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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 09/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5456 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. C.F._1
445 bis, comma 6, c.p.c., dall'avv.to Carlo Miele ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in LI (SA), alla Via U. Nobile, n. 14;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Straordinario, legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, CP_3
giusta procura generale alle liti del 24/03/2024, dall'avv. Francesco Bove, e con questo elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede di Salerno, CP_2
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione (opposizione ad A.T.P.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25/10/2024, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto CP_4
l'accertamento delle condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P.,
all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto al beneficio invocato, valutando debitamente l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, come da certificati medici allegati. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
2. Si costituiva in giudizio l in data 24/02/2025, il quale concludeva per CP_2
l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso.
Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al C.T.U. che aveva operato in sede di A.T.P. per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad
2 approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 30/09/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio. Restava
assente l' . CP_2
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente, anche se precedente allo svolgimento della consulenza in sede di A.T.P.
2. In rito, occorre prendere atto che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha riscontrato una diagnosi di
<<flebo-linfedema degli arti inferiori, più accentuato a sinistra, in esiti di safenectomia < i>
3 interna destra (in attuale stadio II-A a destra e II-B a sinistra). Gonartrosi bilaterale con
condropatia tricompartimentale di alto grado (accertata alla RM) in discreto impegno
funzionale in bracciante agricola in sovrappeso. Sindrome del tunnel carpale di grado
moderato. Enteso-artrite indifferenziata. Ipertensione arteriosa in compenso
emodinamico>>.
L'ausiliario ha poi constatato un netto peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente, atteso che <Dal confronto con la precedente valutazione diagnostica del
20.08.2024 (“Flebo-linfedema degli arti inferiori, più accentuato a sinistra in esiti di
safenectomia interna destra (stadio II-A a destra e II-B a sinistra). Ipertensione arteriosa
in compenso emodinamico. Enteso-artrite indifferenziata. Gonartrosi bilaterale con lieve
impegno funzionale. Sindrome del tunnel carpale di grado moderato), assume interesse
medico-legale ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi
dell'articolo 1 della legge n°222 del 12/06/1984, la diversa valutazione diagnostica circa la
gonartrosi bilaterale, in riferimento ai più recenti accertamenti esibiti (RM ginocchia) e
conseguentemente l'incidenza medico-legale di tale patologia sull'attività lavorativa della
Infatti all'epoca della CTU disposta in data 3/4/24 dal GUL D.ssa Parte_1 Per_1
l'esame anamnestico-clinico evidenziò (cfr. pagina 14 della CTU) una gonartrosi
[...]
a carattere degenerativo cronico a lenta evoluzione, che non incideva sensibilmente sulla
capacità lavorativa dell'assicurata, mancando clinicamente quelle limitazioni irreversibili
dei movimenti articolari, nonché rigidità, anchilosi e disturbi funzionali. Appare ovvio che
l'ulteriore aumento di peso della ricorrente (da 75 Kg a 80 Kg x cm. 165) con I.M.C. pari a
29,7 Kg/m2,che equivale ad un soggetto in sovrappeso (IMC compreso tra 25,0 e 29,9),
e che è al limite con l'obesità di classe Iª (IMC compreso tra 30,0 e 34,9), ha comportato
un deciso aggravamento della patologia a carico delle ginocchia, che notoriamente
rappresentano strutture che hanno una funzione fondamentale nel conferimento della
stabilità necessaria alla locomozione umana;
in questo caso il versamento articolare con
4 distensione fluida del gastrocnemio e del semimembranoso, associata alla condropatia
tricompartimentale di alto grado, più evidente a livello femoro-tibiale mediale, con
meniscosi delle fibrocartilagini meniscali e degenerazione mixoidea del legamento
crociato anteriore, comportano condizioni patologiche che non soltanto vanno ad inficiare
la semplice camminata, ma anche, come in questo caso, la prolungata stazione eretta, i
cambi di direzione, la flessione su di esse, l'allungarsi sulle punte, il salire e scendere su
terreni non sul piano, ecc. tutte condizioni e situazioni piuttosto comuni nel lavoro di una
bracciante agricola. Ebbene la RM praticata il 9/7/24 ha evidenziato una compromissione
delle ginocchia e nel complesso un netto peggioramento rispetto alla TC del 12/10/23,
parimenti la nostra visita del 5/5/25 ha rivelato una compromissione funzionale articolare
ben più condizionante l'attività lavorativa rispetto alla visita del 26/4/24. In particolare,
come già scritto sopra, risulta evidente alla RM la presenza bilaterale di una condropatia
tricompartimentale di alto grado, più evidente a livello femoro-tibiale mediale, con aree di
sclerosi associate ad iniziale sviluppo osteofitario, meniscosi delle fibrocartilagini
meniscali con parziale estrusione e multiple irregolarità del menisco interno, una
degenerazione mixoidea del legamento crociato anteriore e infine un versamento
articolare con distensione fluida della borsa gastrocnemio /semimembranoso: nel
complesso viene rappresentata una patologia che rende le ginocchia distretti articolari
ipomobili, fragili e dolenti. Questa condizione patologica, confermata dall'attuale visita del
5 maggio scorso e che non era presente, almeno clinicamente, alla visita del 26/4/24,
riteniamo che non possa essere né rimediabile, né pertanto recuperabile, e rappresenta
una patologia che si associa alla coesistente e concorrente entesoartrite. Tale termine è
riferito ad un gruppo di malattie detto anche spondiloartriti che comprendono diverse
malattie reumatiche infiammatorie, e la loro caratteristica è quella di interessare le entesi
in maniera più o meno diffusa, rappresentando un ampio ed eterogeneo gruppo di artriti
infiammatorie, caratterizzate dal coinvolgimento della sinovia e delle entesi sia a livello
5 della colonna (spondilo-) che delle articolazioni periferiche (-artriti). Ne conseguono altre
condizioni patologiche tipo la lombalgia, il comune mal di schiena, che in associazione
con la compromissione gonartrosica, condizionano in maniera decisiva la capacità di
lavoro della ricorrente, dato che le occupazioni confacenti all'attitudine di bracciante
agricola della signora on può essere se non quella di movimento che importa Parte_1
sforzo fisico (quali seminare, raccogliere frutta e legna, governare gli animali, ecc), per cui
deve ritenersi invalidante l'attuale condizione patologica presentata dalla ricorrente
riguardante l'apparato osteoarticolare per incompatibilità con un lavoro che produrrebbe
usura delle residue energie fisiche. >>.
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che <avendo quale riferimento
la RM delle ginocchia datata 9/7/24, riteniamo di essere nel giusto fissando nel Giugno
2024, il raggiungimento di una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo in modo
permanente ed in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a causa di infermità, nei
termini previsti dalla legge 222 del 12 giugno 1984, articolo 1, presentando
presumibilmente da allora una sostanziale perdita di autonomia nelle attività della vita
quotidiana. La visita di revisione è da collocare, trascorso il triennio del beneficio
invalidante, nel Giugno 2027.>>.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato in epoca successiva alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione medica dell' ma precedente al deposito della C.T.U. in sede CP_2
di A.T.P.O. (06/09/2024).
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
6 Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come si sia avuta, rispetto alla pregressa valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua accolta.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda ed alla visita in sede amministrativa, ma precedente alla valutazione tecnica resa in sede di A.T.P. e con il presente giudizio opposta, deve essere disposta la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite.
Per quanto attiene, invece, alle spese della C.T.U. espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante la presenza di valida dichiarazione del ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5456 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da contro l Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t.., così provvede: CP_2
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente invalida con permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal mese di giugno 2024; revisione consigliata a giugno 2027;
2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di CP_2
giudizio, che liquida in complessivi € 2.482,00 per compensi, oltre maggiorazione spese
7 generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, dichiarando dette spese compensate nella misura della metà;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto per la parte relativa alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_6
, 13.10.2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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