ed ammissibile oltre che fondato in fatto ed in diritto riformando la sentenza richiamata in epigrafe e:
Per contro, in accoglimento dell'appello accogliere la domanda e condannare la al pagamento CP_2 della somma di € 41.199,58;
In ogni caso accogliere la domanda e provvedere alla rideterminazione del saldo alla data di notifica dell'atto di citazione decurtato gli addebiti intervenuti successivamente.
Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi professionali di ambo i gradi di CP_2
giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La ( già ) Parte_6 Parte_1 Parte_7
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_8
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la chiedendo di
[...] Controparte_1
accertare e dichiarare la illegittima applicazione di tassi di natura usuraria, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti n. 2034239 e 40058047, e sui conti anticipi ad essi collegati, in essere presso la banca convenuta, con conseguente restituzione delle somme illegittimamente addebitate o, in subordine, con accertamento del saldo epurato dalle poste illegittime.
La banca convenuta, costituitasi, contestava integralmente le domande avverse chiedendone il rigetto e proponendo altresì eccezione di prescrizione e di compensazione tra le somme eventualmente accertate come illegittimi addebiti ed il credito comunque da lei vantato nei confronti della società correntista.
Con sentenza n. 1064/2022, pubblicata il 2.2.2022, il Tribunale adito rigettava la domanda;
il giudice di prime cure dava atto della rielaborazione dei saldi effettuata dal CTU, previa epurazione delle poste illegittime, concretamente identificate nei tassi debitori applicati in assenza di relative pattuizioni, nelle commissioni di massimo scoperto e in altre voci di spesa analogamente mai pattuite ed accertava altresì la non configurabilità della usura originaria, rilevando il superamento delle soglie di legge solo in alcuni trimestri nel corso dello svolgimento del rapporto. Veniva altresì ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione in relazione a tutti i versamenti solutori avvenuti in data anteriore al 22.1.2005, e cioè prima del decennio anteriore alla notifica della domanda giudiziale. Il
Tribunale dava altresì atto dell'accertamento del saldo negativo alla data del 2.3.2015, nella misura di - € 140.430,70, rigettando pertanto la domanda restitutoria, attesa la natura a debito del relativo conteggio.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la di , nonché Parte_1 Parte_1
in proprio, unitamente a , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
(tutti quali fideiussori della predetta società) hanno proposto gravame avverso la Parte_5
predetta sentenza, denunciando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente – il vizio di omessa motivazione in cui il giudice era incorso, non avendo pronunciato sulla domanda subordinata di rideterminazione dei saldi finali, da loro proposta nel caso di rigetto della domanda restitutoria articolata in via principale, e rimasta non accolta. Gli appellanti hanno altresì evidenziato come il Giudice abbia arbitrariamente indicato il saldo alla data del 2.3.2015, anziché al
22.1.2015 (data della notifica dell'atto di citazione), accedendo alla tesi del CTU che aveva indicato l'esistenza, alle date del 4.2.2015 e 5.2.2015, di movimenti a debito sul conto per € 91.609,68 ed a credito per € 9.152,59, successivi dunque alla data di notifica della domanda, calcolandoli però nel saldo così rideterminato. Infine, gli appellanti hanno contestato l'accoglimento della eccezione di prescrizione, evidenziando come invero il conto corrente fosse chiaramente un conto affidato, e non caratterizzato da sporadici sconfinamenti. Infine, gli appellanti hanno censurato il regime delle spese legali adottato dal giudice, censurando la sussistenza di valide ragioni per compensare le spese, così come invece avvenuto.
La banca appellata, benché ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 12.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della banca appellata, la quale, seppur ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Venendo al merito del giudizio valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno denunciato la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per non essersi il Tribunale pronunciato su tutta la domanda articolata dalla parte attrice.
Nello specifico, gli appellanti hanno evidenziato come nelle conclusioni dell'atto introduttivo in primo grado, nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e negli scritti difensivi finali, essi avevano richiesto, in via subordinata all'eventuale mancato accoglimento della domanda restitutoria proposta in via principale, la rideterminazione del saldo finale del rapporto, sulla quale invece il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, avendo solo disatteso la domanda restitutoria.
La lettura dell'atto introduttivo in primo grado e delle memorie conclusionali conferma che, al punto sub 1 delle conclusioni, la parte attrice abbia effettivamente richiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia di una serie di addebiti, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme percepite a tale titolo, o subordinatamente/alternativamente, la rideterminazione dei saldi finali da determinarsi a mezzo CTU. Ciò posto, la pronuncia impugnata, nella parte narrativa in cui ha riportato le conclusioni proposte dall'attrice non ha sinteticamente indicato tale capo della domanda formulata in via subordinata, limitandosi a riportare il solo petitum restitutorio e quello risarcitorio, sebbene poi nella parte motiva abbia chiarito – dopo aver riportato le conclusioni del CTU, in adesione alle stesse – che il saldo finale del conto n. 400548047, alla data del 2.3.2015 “va rideterminato in € 136.654,09 a debito della correntista”, traendo da tale rideterminazione in negativo del saldo, l'impossibilità di accedere a qualsiasi richiesta restitutoria proposta in via principale dagli attori. Nel dispositivo della pronuncia, compare tuttavia la sola statuizione di rigetto della domanda restitutoria oltre alla statuizione sulle spese di lite, e non anche un ulteriore capo dedicato alla rideterminazione del saldo, come invece espressamente e tempestivamente richiesto.
A sostegno della censura mossa, gli appellanti hanno evidenziato come, per giurisprudenza costante: “la domanda di accertamento negativo è autonomamente esperibile anche in costanza di rapporto, poiché quando il conto corrente è aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Il correntista infatti, sin dal momento della annotazione in conto di una posta, avvedutosi della illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede una apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Cass. ord.
21646 del 5.9.2018); l'interesse ad una rideterminazione del saldo, rileverebbe, pertanto, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, quella del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso poiché eroso da addebiti illegittimi, ed infine quella della riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto contrattuale.
Ciò posto, sempre sotto tale profilo, gli appellanti hanno poi censurato il ricalcolo operato dal CTU
(e non oggetto di specifica statuizione del giudice), nella misura di - € 136.645,00 alla data del
2.3.2015, ritenendo che la rideterminazione da loro richiesta dovesse avere come orizzonte temporale finale la data del 22.1.2015, coincidente con la notifica dell'atto introduttivo alla banca convenuta;
tale arbitrario criterio di accertamento del CTU, avrebbe comportato la considerazione, ai fini della determinazione del saldo, di due operazioni, alla data del 4 e del 5 febbraio 2015
(successive dunque alla notifica dell'atto introduttivo), la prima effettuata a debito per € 91.609,68
(con la causale “sosp. vostri effetti impagati riba sbf”), e la seconda a credito per € 9.152,59 (con la causale “versamento a deconto bonifico estero”). Sulla base di tali argomentazioni, gli appellanti hanno dunque richiesto che, in riforma della pronuncia impugnata, la rideterminazione del saldo alla data della notifica della citazione fosse pari a - € 33.144,00, come rinveniente dal saldo di conto corrente inviato dalla banca alla data del 31.1.2015, pari a - € 269.181,98, decurtato dagli importi illegittimamente addebitati nel corso del rapporto, e valutati nel loro ammontare dal CTU in €
236.037,00.
Il motivo di appello è fondato.
La Suprema Corte – in ultimo con ordinanza n. 6707 del 13.3.2024 – ha infatti più volte ribadito che il correntista ha interesse ad agire, anche precedentemente alla chiusura del conto, per sentire pronunciata una sentenza di accertamento avente ad oggetto la non debenza delle somme pagate, e in generale l'accertamento del saldo residuo. In sostanza, si è sostenuto ormai da tempo (Cass.
4214/2024; Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021; Cass. 21646/2018), l'orientamento per cui l'interesse ad agire del correntista per l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali e per il ricalcolo del saldo parziale risiede nel fatto che la sentenza ha l'effetto di precludere pro futuro
l'annotazione delle somme non dovute, e di consentire il ripristino dell'affidamento, o comunque, alla cessazione del rapporto, di determinare la riduzione del saldo esigibile dall'intermediario.
Secondo la giurisprudenza richiamata, tale risultato, sicuramente «utile e giuridicamente apprezzabile» non potrebbe essere ottenuto «senza la pronuncia del giudice».
Ciò posto, stante la inequivoca operatività del rapporto alla data di notifica dell'azione proposta in primo grado, la parte attrice aveva effettivamente interesse – con buon esito – ad ottenere una pronuncia che accertasse il saldo alla data di introduzione del giudizio, previa rideterminazione dello stesso come epurato dalle poste negative illegittimamente addebitate, e tale domanda era stata formulata quantomeno in via subordinata laddove la domanda principale finalizzata alla restituzione degli importi non fosse stata accolta.
Il Tribunale, dando atto della effettiva sussistenza delle poste illegittimamente addebitate, ha proceduto al ricalcolo del saldo, disattendendo la domanda restitutoria atteso che tale operazione aveva comunque accertato un saldo negativo in favore della banca, ma omettendo però di inserire esplicitamente, nel dispositivo della sentenza, la statuizione sul ricalcolo, così come invece legittimamente richiesta. La Corte osserva, sotto tale profilo, che la mera indicazione nel corpo della motivazione, del saldo rideterminato (indicazione utile e necessaria per vagliare la fondatezza della domanda restitutoria) non si rileva sufficiente a tal fine, perché tale accertamento incidentale non è espressamente confluito in un autonomo capo della decisione come richiesto invece dalla articolazione di una specifica domanda in tal senso.
Dunque, il dispositivo della pronuncia impugnata va certamente integrato in tal senso.
Quanto alla specifica determinazione del saldo, la parte appellante ritiene che – contrariamente a quanto indicato dal giudice nel corpo della motivazione – la data alla quale deve cristallizzarsi l'operazione di rideterminazione del saldo, non possa che essere quella introduttiva del giudizio, e dunque quella coincidente con la data di notifica dell'atto introduttivo – 22.1.2015 - evento temporale che segna appunto la pendenza del giudizio e dunque l'esistenza processuale della domanda proposta, e non invece la data successiva del 2.3.2015, indicata nel corpo della motivazione.
Anche tale assunto è corretto, e la sua fondatezza va proprio accertata in relazione all'unico criterio logico e giuridicamente coerente rispetto sia alla introduzione del giudizio che alla circostanza per cui a tale data il rapporto di c/c fosse ancora in essere, per quanto già ampiamente dedotto;
tale ultimo elemento fattuale, unitamente alla natura della domanda – che è quella finalizzata all'accertamento del saldo del predetto rapporto – non può che incidere nel senso della determinazione della data per l'operazione suddetta, come coincidente con l'introduzione del giudizio, non rinvenendosi altre ipotesi parimenti valide secondo logica, in relazione alla dinamica contrattuale, ed infine secondo la disciplina processuale che regola la domanda stessa.
Ciò posto, la individuazione operata dal giudice di prime cure nel corpo della motivazione della data di accertamento del saldo al 2.3.2015, appare priva di qualsiasi giustificazione.
Conseguentemente, il saldo oggetto di accertamento e rideterminazione – previa espunzione delle somme illegittimamente addebitate, secondo quanto indicato dal CTU, e non contestato in questa sede dalla parte appellante – va correttamente individuato, nella sua dinamica temporale, alla data del 22.1.2015, e cioè alla data di inizio della pendenza del giudizio di primo grado.
Dunque, la somma oggetto di rideterminazione va ricalcolata tenendo conto del saldo del conto corrente n. 400548047 già rideterminato al 31.12.2014 nella misura di € 3.766,61 (al netto dell'epurazione delle poste illegittimamente addebitate), a cui vanno poi aggiunte algebricamente le sole operazioni successive sino alla data del 22.1.2015, e dunque l'addebito di € 6.268,42 alla data del 5.1.2015, quello di € 51.953,19 alla data del 6.1.2015, e l'accredito di € 248,00 alla data del
22.1.2015, così come riportato nella sentenza impugnata alla pagina 3 della motivazione, in adesione a quanto accertato dal consulente d'ufficio.
L'importo ottenuto dalla operazione di somma algebrica dei predetti valori, porta alla rideterminazione del saldo alla data del 22.1.2015 nella misura di - € 54.207,00, permanendo dunque un saldo negativo ma nella misura inferiore di quella indicata dal Tribunale nel corpo della motivazione, e ferma alla data successiva del 2.3.2015.
In riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del motivo di appello esaminato, va dunque accertato che alla data del 22.1.2015, il saldo del rapporto di conto corrente intestato alla società attrice era pari a - € 54.207,00.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che il rapporto fosse affidato, pur in presenza di una serie di indici fattuali, con conseguente applicazione della prescrizione decennale per tutte le somme pagate anteriormente al
22.1.2005, e cioè al decennio anteriore alla data del 22.1.2015.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, l'appellante, pur citando la giurisprudenza di merito che riconosce la valenza probatoria di indici concreti della esistenza dell'affidamento, non ha affatto esplicitato – neanche in relazione agli esiti della CTU - nel caso di specie quali dovessero essere tali indici sintomatici rispetto al rapporto di causa, e per quali motivi, pertanto, le rimesse dovessero considerarsi ripristinatorie e non solutorie, secondo lo schema ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
29411/2020), con la conseguenza che la prescrizione decennale decorre nel primo caso dalla chiusura del rapporto, e nel secondo dalla data della singola operazione.
Dunque, il motivo di appello – sebbene si fondi con pertinenza, ed in astratto, sul doppio regime di prescrizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ed indichi altresì correttamente la giurisprudenza sugli indici sintomatici del rapporto “affidato” – è tuttavia proposto con modalità apodittiche e prive di riscontro, proprio perché nulla si allega o si argomenta in relazione alla verifica concreta di tali indici sintomatici nel caso di specie, e pertanto va rigettato.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui si è proceduto alla compensazione delle spese di lite, ritenendo che di fatto il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, rideterminando il saldo nel corpo della motivazione, ma non statuendo nel merito di tale domanda nel dispositivo della pronuncia, e che pertanto avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Tale doglianza resta assorbita nella statuenda disciplina sulle spese di lite in questa sede, atteso l'accoglimento parziale dell'appello proposto, e la necessità di rivalutare ab initio il regime delle spese processuali.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma
(parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021).
Ciò posto, in base all'esito complessivo della lite, considerato l'accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste correttamente indicate come illegittime e quantificate nella rilevante misura di € 236.037,00, in conseguenza all'accoglimento del relativo motivo di appello, risulta pienamente applicabile il criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante principale stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello
(tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al valore del quantum delle poste illegittimamente addebitate ed accertate come tali).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre le spese della CTU espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per l'intero a carico della banca soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3736/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
Determina nella misura di - € 54.207,00 alla data del 22.1.2015 il saldo del c/c n. 400548047 intestato alla , ed in essere presso la Parte_6 Controparte_1
2. Rigetta ogni altra domanda;
3.Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
del procuratore costituito degli appellanti, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 per il primo grado ed in euro 14.317,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico della CP_1
come già liquidate in corso di giudizio.
[...]
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano