Articolo 2 della Costituzione
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1948
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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