TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/11/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Ordinario di Belluno, riunito nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 210/2023 R.G. promossa da:
, (c.f. ), con il ministero e l'assistenza degli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Alessandra Conti e Franca Massaro (successivamente rinunciante al mandato) con domicilio eletto presso lo studio del procuratore, come da procura in atti ricorrente nei confronti di
, (c.f ), con il ministero e l'assistenza dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
ZI NO del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima come da procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025: per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale tra e con pronuncia Parte_1 CP_1 di addebito a carico di quest'ultimo; 2) autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
3) assegnare l'abitazione familiare, in ogni caso di esclusiva proprietà della ricorrente, alla sig.ra , con quanto ivi contenuto, poiché vi abiterà con i figli;
4) a Pt_1 titolo di concorso al mantenimento della moglie e dei due figli, in considerazione che questi ultimi vivranno esclusivamente con la madre e in proporzione alle rispettive sostanze economiche dei coniugi, il signor verserà alla signora la complessiva somma CP_1 Pt_1 di € 1.400,00 da intendersi suddivisa nel seguente modo : € 600,00 per la moglie ed €
800,00 per i figli (€ 400,00 a testa); tale somma verrà rimessa, entro il giorno dieci di ogni mese, direttamente ed in via continuativa sul conto corrente della sig.ra presso Pt_1
Intesa San Paolo iban [...], l'importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2024 su semplice richiesta della signora . Le detrazioni e/o deduzioni per figlio a carico saranno Pt_1 effettuate dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% per il sig. e del 40 % per la sig.ra , le spese CP_1 Pt_1 straordinarie mediche, scolastiche, ricreative sostenute nell'interesse dei figli, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Belluno e che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro presentazione della relativa pezza giustificativa. In deroga al suddetto protocollo, saranno interamente a carico del sig. le spese per le cure CP_1 R_ mediche della figlia (medicinali e visite specialistiche psichiatriche e psicologiche), R_ nonché le visite specialistiche psicologiche di;
il sig. continuerà a CP_1 R_ corrispondere l'importo di € 24,00 all'anno a testa per l'assicurazione medica del figlio
e a usufruire delle agevolazioni legate al Welfare aziendale a favore dei figli. Ogni onere relativo ai figli cesserà al raggiungimento della loro indipendenza economica. 5) i coniugi hanno già definito tutti i reciproci rapporti economici. Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori, sia del procedimento rubricato al n. 210/2023 RG che ai numeri
210/2023-1 e 210/2023-2 RG.
Si insiste altresì nelle istanze istruttorie e nelle opposizione alle istanze avversarie di cui alle memorie depositate.” per parte resistente:
“opponendosi fin da ora ad eventuali domande nuove di controparte, su cui non accetta il contraddittorio, richiamate le deduzioni tutte, gli scritti ed i documenti fin qui depositati, dati in tal sede per trascritti, precisa di seguito le proprie conclusioni, perché l'adito
Tribunale, nella persona del designato Giudice, voglia disporre che: 1) sia rigettata ogni domanda oggetto del ricorso per separazione giudiziale del 23.02.2023, notificato dalla signora al signor nonché della memoria integrativa del Parte_1 CP_1
12.06.2023 e/o comunque in ogni atto di parte attrice, dal contenuto contraddittorio ed in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) i coniugi vivranno separati alle condizioni di legge, con obbligo di reciproco rispetto;
3) la casa coniugale, sita in Belluno via Giamosa R_ n. 110, già lasciata dal signor venga assegnata alla signora;
4) i figli CP_1 Pt_1 R_ e , già maggiorenni, ma non del tutto economicamente autosufficienti, come specificato in atti, mantengano la residenza presso la madre, relazionandosi direttamente con il padre per le modalità di visita dello stesso;
5) il signor corrisponderà, entro CP_1 R_ i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , direttamente allo stesso, tramite bonifico bancario, al medesimo esclusivamente intestato, la somma di € 400.00, da aggiornare secondo gli indici ISTAT da aprile 2026; 6) saranno
a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, R_ che verranno sostenute nell'interesse del figlio , secondo il protocollo di intesa sottoscritto al riguardo tra la Presidenza del Tribunale di Belluno e quella dell'Ordine forense locale attualmente in vigore, da considerarsi parte integrante del presente atto;
7) il signor R_ nulla verserà alla figlia , a titolo di mantenimento, fin tanto che Ella godrà CP_1 della borsa di studio, collegata al rapporto di lavoro del resistente con la RE s.p.a..
Qualora detta borsa di studio venisse meno, il signor corrisponderà, entro i primi CP_1 R_ cinque giorni di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento di , direttamente alla stessa, tramite bonifico bancario, alla medesima esclusivamente intestato, la somma di € 400.00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di cui al punto 6);
8) l'assegno unico e/o altre forme di aiuto a favore della famiglia saranno a favore del figlio R_
o, in subordine, saranno a favore dei coniugi, in ragione del 50% ciascuno;
9) le detrazioni e deduzioni per figli a carico saranno effettuate dai genitori in ragione del 50% ciascuno, se ed in quanto dagli stessi sborsate;
10) entrambi i coniugi sono autosufficienti, per cui non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di alcuno dei coniugi;
11) il cane della famiglia, intestato al signor
e che permane presso l'alloggio già familiare, venga registrato a nome della CP_1 signora;
12) con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali, CA e Iva. Pt_1
In via istruttoria: si richiamano e confermano tutti i documenti fin qui prodotti e le istanze istruttorie già formulate, insistendo per l'ammissione delle stesse, qualora non espletate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Massimo De Bortoli esprime parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.2.2023, la sig.ra , impiegata part-time a Parte_1 tempo determinato di anni cinquantacinque, ha promosso la presente causa per ottenere la separazione personale dal marito, lavoratore di primo livello, categoria CP_1
A del settore commercio, di anni sessanta, imputando a quest'ultimo l'intollerabilità della convivenza a seguito di un episodio di violenza e aggressività domestica anche in danno R_ R_ dei due figli della coppia, (di anni 25) e (di anni 20).
Unitamente alla domanda di separazione con addebito, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi domandando l'assegnazione della casa coniugale, comunque di sua esclusiva proprietà, il versamento di un assegno di mantenimento in proprio favore della somma di € 600,00 oltre al contributo al mantenimento ordinario dei figli per la somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 ciascuno) nonché il rimborso del 60% delle spese straordinarie destinate ai figli.
Il sig. si è costituito in data 24.4.2023 per contestare l'episodio di violenza CP_1 imputatogli dalla ricorrente;
in particolare, ha rappresentato l'evento come una colluttazione fra tutti i familiari, nella quale lo stesso resistente sarebbe rimasto ferito e della quale egli non sarebbe stato la causa, che al contrario sarebbe da imputarsi alla condotta oltraggiosa e dispotica della moglie, che avrebbe negli anni modellato a tale comportamento anche i figli, perciò ostili nei confronti paterni.
Il resistente si è quindi associato alla domanda di separazione personale dalla moglie, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito. Ha, poi, contestato il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, allegando che la medesima sarebbe in realtà titolare di proprietà immobiliari e destinataria di entrate finanziarie derivanti dal patrimonio della famiglia di origine.
Quanto, infine, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, pacifica l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, il resistente ha domandato di concorrere R_ al mantenimento del solo figlio , con il versamento della somma mensile di € 400,00 per il mantenimento ordinario e del 50% delle spese straordinarie;
mentre ha ritenuto la R_ figlia economicamente autonoma, in quanto percepisce una borsa di studio di €
9.000,00 annui dall'azienda datrice di lavoro del padre.
Il processo si è svolto, ratione temporis, secondo il rito applicabile in data antecedente all'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022.
Non essendo stata raggiunta la conciliazione all'udienza presidenziale del 4.5.2023, in data
24.5.2023, il Presidente del Tribunale ha previsto in via provvisoria e urgente il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente sia per la moglie, per € 300,00 R_ mensili, sia per il figlio , di € 500,00 mensili, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, poi, ha promosso due distinti ricorsi cautelari in corso di causa, entrambi respinti: il primo, volto ad ottenere la revoca dell'assegno provvisorio di mantenimento per R_ il figlio , in quanto – terminati gli studi obbligatori – non si era iscritto immediatamente al percorso universitario;
il secondo, invece, per chiedere la revoca del mantenimento provvisoriamente riconosciuto alla moglie, che era stata nel frattempo assunta, sempre part time, presso altra azienda datrice di lavoro.
Autorizzate le parti al deposito delle memorie di trattazione previste dall'art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa è stata istruita – oltre che documentalmente – anche con la prova orale richiesta dalla sola ricorrente e assunta alle udienze del 20.3.2024 (teste ), del Tes_1
3.4.2024 (teste ) e del 17.4.2024 (teste ). Tes_2 Tes_3
La causa quindi, matura per la decisione, è stata rinviata (come da calendario per il processo) all'udienza del 5.3.2025, con ulteriore rinvio al 30.4.2025, al rientro dal congedo autorizzato dal giudice istruttore e relatore.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e depositato successivamente le memorie conclusive previste dall'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve anzitutto essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
È infatti pacifico – e risulta documentalmente – che le parti si sono unite in matrimonio in data 22.5.1998, come da atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Belluno, al n. 25 dell'anno 1998, parte II, serie A.
Entrambi i coniugi, poi, pur imputandola a cause differenti, hanno affermato l'intollerabilità della convivenza insieme;
tanto che, autorizzati a vivere separati con l'ordinanza presidenziale del 24.5.2023, essi non convivono più nella medesima abitazione, già dal
24.11.2022.
Si tratta di elementi sufficienti ad accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi, siccome da entrambi richiesta.
2. La ricorrente ha chiesto, poi, l'addebito della separazione nei confronti del marito, riportando quale causa irrimediabile della crisi la violenza manifestata dal sig. nella CP_1 sera del 9.11.2022, quando, rientrato a casa in stato di ebbrezza, avrebbe dapprima
R_ aggredito verbalmente la moglie e la figlia , per poi sferrare un pugno sull'occhio al
R_ figlio , il quale era intervenuto per placarlo in difesa di madre e sorella.
R_ Sarebbe, quindi, sorta una colluttazione fra tutti i familiari, in quanto anche – intervenuta a sua volta per separare il padre dal AT – avrebbe ricevuto una spinta dal
R_ sig. mentre questi continuava a colpire al bacino e al torace. CP_1
L'escalation dei fatti sarebbe stata interrotta solo dall'intervento del AT del resistente, R_ chiamato in soccorso da , che sarebbe infine riuscito a portare il sig. fuori di CP_1 casa.
Ciò nonostante, la ricorrente non sarebbe rimasta in casa e si sarebbe rifugiata con i figli da alcuni parenti sino al 24.11.2022, quando vi ha fatto rientro solo dopo che il resistente l'aveva già liberata.
Il sig. si è difeso dalle allegazioni avversarie rappresentando un contesto familiare CP_1 in cui il medesimo era oggetto di perseverante soggezione al carattere dominante della moglie che, abusando di tale posizione di dominio, avrebbe imposto anche ai figli un atteggiamento ostile verso il padre.
Tanto che, nella sera degli eventi, il 9.11.2022, il resistente – che non era in stato di ebbrezza – sarebbe stato dapprima ingiuriato dalla figlia, che si è intromessa nella discussione che stava avvenendo tra i genitori, e successivamente provocato, con spintoni e aggressioni, dal figlio. Da ciò sarebbe nata la colluttazione, nella quale tutti i familiari sarebbero rimasti feriti accidentalmente: lo stesso resistente avrebbe riportato delle lesioni ancorché non refertate.
Senonché, il resistente – che non ha domandato l'addebito della separazione alla moglie – non ha nemmeno chiesto di provare la versione della dinamica dei fatti dallo stesso rappresentata, non avendo formulato in tal senso né istanze istruttorie né capitoli di prova.
Viceversa, è emersa dall'istruttoria di causa la prova dei fatti siccome riportati dalla ricorrente.
La teste ha confermato di aver visto, in data 9.11.2022, sopravvenuta in Testimone_4 casa dei coniugi, che “aveva una ferita fresca sotto l'occhio destro ed ematomi Tes_3 R_ alla schiena e a un ginocchio” e che si lamentava di una ferita al dito. La teste , figlia di entrambe le parti, ha dichiarato di ricordare perfettamente Tes_2
i fatti di quella sera, poiché – coinvolgendola in prima persona – si tratta di eventi che non poteva dimenticare.
Ha raccontato di essere stata spinta frontalmente dal padre e di aver da questi ricevuto una gomitata laterale che l'ha fatta cadere su un vaso presente in casa.
Ha anche riportato la dinamica di tutta la colluttazione: “Tutto è iniziato con mio papà che ha dato un pugno in faccia a mio AT e io e mia mamma ci siamo messe in mezzo. Poi siamo caduti quasi tutti allo stesso momento, poco dopo che io ho ricevuto la spinta di cui ho già detto e – dopo essermi rialzata – ancora la gomitata. In questa colluttazione generale sono caduti due vasi, uno dei due quello sul quale sono caduta io dopo la gomitata, ed è stata danneggiata la porta che divide la cucina dall'ingresso”, riportando anche le offese che ha ricevuto dal padre: “mi diceva che sono pazza, matta, che non R_3 capisco un cazzo, che sono una stronza, testa di cazzo, tutti epiteti che venivano rivolti anche a mia mamma e mio AT” (verbale udienza del 3.4.2024).
Le dichiarazioni rese dalla teste trovano conferma anche in quanto dichiarato Tes_2 dall'altro teste, , anche lui figlio di entrambe le parti, che ha completato il Tes_3 quadro dei fatti riferendo che: “Quella sera lui entrando a casa ha iniziato a battere con forza sulla porta di ingresso e sulla finestra del bagno, motivo per cui io l'ho sentito mentre ero nel bagno di sopra. Quando è entrato ho sentito che litigava con mia mamma e mia sorella sulla festa di laurea di mia sorella, insultandole. Sono sceso e ho chiaramente capito il suo stato di alterazione dai tipici segnali della palpebra tremante, barcollava e sbiascicava, oltre all'alito che sapeva pesantemente di birra. Abbiamo discusso, poi lui è andato in studio e da lì ha preso la rincorsa e mi è venuto contro tirandomi un pugno in faccia e uno all'addome (…). Dopo il pugno di cui ho già detto, c'è stata una colluttazione con mio padre e in questa colluttazione mi ha tirato diversi colpi, tra cui anche un pugno al bacino e uno al torace”. Anche il teste ha confermato la violenza verbale Tes_3 nei confronti dei familiari da parte del sig. che ha minacciato il figlio con frasi quali CP_1
“Ti spacco di botte;
ti ammazzo;
se vieni qua ancora ti ammazzo” e insultato con epiteti quali “coglione, testa di cazzo, testina e fenomeno (che sono insulti che lui riceveva a sua volta da suo padre), stronzo e ricordo anche cretino del cazzo” (verbale d'udienza del
17.4.2024).
Il Collegio non ravvisa profili di inattendibilità nelle dichiarazioni rese dai giovani testimoni. R_ R_ Anzitutto, e sono legati con pari grado di parentela alle parti, con presunzione di un medesimo legame affettivo nei confronti di ciascuno dei due genitori, senza che il resistente abbia mai allegato specifiche ragioni di ostilità o rancore dei due figli nei suoi confronti e rispetto ai fatti del 9 novembre 2022.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi che, da un punto di vista intrinseco si profilano coerenti, cronologicamente orientate, nonché dalla narrativa asciutta e imparziale, priva di opinioni o giudizi di valore nei confronti del padre;
da un punto di vista estrinseco, trovano riscontro
– non solo reciproco – ma anche nelle dichiarazioni della teste , estranea alle Tes_1 R_ R_ vicende familiari, che ha confermato di aver visto con un occhio ferito e che si lamentava del male al dito, oltre che dai referti del pronto soccorso depositati ai documenti
27 e 28 della memoria istruttoria del 22.12.2023 di parte ricorrente.
A ulteriore riscontro estrinseco delle dichiarazioni rese dai due giovani testimoni, vi è che, nel quadro probatorio emerso dall'istruttoria di causa, trovano coerente collocazione anche le circostanze riportate negli atti del procedimento penale pendente in capo al sig. CP_1 attualmente rinviato a giudizio, e depositate dalla ricorrente.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria redatta la sera stessa dei fatti di causa dalla Questura di Belluno (doc. 31 ricorrente), la sig.ra viene rappresentata come “alquanto scossa Pt_1 R_ e disorientata emotivamente, tanto da far fatica a trattenere le lacrime. Il figlio presentava una fresca ferita sotto l'occhio destro e ci mostrava ulteriori contusioni nella R_ zona lombare e della schiena e un'abrasione al ginocchio sinistro;
la figlia lamentava un forte dolore al dito della mano destra che appariva gonfio”.
Tali considerazioni – insieme considerate – valgono anche ad escludere che l'attendibilità R_ delle dichiarazioni rese da siano state inficiate dalla costituzione della medesima quale parte civile nel processo penale avviato in danno del padre per i medesimi fatti, ma esercitando comunque un diritto risarcitorio proprio e autonomo dalla domanda di addebito della madre.
Altri interessi indiretti dei testimoni dalla definizione di questa causa parte resistente non li ha riportati, essendosi limitato a richiamare generici profili successori, talmente remoti come vantaggio da non scalfire la genuinità delle dichiarazioni di due giovani figli che hanno assistito ai fatti di violenza raccontati.
Il quadro probatorio così delineato conferma la ricostruzione dei fatti del 9 novembre 2022 come proposta dalla ricorrente la quale, dopo quella sera, non ha più fatto rientro nella casa familiare fino a che il resistente non se n'è andato, circostanza questa che il sig. non ha mai contestato. CP_1
Alla luce della vicenda che ha visto coinvolta la famiglia – pur in assenza di pregressi episodi di conflittualità – la separazione deve essere addebitata al resistente, essendo intrinseca nella violenza – per di più sfogata in danno dei due figli della coppia – l'intollerabilità della convivenza, dando così applicazione al principio di diritto secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. civ., n. 10021/2025; Cass. civ., n. 433/2016 e successive conformi). In giurisprudenza è stato altresì precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse” (Cass., n.
7388/2017; Cass., n. 35249/2023).
Principi questi che si adattano perfettamente al caso di specie, con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente.
3. Venendo ai profili patrimoniali, deve anzitutto essere accolta anche la domanda di mantenimento della moglie.
Sul punto, giova preliminarmente chiarire come la giurisprudenza di legittimità abbia certamente evidenziato che assegno di mantenimento e assegno divorzile presentano il tratto comune di non potersi estendere “fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. n. 20866 del
21/07/2021) ma ha anche confermato che “assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente,
l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione
è correlato al tenore di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art 156 c.c.). Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione)” (Cass. civ., ord.
234/2025).
L'assegno di mantenimento, pertanto, è escluso quando il coniuge, dotato di capacità lavorativa, non la metta in atto o non si attivi per reperire mezzi adeguati;
non è, invece, escluso quando il coniuge, dotato di capacità lavorativa, svolga tuttavia un lavoro che non sia idoneo a procurargli redditi adeguati in base al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In questo ultimo caso, invero, non si tratta di estendere l'assegno di mantenimento a ciò che l'istante secondo l'ordinaria diligenza sarebbe in grado di procurarsi da solo, ma di riconoscere al coniuge un assegno idoneo a integrare l'entrata in termini di adeguatezza dei redditi.
Orbene, nel caso di specie, la sig.ra ha dimostrato di essere impiegata in lavoro a Pt_1 tempo determinato e parziario, con stipendio mensile netto di € 1.000,00/1.200,00 e di non percepire ulteriori redditi. Né di ulteriori redditi della ricorrente ha dato prova il sig. depositando due visure societarie: una della società di famiglia, Serigoup s.r.l., CP_1 nella cui compagine sociale non figura tuttavia la ricorrente (doc. 18 resistente), e una di altra società in liquidazione (doc. 19 resistente) della quale la ricorrente detiene l'1,55% del capitale sociale per una quota nominale di € 8.060,00.
La ricorrente è comunque piena proprietaria della casa familiare.
Il sig. invece, risulta essere impiegato dall'attuale datore di lavoro dall'1.5.2016, CP_1 con anzianità sin dal 17.6.1991 (doc. 33 resistente). Egli ha dichiarato negli ultimi tre anni redditi fra i cinquantasette e i cinquantanove mila euro (doc.ti 29-32 resistente), per uno stipendio mensile che si aggira fra i 2.900,00 e i 3.000,00 euro, o anche più, a seconda delle mensilità.
Il resistente, tuttavia, non è proprietario di immobili o altri beni e utilità.
Come documentato, invero, uscito dalla casa familiare, il resistente ha dovuto sostenere oneri per contratto di locazione che - per il periodo documentato sino ad agosto 2023 - ammontavano a € 350,00 mensili.
Ciò malgrado, si deve ritenere documentata la maggiore capienza economica e finanziaria del resistente, senza che possa essere rimproverato alla ricorrente di non essersi attivata per la ricerca di un migliore impiego, tenuto anche conto delle sue qualifiche e competenze.
Invero, è pacifico che la moglie ha cessato la propria collaborazione nell'azienda di famiglia nel 1998, all'età di 28 anni, per poi riprendere il lavoro nel 2021, all'età di cinquantun anni.
Considerata la giovane età in cui ha interrotto l'attività lavorativa, svolta comunque solo presso l'azienda paterna, e l'età avanzata in cui la sig.ra si è reinserita nel mondo Pt_1 del lavoro, non può essere mosso alla medesima il rimprovero di non aver cercato e ottenuto un impiego con migliori condizioni di quello in cui è attualmente assunta, come invece suggerisce il sig. CP_1
Alla stessa deve quindi essere riconosciuto l'assegno di mantenimento che il Collegio ritiene di stabilire nella misura di € 200,00 mensili, che – uniti al reddito attualmente percepito – contribuiscono a garantire alla sig.ra adeguati mezzi, in relazione al tenore di vita Pt_1 goduto in costanza di matrimonio, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente è proprietaria della casa familiare.
4. Solo provvedimenti economici devono poi essere adottati in relazione ai figli della coppia, entrambi maggiorenni, previa assegnazione alla madre della casa familiare in cui i medesimi abitano, come del resto richiesto da entrambe le parti conformemente.
Entrambi i figli hanno diritto al mantenimento, in quanto per entrambi è emersa in corso di causa la non autosufficienza economica.
Il presupposto è pacificamente riconosciuto anche dal sig. con riguardo al figlio CP_1 R_
, neo-diplomato, impegnato nell'orientamento e nella scelta del percorso universitario. R_ È stato invece contestato dal resistente in relazione alla figlia , in ragione dell'unico argomento che la medesima, pacificamente studentessa universitaria, con percorso accademico proficuo nonostante la diagnosi di ADHD, percepisca già due borse di studio, di cui una dall'azienda datrice di lavoro del padre, per la somma di € 9.000,00 annui. Orbene, al netto della valutazione circa l'automatica conferma o meno di tale ultimo emolumento, di cui le parti hanno discusso in corso di causa, fornendo documentazione a R_ sostegno delle rispettive tesi, le borse di studio erogate in favore della giovane non sono idonee a determinarne l'emancipazione economica, dovendosi a tal riguardo dare corso all'orientamento secondo cui “l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass. n. 2171/2012).
Quanto alla misura dell'assegno, esso deve essere determinato nella misura di € 400,00 per ciascuno dei due figli, trattandosi della somma richiesta dalla ricorrente e che lo stesso R_ R_ sig. ha riconosciuto per e pure per , ancorché in via subordinata. CP_1
La misura dell'assegno, inoltre, appare proporzionata anche ai benefici di welfare aziendale a cui il resistente può avere accesso, come emergono dal catalogo allegato al doc. 25 di parte resistente.
Tale ultima considerazione, giustifica inoltre un maggior contributo del resistente per le spese straordinarie, accogliendo la domanda di parte ricorrente di una ripartizione al 60% delle medesime in capo al resistente e del 40% in capo alla sig.ra . Pt_1
Stante l'espressa domanda sul punto da parte del sig. e la previsione di cui all'art. CP_1
337 septies, co. 1, c.c., l'assegno per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni deve essere a loro direttamente versato, dovendo invece essere pagato al genitore che le ha anticipate la quota parte delle spese straordinarie.
5. Le spese seguono la soccombenza integrale del resistente su tutte le domande R_ controverse (1) addebito, 2) mantenimento moglie, 3) mantenimento figlio e 4) R_ mantenimento figlia ), ivi incluse quelle cautelari, fatta eccezione solo per la domanda relativa al mantenimento della ricorrente, per la quale le spese vanno compensate, in ragione della soccombenza reciproca: sull'an per il resistente e sul quantum per la ricorrente.
Di conseguenza, il sig. deve essere condannato a rifondere alla sig.ra le CP_1 Pt_1 spese della presente controversia, nella misura di ¾ sull'ammontare complessivo, liquidato in € 10.860,00, per compensi, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali come per legge al 15% oltre agli oneri accessori che siano dovuti per legge, come da nota spese dell'avv. Conti, essendo le medesime compensate per il restante ¼.
Il medesimo deve poi rifondere alla ricorrente le spese dei due procedimenti cautelari in corso di causa, liquidate in € 1.680,00, per compensi di ciascuno dei due giudizi, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali come per legge al 15% oltre agli oneri accessori che siano dovuti per legge, come da nota spese dell'avv. Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, nella composizione collegiale riportata in epigrafe, definitivamente pronunciando e rigettata ogni altra ulteriore e diversa domanda non accolta, così decide:
I. DICHIARA la separazione personale dei due coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito della separazione a quest'ultimo;
II. ORDINA all'Ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1998;
III. ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare di sua esclusiva proprietà;
IV. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno dieci di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento, a decorrere dalla data di deposito della domanda, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dall'1.10.2026;
V. DISPONE che il sig. corrisponda a ciascuno dei due figli, CP_1 Tes_2
e entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili ciascuno, Tes_3
a titolo di contributo mantenimento ordinario, a decorrere dalla data di deposito della domanda, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dall'1.10.2026;
VI. DISPONE che il sig. provveda al rimborso del 60% delle spese CP_1 straordinarie eventualmente anticipate dalla sig.ra per i due figli della Parte_1 coppia, individuate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale, con speculare obbligo della sig.ra del rimborso del 40% delle spese straordinarie Parte_1 eventualmente anticipate dal sig. per i due figli;
CP_1
VII. CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese CP_1 Parte_1 della presente controversia, nella misura di ¾ sull'ammontare complessivo, liquidato in €
10.860,00, per compensi, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali come per legge al 15% oltre agli oneri accessori che siano dovuti per legge, essendo le medesime compensate per il restante ¼;
VIII. CONDANNA, inoltre, il sig. a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 le spese dei due giudizi cautelari, liquidate come in parte motiva.
IX. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice estensore dott.ssa Gersa Gerbi