Sentenza 16 gennaio 2009
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2009, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SPOSATO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGLIOTTI FERNANDA e GAETANO NICOTERA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA UI & C. S.A.S.;
- intimata-
avverso la sentenza n. 852/2005 della GIUDICE DI PACE di NOCERA TERINESE, emessa il 05/07/04, depositata il 18/07/2005; n. AC 383/2002;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2008 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;
Lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Eduardo SCARDACCIONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato il signor AV ON conveniva innanzi al Giudice di Pace di Nocera Terinese il sig. AG LU & c. S.A.S. chiedendo l'annullamento l'invalidità e l'inefficacia del decreto stesso per inesistenza del credito essendo le fatture del tutto prive di bolle di accompagnamento. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte convenuta AG LU & c. S.A.S. contestando l'eccezione mossa da parte opponente e deducendo come l'opponente fosse inadempiente in quanto la documentazione posta a base del decreto opposto risulta essere sicuramente sufficiente all'ammissibilità della procedura monitoria in quanto il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 prevede a partire dal 27.09.1996 la cessazione dell'efficacia delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978, n 627. Esperito il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c. non riuscito per volontà delle parti, la causa veniva regolarmente istruita e all'udienza del 05.07.2004 sulla precisazione delle conclusioni in epigrafe riportate,veniva assegnata a sentenza con termine per il deposito di note".
Con sentenza 5 - 18.7.05 il Giudice di Pace di Nocera Terinese, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue. "...1) Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 0 6/02-RGC n 41/02 del 04.02.2002 emesso nei confronti del signor AV ON;
2) condanna il signor AV ON al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 1284,80 di cui Euro 611,00 per diritti, Euro 673,80 per onorari oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ON AV.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo ("in ordine alla nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4") la parte ricorrente lamenta: - che la sentenza emessa è priva di motivazione;
- che nessun cenno viene fatto alle risultanze istruttorie;
- che anche nell'ambito del giudizio di equità è ben possibile far valere l'inesistenza o l'apparenza della motivazione;
e nella specie non vi è alcuna motivazione da cui desumere, non tanto l'individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma a quale regola ispiratrice il Giudice si è affidato, ovvero quale applicazione dell'equità è stata assunta a base della decisione o che tipo di giudizio intuitivo è stato formulato.
Con il secondo motivo ("in ordine all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") ON AV prospetta censure che vanno sintetizzate nel modo seguente. Il giudicante ha omesso di valutare, immotivatamente le risultanze istruttorie in favore della tesi difensiva del AV. A) Dall'esame delle testimonianze dei testi AN AR, AU EL e TO IC, tutti commercianti in alimentari in san Mango D'Aquino si evince che il AV fin dal mese di gennaio 2001 aveva interrotto i rapporti commerciali con la Ditta AG, che il pane veniva consegnato personalmente dal AG e che il pagamento avveniva in contanti alla consegna. Le fatture emesse, quindi, come risulta dagli esiti istruttori, sono relative ai mesi di febbraio e marzo 2001 e, cioè ad un periodo in cui il AV non aveva ne' richiesto ne' ricevuto alcuna fornitura al AG. Il Giudice non ha poi tenuto conto che agli atti di primo grado non sono mai stati allegati nè fatture accompagnatorie, ne' bolle di trasporto beni viaggianti, nè alcun altro tipo di documento e/o bolla attestante la consegna della merce di cui si è chiesto il pagamento. Nessuna prova è stata data dalla parte convenuta a sostegno delle proprie dichiarazioni. Se emettere una fattura e registrarla in contabilità può giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo quale procedimento sommario, la stessa cosa non può bastare nel giudizio di opposizione allo stesso decreto nel quale occorre dimostrare l'esistenza, l'esattezza e l'esistenza del vantato credito.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va anzitutto precisato che il Giudice di Pace ha palesemente inteso applicare primariamente il principio di diritto stabilito dall'art.2710 c.c. (" I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa". Ciò si evince in particolare (oltre che dal contesto della sentenza) da quanto si legga alle righe 19 e 22 di pag. 3 ("... La ditta AG LU & C. S.A.S. ... ha regolarmente tenuto le scritture contabili quali libro giornale e registro IVA ..."). Ed ha evidentemente basato la sua decisione sul complesso della documentazione prodotta dall'impresa opposta. Vi è dunque una motivazione concretamente sussistente e non meramente apparente.
Con riferimento al concetto di motivazione apparente occorre precisare quanto segue.
Parte della giurisprudenza di questa Corte inquadra nel concetto di motivazione apparente (assimilabile alla mancanza totale di motivazione) tutti i casi in cui la motivazione stessa (nel suo complesso), pur sussistendo formalmente, non contiene l'indicazione (chiara e sufficiente) degli elementi che giustificano il convincimento del giudice;
con la conseguenza che diviene impossibile il controllo di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sentenza a 11880 del 22/05/2007). Altra parte della giurisprudenza di questa Corte invece sembra assimilare alle ipotesi di mancanza assoluta di motivazione non solo le ipotesi di motivazioni apparenti, ma anche quelle (considerate come ipotesi ulteriori) in cui la motivazione è "... fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà ..." (cfr. ad es. Sentenza n. 7581 del 28/03/2007); ovvero le ipotesi di motivazioni "... comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi ..." (cfr. ad es. Sentenza n. 6382 del 19/03/2007; in cui la prospettazione di quest'ultimo caso - oltre a quello di motivazioni mancanti, di motivazioni apparenti e di motivazioni fondate "... su affermazioni contrastanti o perplesse ..." - evidentemente presuppone che si tratti addirittura di quattro ipotesi ben distinte, pur se assimilabili in quanto comunque rientranti - ai fini in questione - nelle fattispecie contemplate dalla norma contenuta nell'art. 360 c.p.c. cit., n. 4). Quest'ultima giurisprudenza non può essere condivisa. Occorre ricordare anzitutto che, con riferimento alle sentenze emesse dal Giudice di pace secondo equità (va ricordato a tal proposito che al di sotto del limite di valore previsto dalla legge tutte le sentenza emesse dal Giudice di pace debbono ritenersi decise secondo equità pure se egli ha in concreto voluto applicare un principio di diritto;
v. tra la altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26528 del 12/12/2006), non sussiste una denunciabilità (in ogni caso) tramite ricorso per cassazione del mero vizio logico consistente nella "... omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ..." ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21112 del 31/10/2005; e, con riferimento anche all'art. 339 novellato, Cass. Ordinanza n. 13019 del 04/06/2007). È perciò necessario identificare con rigore e precisione quando i vizi logici (poiché di questo si tratta) della motivazione della sentenza sono tali da rendere la motivazione stessa radicalmente e completamente inidonea a svolgere il suo compito così da essere;
equiparabile ad una motivazione del tutto inesistente (facendo così rientrare la fattispecie concreta nella fattispecie astratta contemplata dalla norma contenuta nell'art. 360 c.p.c., n. 4). È indubbio che ciò accade quando è del tutto impossibile comprendere la ratio decidendi nel suo complesso;
nel senso che è proprio questa radicale impossibilità a comportare detta assimilabilità all'inesistenza; ed appare altrettanto incontestabile che una radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione conduce esattamente al medesimo risultato (impossibilità di comprendere la ratio decidendi).
Dunque poiché ciò che in definitiva conta, per poter parlare di motivazione apparente è, in sostanza, l'impossibilità di capirla, e considerato che ciò può derivare da varie cause, tra le quali rientra la suddetta radicale e insanabile contraddittorietà, deve concludersi che tutte dette cause, proprio in quanto cause di detta apparenza della motivazione non possono costituire ipotesi ulteriori rispetto all'apparenza stessa.
In conclusione va ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di ricorso per cassazione contro sentenza del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, tra i vari motivi di ricorso ammissibili rientra, oltre al caso di motivazione inesistente, anche l'assimilabile ipotesi di motivazione apparente, la quale comprende tutti i casi in cui sussiste la concreta impossibilità di comprendere la ratio decidendo a causa di una radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione stessa od a causa di qualsivoglia altra ragione".
Ciò premesso va ribadito che chiaramente ed incontestabilmente nella fattispecie non può parlarsi di motivazione inesistente od apparente in quanto in quanto la motivazione in concreto sussiste ed è chiara la ratio decidendi.
Va rilevato inoltre che sono palesemente inammissibili le censure basate su meri asseriti vizi logici ex art. 360 c.p.c., n. 5 (v. quanto esposto sopra sul punto) come quelle concernenti il fatto che il Giudice ha ritenuto (chiaramente pur se implicitamente) di non attribuire rilevanza decisoria alle prove citate dalla parte ricorrente a sostegno della sua tesi.
Il ricorso va dunque respinto.
Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009