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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 954/2025
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente
dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
dott.ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado 954/2025 promossa da:
Parte_1 codice fiscale C.F._1 nata in [...]
(EE) il 26.03.1966, rappresentata e difesa da GIANCARLO IEMINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
nato a [...] il codice fiscale C.F. 2 Controparte_1
,
24.08.1962, rappresentato e difeso dall'avv. LAURA MARIA CRISTINA CAPRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
resistente oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero/il parere del Pubblico Ministero in data
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
""Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare di ZZ ER (AT), Via Spalto Nord, n. 7, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlioParte_1 Persona_1
provvedendo ad intestare tutte le utenze a proprio nome;
entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione, 3) Il signor Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza, ove andrà a vivere insieme al figlio Persona_2 consegnando le chiavi in suo possesso ed asportando dalla casa coniugale i propri beni personali e di lavoro nonché gli elementi di arredo già concordati con la moglie mediante accordo separato;
4) Il sig. Controparte_1 si impegna a versare, per la propria quota di proprietà, eventuali conguagli per le utenze domestiche relativi al periodo antecedente il proprio trasferimento dalla casa coniugale;
,Controparte_1 a decorrere dal mese di dicembre 2025, corrisponderà alla signora 5) Il sig.
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
Persona_1 l'importo di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre;
Persona_2 e Persona_16) Le spese straordinarie di mantenimento relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % cadauno e dovranno essere previamente concordate salvo motivi di comprovata urgenza;
,Controparte_1 a decorrere dal mese di dicembre 2025, corrisponderà alla signora 7) Il sig. un assegno mensile, a titolo di mantenimento della moglie, l'importoParte_1 di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita, da versarsi sul conto corrente del coniuge entro il giorno cinque di ogni mese;
8) L'autovettura Fiat Panda targata DB 617 SB, immatricolata in data 06.09.2006, viene assegnata alla moglie, mentre l'autovettura Hyundai ix35 targata EL 668 XK, immatricolata in data
25.05.2012, viene assegnata al marito il quale verserà alla signora Parte_1
a titolo di conguaglio del valore commerciale delle due autovetture, la somma di Euro 1.288,50.
Tale importo verrà corrisposto in quattro rate mensili di Euro 322,13 cadauna, unitamente al mantenimento in favore della moglie, a decorrere dal mese di dicembre 2025;
9) Entrambi i coniugi si impegnano sin da ora a porre in vendita l'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, conferendo di comune accordo incarico in tal senso ad una o più agenzie di compravendita immobiliare presenti in zona e collaborando lealmente nelle trattative;
10) Nel caso in cui il mini appartamento presente nella casa coniugale, denominato “la rondine", venisse concesso in locazione dalla signora la medesima si impegna Parte_1
Controparte_1 il 50% degli utili incassati al netto dei costi di gestione;
a versare al sig. 11) I posti auto siti in ZZ ER, via Trento, identificati catastalmente al Foglio 16, Part. 1228, rispettivamente subalterni 9 e 10, restano assegnati in comproprietà ad entrambi i coniugi che si impegnano a sostenerne i relativi oneri nella misura del 50% cadauno. In caso di locazione di uno o di entrambi di essi, a ciascuno dei coniugi spetterà il 50% del canone percepito;
12) Entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto espressamente regolamentato nelle presenti condizioni;
13) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17/04/2025, la ricorrente Parte_1 chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale del matrimonio contratto con rito civile con il sig. celebrato a Londra (Regno Unito) il 08/08/1996, trascrittoControparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) il 02/12/1996, n. 16, parte II, serie C, anno 1996; la ricorrente dava atto che dall'unione nascevano due figli Per_2 il 05/04/1999 e Per_1 il
17/01/2004, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e chiedeva, pertanto, che il
Tribunale di Alessandria disponesse un assegno a titolo di mantenimento dei figli;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale presso la quale avrebbe continuato ad abitare con i figli ed un assegno di mantenimento a suo favore.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 04/09/2025 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data
27/06/2025 si costituiva con il ministero dell'avv. LAURA MARIA CRISTINA CAPRA.
Il resistente, pur aderendo alla richiesta di separazione, la ricostruzione fornita dalla coniuge e contestava molte delle circostanze indicate nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza del 20/11/2025 le parti richiamavano le conclusioni congiunte depositate in telematico e il Giudice Designato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione possono essere condivise con Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi riferimento allo status della separazione. A diversa conclusione si deve - invece - giungere con riferimento agli aspetti patrimoniali dei figli maggiorenni;
pur dando atto che il figlio Per_2 non è ancora economicamente indipendente, le parti non hanno previsto alcuna somma per il suo mantenimento.
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo al fine di determinare tale aspetto, da decidersi unitamente agli altri aspetti patrimoniali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 codice fiscale
'nata in [...] il [...], e Controparte_1 C.F. 1
,
, nato a [...] il [...], i quali hannocodice fiscale C.F._2
contratto matrimonio con rito civile a Londra (Regno Unito) 1'08/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) il 02/12/1996, n. 16, parte II, serie C, anno 1996.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Canelli (AT) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 16, parte II, serie C, anno 1996).
Dispone
La rimessione della causa sul ruolo per la precisazione dell'indicazione del contributo al mantenimento nei confronti del figlio Per_2 nato il [...] maggiorenne ma non
economicamente indipendente
Fissa
Per la prosecuzione del giudizio in ordine a tale aspetto l'udienza del 29 gennaio 2026 ore 11,30.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente
dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
dott.ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado 954/2025 promossa da:
Parte_1 codice fiscale C.F._1 nata in [...]
(EE) il 26.03.1966, rappresentata e difesa da GIANCARLO IEMINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
nato a [...] il codice fiscale C.F. 2 Controparte_1
,
24.08.1962, rappresentato e difeso dall'avv. LAURA MARIA CRISTINA CAPRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
resistente oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero/il parere del Pubblico Ministero in data
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
""Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare di ZZ ER (AT), Via Spalto Nord, n. 7, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlioParte_1 Persona_1
provvedendo ad intestare tutte le utenze a proprio nome;
entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione, 3) Il signor Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza, ove andrà a vivere insieme al figlio Persona_2 consegnando le chiavi in suo possesso ed asportando dalla casa coniugale i propri beni personali e di lavoro nonché gli elementi di arredo già concordati con la moglie mediante accordo separato;
4) Il sig. Controparte_1 si impegna a versare, per la propria quota di proprietà, eventuali conguagli per le utenze domestiche relativi al periodo antecedente il proprio trasferimento dalla casa coniugale;
,Controparte_1 a decorrere dal mese di dicembre 2025, corrisponderà alla signora 5) Il sig.
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
Persona_1 l'importo di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre;
Persona_2 e Persona_16) Le spese straordinarie di mantenimento relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % cadauno e dovranno essere previamente concordate salvo motivi di comprovata urgenza;
,Controparte_1 a decorrere dal mese di dicembre 2025, corrisponderà alla signora 7) Il sig. un assegno mensile, a titolo di mantenimento della moglie, l'importoParte_1 di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita, da versarsi sul conto corrente del coniuge entro il giorno cinque di ogni mese;
8) L'autovettura Fiat Panda targata DB 617 SB, immatricolata in data 06.09.2006, viene assegnata alla moglie, mentre l'autovettura Hyundai ix35 targata EL 668 XK, immatricolata in data
25.05.2012, viene assegnata al marito il quale verserà alla signora Parte_1
a titolo di conguaglio del valore commerciale delle due autovetture, la somma di Euro 1.288,50.
Tale importo verrà corrisposto in quattro rate mensili di Euro 322,13 cadauna, unitamente al mantenimento in favore della moglie, a decorrere dal mese di dicembre 2025;
9) Entrambi i coniugi si impegnano sin da ora a porre in vendita l'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, conferendo di comune accordo incarico in tal senso ad una o più agenzie di compravendita immobiliare presenti in zona e collaborando lealmente nelle trattative;
10) Nel caso in cui il mini appartamento presente nella casa coniugale, denominato “la rondine", venisse concesso in locazione dalla signora la medesima si impegna Parte_1
Controparte_1 il 50% degli utili incassati al netto dei costi di gestione;
a versare al sig. 11) I posti auto siti in ZZ ER, via Trento, identificati catastalmente al Foglio 16, Part. 1228, rispettivamente subalterni 9 e 10, restano assegnati in comproprietà ad entrambi i coniugi che si impegnano a sostenerne i relativi oneri nella misura del 50% cadauno. In caso di locazione di uno o di entrambi di essi, a ciascuno dei coniugi spetterà il 50% del canone percepito;
12) Entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto espressamente regolamentato nelle presenti condizioni;
13) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17/04/2025, la ricorrente Parte_1 chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale del matrimonio contratto con rito civile con il sig. celebrato a Londra (Regno Unito) il 08/08/1996, trascrittoControparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) il 02/12/1996, n. 16, parte II, serie C, anno 1996; la ricorrente dava atto che dall'unione nascevano due figli Per_2 il 05/04/1999 e Per_1 il
17/01/2004, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e chiedeva, pertanto, che il
Tribunale di Alessandria disponesse un assegno a titolo di mantenimento dei figli;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale presso la quale avrebbe continuato ad abitare con i figli ed un assegno di mantenimento a suo favore.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 04/09/2025 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data
27/06/2025 si costituiva con il ministero dell'avv. LAURA MARIA CRISTINA CAPRA.
Il resistente, pur aderendo alla richiesta di separazione, la ricostruzione fornita dalla coniuge e contestava molte delle circostanze indicate nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza del 20/11/2025 le parti richiamavano le conclusioni congiunte depositate in telematico e il Giudice Designato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione possono essere condivise con Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi riferimento allo status della separazione. A diversa conclusione si deve - invece - giungere con riferimento agli aspetti patrimoniali dei figli maggiorenni;
pur dando atto che il figlio Per_2 non è ancora economicamente indipendente, le parti non hanno previsto alcuna somma per il suo mantenimento.
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo al fine di determinare tale aspetto, da decidersi unitamente agli altri aspetti patrimoniali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 codice fiscale
'nata in [...] il [...], e Controparte_1 C.F. 1
,
, nato a [...] il [...], i quali hannocodice fiscale C.F._2
contratto matrimonio con rito civile a Londra (Regno Unito) 1'08/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) il 02/12/1996, n. 16, parte II, serie C, anno 1996.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Canelli (AT) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 16, parte II, serie C, anno 1996).
Dispone
La rimessione della causa sul ruolo per la precisazione dell'indicazione del contributo al mantenimento nei confronti del figlio Per_2 nato il [...] maggiorenne ma non
economicamente indipendente
Fissa
Per la prosecuzione del giudizio in ordine a tale aspetto l'udienza del 29 gennaio 2026 ore 11,30.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI