Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01185/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2021, proposto da
TH Detection Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Maddalena Was, Jacopo Nardelli e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via a Appia Nuova, 225;
Save s.p.a., non costituitasi in giudizio;
nei confronti
TE Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato a TE la gara per la “ fornitura di nr. 6 apparati EDS conformi alla norma ECAC standard 3.1, di cui nr. 3 destinati allo scalo di Verona Villafranca e nr. 3 destinati allo scalo di Venezia Tessera, oltre a servizi manutentivi per la durata di 60 mesi ” (CIG: 8825148683);
- della nota del 29 settembre 2021 con cui la Stazione Appaltante ha comunicato a TH l'intervenuta aggiudicazione della suddetta gara in favore di Nuctect, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dei verbali delle sedute di gara nn. 1 – 5, nella parte in cui i commissari di gara hanno ammesso e valutato le offerte di TE e AR, anziché escluderle;
- della graduatoria finale formulata all'esito della seduta del 22 settembre 2021, nella parte in cui ha attribuito punteggi alle offerte presentate da TE e AR;
- del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto relativo allo scalo di Verona e del capitolato speciale relativo allo scalo di Venezia, laddove interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione di TE e AR dalla gara;
- delle note del 4 ottobre, dell'11 ottobre e del 19 ottobre 2021, con cui la Stazione Appaltante ha riscontrato le istanze di accesso agli atti presentate da TH, negandole l'accesso alla relazione tecnica di AR nella sua versione integrale;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti;
per l'accertamento
del diritto di TH a ottenere l'aggiudicazione della Gara;
nonché per la condanna
dell'Aeroporto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. e di TE Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la Società ricorrente si è classificata al terzo posto della procedura di gara;
- che ai fini della domanda cautelare non sussistono sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso in relazione alle censure proposte;
- che infatti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, con i quali la ricorrente contesta la posizione della seconda classificata, non appaiono sorretti da sufficienti elementi di fondatezza, con la conseguenza che la ricorrente non appare avere interesse all’esame del primo motivo di ricorso proposto avverso la posizione della prima classificata;
- che, quanto al secondo motivo, le limitazioni del potere degli amministratori previste dallo Statuto della Società appaiono dover essere riferite al potere gestorio e non al potere di rappresentanza, e sembrano pertanto assumere una rilevanza meramente interna alla Società (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 1302 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- che, quanto al terzo motivo, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in relazione al requisito consistente nell’aver fornito ed installato almeno 3 apparati di rilevazione automatica EDS, non sembra utilmente invocabile dalla ricorrente la norma di cui all’art. 89, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, che si riferisce ai soli contratti di lavori o servizi, e non alle forniture come quella in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 agosto 2021, n. 5799);
- che quanto dedotto dal difensore della parte ricorrente in sede di trattazione orale in relazione alla natura mista del contratto in esame ¬ il quale oltre alla fornitura prevede anche l’installazione dell’apparecchiatura, comprendente astrattamente una componente di lavori e di servizi – non appare deporre nel senso dell’applicabilità al caso di specie della citata norma di cui all’art. 89, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che infatti dalla documentazione versata in atti emerge che le attività riconducibili all’installazione assumono nel rapporto oggetto del contratto una valenza del tutto marginale e recessiva rispetto alla fornitura, che ha carattere assolutamente prevalente;
- che in tal senso depone quanto emerge a pag. 6 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (cfr. il doc. 6 della controinteressata indicato come allegato 7 nel sistema informatico della giustizia amministrativa), nel paragrafo “ organizzazione di cantiere e piano di commissioning ”;
- che infatti viene precisato che “ per tutte le fasi di installazione e di messa in esercizio degli apparati la TE non necessita di alcuna opera civile esterna, l’unico mezzo necessario per il periodo di tempo limitato alle fasi di scarico e di sballaggio dalle casse di materiali è un carrello elevatore. Pertanto non verranno presentati elaborati tecnici per la realizzazione di opere civili necessarie per l’implementazione dei sistemi TE all’interno degli aeroporti di Venezia e Verona ”;
- che pertanto la domanda cautelare deve essere respinta;
- che a fronte dell’urgenza della fornitura rappresentata dalla stazione appaltante viene sin d’ora fissata alla data del 1 dicembre 2021 la camera di consiglio per l’esame della domanda di accesso proposta dalla ricorrente in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., ed alla data del 12 gennaio 2022 l’udienza per l’esame del merito del ricorso;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Fissa per l’esame della domanda di accesso proposta dalla ricorrente in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., la camera di consiglio del 1 dicembre 2021.
Fissa per l’esame del merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 gennaio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO