Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 4497/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to MILIOTO Parte_1
GIROLAMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Viale
della Vittoria 275, Agrigento.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO
DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in , CP_1
Via Mariano Stabile n. 182, . CP_1
- resistente -
All'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ai sensi e pr gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. del 19/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 8.04.2023, la ricorrente in epigrafe ha chiesto di essere inserita, per il biennio 2022/2024, nelle graduatorie provinciali e di istituto di 2^
fascia del personale docente ed educativo e ha lamentato l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, del detto servizio civile svolto non in costanza di nomina, per il quale le era stato assegnato, in applicazione del D.M. n.50 del 2021, il punteggio di 0.60
punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
1
D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52 Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa. Domandava, pertanto, di: “riconoscere, in accoglimento dell'odierno ricorso ed in conformità alla univoca giurisprudenza formatasi nella materia, l'esatto punteggio al servizio civile espletato anche non in costanza di nomina (punti dodici); di ritenere e dichiarare, per l'effetto, giusta anche gli arresti giurisprudenziali che precedono, il diritto della ricorrente all'attribuzione di punti dodici (12) per il servizio civile prestato, non in costanza di rapporto di lavoro, presso il comune di Raffadali (AG) dal 05.02.18 al 04.02.19, valido ai fini dell'inserimento e/o della conferma nelle graduatorie di II fascia del personale docente ed educativo per il biennio 2022/2024, a decorrere dal 27.05.22, data di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
di condannare, anche in solido, i resistenti al risarcimento dei danni da mancata o tardiva e/o erronea costituzione del rapporto di lavoro.”
Si costituì in giudizio il ministero convenuto eccependo la carenza di interesse della domanda di parte ricorrente e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Sulla scorta delle considerazioni che seguono, il ricorso non può ritenersi sorretto da un adeguato interesse ad agire e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In primo luogo, va rilevato che la graduatoria provinciale e di istituto di 2^ fascia del personale docente ed educativo - per la quale parte ricorrente ha chiesto la rettifica del punteggio- afferiva al biennio 2022/2024 ed oggi è stata sostituita dalla graduatoria valida per gli aa.ss 2024/2025 e 2025/2026.
Pertanto, non si ravvisa alcun interesse concreto e attuale nelle domande spiegate da parte ricorrente, dovendosi condividere quanto pacificamente sostenuto dalla Suprema
Corte, secondo cui: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
2 d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Cass. Sez. 2, 24/01/2019, n. 2057,
ma anche Sez. 2 , Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò posto, anche nel merito la domanda attorea deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio alla ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo,
esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,
sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e'
riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente
3 elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al
personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia'
effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata,
4 senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali,
provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1
cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di
5 quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato).
L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto,
“l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Ciò posto, va tuttavia osservato, melius re perpensa e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come nè le norme di cui al d.lgs.
297/1994 succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso
6 punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta della ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio civile prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi connessi alla natura processuale della pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 26.05.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
7