Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2025, proposto da
NE TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di TA), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di TA n. 1937/23 in data 30 maggio 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 22 marzo 2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di TA n. 1937/23 in data 30 maggio 2023.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 22 marzo 2021 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 21 dicembre 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, il responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva nel successivo termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia e anche della serialità della questione, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina come commissario “ad acta” il responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva nel successivo termine di giorni sessanta; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO