Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa AR Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa AR Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 19.2.2025 nella causa civile iscritta al n.
863/2021 RG e vertente
TRA avv. AR TT RD c.f.: difensore di se stessa nonchè C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao Capasso c.f.: per procura in C.F._2 calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Epomeo 481 presso lo studio dell'avv. Capasso Stanislao
APPELLANTE
CONTRO
cf nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] cf , elett.te dom.ti presso lo
[...] C.F._4
studio dell'avv. Paolo Montuori via Bologna 11 Casagiove (CE), dai quali sono rapp.ti e difesi
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2021 RD AR TT ha interposto appello avverso i capi 1), 3) e 4) della sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n.
183/2021, pubblicata in data 28.01.2021, con cui è stato dichiarato che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 1 comma 346 L. 30.12.2004 n. 311, è nullo ed improduttivo di effetti il contratto di locazione relativo all'autorimessa sita in San Nicola La Strada presso il
RG n° 863/2021 - sentenza -
Residence Park di via SS. Cosma e Damiano e, per l'effetto, RD AR TT è stata condannata a restituire la complessiva somma di € 7.100,00 pari alle 71 mensilità di canone di detto contratto riscosse nel periodo compreso tra il gennaio 2005 ed il novembre
2010, oltre gli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti, con integrale compensazione delle spese di lite per parziale soccombenza reciproca e per altre gravi eccezionali ragioni.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 346 legge 311/2004 in relazione all'art. 11 disp. preliminari al Cod. Civ;
richiama, sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la disposizione dell'art. 1 comma 346 legge 311/2004 è applicabile soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto il principio di irretroattività delle disposizioni legislative sancito dall'art. 11 comma 1 disp. prel. cod. civ. preclude l'applicazione della nuova normativa ai rapporti in corso;
protesta che la sentenza impugnata è, allora, affetta da un vizio censurabile nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto cogente l'obbligo di registrazione per il contratto di cui è causa stipulato il 10.12.2002, in relazione agli effetti prodottisi nella vigenza della nuova disposizione.
1.3 Con il secondo motivo RD AR TT sollecita la riforma del capo condannatorio della statuizione, dipendente da quello di accertamento della parziale nullità, instando affinché si dichiari che nulla è dovuto agli odierni appellati a titolo di ripetizione di somme indebitamente incassate dalla deducente.
1.4 Con il terzo motivo, articolato in subordine rispetto ai primi due, l'appellante lamenta l'errata applicazione degli interessi, che sono stati riconosciuti alla controparte a far data dai singoli pagamenti, in violazione del principio secondo cui la buona fede va presunta, gravando sul solvens, che intenda conseguire gli accessori dal giorno del pagamento,
l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens, prova, nella specie, non fornita dagli odierni appellati.
1.5 Con il quarto motivo RD AR TT impugna il capo sulle spese di lite, chiedendo che, in conseguenza della riforma nel merito della statuizione di primo grado, esse siano poste a totale carico delle controparti, risultate integralmente soccombenti
1.6 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto con
[...]
conferma della statuizione di primo grado.
RG n° 863/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.7 All'udienza del 19.02.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
2. Il primo motivo di gravame è fondato e va, pertanto, accolto.
E' principio consolidato quello per cui la previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma
346 - a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati- si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. n. 27169/2016; Cass., S.U., n. 18213/2015; Cass. n. 8148/2009).
Il giudice a quo è incorso, allora, nell'errore censurato dall'appellante, laddove ha ritenuto applicabile al rapporto di locazione in corso l'obbligo di registrazione sancito dalla disposizione sopravvenuta alla stipula del contratto risalente al 10.12.2002, facendo discendere dalla mancata registrazione la nullità delle prestazioni eseguite in costanza della nuova previsione.
2.1 Dalla riforma del capo della statuizione con cui è stata dichiarata la nullità del contratto di locazione avente ad oggetto l'autorimessa per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma sopra citata discende l'accoglimento del secondo motivo di gravame, che ha attinto la consequenziale pronuncia di condanna dell'odierna appellante alla restituzione dei canoni riscossi per il corrispondente periodo, quantificati nella complessiva somma di €
7.100,00.
2.2 È assorbito il terzo motivo vertente sulla decorrenza degli interessi legali sul capitale oggetto di ripetizione, formulato condizionatamente al rigetto dei precedenti mezzi di impugnazione.
3. La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame relativo alla regolamentazione degli oneri processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche
RG n° 863/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Le spese del doppio grado seguono l'integrale soccombenza degli appellati.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Santa AR Capua Vetere n. 183/2021, pubblicata in data 28.01.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dei capi 1) e 3) della statuizione impugnata, rigetta la domanda di ripetizione di canoni maggiorati proposta da e Parte_1 CP_2
b) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 CP_2
favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida, per il primo grado, in € 3.700,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 355,50 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
RG n° 863/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa AR Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 863/2021 - sentenza -