Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott. Gianluca Fiorella
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 384/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA Parte 1 Parte 2 rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Distante, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.1.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 1.7.2013;
di aver generato una figlia, nata in data [...];
di essere stati destinatari della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Lecce n. 49/2024 in data 13.5.2024 R.G. n. 1010/2024;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.3.2025 le parti insistevano per
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. La figlia minore Per_1 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre che quest'ultima stabilisce in San Cesario di Lecce alla Via Sant'Elia;
2. I genitori, di comune accordo, concorderanno di volta in volta e secondo le loro volontà i giorni e gli orari di frequentazione con la minore. Solo in caso di disaccordo, si stabilisce sin d'ora e, ferma restando la collocazione della minore Per 1 presso la madre, che il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, previo accordo tra le parti e, comunque, potrà tenerla con sé continuativamente a fine settimana alterni, nonché due settimane continuative in estate, da concordarsi in base alle disponibilità lavorative di entrambi, e una settimana a Natale o Capodanno e Pasqua alternati con la madre. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico. In caso di malattia della figlia il padre potrà far visita presso la residenza materna, previo accordo telefonico;
3. Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare la figlia minore agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura;
4. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
5. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia (scuola, sport, tempo libro, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
provvederanno congiuntamente al mantenimento della figlia.
6. I Sigg.ri Pt 1 e Parte 2 In caso di disaccordo si stabilisce fin d'ora che il Sig. Parte 1 verserà alla Sig.ra la somma di € 200,00 entro il 05 di ogni mese rivalutabile annualmente Parte 2 secondo gli indici ISTAT. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e tutte quelle straordinarie sono a carico dei Sigg.ri Pt 1 e Parte_2 nella misura del 50%, richiamando il vigente protocollo del Tribunale di Lecce in ordine all'individuazione delle spese straordinarie;
7. La casa, sita in San Cesario alla Via Sant'Elia accatastata nel Catasto Fabbricati del
Comune di San Cesario di Lecce al Foglio 4, particella 251, sub. 33, cat. A/3, cl. 2, vani 4,5, RC € 197,54, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte 2 e della minore Per 1 ;
8. Il Sig. Parte 1 conserverà la piena proprietà dell'immobile sito in Lecce (LE) in località Torre Chianca, alla Via delle Pansee, al piano terra ed al piano primo, accatastata nel Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al Foglio 46, particella 958, sub. 5, zc. 1, cat. A/3, cl. 2, vani 8,5 RC € 548,74;
9. Entrambi i coniugi conservano la proprietà per il 50% dell'immobile sito Lecce alla Corte dei Giugni. Detto immobile verrà posto in locazione ed il relativo ricavato verrà utilizzato per le esigenze della figlia Per 1;
10. I coniugi stabiliscono fin d'ora l'uso comune del vano box sito in San Cesario di Lecce (LE), alla P.zza Bologna al piano interrato, di proprietà della Sig.ra Parte 2 ;
11. I coniugi dichiarano di aver pagato tutte le rate del mutuo in parti uguali e si impegnano che provvederanno al pagamento in parti uguali delle rate dei mutui non ancora scadute e fino all'estinzione (abitazione San Cesario e abitazione Lecce Corte dei Giugni);
12. Le utenze relative alle unità immobiliari di pertinenza esclusiva dei Sigg.ri Pt 1 e Parte 2 verranno corrisposte da ciascuno in base alla proprietà; 13. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
14. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15. I coniugi, quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 1.7.2013 in San
Cesario di Lecce (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 9 parte II serie A anno 2013, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella