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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6162/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6162/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
Parte_1
in persona del suo procuratore speciale,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giordano Balossi ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
e , tutti rappresentati e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Ambrosio ed elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTI
1 NONCHÈ
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Riccardo Guarino ed elettivamente domiciliata come in atti
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1613/2019 del 22.07.2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, a favore di e CP_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Con il medesimo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_4
garanzia e manleva rispetto a ogni “soccombenza o conseguenza pregiudizievole in genere”.
Si sono costituiti gli opposti e la terza chiamata, difendendosi sulla base delle argomentazioni in atti.
All'udienza del 12.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. (giorni
60+20).
Ciò posto, va preliminarmente ribadito quanto già osservato dallo scrivente magistrato nel verbale di udienza indicato nel capoverso precedente, ossia che, quanto alla rinuncia al mandato da parte del difensore della società la rinuncia al mandato, così Controparte_4
2 come la revoca del mandato, non ha effetti nei confronti delle altre parti sino alla sostituzione del difensore rinunziante (o il cui mandato è stato revocato) con un altro difensore, con la conseguenza che sino a tale momento il difensore che ha rinunciato al mandato o il cui mandato è stato revocato ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato processuale (cfr., ex multis, Cass Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29.05.1982).
Pertanto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ad opera della suindicata parte non può essere considerato ostativo alla decisione della presente controversia, stante la regolare comunicazione dell'ultimo verbale di udienza – così come di quelli precedenti – oltre che alle altre parti costituite, al difensore della chiam, rinunciante,
sì, ma, sulla base della summenzionata giurisprudenza, ancora legittimato e tenuto a svolgere il proprio mandato, non essendo stato ancora sostituito da un altro difensore.
Tanto precisato, si ribadisce altresì, che, come rilevato dal Tribunale nel suindicato ultimo verbale di udienza, non risultando accettata la rinuncia dell'opponente agli atti con compensazione delle spese di lite in seguito alla formalizzazione di un accordo transattivo tra le parti, anche dalla chiamata in causa ma solo dagli opposti, non è Controparte_4
stato – né tuttora è - possibile provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Al contrario, deve provvedersi con una sentenza che valuti e (eventualmente, qualora sia accertata la cessata materia del contendere) dichiari la cessazione della materia del contendere, così come, d'altronde, richiesto in via principale dall'opponente nelle proprie note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla suindicata ultima udienza,
tenutasi in modalità “cartolare”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel caso di specie.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che
3 abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere ad opera di tutte le parti.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal consenso di tutte le parti.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio (cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, ex multis, Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
Inoltre, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, “deve” […] “essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulta
acquisito agli atti del giudizio che non esiste più contestazione tra le parti sul diritto
sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà
della legge nel caso concreto” (Cass. Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Ora, la rinuncia agli atti del presente giudizio dell'opponente e l'accettazione di quest'ultima da parte degli opposti, unitamente all'affermazione dell'opponente, contenuta nell'atto di rinuncia agli atti, secondo cui tale parte “non ha più interesse ad agire in giudizio nei confronti dei convenuti opposti” e a quella degli opposti, contenuta nell'atto di accettazione della summenzionata rinuncia, secondo cui “non vi è più alcun interesse per i convenuti
e nel proseguire nel giudizio de quo”, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno determinato oggettivante il venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio dalle suindicate parti in causa.
4 Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla posizione della CP_4
chiamata in causa dall'opponente per garanzia e manleva, come sopra puntualizzato.
[...]
Ed invero, l'opponente, stante, appunto, l'accettazione, da parte degli opposti, della propria rinuncia agli atti del giudizio, non ha più alcun interesse alla suindicata domanda di garanzia e manleva, così come, di conseguenza, è venuto meno l'interesse all'adozione delle pronunzie richieste dalla chiamata in causa.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire di tutte le parti in causa, laddove siffatti interessi devono sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio e al momento della costituzione dei convenuti e dei chiamati in causa, bensì anche al momento della decisione.
È venuta così meno anche la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ora, il Tribunale, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere, deve compensare integralmente le spese di lite, non dovendosi, nel presente giudizio, applicare il principio della soccombenza virtuale, come deve avvenire, invece, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, tanto l'opponente nella rinuncia agli atti quanto gli opposti nell'accettazione della stessa hanno espressamente richiesto la compensazione delle spese.
Nessuna presa di posizione sulle spese di lite è stata assunta dalla società chiamata in causa,
alla quale la rinuncia agli atti è stata comunicata e che, alla luce, di quanto sopra evidenziato circa la permanente efficacia nel presente giudizio della procura del difensore di tale parte, si
è, anzi, posta in condizione di non assumere alcuna posizione sul punto.
Di conseguenza, anche in considerazione del principio della buona fede processuale, deve ritenersi che la chiamata in causa, di fatto non si sia opposta alla richiesta di compensazione
5 integrale delle spese di lite del ricorrente.
La richiesta di compensazione (integrale) delle spese di lite formulata dall'opponente e dagli opposti e la mancata opposizione della chiamata in causa sul punto, vanno, quindi,
equiparate alla richiesta congiunta della compensazione (integrale) delle spese.
Pertanto, il Tribunale deve compensare integralmente le spese di lite – ivi comprese quelle del procedimento monitorio – con riferimento a tutte le parti in causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola, il 05.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6162/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
Parte_1
in persona del suo procuratore speciale,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giordano Balossi ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
e , tutti rappresentati e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Ambrosio ed elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTI
1 NONCHÈ
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Riccardo Guarino ed elettivamente domiciliata come in atti
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1613/2019 del 22.07.2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, a favore di e CP_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Con il medesimo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_4
garanzia e manleva rispetto a ogni “soccombenza o conseguenza pregiudizievole in genere”.
Si sono costituiti gli opposti e la terza chiamata, difendendosi sulla base delle argomentazioni in atti.
All'udienza del 12.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. (giorni
60+20).
Ciò posto, va preliminarmente ribadito quanto già osservato dallo scrivente magistrato nel verbale di udienza indicato nel capoverso precedente, ossia che, quanto alla rinuncia al mandato da parte del difensore della società la rinuncia al mandato, così Controparte_4
2 come la revoca del mandato, non ha effetti nei confronti delle altre parti sino alla sostituzione del difensore rinunziante (o il cui mandato è stato revocato) con un altro difensore, con la conseguenza che sino a tale momento il difensore che ha rinunciato al mandato o il cui mandato è stato revocato ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato processuale (cfr., ex multis, Cass Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29.05.1982).
Pertanto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ad opera della suindicata parte non può essere considerato ostativo alla decisione della presente controversia, stante la regolare comunicazione dell'ultimo verbale di udienza – così come di quelli precedenti – oltre che alle altre parti costituite, al difensore della chiam, rinunciante,
sì, ma, sulla base della summenzionata giurisprudenza, ancora legittimato e tenuto a svolgere il proprio mandato, non essendo stato ancora sostituito da un altro difensore.
Tanto precisato, si ribadisce altresì, che, come rilevato dal Tribunale nel suindicato ultimo verbale di udienza, non risultando accettata la rinuncia dell'opponente agli atti con compensazione delle spese di lite in seguito alla formalizzazione di un accordo transattivo tra le parti, anche dalla chiamata in causa ma solo dagli opposti, non è Controparte_4
stato – né tuttora è - possibile provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Al contrario, deve provvedersi con una sentenza che valuti e (eventualmente, qualora sia accertata la cessata materia del contendere) dichiari la cessazione della materia del contendere, così come, d'altronde, richiesto in via principale dall'opponente nelle proprie note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla suindicata ultima udienza,
tenutasi in modalità “cartolare”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel caso di specie.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che
3 abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere ad opera di tutte le parti.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal consenso di tutte le parti.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio (cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, ex multis, Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
Inoltre, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, “deve” […] “essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulta
acquisito agli atti del giudizio che non esiste più contestazione tra le parti sul diritto
sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà
della legge nel caso concreto” (Cass. Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Ora, la rinuncia agli atti del presente giudizio dell'opponente e l'accettazione di quest'ultima da parte degli opposti, unitamente all'affermazione dell'opponente, contenuta nell'atto di rinuncia agli atti, secondo cui tale parte “non ha più interesse ad agire in giudizio nei confronti dei convenuti opposti” e a quella degli opposti, contenuta nell'atto di accettazione della summenzionata rinuncia, secondo cui “non vi è più alcun interesse per i convenuti
e nel proseguire nel giudizio de quo”, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno determinato oggettivante il venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio dalle suindicate parti in causa.
4 Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla posizione della CP_4
chiamata in causa dall'opponente per garanzia e manleva, come sopra puntualizzato.
[...]
Ed invero, l'opponente, stante, appunto, l'accettazione, da parte degli opposti, della propria rinuncia agli atti del giudizio, non ha più alcun interesse alla suindicata domanda di garanzia e manleva, così come, di conseguenza, è venuto meno l'interesse all'adozione delle pronunzie richieste dalla chiamata in causa.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire di tutte le parti in causa, laddove siffatti interessi devono sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio e al momento della costituzione dei convenuti e dei chiamati in causa, bensì anche al momento della decisione.
È venuta così meno anche la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ora, il Tribunale, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere, deve compensare integralmente le spese di lite, non dovendosi, nel presente giudizio, applicare il principio della soccombenza virtuale, come deve avvenire, invece, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, tanto l'opponente nella rinuncia agli atti quanto gli opposti nell'accettazione della stessa hanno espressamente richiesto la compensazione delle spese.
Nessuna presa di posizione sulle spese di lite è stata assunta dalla società chiamata in causa,
alla quale la rinuncia agli atti è stata comunicata e che, alla luce, di quanto sopra evidenziato circa la permanente efficacia nel presente giudizio della procura del difensore di tale parte, si
è, anzi, posta in condizione di non assumere alcuna posizione sul punto.
Di conseguenza, anche in considerazione del principio della buona fede processuale, deve ritenersi che la chiamata in causa, di fatto non si sia opposta alla richiesta di compensazione
5 integrale delle spese di lite del ricorrente.
La richiesta di compensazione (integrale) delle spese di lite formulata dall'opponente e dagli opposti e la mancata opposizione della chiamata in causa sul punto, vanno, quindi,
equiparate alla richiesta congiunta della compensazione (integrale) delle spese.
Pertanto, il Tribunale deve compensare integralmente le spese di lite – ivi comprese quelle del procedimento monitorio – con riferimento a tutte le parti in causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola, il 05.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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