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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/24 R.G. Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pozzallo (RG) in via Mazzini n. 79, elettivamente domiciliata in Pozzallo (RG) in via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vernuccio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Carducci n. 9, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), C.F._2
Via I° Maggio n. 14/A, presso lo studio dell'Avv. Valdemaro Pegoraro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del pagina 1 di 3 04.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio celebrato in Pozzallo in data 15.06.2012, con , trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Pozzallo al n. 17, parte II, serie A, anno 2012, dalla cui unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 234/2023 pubblicata il 10 febbraio 2023, e resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo, peraltro, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili da porsi a carico del marito, stante il proprio stato di totale assenza di redditi di qualunque natura, e la totale impossidenza di un patrimonio immobiliare, non percependo più a decorrere dal gennaio del 2024, il reddito di cittadinanza in precedenza percepito, e che aveva condotto alla revoca dell'assegno di mantenimento provvisoriamente disposto in sede di separazione, né potendo utilmente collocarsi nel mercato del lavoro, stante i molteplici problemi di salute di cui la medesima sarebbe affetta, e ciò a fronte dell'attività lavorativa svolta dal con compensi per circa 1.000,00 CP_1
euro mensili;
che il resistente, costituitosi in giudizio, sebbene abbia meglio chiarito e precisato la propria condizione economica, dichiarando di non percepire somme superiori ad euro 1.000,00 mensili, nonché contestando che i presunti problemi di salute dedotti dalla siano realmente invalidanti a tal Parte_1
punto da renderla inabile ad ogni forma di attività lavorativa, ha aderito alla domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiesto riconoscersi un assegno di divorzio in favore della moglie pari ad euro 250,00 mensili per come avanzato dalla ricorrente;
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 09.05.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 04.12.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall'udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
pagina 2 di 3 234/2023 pubblicata il 10 febbraio 2023, e resa inter-partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, risultando, peraltro l'intervenuto definitivo trasferimento del resistente in altra regione, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che nulla osta ad accogliere la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di euro
250,00 mensili, da versarsi in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, e da porsi a carico Parte_1
del per come richiesto dalla ricorrente e sul quale importo si è dichiarato d'accordo il resistente, CP_1
per come contenuto nella comparsa di costituzione in giudizio;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzallo in data 15.06.2012 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di Pozzallo al n. 17, parte II, serie A, anno 2012;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate,
Così deciso in Ragusa, addì. 27.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/24 R.G. Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pozzallo (RG) in via Mazzini n. 79, elettivamente domiciliata in Pozzallo (RG) in via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vernuccio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Carducci n. 9, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), C.F._2
Via I° Maggio n. 14/A, presso lo studio dell'Avv. Valdemaro Pegoraro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del pagina 1 di 3 04.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio celebrato in Pozzallo in data 15.06.2012, con , trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Pozzallo al n. 17, parte II, serie A, anno 2012, dalla cui unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 234/2023 pubblicata il 10 febbraio 2023, e resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo, peraltro, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili da porsi a carico del marito, stante il proprio stato di totale assenza di redditi di qualunque natura, e la totale impossidenza di un patrimonio immobiliare, non percependo più a decorrere dal gennaio del 2024, il reddito di cittadinanza in precedenza percepito, e che aveva condotto alla revoca dell'assegno di mantenimento provvisoriamente disposto in sede di separazione, né potendo utilmente collocarsi nel mercato del lavoro, stante i molteplici problemi di salute di cui la medesima sarebbe affetta, e ciò a fronte dell'attività lavorativa svolta dal con compensi per circa 1.000,00 CP_1
euro mensili;
che il resistente, costituitosi in giudizio, sebbene abbia meglio chiarito e precisato la propria condizione economica, dichiarando di non percepire somme superiori ad euro 1.000,00 mensili, nonché contestando che i presunti problemi di salute dedotti dalla siano realmente invalidanti a tal Parte_1
punto da renderla inabile ad ogni forma di attività lavorativa, ha aderito alla domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiesto riconoscersi un assegno di divorzio in favore della moglie pari ad euro 250,00 mensili per come avanzato dalla ricorrente;
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 09.05.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 04.12.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall'udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
pagina 2 di 3 234/2023 pubblicata il 10 febbraio 2023, e resa inter-partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, risultando, peraltro l'intervenuto definitivo trasferimento del resistente in altra regione, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che nulla osta ad accogliere la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di euro
250,00 mensili, da versarsi in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, e da porsi a carico Parte_1
del per come richiesto dalla ricorrente e sul quale importo si è dichiarato d'accordo il resistente, CP_1
per come contenuto nella comparsa di costituzione in giudizio;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzallo in data 15.06.2012 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di Pozzallo al n. 17, parte II, serie A, anno 2012;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate,
Così deciso in Ragusa, addì. 27.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3