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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.2919/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2919/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LO
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OT LO
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26/05/2023 e che dalla loro unione sono nati in data antecedente i figli ( 20/01/2018) Per_1 Per_2
e ( 06/05/2020). Per_3 Per_2 Con provvedimento in data 12/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 26/05/2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 14 P.1 anno 2023. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_3 che si alterneranno nel vivere con loro per tre e quattro giorni - continuativi - di ogni settimana a venire;
a titolo esemplificativo, i figli staranno con il padre i primi tre giorni di una settimana e con la madre per i restanti quattro, alternando il numero dei giorni nella settimana successiva (quattro giorni con il padre e tre con la madre), e così in avanti;
i coniugi – singolarmente - staranno con i figli nella casa coniugale di Via Roma n. 23 a Rosignano Solvay sino a quando non sarà venduta (l'immobile è stato già posto in vendita presso agenzie del luogo), mentre, successivamente, l'alternanza nello stare con i figli, sarà presso le nuove abitazioni dei coniugi;
per le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua), verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i coniugi, mentre durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori – che li concorderanno - almeno 15 giorni consecutivi;
3) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che in quel momento sarà con i figli, mentre le decisioni inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione, dovranno essere adottate con l'accordo di entrambi i genitori;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e fornirà vitto ed alloggio nel tempo in cui staranno con lui secondo quanto più sopra specificato (dividendo, di fatto, equitativamente il tempo); le spese straordinarie (che, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono indicate come tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, scuolabus ed ogni altro mezzo di trasposto, gite, attività culturali e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitaria frequentata, le spese per attività sportive, artistiche e ricreative e di svago, le spese di iscrizione e frequenza ai corsi e per le relative attrezzature), saranno divise al 50% tra i coniugi;
5) l'unico bene immobile del quale i coniugi sono (com)proproprietari – nella misura del 50% ciascuno - è la casa coniugale di Rosignano Marittimo, frazione Rosignano Solvay, Via Roma n. 23, sulla quale grava un mutuo acceso con Castagneto Banca 1910 per il complessivo importo di € 200.000,00; i coniugi hanno posto in vendita detto immobile, così da estinguere la somma rimanente del mutuo (circa € 163.000,00 all'Agosto 2025), e dividere equamente la somma restante;
6) i coniugi hanno adeguati redditi propri e sono economicamente autosufficienti: il signor è dipendente della Nuovo Pignone Srl. di Firenze con mansioni di Pt_1 impiegato tecnico e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.300,00/2.400,00 mensili, mentre la signora è dipendente della Chorus Srl. di Rosignano CP_1
Marittimo con mansioni di impiegata amministrativa, e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 mensili: nessuna somma viene pertanto richiesta dall'uno all'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi concordano che la signora conseguirà il 100% dell'assegno unico CP_1
e universale INPS;
8) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla ripartizione dei beni personali, con esclusione del ricavato della vendita della casa coniugale, che provvederanno a dividere nella misura del 50%, dopo avere estinto il mutuo ipotecario gravante sulla stessa;
9) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto nonché per il rilascio di ogni altra licenza o concessione per cui il consenso stesso possa occorrere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 3/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2919/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LO
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OT LO
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26/05/2023 e che dalla loro unione sono nati in data antecedente i figli ( 20/01/2018) Per_1 Per_2
e ( 06/05/2020). Per_3 Per_2 Con provvedimento in data 12/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 26/05/2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 14 P.1 anno 2023. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_3 che si alterneranno nel vivere con loro per tre e quattro giorni - continuativi - di ogni settimana a venire;
a titolo esemplificativo, i figli staranno con il padre i primi tre giorni di una settimana e con la madre per i restanti quattro, alternando il numero dei giorni nella settimana successiva (quattro giorni con il padre e tre con la madre), e così in avanti;
i coniugi – singolarmente - staranno con i figli nella casa coniugale di Via Roma n. 23 a Rosignano Solvay sino a quando non sarà venduta (l'immobile è stato già posto in vendita presso agenzie del luogo), mentre, successivamente, l'alternanza nello stare con i figli, sarà presso le nuove abitazioni dei coniugi;
per le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua), verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i coniugi, mentre durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori – che li concorderanno - almeno 15 giorni consecutivi;
3) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che in quel momento sarà con i figli, mentre le decisioni inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione, dovranno essere adottate con l'accordo di entrambi i genitori;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e fornirà vitto ed alloggio nel tempo in cui staranno con lui secondo quanto più sopra specificato (dividendo, di fatto, equitativamente il tempo); le spese straordinarie (che, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono indicate come tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, scuolabus ed ogni altro mezzo di trasposto, gite, attività culturali e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nell'eventuale sede universitaria frequentata, le spese per attività sportive, artistiche e ricreative e di svago, le spese di iscrizione e frequenza ai corsi e per le relative attrezzature), saranno divise al 50% tra i coniugi;
5) l'unico bene immobile del quale i coniugi sono (com)proproprietari – nella misura del 50% ciascuno - è la casa coniugale di Rosignano Marittimo, frazione Rosignano Solvay, Via Roma n. 23, sulla quale grava un mutuo acceso con Castagneto Banca 1910 per il complessivo importo di € 200.000,00; i coniugi hanno posto in vendita detto immobile, così da estinguere la somma rimanente del mutuo (circa € 163.000,00 all'Agosto 2025), e dividere equamente la somma restante;
6) i coniugi hanno adeguati redditi propri e sono economicamente autosufficienti: il signor è dipendente della Nuovo Pignone Srl. di Firenze con mansioni di Pt_1 impiegato tecnico e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.300,00/2.400,00 mensili, mentre la signora è dipendente della Chorus Srl. di Rosignano CP_1
Marittimo con mansioni di impiegata amministrativa, e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 mensili: nessuna somma viene pertanto richiesta dall'uno all'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi concordano che la signora conseguirà il 100% dell'assegno unico CP_1
e universale INPS;
8) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla ripartizione dei beni personali, con esclusione del ricavato della vendita della casa coniugale, che provvederanno a dividere nella misura del 50%, dopo avere estinto il mutuo ipotecario gravante sulla stessa;
9) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto nonché per il rilascio di ogni altra licenza o concessione per cui il consenso stesso possa occorrere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 3/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra