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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7761/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025874968000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025874968000 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3104/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria in data 6.12.2024 ,indi depositato in data 20.12.2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...] ,C.F CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata , notificata in data 10.10.24, recante iscrizione a ruolo :
1)della somma di € 1.616,16, a titolo di recupero contributi Arcea anno 2022;
2)della somma di € 182,49, comprensiva di interessi e sanzioni ,a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019.
Ha eccepito parte ricorrente :
- quanto al credito sub 1), che la pretesa impositiva si fondava sull'avviso di pagamento n. 23000000007 notificato in data 13.06.2023, che era stato oggetto di impugnativa davanti alla Corte di Giustizia di Primo
Grado di Catanzaro, la quale, con sentenza n. 2189/2024, depositata in data 11.11.24 ,aveva annullato il predetto avviso;
1)-quanto al credito sub 2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Ha concluso quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c.-
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita, sussistendo – a suo dire – la competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore,ossia la Regione Calabria;
ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,attenendo i motivi di ricorso al merito della pretesa .
Si è costituita anche la Regione Calabria,che,nel contestare il ricorso chiedendone il rigetto, ha prodotto prova della notifica del previo avviso di accertamento, avvenuta in data 28.2.2022.
*All'udienza camerale del 19 dicembre 2025 ,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Quanto al credito azionato in cartella sub 1) ,avente ad oggetto il recupero dei contributi Arcea, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Ai sensi dell'art.2 D.lgs. 546/1992 ,“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, nonché le controversie catastali.
Il ruolo impugnato, di contro , non ha ad oggetto tributi bensì un credito di titolarità della Regione Calabria, relativo al recupero di contributi comunitari in agricoltura, di talchè ,trattandosi di controversia relativa ad entrate patrimoniali non aventi natura di tributi ,essa esula dalla giurisdizione tributaria. Ai sensi del successivo art.3 d.lgs. citato, poi, il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Del resto,a conferma della estraneità del giudice tributario in relazione a siffatte controversie, la stessa Corte di Cassazione,Sezioni unite civili, con sentenza 15 novembre 2023, n. 31730, intervenuta per definire i confini tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria “in subiecta materia”, ha affermato che “è devoluta al giudice ordinario ogni controversia che sia incentrata sulla impugnativa di una revoca del contributo anteriormente accordato, qualora l'intervento dell'amministrazione in sede di revoca non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico”.
*Quanto al credito sub 2) relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, la Regione Calabria ha dato piena prova della notifica del prodromico avviso di accertamento, donde la palese infondatezza dell'unico motivo di ricorso, inerente proprio la asserita omessa notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso va, pertanto, sul punto rigettato.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, così provvede: -dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione al credito azionato da AD nell'interesse di ARCEA,assegnando alla parte il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario;
-rigetta il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite ,liquidandole in € 463,00 a favore di DE ,con distrazione ove richiesta ed in € 115,00 a favore della Regione Calabria, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7761/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025874968000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025874968000 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3104/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria in data 6.12.2024 ,indi depositato in data 20.12.2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...] ,C.F CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata , notificata in data 10.10.24, recante iscrizione a ruolo :
1)della somma di € 1.616,16, a titolo di recupero contributi Arcea anno 2022;
2)della somma di € 182,49, comprensiva di interessi e sanzioni ,a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019.
Ha eccepito parte ricorrente :
- quanto al credito sub 1), che la pretesa impositiva si fondava sull'avviso di pagamento n. 23000000007 notificato in data 13.06.2023, che era stato oggetto di impugnativa davanti alla Corte di Giustizia di Primo
Grado di Catanzaro, la quale, con sentenza n. 2189/2024, depositata in data 11.11.24 ,aveva annullato il predetto avviso;
1)-quanto al credito sub 2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Ha concluso quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c.-
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita, sussistendo – a suo dire – la competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore,ossia la Regione Calabria;
ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,attenendo i motivi di ricorso al merito della pretesa .
Si è costituita anche la Regione Calabria,che,nel contestare il ricorso chiedendone il rigetto, ha prodotto prova della notifica del previo avviso di accertamento, avvenuta in data 28.2.2022.
*All'udienza camerale del 19 dicembre 2025 ,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Quanto al credito azionato in cartella sub 1) ,avente ad oggetto il recupero dei contributi Arcea, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Ai sensi dell'art.2 D.lgs. 546/1992 ,“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, nonché le controversie catastali.
Il ruolo impugnato, di contro , non ha ad oggetto tributi bensì un credito di titolarità della Regione Calabria, relativo al recupero di contributi comunitari in agricoltura, di talchè ,trattandosi di controversia relativa ad entrate patrimoniali non aventi natura di tributi ,essa esula dalla giurisdizione tributaria. Ai sensi del successivo art.3 d.lgs. citato, poi, il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Del resto,a conferma della estraneità del giudice tributario in relazione a siffatte controversie, la stessa Corte di Cassazione,Sezioni unite civili, con sentenza 15 novembre 2023, n. 31730, intervenuta per definire i confini tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria “in subiecta materia”, ha affermato che “è devoluta al giudice ordinario ogni controversia che sia incentrata sulla impugnativa di una revoca del contributo anteriormente accordato, qualora l'intervento dell'amministrazione in sede di revoca non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico”.
*Quanto al credito sub 2) relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, la Regione Calabria ha dato piena prova della notifica del prodromico avviso di accertamento, donde la palese infondatezza dell'unico motivo di ricorso, inerente proprio la asserita omessa notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso va, pertanto, sul punto rigettato.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, così provvede: -dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione al credito azionato da AD nell'interesse di ARCEA,assegnando alla parte il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario;
-rigetta il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite ,liquidandole in € 463,00 a favore di DE ,con distrazione ove richiesta ed in € 115,00 a favore della Regione Calabria, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia