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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2023
Il giudice dato atto che l'udienza del 15 gennaio 2025 è celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate, emette la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2023 promossa da:
, in persona del curatore p.t., con il Controparte_1 ra in atti;
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 TONELLA, giusta procura in atti;
-parte opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3803/2022 emesso dal Tribunale di Bari, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.138,18, oltre interessi e spese.
La creditrice opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
In data 06/03/2024, preso atto della apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
., disposta con la sentenza n. 30/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro in
[...]
/2023, versata in atti, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11/03/2023, parte opposta ha riassunto il processo nei confronti della curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale CP_1
[...]
La curatela convenuta in riassunzione si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti.
pagina 2 di 5 La causa è stata rinviata all'odierna udienza, nella quale viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****
In considerazione della sopravvenuta liquidazione giudiziale della debitrice ingiunta, odierna opponente, la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
A tal proposito deve rilevarsi che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale della parte debitrice, il creditore è tenuto a far valere le proprie ragioni esclusivamente, in sede concorsuale, proponendo domanda di ammissione al passivo, nel concorso con gli altri creditori, non potendo opporre al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale un decreto ingiuntivo, che, per quanto, come, nel caso di specie, provvisoriamente esecutivo, non ha, tuttavia, in ragione della pendenza dell'opposizione, ancora acquisito la definitività propria del giudicato.
Si veda sul punto Cass. n.23474/2020 “Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività”. (in senso conforme, Cass. n.23679/2017).
Ed ancora, in termini più recenti, Cass. n.9465/2021 “La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'articolo 647 del Cpc”.
Tali principi trovano applicazione anche nell'ambiente normativo riveniente dal Dlgs n. 14/19 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora innanzi, per brevità, CCI), che ricalca in parte qua i contenuti della previgente legge fallimentare.
Invero, l'effetto suddetto discende dal principio fondamentale della par condicio creditorum. Questo principio generale, espresso sia nella legge fallimentare che nel CCI, si esplicita nel criterio della “universalità oggettiva” contenuto nell'art. 142 CCI diretto appunto ad impedire all'imprenditore di amministrare e disporre del proprio patrimonio a far data dal momento in cui entra in procedura, cui fanno da corollario l'art. 143 CCI (perdita della legittimazione processuale del fallito e subentro del curatore in tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, fatto salvo l'intervento del fallito nei casi previsti dalla legge o in relazione a possibili imputazioni di bancarotta), l'art. 144 CCI (inefficacia relativa di atti e pagamenti formalità dirette a rendere opponibili gli atti compiuti prima del fallimento, sempre a presidio della intangibilità del patrimonio fallimentare). Ed è, altresì, correlato al principio della “universalità soggettiva” espresso dall'art. 151 CCI, per il tramite dei criteri della cd. cristallizzazione della massa passiva (comma 1, ai sensi del quale il fallimento apre il concorso di tutti creditori sul patrimonio del fallito) e della esclusività del concorso formale (comma 2), per cui, una volta che il creditore abbia scelto di far valere il proprio credito all'interno della procedura concorsuale, soggiace alle regole fissate nei sub-procedimenti di accertamento del passivo (artt. 200-210 CCI) e ripartizione dell'attivo (artt. 220-232). Ed è così che il pagina 3 di 5 principio della “universalità soggettiva” e del corrispondente principio del cd. “concorso formale” trova concreta esplicazione nel disposto dell'art. 150 CCI, che priva i creditori della possibilità di aggredire autonomamente il patrimonio del debitore durante tutto il tempo in cui la procedura è aperta.
Ne deriva che la competenza a conoscere le domande aventi ad oggetto i diritti di credito, anche quelle proposte con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale in corso di causa, spetta al Giudice della procedura concorsuale, essendo tale sede l'unica preposta al riconoscimento del credito nei confronti del fallito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 28481/2005; Cass. n. 10485/2011; Cass. n. 18691/2014; Cass. n. 24156/2018; Cass. n. 6196/2020 e n. 9461/2020; Cass. n. 40745/2021).
Dunque, qualsiasi ragione di credito nei confronti del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
pertanto, qualora venga proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato, deve esserne dichiarata l'improcedibilità, perché non introdotta in sede concorsuale.
Il decreto ingiuntivo, seppur provvisoriamente esecutivo, per effetto del fallimento perde definitivamente efficacia nei confronti del fallimento medesimo e il credito deve essere accertato nelle forme previste dalla legge speciale nel contraddittorio con gli altri creditori. Invero, l'intervenuto fallimento del debitore, nelle more del giudizio di opposizione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda monitoria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo (ex multis Cass. n. 22166/2019 “qualora nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto ex art. 43, comma 3, L.F. e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare”; Cass. 6196/20 “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori”; Cass. n. 23474/2020,
“nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non e' tenuto a riassumere il giudizio, poichè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo […] è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento”.
Di conseguenza, la domanda avanzata nei confronti della curatela dovrà essere dichiarata improcedibile.
Inoltre, ad abundantiam, si osserva che il credito fatto valere da parte attrice in riassunzione è stato già insinuato al passivo fallimentare ed in tale sede è stato ammesso e lo stato passivo non è stato opposto.
Infine, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva della curatela, con la conseguente carenza di interesse da parte del creditore nel riassumere il presente giudizio contro la medesima, in relazione alla domanda avanzata al fine di ottenere un titolo da far valere nei confronti del debitore una volta tornato “in bonis”.
Il riferimento è al caso – non ricorrente nell'ipotesi in esame – in cui la Suprema Corte riconosce un'eccezione alla privazione della legittimazione processuale passiva del debitore allorché la controparte, nel riassumere un giudizio interrottosi a seguito dell'apertura della liquidazione, o nell'intraprendere un nuovo giudizio, dichiari pagina 4 di 5 esplicitamente di mantenersi estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per il conseguimento di un titolo non opponibile ex se alla massa, ma da far valere nei confronti del sottoposto alla liquidazione quando questi sarà tornato in bonis per effetto della chiusura della procedura: Cass. 8 gennaio 2016, n. 128; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; Cass. 26 giugno 2012, n. 10640; Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 5 marzo 2003, n. 3245).
Invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis” (Cass. n. 22047/2020; Cass. 8110/22).
In base al principio della soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico di e in favore della Controparte_2 [...]
vengono liquidat Controparte_3 della causa e dell'attività professionale prestata (parametri minimi ed alcun compenso per fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA la alla rifusione, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite che Controparte_3
spese iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Bari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Andrea Chibelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2023
Il giudice dato atto che l'udienza del 15 gennaio 2025 è celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate, emette la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2023 promossa da:
, in persona del curatore p.t., con il Controparte_1 ra in atti;
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 TONELLA, giusta procura in atti;
-parte opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3803/2022 emesso dal Tribunale di Bari, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.138,18, oltre interessi e spese.
La creditrice opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
In data 06/03/2024, preso atto della apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
., disposta con la sentenza n. 30/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro in
[...]
/2023, versata in atti, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11/03/2023, parte opposta ha riassunto il processo nei confronti della curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale CP_1
[...]
La curatela convenuta in riassunzione si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti.
pagina 2 di 5 La causa è stata rinviata all'odierna udienza, nella quale viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****
In considerazione della sopravvenuta liquidazione giudiziale della debitrice ingiunta, odierna opponente, la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
A tal proposito deve rilevarsi che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale della parte debitrice, il creditore è tenuto a far valere le proprie ragioni esclusivamente, in sede concorsuale, proponendo domanda di ammissione al passivo, nel concorso con gli altri creditori, non potendo opporre al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale un decreto ingiuntivo, che, per quanto, come, nel caso di specie, provvisoriamente esecutivo, non ha, tuttavia, in ragione della pendenza dell'opposizione, ancora acquisito la definitività propria del giudicato.
Si veda sul punto Cass. n.23474/2020 “Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività”. (in senso conforme, Cass. n.23679/2017).
Ed ancora, in termini più recenti, Cass. n.9465/2021 “La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'articolo 647 del Cpc”.
Tali principi trovano applicazione anche nell'ambiente normativo riveniente dal Dlgs n. 14/19 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora innanzi, per brevità, CCI), che ricalca in parte qua i contenuti della previgente legge fallimentare.
Invero, l'effetto suddetto discende dal principio fondamentale della par condicio creditorum. Questo principio generale, espresso sia nella legge fallimentare che nel CCI, si esplicita nel criterio della “universalità oggettiva” contenuto nell'art. 142 CCI diretto appunto ad impedire all'imprenditore di amministrare e disporre del proprio patrimonio a far data dal momento in cui entra in procedura, cui fanno da corollario l'art. 143 CCI (perdita della legittimazione processuale del fallito e subentro del curatore in tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, fatto salvo l'intervento del fallito nei casi previsti dalla legge o in relazione a possibili imputazioni di bancarotta), l'art. 144 CCI (inefficacia relativa di atti e pagamenti formalità dirette a rendere opponibili gli atti compiuti prima del fallimento, sempre a presidio della intangibilità del patrimonio fallimentare). Ed è, altresì, correlato al principio della “universalità soggettiva” espresso dall'art. 151 CCI, per il tramite dei criteri della cd. cristallizzazione della massa passiva (comma 1, ai sensi del quale il fallimento apre il concorso di tutti creditori sul patrimonio del fallito) e della esclusività del concorso formale (comma 2), per cui, una volta che il creditore abbia scelto di far valere il proprio credito all'interno della procedura concorsuale, soggiace alle regole fissate nei sub-procedimenti di accertamento del passivo (artt. 200-210 CCI) e ripartizione dell'attivo (artt. 220-232). Ed è così che il pagina 3 di 5 principio della “universalità soggettiva” e del corrispondente principio del cd. “concorso formale” trova concreta esplicazione nel disposto dell'art. 150 CCI, che priva i creditori della possibilità di aggredire autonomamente il patrimonio del debitore durante tutto il tempo in cui la procedura è aperta.
Ne deriva che la competenza a conoscere le domande aventi ad oggetto i diritti di credito, anche quelle proposte con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale in corso di causa, spetta al Giudice della procedura concorsuale, essendo tale sede l'unica preposta al riconoscimento del credito nei confronti del fallito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 28481/2005; Cass. n. 10485/2011; Cass. n. 18691/2014; Cass. n. 24156/2018; Cass. n. 6196/2020 e n. 9461/2020; Cass. n. 40745/2021).
Dunque, qualsiasi ragione di credito nei confronti del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
pertanto, qualora venga proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato, deve esserne dichiarata l'improcedibilità, perché non introdotta in sede concorsuale.
Il decreto ingiuntivo, seppur provvisoriamente esecutivo, per effetto del fallimento perde definitivamente efficacia nei confronti del fallimento medesimo e il credito deve essere accertato nelle forme previste dalla legge speciale nel contraddittorio con gli altri creditori. Invero, l'intervenuto fallimento del debitore, nelle more del giudizio di opposizione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda monitoria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo (ex multis Cass. n. 22166/2019 “qualora nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto ex art. 43, comma 3, L.F. e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare”; Cass. 6196/20 “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori”; Cass. n. 23474/2020,
“nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non e' tenuto a riassumere il giudizio, poichè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo […] è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento”.
Di conseguenza, la domanda avanzata nei confronti della curatela dovrà essere dichiarata improcedibile.
Inoltre, ad abundantiam, si osserva che il credito fatto valere da parte attrice in riassunzione è stato già insinuato al passivo fallimentare ed in tale sede è stato ammesso e lo stato passivo non è stato opposto.
Infine, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva della curatela, con la conseguente carenza di interesse da parte del creditore nel riassumere il presente giudizio contro la medesima, in relazione alla domanda avanzata al fine di ottenere un titolo da far valere nei confronti del debitore una volta tornato “in bonis”.
Il riferimento è al caso – non ricorrente nell'ipotesi in esame – in cui la Suprema Corte riconosce un'eccezione alla privazione della legittimazione processuale passiva del debitore allorché la controparte, nel riassumere un giudizio interrottosi a seguito dell'apertura della liquidazione, o nell'intraprendere un nuovo giudizio, dichiari pagina 4 di 5 esplicitamente di mantenersi estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per il conseguimento di un titolo non opponibile ex se alla massa, ma da far valere nei confronti del sottoposto alla liquidazione quando questi sarà tornato in bonis per effetto della chiusura della procedura: Cass. 8 gennaio 2016, n. 128; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; Cass. 26 giugno 2012, n. 10640; Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 5 marzo 2003, n. 3245).
Invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis” (Cass. n. 22047/2020; Cass. 8110/22).
In base al principio della soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico di e in favore della Controparte_2 [...]
vengono liquidat Controparte_3 della causa e dell'attività professionale prestata (parametri minimi ed alcun compenso per fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA la alla rifusione, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite che Controparte_3
spese iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Bari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Andrea Chibelli
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