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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai IGnori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 473/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 12.3.2025 e vertente
TRA
, la prima madre e amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Di Marco del foro di Ascoli Piceno ed CP_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Zeppelle n. 192 giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
sito in RO (TE) via Roma 216, in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele D'Ambrosio del foro di Teramo presso il cui studio in RO (TE), Via Lazio 1 è elettivamente domiciliato in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1230/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data
29.11.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
1 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1230/2022 emessa dal Tribunale di Teramo,
Sezione Civile, Giudice Dott. Antonio Converti, nell'ambito del giudizio N.R.G.2459/2020, depositata in cancelleria in data 29.11.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare che la convocazione di assemblea del 30.01.2020 avente ad oggetto il cambio di destinazione di uso, risulta irregolare per non aver rispettato i termini stabiliti dalla legge, ovvero giungere 20 gg. prima della data stabilita ed essere affissa per 30 gg. consecutivi in luoghi condominiali, pertanto è invalida con tutte le conseguenze di legge e/o comunque nulla nel merito;
- Nel merito, nella denegata ipotesi che si ritenga valida la procedura di convocazione, accertare e dichiarare comunque nulla e/o annullabile la delibera in oggetto, in quanto, concernente il cambio di destinazione di uso da giardino a parcheggio, che per essere valida, deve raggiungere la maggioranza dei 4/5, anzi, per la giurisprudenza più rigorosa l'unanimità, a fronte di un interesse condominiale quale interesse collettivo, ovvero non deve pregiudicare i diritti anche di un solo condomino;
la delibera in oggetto è stata adottata con la maggioranza pari a 775,278 millesimi su mille, pertanto risulterebbe comunque illegittima;
- Accertare e dichiarare comunque invalida la realizzazione dei parcheggi, tra l'altro non previsti dal regolamento di condominio, nel tratto lato nord del condominio in questione, risultando irrealizzabili per mancanza di spazio e di manovra andando a ledere i diritti dei condomini istanti, proprietari degli appartamenti al p.t., oltre a violare il diritto alla salute di , e CP_1
comunque che andrebbero a far venir meno le caratteristiche proprie originarie degli immobili che vi si affacciano per cui gli istanti le avevano acquistate;
pertanto, la delibera, è da ritenersi comunque nulla e/o annullabile per tutti i motivi sopraesposti;
- Dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e per l'effetto, ripristinare lo stato dei luoghi;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di CP_2
ripristino; accertare e dichiarare che il tratto in questione è stato da sempre utilizzato e manutenzionato dagli istanti, ed è obiettivamente asservito alle sole loro proprietà; conseguentemente, dichiarare l'uso esclusivo a favore degli istanti e/o comunque riconoscerlo in proprietà. Con vittoria di compenso, diritti ed onorari del giudizio.”
E, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) Ammissione CTU al fine di valutare lo stato dei luoghi;
B) Ammissione interrogatorio formale dell'Amministratore p. t. IG. e ammissione dei Parte_2 testi sui capitoli così come rispettivamente indicati e formulati con le memorie ex art.183 cpc.”
Rigettare le avversarie eccezioni in fatto e in diritto contenute sia nella comparsa di costituzione e risposta che nel contestuale appello incidentale, in particolare avverso questo ultimo per i motivi di cui al preverbale depositato in data 21.10.2023.>>
Appellato
<Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa, contraria istanza, eccezione e difesa,
In via incidentale
in riforma parziale della sentenza n. 1230/2022 del Tribunale di Teramo accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità insanabile dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 1137 c.c. promosso dagli appellati poiché presentato nelle forme del ricorso anziché dell'atto di citazione in violazione degli artt. 1137c.c., 163 e 164 c.p.c., nonché accertare e dichiarare
l'abnormità, illegittimità e contraddittorietà dell'ordinanza di riassunzione emessa dal Giudice di prime cure in data 23.03.2021 con conseguente condanna degli appellanti principali al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio;
in riforma parziale della sentenza n. 1230/2022 accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del ricorso e successivo atto di riassunzione per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c. con conseguente condanna degli appellanti principali al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio;
in parziale riforma della sentenza n. 1230/2022 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale della IG.ra , quale amministratrice di sostegno del IG. , Parte_1 CP_1 poiché priva dell'autorizzazione del Giudice tutelare e per l'effetto condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio;
in parziale riforma della sentenza n. 1230/2022 accertare e dichiarare che il valore della presente causa è indeterminabile e, per l'effetto applicare, ai fini della liquidazione delle spese di primo grado, lo scaglione da € 26.000,01 sino ad € 52.000,00 così come indicato dall'art. 5 del D.M. Giustizia
55/2014, nonché condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore
3 del nella somma di € 7.616,00 oltre oneri di Legge come da nota spese prodotta CP_2 all'udienza del 29.11.2022, nonché condannare gli appellanti principali alle spese e compensi del grado di appello oltre oneri di Legge, in applicazione dello scaglione da € 26.000,01 sino ad €
52.000,00;
In via ordinaria
rigettare l'appello principale proposto dai IG.ri poiché infondato in fatto e diritto per CP_1 tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, fatta eccezione per i capi oggetto di appello incidentale.
In ogni caso condannare parte appellante principale alla rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre agli accessori di Legge applicando, ai fini della liquidazione delle spese, lo scaglione da € 26.000,01 sino ad € 52.000,00” come da nota spese che si allegherà nella comparsa conclusionale.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Teramo ha respinto l'impugnazione, ex art. 1137 c.c., di e quest'ultima madre e amministratrice di sostegno Parte_1 Parte_1
di , avverso la deliberazione assembleare del condominio i RO CP_1 CP_2
(TE) del 30.1.2020 con cui, a seguito della precedente deliberazione del 2.4.2019, era stata approvata la proposta di realizzazione e assegnazioni dei parcheggi in area condominiale, lamentando:
a) la violazione dei termini e delle formalità di convocazione dell'assemblea previsti dagli artt.
1117 ter c.c. e 66 disp. att. c.c.;
b) l'omessa presentazione di almeno tre progetti di realizzazione dei parcheggi e, in ogni caso,
l'incompletezza dell'unico presentato;
c) l'inesistenza del diritto di parcheggio non previsto dal regolamento condominiale;
d) la deliberazione con maggioranza inferiore ovvero omessa unanimità prescritta dalla legge;
e) mancanza dei presupposti dell'interesse condominiale ovvero collettivo alla modifica di destinazione d'uso dell'area da giardino a parcheggio;
f) “illegittima modifica per insufficienza di spazio e lesione al diritto di godimento di parte privata”;
g) violazione del diritto alla salute di , proprietario dell'immobile al piano terra CP_1
lato nord, affetto da disabilità psico-motoria, con stati di agitazione ed ansia, affetto da cardiomiopatia dilatativa con crisi respiratorie e affanno, e con necessità di area salubre, mezzi di trasporto vicini, parcheggio disabili, e comunque spazi a lui adibiti e abitazioni site in parti tranquille e comunque a lui adeguate, come lo era l'abitazione in questione al momento dell'acquisto;
4 1.1. In sintesi, la ratio decidendi è la seguente:
a) la decisione di realizzazione dei parcheggi è stata adottata all'unanimità all'adunanza in data
2.4.2019 ove erano presenti, per delega, entrambi gli attori i quali avevano espresso voto favorevole, mentre la deliberazione impugnata, assunta all'adunanza del 30.1.2020, ha approvato soltanto la disposizione e collocazione dei posti auto nell'area condominiale già destinata a parcheggio e ciò legittimamente, sotto il profilo sia del quorum costitutivo che del quorum deliberativo, essendo stata la deliberazione adottata con la maggioranza di 775.278 millesimi;
il termine di cinque giorni per la convocazione, stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c., è stato osservato (gli stessi ricorrenti hanno dedotto di aver ricevuto la convocazione il 22.1.2020 e la data della pima convocazione era prevista per il giorno 30.01.2020);
b) quanto all'eccepita violazione del diritto alla salute del sig. , tale questione CP_1
avrebbe dovuto, semmai, costituire motivo di opposizione alla deliberazione del 2.4.2019, dove è stata decisa la realizzazione dei parcheggi in luogo dell'area verde;
ad ogni buon fine, non si rinviene alcuna lesione della salute del predetto condomino poiché l'area condominiale antistante l'abitazione del medesimo è adibita al solo posteggio delle autovetture dei condomini e non anche al loro transito e i parcheggi sono a distanza di 7 metri dall'abitazione medesima;
c) l'area è condominiale ed è irrilevante la dedotta circostanza che i ricorrenti avrebbero sempre curato il giardino presente su una porzione della stessa poiché essa non attribuisce loro alcun diritto di uso esclusivo sulla stessa.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello gli attori.
A fondamento del gravame, sono stati posti i motivi di seguito riassunti.
2.1. Il giudice di prime cure, travisando la documentazione versata in atti, ha erroneamente ritenuto che l'approvazione della proposta di realizzazione dei parcheggi fosse stata effettuata con la precedente deliberazione del 2.4.2019 con cui, invece, l'assemblea, mancando il progetto tecnico dei lavori, era pervenuta ad una semplice “manifestazione di preferenza” da sciogliere a seguito del necessario approfondimento su di un progetto concreto come si evince, del resto, dal contenuto della successiva deliberazione del 30.1.2020 (che così recita: “ … Nel ricordare ai sigg. condomini che,
l'assemblea aveva verbalmente richiesto all'amm.re direttamente un disegno/progetto per poter specificare l'assegnazione e la disposizione dei parcheggi alla buona, l'amm.re per regolarizzare le precedenti richieste presenta la relazione tecnica fatta dal Geom. […] che, CP_3 modificando la posizione di un solo posto auto …”). Ciò è ulteriormente confermata dalla descrizione dell'ordine del giorno della deliberazione impugnata del 30.1.2020 che, al primo punto, così recita:
“Decisioni in merito alla nuova realizzazione e assegnazione dei parcheggi in area condominiale
5 ratificando la delibera precedente del 02/04/2019”. La delibera impugnata del 30.1.2020 è, dunque,
l'unica che doveva essere impugnata dagli attori i quali intendevano opporsi alla realizzazione dei posti auto in sostituzione del verde, ovvero nella conversione da verde a cemento e degli insufficienti spazi di manovra;
situazione riscontrabile unicamente a seguito della presentazione del progetto da parte del , tramite geom. nella delibera impugnata, e verificata dagli appellanti CP_2 CP_3
tramite proprio c.t.p. il quale ha riscontrato l'esatto opposto, ovvero insufficiente spazio di manovra e di transito se non con l'invasione dell'area ad uso esclusivo di . CP_1
2.2. La deliberazione impugnata, anche volendo essere intesa come ratifica della precedente, necessitava delle maggioranze e delle formalità previste dall'art. 1117 ter c.c. nella specie inosservate.
Peraltro, la proposta approvata con la deliberazione impugnata è in contrasto con l'indirizzo espresso ed approvato con la precedente deliberazione prevedendosi, invece della realizzazione da n. 4 posti auto sul lato nord, quella di n. 3 posti auto lato nord e n. 1 posto auto lato sud, perpendicolare ai primi
3, determinando così l'insufficienza di spazio di manovra e transito, se non occupando l'area di già in uso esclusivo dei ricorrenti (circostanza di fatto provata con la c.t.p. dell'arch. . Peraltro, Per_1 dopo l'assemblea del 2.4.2019, venivano eseguiti dalla ditta alcuni lavori, ma in base ad CP_4 alcun progetto dato che quello esibito all'udienza del 30.1.2020 è basato su un sopralluogo avvenuto il 30.4.2019. Dunque, non risponde al vero quanto sostenuto dal resistente e cioè che, in CP_2
esecuzione della prima deliberazione, l'amministratore dava incarico alla predetta ditta appaltatrice per la realizzazione, nell'area condominiale, di posti auto con contestuale eliminazione della piccola area adibita a verde e pavimentazione della stessa in cemento.
2.3. E', pertanto, illogico ritenere che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la deliberazione del 2.4.2019 contenente unicamente una semplice manifestazione di indirizzo, espressa con riserva da sciogliere a seguito di approfondimento su di un progetto concreto, pervenuto esclusivamente nell'assemblea successiva, oggetto dell'odierna impugnazione.
2.4. E' stata omessa l'ammissione dei mezzi istruttori rilevanti e determinanti ai fini del decidere avuto riguardo alla circostanza che all'assemblea del 2.42019, aveva di già Parte_1
contestato la realizzazione dei parcheggi tanto che si allontanò, circostanza che sarebbe stata provata in corso di causa, contestualmente all'ammissione di una ctu, quest'ultima per valutare lo spazio disponibile e se sufficiente per la realizzazione dei parcheggi.
3. Con il deposito di comparsa si è costituito il resistendo agli avversi Controparte_2
assunti e, in via incidentale, proponendo appello sulla base dei seguenti motivi.
6 3.1. Il giudice, con decisione erronea assunta con ordinanza datata 23.3.2021, ha, seppure implicitamente, respinto l'eccezione di nullità insanabile del ricorso disponendo la riassunzione della causa con il rito ordinario.
3.2. Il giudice di prime cure, sebbene implicitamente, ha erroneamente respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1137 c.c.. La inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda presentata dai ricorrenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 1137, comma 2, c.c., deriva dalla tardiva comunicazione al condominio della domanda di mediazione.
Invero, ai fini della tempestività dell'impugnazione della deliberazione condominiale, la domanda di mediazione deve essere notificata alla controparte entro il termine decadenziale di 30 giorni, che, nel caso di specie, decorre dalla data di deliberazione assembleare. Nella specie, invece, la domanda di mediazione è stata comunicata dai ricorrenti al in data 3.3.2020 a mezzo Controparte_2
raccomandata A/R n. 15365925702- 6, ossia dopo 33 giorni dal 30.01.2020, data della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione. La notifica a mezzo pec dell'avvio della procedura di mediazione del 29.02.2020 è inesistente, poiché la pec è stata inviata ad un indirizzo pec
( non riferibile al e per giunta non presente nei pubblici Email_1 Controparte_2
registri e, pertanto, privo di qualsiasi effetto sospensivo della decadenza di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010. L'indirizzo pec presso cui è stata notificata la comunicazione di avvio della procedura di mediazione è un indirizzo pec personale di , all'epoca amministratore del Parte_2
Dunque la notifica effettuata presso tale indirizzo è inesistente e pertanto Controparte_2 non idonea a sospendere/interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.. Le suddette considerazioni circa l'invalidità della notifica ad un indirizzo pec del destinatario non iscritto nel pubblico elenco, sono state indirettamente fatte proprie anche dalla parte ricorrente la quale, dopo la notifica a mezzo pec del 29.02.2020, non a caso, ha provveduto alla notifica anche a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R). E' stata, inoltre, trascurata la decadenza ex art. 1137 c.c. anche in relazione al momento della notifica del ricorso giudiziale all'odierno appellato. Invero, gli odierni appellanti avevano notificato il ricorso al dopo il termine di 30 giorni dal deposito del CP_2
verbale negativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione. Il ricorso veniva notificato al convenuto in data 11.11.2020, ossia dopo 64 giorni dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell'organismo avvenuto in data 8.9.2020, quindi quando il termine decadenziale ex art. 1137 c.c. era già spirato.
3.3. Il giudice di prime cure ha omesso anche di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva di , quale amministratrice di sostegno di Parte_1 [...]
. Va, infatti, stigmatizzato che la non abbia mai depositato, durante il giudizio di CP_1 Pt_1
7 primo grado ed anche nell'odierno giudizio di appello, né il decreto di nomina del Giudice tutelare, né l'autorizzazione del Giudice tutelare a promuovere appello avverso la sentenza di primo grado, pur essendo noto che l'amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 411 e 374 c.c., non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto stante l'omessa produzione del decreto di nomina e dell'autorizzazione del giudice tutelare, si insiste nella eccepita carenza di legittimazione processuale attiva della IG.ra sia per il giudizio di primo grado e sia per il presente Parte_1
giudizio di appello.
3.4. La liquidazione delle spese di lite è erronea in quanto eccessivamente riduttiva tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale. Il quantum stabilito (€ 1.250,00) non tiene conto del valore indeterminabile della causa in relazione al quale il giusto compenso, secondo i valori medi, era di
€ 7.616,00, oltre oneri accessori, come da nota spese depositata. Né può avere rilevanza la nota di iscrizione della causa a ruolo (ove gli attori indicavano un valore di € 5.000,00) rispetto alla quale, peraltro, la somma liquidata sarebbe comunque inferiore ai valori tariffari.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 12.3.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. In quanto involgenti questioni pregiudiziali e/o preliminari vanno esaminati, innanzitutto, i primi tre motivi dell'appello incidentale proposto dal . CP_2
6. Ciò posto, il primo motivo dell'appello incidentale, concernente l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, è infondato.
6.1. Malgrado l'impugnazione sia stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione – che, specialmente a seguito della novella dell'art. 1137 c.c. che ha espunto il riferimento al “ricorso”, è senz'altro la corretta modalità di introduzione del giudizio –, l'adozione della forma del ricorso non esclude, ai sensi dell'art. 159, ultimo comma, c.p.c., l'idoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo cioè di costituire il rapporto processuale (così Cass. ss.uu. 8491/2011), sicché l'atto va ritenuto valido (del resto, è consolidato il principio generale per cui l'erronea scelta dell'atto introduttivo, di per sé, non comporta l'invalidità del giudizio).
6.2. Ne segue che la sanatoria sostanzialmente ritenuta dal giudice di prime cure – il quale, con l'ordinanza datata 21.9.2021, disponeva il mutamento del rito in quello ordinario – è condivisibile.
7. Il secondo motivo dell'appello incidentale, riguardante la tardività dell'impugnazione, esige la distinta trattazione della duplice doglianza circa la intempestività della domanda di mediazione e di quella della successiva azione giudiziale.
8 7.1. La prima doglianza è infondata.
7.1.1. Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. deve essere comunicata l'istanza di mediazione ex art. 5, comma 6, del d.lgs. 28/2010.
7.1.2. Ciò posto, come è pacifico tra le parti, la predetta comunicazione è stata eseguita tramite pec del 29.2.2020 inviata all'indirizzo personale dell'allora amministratore del condominio Pt_2
indirizzo non presente nei pubblici registri. Invero, non è contestato che la pec del condominio
[...]
non fosse registrata né in REGinDE né in INI-PEC e che sia stata semplicemente desunta dal sito
ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).
7.1.3. Tuttavia, al contrario di quanto sostiene l'appellante, la comunicazione, pur se non inviata ad un indirizzo censito nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt.
3-bis, comma 1, della legge 53/1994 e 16-ter del d.l. 179/2012, non può considerarsi nulla se il mittente e il destinatario erano chiaramente riconoscibili e/o l'indirizzo pec di destinazione era attivo ed efficiente e, quindi, in buona sostanza, non vi sia stata alcuna significativa compromissione del diritto di difesa e, pertanto,
l'atto abbia, in ogni caso, raggiunto lo scopo ai sensi degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c.; evenienza che, appunto, ricorre nel caso di specie ove tale compromissione non è stata dimostrata ed, anzi, risulta che il , nella persona del predetto amministratore, assistito da un difensore, CP_2
compariva regolarmente innanzi al mediatore al primo incontro del 7.9.2020 conclusosi con esito negativo per mancato accordo (nel senso dianzi esposto v., ex multis, Cass. 20625/2017 “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; più di recente, nello stesso senso, avuto riguardo proprio all'estraneità dell'indirizzo dai menzionati registri, Cass. 16864/2023, Cass. 3709/2019 e Cass. ord.
11574/2018 secondo cui la conseguente invalidità rientra nel paradigma della nullità e non della inesistenza ed è, perciò, sanabile per raggiungimento dello scopo;
nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, in casi analoghi a quello de quo, v., tra le altre, Corte di Appello di Palermo decreto 165/2023 e Tribunale Novara sentenza 656/2024).
7.1.4. Dunque, la comunicazione tramite pec del 29.2.2020 è tempestiva risalendo la delibera impugnata, come detto, al 30.1.2020.
7.2. Anche la seconda doglianza è infondata.
7.2.1. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 29.9.2020, entro il termine di trenta giorni dal negativo esperimento della mediazione del 7.9.2020, si tratta, in buona sostanza, di stabilire se, in caso di erronea proposizione dell'impugnazione tramite ricorso anziché citazione,
9 ai fini del rispetto del predetto termine, occorra fare riferimento al deposito del ricorso oppure alla successiva notificazione del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto.
7.2.2. In conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, deve optarsi per la prima soluzione. Invero, nella succitata pronuncia Cass. ss.uu. 8491/2011, è ritenuto sufficiente che, entro i trenta giorni fissati dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice e non anche notificato, e ciò perché il rapporto processuale si costituisce già con il tempestivo deposito in cancelleria, “mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava sull'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.”. Anche nel vigore della legge 220/2012 (cd. Riforma del condominio) – che non contiene alcuna novità avente un riflesso preclusivo alla sanatoria in parola –, in successive decisioni, la Suprema Corte, investita sempre della questione della sanabilità del vizio derivante dall'erronea scelta dell'atto introduttivo di un procedimento di tipo oppositivo ovvero impugnatorio, ha ribadito la predetta conclusione con la precisazione che debba essere circoscritta alla materia del condominio in ragione della sua pregnante specificità (v. Cass. ss.uu. 21675/2013, richiamata dalle sentenze nn. 22848/2013, 2907/2014 e
3308/2014 che giungono alla medesima conclusione confermando il principio affermato dalla citata sentenza n. 8491/2011, principio che, nella materia condominiale, trova giustificazione nella precipua specificità morfologica e funzionale dell'atto impugnato e della relativa opposizione;
analogamente
Cass. 18573/2014 ove, nel richiamare l'arresto n. 8491/2011 si afferma “La Corte di Cassazione ha già avuto modo di stabilire che l'impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta mediante ricorso, anziché con atto di citazione;
in questo caso, la tempestività del ricorso va riferita alla data del deposito in cancelleria e non , invece, alla data di notifica dello stesso”). Infine, nello stesso senso, si è espressa anche la giurisprudenza di merito (v., tra le più recenti, Corte di Appello di Torino sent. 468/2021 e Tribunale di Perugia sent. 683/2019).
7.2.3. Dunque, contrariamente a quanto assume l'appellante, essendo stato il ricorso depositato nel termine di cui all'art. 1137 c.c., l'impugnazione è tempestiva benché la notifica sia intervenuta solo successivamente.
8. Il terzo motivo dell'appello incidentale, relativo alla carenza di legittimazione processuale di
(amministratrice di sostegno del figlio la quale ha agito in Parte_1 CP_1 giudizio per quest'ultimo pacificamente senza autorizzazione del giudice tutelare) è infondato.
8.1. Va premesso che, malgrado la questione fosse stata sollevata dal convenuto, CP_2 dopo il mutamento del rito, con la comparsa di costituzione dell'1.9.2021 e ribadita alla prima udienza
10 del 21.9.2021, e che la controparte, nell'eventualità che la questione fosse stata ritenuta fondata, avesse chiesto un termine per il rilascio della autorizzazione, il giudice di prime cure – il quale ai sensi dell'art. 182 c.p.c. deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti rilevando anche eventuali difetti di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione – non si pronunciava affatto sulla questione, peraltro tralasciata anche nella motivazione della sentenza gravata.
8.2. Ciò posto, il difetto di autorizzazione è insussistente poiché il giudizio promosso, ex art. 1137 c.c., dall'amministratrice di sostegno ha carattere conservativo ai sensi dell'art. 374, comma 1,
n. 5) essendo volto, nella prospettiva della parte attrice, a contrastare la decisione del condominio di mutare la destinazione di un'area condominiale da area verde a parcheggio e, quindi, sempre nella medesima prospettiva, a pregiudicare le pregresse facoltà di godimento dell'area condominiale da parte di con riflessi pregiudizievoli anche sul godimento della proprietà esclusiva del CP_1 medesimo;
la finalità di resistere all'avversa iniziativa con finalità meramente conservativa degli interessi dell'amministrato è, altresì, evidenziata dal fatto che la presente impugnativa faceva seguito ad una azione cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. tesa ad impedire al l'esecuzione dei CP_2
relativi lavori (il procedimento, a detta degli appellanti, poi si estingueva in quanto il li CP_2
aveva comunque terminati).
9. A questo punto si può passare all'esame dei motivi dell'appello principale che vanno esaminati congiuntamente poiché vertono tutti, seppur sotto diversi ma complementari profili, sulla interpretazione del contenuto della deliberazione del 30.1.2020 in relazione a quella del 2.4.2019.
Essi sono infondati.
9.1. Invero, il punto essenziale della vicenda è che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure e al contrario di quanto sostengono gli appellanti, il mutamento della destinazione d'uso dell'area condominiale (realizzazione di parcheggi e rimozione e/o sistemazione del giardino) è stato deciso, all'unanimità, nell'assemblea del 2.4.2019 (punto 4 all'ordine del giorno). Il verbale è chiaro e non fa sorgere alcun dubbio sul contenuto della deliberazione. Oltretutto, che non si trattasse di una mera “manifestazione di preferenza” ossia di una generica volontà priva di contenuto decisionale, è dimostrato, ove ve ne fosse bisogno, anche dalla specificazione di una serie di dettagli esecutivi della decisione adottata: l'eliminazione delle piante, l'abbassamento del terreno, la cementificazione dell'area, l'uso esclusivo da parte dei condomini dei parcheggi, il quadro economico approssimativo della spesa conseguente e, infine, il “disegno dei lavori e dei parcheggi che verranno eseguiti” redatto dall'amministratore (doc. allegato al verbale dell'assemblea). Oltretutto, ad ulteriore conforto della concretezza della decisione assunta, vale la circostanza, esposta nel ricorso introduttivo del giudizio dagli stessi attori, che, dopo l'assemblea del 2.4.2019 e prima di quella del 30.1.2020, cominciarono
11 i lavori di realizzazione del parcheggio (gli attori, in data 14.1.2020 videro degli operai scaricare del materiale edile e il 18.1.2020 gli stessi furono visti lavorare;
v. p. 2 del ricorso).
9.2. Invece, l'assemblea del 30.1.2020 prendeva atto delle informativa dell'amministratore circa le rimostranze di sulle modalità di esecuzione dei lavori (in corso di esecuzione Parte_1 sulla base del sopra richiamato “disegno”, una sorta di progetto preliminare elaborato in autonomia dall'amministratore per volere dei condomini desiderosi di risparmiare sulle spese tecniche) e circa la sopravvenuta necessità, anche in ragione di sollecitazioni verbali da parte di altri condomini, di ricorrere all'ausilio di un tecnico individuato nella persona del geom. approvava la CP_3 relazione tecnica predisposta da quest'ultimo. Essa implicava la modificazione della collocazione di un solo posto auto e autorizzava l'amministratore a scegliere la ditta esecutrice dei lavori rispettando il tetto di spesa già approvato con la precedente deliberazione. Dunque, si tratta di una deliberazione con la quale, sul presupposto che la modifica della destinazione d'uso dell'area era stata già decisa, venivano risolti alcuni aspetti esecutivi relativi alla realizzazione dei parcheggi (approvando quello che può definirsi il progetto esecutivo del geom. e, in particolare, veniva decisa una CP_3
lieve modifica della collocazione dei posti auto. In altri termini, il contenuto della deliberazione impugnata ha ad oggetto la precisazione della collocazione dei posti auto nell'area condominiale e non l'eliminazione o un cambio di destinazione d'uso dell'area stessa.
9.3. Ne segue che le sopra richiamate eccepite invalidità della deliberazione impugnata, come esposto nella sentenza gravata, non ricorrono perché esse presupporrebbero che questa abbia – mentre così non è – il contenuto tipico previsto dall'art. 1117 ter c.c..
9.4. Resta da dire che gli appellanti non hanno specificamente censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta validità del verbale dell'assemblea del 2.4.2019 né, tanto meno, hanno esposto le ragioni della sua erroneità, limitandosi ad insistere nelle istanze istruttorie formulate in primo grado e aventi ad oggetto il dissenso che, a loro dire, avrebbe espresso sul Pt_1 Pt_1 punto all'ordine del giorno in questione;
istanze istruttorie consistenti nell'interrogatorio formale dell'amministratore del e nella testimonianza di (la quale, in quanto CP_2 Parte_1
parte attrice, va da sé, non avrebbe potuto essere sentita quale teste;
peraltro, ella, essendo presente per delega di , non avrebbe dovuto essere presente all'adunanza). Pertanto, non essendo Parte_1
tali istanze istruttorie conducenti rispetto ad un motivo di appello ritualmente formulato, le stesse non possono essere accolte.
9.4.1. In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia che, non soltanto il verbale debitamente sottoscritto da Presidente e Segretario (e ciò basta non essendo necessaria la sottoscrizione dei singoli condomini) riporta l'approvazione all'unanimità dei condomini e quindi, l'approvazione anche dalla
12 menzionata ma costei, al pari di tutti gli altri condomini consenzienti, apponeva la Parte_1 propria sottoscrizione (non disconosciuta) sul “disegno dei lavori e dei parcheggi” di cui si è detto, denominato “proposta n. 1)” e allegato al verbale medesimo;
ciò a conferma dell'approvazione della decisione pure da parte della medesima. Del resto, la prima del presente giudizio, non risulta Pt_1
avere mai contestato al il contenuto del predetto verbale (pur essendone pacificamente a CP_2
conoscenza) e segnatamente l'erronea indicazione del voto dalla stessa espresso. Si consideri, infine, che, nelle due diffide del difensore della medesima, una del 16.1.2020 inviata tramite raccomandata a.r. e l'altra trasmessa tramite pec del 18.1.2020, i lavori “approvati dall'assemblea del 14.1.2020” sono contestati nel merito (mancanza di spazio di manovra;
realizzazione di posto auto lato nord), senza alcun riferimento al fatto che l'approvazione non fosse valida per mancanza del consenso dei condomini . CP_1
10. E' appena il caso di sottolineare che gli appellanti non hanno contestato, sotto altri profili, la sentenza gravata sicché sugli altri motivi di impugnazione della deliberazione – che d'altra parte, in quanto basati sulla tesi che l'asserito uso esclusivo di una parte della corte comune da parte di un condomino non consentirebbe al di decidere in ordine alla sua utilizzazione in contrasto CP_2
con tale uso, cioè in buona sostanza come se della stessa il condomino ne fosse divenuto proprietario esclusivo, erano manifestamente infondati – è calato il giudicato.
11. Venendo, infine, all'ultimo motivo dell'appello incidentale del , esso è fondato. CP_2
11.1. Infatti, la liquidazione delle spese del giudizio (nella misura di € 1.250,00 complessivi, oltre 15% di rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge) è ingiustificatamente inferiore ai minimi previsti dal d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022 (pubblicato sulla G.U. dell'8.10.2022 e, quindi, applicabili al caso di specie), tenendo conto – ma, per la verità, non soltanto
– del valore della causa in ragione del petitum, valore che risulta indeterminabile – complessità bassa.
12. In conclusione, l'appello principale va respinto, mentre va accolto, limitatamente all'ultimo motivo concernente le spese, quello incidentale.
12.1. Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata – che, per il resto, s'intende confermata – le spese del giudizio di primo grado vanno nuovamente liquidate come in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2014 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione indeterminabile – complessità bassa, secondo i valori minimi per la fase della decisione (viste le sue modalità semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.) e medi per le restanti fasi.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle medesime tabelle, scaglione sopraindicato, secondo i valori medi.
13 14. L'esito del gravame comporta l'applicazione, nei confronti degli appellanti principali, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da ed costei quale amministratrice di Parte_1 Parte_1
sostegno di;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato di Controparte_2
RO (TE) condanna e, nella sua qualità, in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
a rimborsare in favore dell'appellato le spese del primo grado del giudizio liquidate in complessivi
€ 6.164,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) condanna le appellanti e, nella sua qualità, , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 rifondere in favore dell'appellato condominio “ le spese del presente grado del giudizio CP_2 liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi, ed
€ 777,00 per esborsi;
4) dichiara che le appellanti e, nella sua qualità, sono tenute al Parte_1 Parte_1
pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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