Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bignotti, Claudia Botturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100519 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100507 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100492 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100463 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti indicati in epigrafe la Prefettura di Mantova ha respinto le richieste di rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro stagionale presentate dall’impresa ricorrente in favore di quattro lavoratori stranieri.
2. Il rigetto risulta fondato sull’insussistenza dei presupposti normativi per l’emissione del nulla osta poiché “ a seguito di accertamenti condotti dalla Questura di Mantova risulta che lo straniero è stato condannato dal Tribunale di Mantova con sent. 1159 e 1101 ed è imputato nel proced. 4614/18, per i reati di cui agli artt. D.LGS 286 / 1998 art. 12 comma 5 e 603 bis c.p.”.
3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge (art. 22 comma 5 bis del d.lgs. n. 286/1998) e di eccesso di potere per travisamento: egli sostiene che dalla visura del casellario giudiziale non risulterebbero sentenze di condanna a suo carico, essendo emersa unicamente la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 603 bis c.p. che, tuttavia, non sarebbe prevista quale causa di diniego automatico del nulla osta.
4. La Prefettura di Mantova e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione illustrativa nella quale hanno sostenuto che il rigetto si giustificherebbe in ragione dell’art. 31 del d.p.r. n. 394/99.
5. Con ordinanza n. 454 del 23 novembre 2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
6. All’udienza pubblica del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, reputando il Collegio, ad un più approfondito esame, di doversi discostare dalla decisione assunta in sede cautelare.
8. L’art. 31 comma 2 del d.p.r. n. 394/1999, sulla cui base l’Amministrazione ha fondato il gravato provvedimento di diniego, dispone che “ Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione” .
9. Come già rilevato da questa Sezione con le sentenze n. 927/24 e 696/24, tale norma regolamentare è stata annullata dalla sentenza n. 780/2005 del T.A.R. UL EN UL (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006, n. 2) per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto essa collega “ ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della P.A., che è invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l’impossibilità, per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e a quest’ultimo, che nemmeno ne è oggetto, di conseguire le autorizzazioni che gli consentano di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un’attività” , comportando in tal modo un “ inammissibile automatismo, che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica né da parte di un giudice, né da parte dell’autorità amministrativa circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto… ”.
10. Quanto agli effetti della indicata pronuncia di annullamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato che “ Tale sentenza, per ordine del medesimo Tribunale, è stata pubblicata in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006, n. 2, con la conseguenza che all’annullamento della norma doveva attribuirsi efficacia erga omnes, in quanto reso pubblico nelle stesse forme della norma annullata” (Consiglio di Stato, n. 2731/2011).
11. Da quanto sopra consegue che, nella fattispecie, la sola pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 603 bis c.p. non costituisce elemento idoneo a supportare i provvedimenti impugnati, atteso che tale circostanza, a seguito dell’annullamento della citata norma regolamentare, non è più prevista quale causa automaticamente ostativa al rilascio del nulla osta.
12. Né, peraltro, il diniego può ritenersi, nella fattispecie, giustificato in ragione della disposizione di cui all’art. 22 co. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, in base alla quale il rilascio del nulla osta al lavoro è rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per le ipotesi delittuose ivi indicate.
13. Nel caso di specie, infatti, difetta la prova dell’esistenza di sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente: dal certificato del casellario giudiziale prodotto in giudizio dall’interessato non risultano provvedimenti definitivi di condanna emessi a suo carico, né tale circostanza è smentita da elementi di segno contrario.
14. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
15. Le spese del giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio, che liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.