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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 18 SETTEMBRE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N. 2910/2024 RG lavoro
TRA
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1 residente a[...] (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ) e con lo stesso domiciliato CodiceFiscale_2 telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
appellante
E
, in persona del L.R. p.t., difesa Controparte_1 dagli avv.ti Tiziana Tecce, Angela Conchiglia, Angelo Pasquale Cogliano, presso di loro domiciliata agli indirizzi digitali pec Email_2
Email_3 Email_4
appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 presso il Tribunale di Benevento -Sezione Contr Lavoro, convenne in giudizio la , Parte_1 Parte_2 esponendo di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 01/09/1989, come infermiere con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della convenuta (d'ora in poi: Controparte_2 con inquadramento nella Categoria D di cui ai CC.CC.NN.LL. relativi al Pt_3
1 personale dipendente del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ratione temporis vigenti (d'ora in poi CC.CC.NN.LL. sanità pubblica). a decorrere dal 01/01/2007 e fino a tutt'oggi, ha sempre prestato servizio nell'ambito del Distretto Contr Sanitario di San Bartolomeo in Galdo della convenuta precisamente presso la R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Molinara e di essere esposto, nell'espletamento delle proprie mansioni, a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute, di tipo biologico, quali virus e/o batteri, e di tipo chimico, quali aerosol, liquidi, gas vapori, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, medicinali), nonché agenti atmosferici e variazioni microclimatiche e di essere stato dotato, pertanto, di DPI ovvero divisa, comprensiva di casacca e pantaloni, giacca di pile, ciabatte, mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta e ulteriori DPI monouso.
Dedusse che detti dispositivi dovevano essere puliti, igienizzati e sanificati dopo ogni turno a tutela della salute sia dell'infermiere che delle persone con le quali lo stesso entra in contatto durante il servizio e che l'azienda non aveva mai provveduto alla necessaria pulizia, igienizzazione e sanificazione di tali dispositivi e che aveva dovuto provvedere autonomamente al lavaggio dei D.P.I. indossati, facendosi carico per intero del relativo costo, per un media di 5 lavaggi settimanali.
Chiese, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'azienda datrice rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale (quelli non monouso forniti in n. 2 esemplari) e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della somma di € 20.761,23 a titolo di risarcimento del danno maturato, o in subordine della minore o maggiore somma ritenuta dovuta ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori e con vittoria di spese.
Nella contumacia della convenuta il Tribunale adito, con Parte_4 sentenza n. 288/2024 del 19/03/2024, in questa sede impugnata, rigettò il ricorso e compensò le spese di lite.
Il giudice di prime cure, ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di sicurezza dei lavoratori e dispositivi di protezione, rilevò che, in relazione agli indumenti di protezione forniti ai lavoratori, il lavaggio fosse indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza ed a carico del datore di lavoro. Ritenne che nel caso di specie la datrice avesse fornito adeguati Dispositivi Individuali di Protezione “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per i quali non sussisteva necessità del lavaggio perché sostituiti dopo ogni singolo uso. Quanto alla divisa, composta da casacca, pantaloni e giacca in pile, ritenne che dovesse essere esclusa dal novero del DPI ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e da considerarsi, invece, tra gli indumenti di lavoro ordinari o uniformi, senza funzioni di
“protezione”, con la conseguenza che l'obbligo di manutenzione e lavaggio non fosse a carico del datore di lavoro ma del lavoratore.
Ad avviso del primo giudice, la suddetta dotazione costituiva solo una divisa e non appariva evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente non avendo la specifica funzione di fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio 2 alla salute, laddove entrino in contatto con materiali infetti o lesivi. Escluse, pertanto, la natura di DPI e la sussistenza di un diritto al lavaggio ed al risarcimento del danno da inadempimento.
Con ricorso in appello depositato in data 8/11/2024, ha impugnato la Pt_1 predetta sentenza e ne ha chiesto la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda di primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è costituita nella presente fase del giudizio l'appellata , con Parte_4 memoria difensiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
La controversia verte sul diritto al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il lavaggio periodico dei DPI, ed in particolare della divisa aziendale composta da casacca, pantaloni e giacca pile, che, ad avviso dell'appellante, costituisce un DPI in quanto destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma primo, d.lgs. 81/2008. L'appellante ha gravato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la divisa di lavoro dalla categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74 comma primo d.lgs. 81/2008, sostenendo che la divisa dovrebbe essere ricompresa tra i mezzi o dispositivi di protezione individuale contro i rischi alla persona, in particolare contro i rischi di contatto con agenti nocivi cui sono esposti gli infermieri. A sostegno della propria tesi ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n.3901; Cassazione civile sez. lav., 24/05/2018, n.12935; Corte appello Milano sez. lav., 06/03/2019, n. 86) e l'art. 27, commi 11 e 12 del CCNL comparto sanità.
Ha prodotto inoltre, per la prima volta in questo grado, documentazione relativa alla procedura di appalto del servizio lavanolo e lavanderia, da cui emergeva che la divisa aziendale degli infermieri, composta da casacca e pantaloni, veniva qualificata come DPI, in quanto oggetto del servizio di lavaggio e disinfezione appaltato.
Ha ribadito, pertanto, l'appellante, l'esigibilità dell'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale, previsto dall'art. 77 comma IV lettera a) d.lgs. 81/2008, secondo il quale "Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".
Ha dedotto, ancora, che non potessero configurarsi responsabilità da addebitare al lavoratore per aver provveduto autonomamente alla pulizia e sanificazione delle
3 divise dinanzi all'inerzia dell'azienda datrice, né un esonero di responsabilità di quest'ultima anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
Reiterata la richiesta di istruttoria orale, ha insistito nel chiedere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c., patito per effetto del mancato lavaggio da parte della datrice dei D.P.I. affidatigli, con ristoro dei costi di lavaggio sostenuti costituiti dai consumi di acqua, energia elettrica, detersivi, igienizzanti, usura e manutenzione della lavatrice, nonché per il tempo impiegato nei lavaggi stessi e quindi utilizzato nell'interesse dell'azienda, da quantificarsi in via equitativa, e che l'appellante ha determinato in complessivi Euro 20.761,23 tenendo conto del numero dei lavaggi effettuati, del costo del singolo lavaggio calcolato sulla base dei prezzi medi dei prodotti utilizzati per ile della paga oraria del lavoratore in relazione al tempo impiegato per lavaggio.; oltre accessori e spese Contr La appellata, contumace in primo grado, nel costituirsi nella presente fase del giudizio, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la divisa di lavoro non rientrasse nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74 comma primo d.lgs. 81/2008, siccome indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, esclusi dal novero di DPI in senso tecnico ed in mancanza di indicazione del rischio specifico alla cui protezione era deputato il singolo Dispositivo. Ha resistito quindi alle argomentazioni di parte appellante, rilevando anche che dal 1^.
1.2012 il servizio lavanderia, igienizzazione e sanificazione era stato affidato a ditte esterne (analiticamente indicate) su cui pertanto gravava ogni eventuale responsabilità per inadempienze: di conseguenza ha eccepito – per tale periodo – il difetto di legittimazione passiva.
Contr Ancora la appellata ha dedotto che sul lavoratore incombeva l'obbligo di segnalare ai sovraordinati gerarchicamente qualsiasi “inconveniente” o disservizio riscontrato in merito ai D.P.I. in sua dotazione.: nella specie nessuna nota era mai pervenuta.
Contr La ha contestato i conteggi (eccependo anche la parziale prescrizione del credito) e la documentazione prodotta da parte ricorrente, facendo rilevare che i costi del singolo lavaggio non sarebbero provati da fatture e/o scontrini fiscali ed ha contestato i listini prezzi dei prodotti utilizzati per il lavaggio e le modalità di calcolo del presunto danno.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'appello è infondato, potendosi condividere la motivazione della sentenza impugnata.
L'art. 74 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - che ricalca interamente il testo dell'art. 40 del D.lgs n.626 del 1994 - stabilisce che deve considerarsi Dpi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Al comma 2, la disposizione elenca gli indumenti che non costituiscono D.P.I.:
“…..a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze 4 armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. L'art.77 del richiamato D.lgs, al comma 4 contempla tra gli obblighi datoriali in materia di dispositivi di protezione, “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). “La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (c.d. DPI) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature che siano state appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio, che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18656).
Invero, il Giudice di prime cure, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, ha escluso la natura di DPI della divisa composta di casacca, pantaloni e giacca pile, ed ha accertato e dichiarato che non sussiste il diritto al lavaggio datoriale, né, evidentemente, al risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio che allorquando il datore di lavoro impone al proprio dipendente l'utilizzo, nel corso della prestazione lavorativa, di una divisa aziendale per esigenze di ordine, decoro, visibilità e riconoscibilità, la stessa divisa si limita a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura e dallo sporco -genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni)- connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, ed in tali casi il costo del lavaggio della divisa spetta al prestatore di lavoro. Contr Nel caso in esame, la divisa aziendale fornita dalla datrice di lavoro all'infermiere, composta da casacca, pantaloni e giacca pile, costituisce un mero indumento di lavoro senza alcuna valenza protettiva, non rientrante di
5 conseguenza nella categoria dei Dispositivi di Protezione individuale, ai sensi dell'art.74 comma primo d.lgs.81/2008.
Lo stesso appellante ha esposto di avere sempre prestato servizio e svolto le proprie mansioni nell'ambito del Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo della Contr convenuta precisamente presso la R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Molinara. Contr Risulta pacifica tra le parti la circostanza che la ha sempre fornito dispositivi di protezione “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per i quali non si pone il problema del lavaggio.
Tali dispositivi “monouso”, che hanno una effettiva funzione protettiva, sono certamente idonei a prevenire i rischi di contaminazione durante il servizio segnalati nel ricorso introduttivo e devono essere obbligatoriamente utilizzati al momento di prestare assistenza infermieristica ai pazienti residenti della R.S.A..
Per quanto riguarda invece la divisa composta di casacca, pantaloni e giacca pile, essa viene utilizzata, nel corso della prestazione lavorativa, per esigenze di ordine, decoro, visibilità e riconoscibilità, al fine limitato di preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura e dallo sporco, genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni), connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Dunque, il costo del lavaggio della divisa resta a carico del prestatore di lavoro, non potendosi annoverarla tra i D.P.I..
La giurisprudenza menzionata dall'appellante si riferisce ad indumenti utilizzati in casi diversi, non assimilabili alla fattispecie in esame, quali indumenti ad alta visibilità come gilet e altri capi di vestiario, forniti a dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti ferroviari. I dispositivi assegnati ai lavoratori di cui sopra, come gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, sono infatti da considerare dispositivi di protezione individuale tali da costituire una barriera protettiva, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, e per essi può essere riconosciuto un obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I., di manutenzione e di lavaggio dei medesimi. Altre pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto ammissibile, con specifico riferimento agli operatori ecologici o lavoratori addetti al settore della raccolta dei rifiuti, o per la tuta ignifuga del vigile del fuoco, l'obbligo di lavaggio degli indumenti da lavoro per prevenire l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio in ambito domestico (Cass. 12126/2024).
La divisa indossata dagli infermieri nell'ambito di una RSA non può essere qualificata come D.P.I. non potendo essere assimilata ad un gilet o giubbotto frangente ad alta visibilità o ad altri dispositivi di protezione da rischio di contaminazione;
anzi per la protezione per motivi igienico sanitari è pacifico che siano sempre stati forniti appositi strumenti monouso.
6 Solo per i dispositivi di protezione in senso tecnico il datore di lavoro è tenuto a fornirli ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire rischi, con conseguente obbligo di provvedere al relativo lavaggio, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza.
Nella fattispecie, l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e provare che la divisa è un vero e proprio DPI, ad esempio allegando che si tratta di indumento impermeabile, idoneo a prevenire infezioni, antibatterico, o che possiede altre caratteristiche idonee a qualificarla come DPI, mentre, al contrario, sembra essere una mera divisa di cotone, senza alcuna finalità di protezione dai rischi.
Quando invece l'infermiere svolgeva mansioni che potevano comportare il venire a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico), poteva indossare gli appositi dispositivi di protezione
“monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per definizione non riutilizzabili e non sottoponibili a lavaggio. Contr In conclusione, la divisa aziendale fornita dalla datrice di lavoro all'infermiere in servizio presso la RSA, composta da casacca, pantaloni e giacca pile, costituisce un mero indumento di lavoro senza alcuna valenza protettiva e non può ritenersi sussistente un obbligo per il datore di lavoro di curare il lavaggio e la manutenzione dei tali indumenti, non potendo essere qualificati come DPI, come espressamente previsto dall'art. 74, n. 2 lett. a) del comma 2, del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81.
Ma l'appello è infondato anche per un altro ordine di ragioni. Contr Risulta non contestato che la a partire dal 2011 ha affidato a varie ditte succedutesi nel tempo il servizio di lavanoleggio e lavanderia degli articoli in noleggio, che prevede il lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione e piegatura degli articoli, incluse le divise del personale.
Orbene, il ricorrente avrebbe potuto usufruire del servizio di lavanderia fornito Contr dalla ed ha omesso di segnalare ai suoi preposti disservizi, inconvenienti, o l'eventuale impossibilità di consegnare la divisa in dotazione alla lavanderia, prima di provvedere al lavaggio domestico in proprio.
Peraltro, il lavaggio domestico non potrebbe garantire una idonea disinfestazione dei capi al pari di un lavaggio professionale/industriale affidato a ditte specializzate, e potrebbe anche provocare il danneggiamento dei capi o diminuirne la loro funzione di DPI come nel caso di indumenti catarifrangenti.
Per tali motivi, l'appello è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, avendo ciascuna delle parti richiamato precedenti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi, possono essere compensate tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia
7 di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado del giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 18 SETTEMBRE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N. 2910/2024 RG lavoro
TRA
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1 residente a[...] (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ) e con lo stesso domiciliato CodiceFiscale_2 telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
appellante
E
, in persona del L.R. p.t., difesa Controparte_1 dagli avv.ti Tiziana Tecce, Angela Conchiglia, Angelo Pasquale Cogliano, presso di loro domiciliata agli indirizzi digitali pec Email_2
Email_3 Email_4
appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 presso il Tribunale di Benevento -Sezione Contr Lavoro, convenne in giudizio la , Parte_1 Parte_2 esponendo di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 01/09/1989, come infermiere con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della convenuta (d'ora in poi: Controparte_2 con inquadramento nella Categoria D di cui ai CC.CC.NN.LL. relativi al Pt_3
1 personale dipendente del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ratione temporis vigenti (d'ora in poi CC.CC.NN.LL. sanità pubblica). a decorrere dal 01/01/2007 e fino a tutt'oggi, ha sempre prestato servizio nell'ambito del Distretto Contr Sanitario di San Bartolomeo in Galdo della convenuta precisamente presso la R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Molinara e di essere esposto, nell'espletamento delle proprie mansioni, a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute, di tipo biologico, quali virus e/o batteri, e di tipo chimico, quali aerosol, liquidi, gas vapori, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, medicinali), nonché agenti atmosferici e variazioni microclimatiche e di essere stato dotato, pertanto, di DPI ovvero divisa, comprensiva di casacca e pantaloni, giacca di pile, ciabatte, mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta e ulteriori DPI monouso.
Dedusse che detti dispositivi dovevano essere puliti, igienizzati e sanificati dopo ogni turno a tutela della salute sia dell'infermiere che delle persone con le quali lo stesso entra in contatto durante il servizio e che l'azienda non aveva mai provveduto alla necessaria pulizia, igienizzazione e sanificazione di tali dispositivi e che aveva dovuto provvedere autonomamente al lavaggio dei D.P.I. indossati, facendosi carico per intero del relativo costo, per un media di 5 lavaggi settimanali.
Chiese, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'azienda datrice rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale (quelli non monouso forniti in n. 2 esemplari) e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della somma di € 20.761,23 a titolo di risarcimento del danno maturato, o in subordine della minore o maggiore somma ritenuta dovuta ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori e con vittoria di spese.
Nella contumacia della convenuta il Tribunale adito, con Parte_4 sentenza n. 288/2024 del 19/03/2024, in questa sede impugnata, rigettò il ricorso e compensò le spese di lite.
Il giudice di prime cure, ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di sicurezza dei lavoratori e dispositivi di protezione, rilevò che, in relazione agli indumenti di protezione forniti ai lavoratori, il lavaggio fosse indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza ed a carico del datore di lavoro. Ritenne che nel caso di specie la datrice avesse fornito adeguati Dispositivi Individuali di Protezione “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per i quali non sussisteva necessità del lavaggio perché sostituiti dopo ogni singolo uso. Quanto alla divisa, composta da casacca, pantaloni e giacca in pile, ritenne che dovesse essere esclusa dal novero del DPI ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e da considerarsi, invece, tra gli indumenti di lavoro ordinari o uniformi, senza funzioni di
“protezione”, con la conseguenza che l'obbligo di manutenzione e lavaggio non fosse a carico del datore di lavoro ma del lavoratore.
Ad avviso del primo giudice, la suddetta dotazione costituiva solo una divisa e non appariva evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente non avendo la specifica funzione di fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio 2 alla salute, laddove entrino in contatto con materiali infetti o lesivi. Escluse, pertanto, la natura di DPI e la sussistenza di un diritto al lavaggio ed al risarcimento del danno da inadempimento.
Con ricorso in appello depositato in data 8/11/2024, ha impugnato la Pt_1 predetta sentenza e ne ha chiesto la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda di primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è costituita nella presente fase del giudizio l'appellata , con Parte_4 memoria difensiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
La controversia verte sul diritto al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il lavaggio periodico dei DPI, ed in particolare della divisa aziendale composta da casacca, pantaloni e giacca pile, che, ad avviso dell'appellante, costituisce un DPI in quanto destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma primo, d.lgs. 81/2008. L'appellante ha gravato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la divisa di lavoro dalla categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74 comma primo d.lgs. 81/2008, sostenendo che la divisa dovrebbe essere ricompresa tra i mezzi o dispositivi di protezione individuale contro i rischi alla persona, in particolare contro i rischi di contatto con agenti nocivi cui sono esposti gli infermieri. A sostegno della propria tesi ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n.3901; Cassazione civile sez. lav., 24/05/2018, n.12935; Corte appello Milano sez. lav., 06/03/2019, n. 86) e l'art. 27, commi 11 e 12 del CCNL comparto sanità.
Ha prodotto inoltre, per la prima volta in questo grado, documentazione relativa alla procedura di appalto del servizio lavanolo e lavanderia, da cui emergeva che la divisa aziendale degli infermieri, composta da casacca e pantaloni, veniva qualificata come DPI, in quanto oggetto del servizio di lavaggio e disinfezione appaltato.
Ha ribadito, pertanto, l'appellante, l'esigibilità dell'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale, previsto dall'art. 77 comma IV lettera a) d.lgs. 81/2008, secondo il quale "Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".
Ha dedotto, ancora, che non potessero configurarsi responsabilità da addebitare al lavoratore per aver provveduto autonomamente alla pulizia e sanificazione delle
3 divise dinanzi all'inerzia dell'azienda datrice, né un esonero di responsabilità di quest'ultima anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
Reiterata la richiesta di istruttoria orale, ha insistito nel chiedere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c., patito per effetto del mancato lavaggio da parte della datrice dei D.P.I. affidatigli, con ristoro dei costi di lavaggio sostenuti costituiti dai consumi di acqua, energia elettrica, detersivi, igienizzanti, usura e manutenzione della lavatrice, nonché per il tempo impiegato nei lavaggi stessi e quindi utilizzato nell'interesse dell'azienda, da quantificarsi in via equitativa, e che l'appellante ha determinato in complessivi Euro 20.761,23 tenendo conto del numero dei lavaggi effettuati, del costo del singolo lavaggio calcolato sulla base dei prezzi medi dei prodotti utilizzati per ile della paga oraria del lavoratore in relazione al tempo impiegato per lavaggio.; oltre accessori e spese Contr La appellata, contumace in primo grado, nel costituirsi nella presente fase del giudizio, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la divisa di lavoro non rientrasse nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74 comma primo d.lgs. 81/2008, siccome indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, esclusi dal novero di DPI in senso tecnico ed in mancanza di indicazione del rischio specifico alla cui protezione era deputato il singolo Dispositivo. Ha resistito quindi alle argomentazioni di parte appellante, rilevando anche che dal 1^.
1.2012 il servizio lavanderia, igienizzazione e sanificazione era stato affidato a ditte esterne (analiticamente indicate) su cui pertanto gravava ogni eventuale responsabilità per inadempienze: di conseguenza ha eccepito – per tale periodo – il difetto di legittimazione passiva.
Contr Ancora la appellata ha dedotto che sul lavoratore incombeva l'obbligo di segnalare ai sovraordinati gerarchicamente qualsiasi “inconveniente” o disservizio riscontrato in merito ai D.P.I. in sua dotazione.: nella specie nessuna nota era mai pervenuta.
Contr La ha contestato i conteggi (eccependo anche la parziale prescrizione del credito) e la documentazione prodotta da parte ricorrente, facendo rilevare che i costi del singolo lavaggio non sarebbero provati da fatture e/o scontrini fiscali ed ha contestato i listini prezzi dei prodotti utilizzati per il lavaggio e le modalità di calcolo del presunto danno.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'appello è infondato, potendosi condividere la motivazione della sentenza impugnata.
L'art. 74 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - che ricalca interamente il testo dell'art. 40 del D.lgs n.626 del 1994 - stabilisce che deve considerarsi Dpi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Al comma 2, la disposizione elenca gli indumenti che non costituiscono D.P.I.:
“…..a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze 4 armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. L'art.77 del richiamato D.lgs, al comma 4 contempla tra gli obblighi datoriali in materia di dispositivi di protezione, “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). “La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (c.d. DPI) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature che siano state appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio, che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18656).
Invero, il Giudice di prime cure, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, ha escluso la natura di DPI della divisa composta di casacca, pantaloni e giacca pile, ed ha accertato e dichiarato che non sussiste il diritto al lavaggio datoriale, né, evidentemente, al risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio che allorquando il datore di lavoro impone al proprio dipendente l'utilizzo, nel corso della prestazione lavorativa, di una divisa aziendale per esigenze di ordine, decoro, visibilità e riconoscibilità, la stessa divisa si limita a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura e dallo sporco -genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni)- connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, ed in tali casi il costo del lavaggio della divisa spetta al prestatore di lavoro. Contr Nel caso in esame, la divisa aziendale fornita dalla datrice di lavoro all'infermiere, composta da casacca, pantaloni e giacca pile, costituisce un mero indumento di lavoro senza alcuna valenza protettiva, non rientrante di
5 conseguenza nella categoria dei Dispositivi di Protezione individuale, ai sensi dell'art.74 comma primo d.lgs.81/2008.
Lo stesso appellante ha esposto di avere sempre prestato servizio e svolto le proprie mansioni nell'ambito del Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo della Contr convenuta precisamente presso la R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Molinara. Contr Risulta pacifica tra le parti la circostanza che la ha sempre fornito dispositivi di protezione “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per i quali non si pone il problema del lavaggio.
Tali dispositivi “monouso”, che hanno una effettiva funzione protettiva, sono certamente idonei a prevenire i rischi di contaminazione durante il servizio segnalati nel ricorso introduttivo e devono essere obbligatoriamente utilizzati al momento di prestare assistenza infermieristica ai pazienti residenti della R.S.A..
Per quanto riguarda invece la divisa composta di casacca, pantaloni e giacca pile, essa viene utilizzata, nel corso della prestazione lavorativa, per esigenze di ordine, decoro, visibilità e riconoscibilità, al fine limitato di preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura e dallo sporco, genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni), connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Dunque, il costo del lavaggio della divisa resta a carico del prestatore di lavoro, non potendosi annoverarla tra i D.P.I..
La giurisprudenza menzionata dall'appellante si riferisce ad indumenti utilizzati in casi diversi, non assimilabili alla fattispecie in esame, quali indumenti ad alta visibilità come gilet e altri capi di vestiario, forniti a dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti ferroviari. I dispositivi assegnati ai lavoratori di cui sopra, come gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, sono infatti da considerare dispositivi di protezione individuale tali da costituire una barriera protettiva, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, e per essi può essere riconosciuto un obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I., di manutenzione e di lavaggio dei medesimi. Altre pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto ammissibile, con specifico riferimento agli operatori ecologici o lavoratori addetti al settore della raccolta dei rifiuti, o per la tuta ignifuga del vigile del fuoco, l'obbligo di lavaggio degli indumenti da lavoro per prevenire l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio in ambito domestico (Cass. 12126/2024).
La divisa indossata dagli infermieri nell'ambito di una RSA non può essere qualificata come D.P.I. non potendo essere assimilata ad un gilet o giubbotto frangente ad alta visibilità o ad altri dispositivi di protezione da rischio di contaminazione;
anzi per la protezione per motivi igienico sanitari è pacifico che siano sempre stati forniti appositi strumenti monouso.
6 Solo per i dispositivi di protezione in senso tecnico il datore di lavoro è tenuto a fornirli ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire rischi, con conseguente obbligo di provvedere al relativo lavaggio, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza.
Nella fattispecie, l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e provare che la divisa è un vero e proprio DPI, ad esempio allegando che si tratta di indumento impermeabile, idoneo a prevenire infezioni, antibatterico, o che possiede altre caratteristiche idonee a qualificarla come DPI, mentre, al contrario, sembra essere una mera divisa di cotone, senza alcuna finalità di protezione dai rischi.
Quando invece l'infermiere svolgeva mansioni che potevano comportare il venire a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico), poteva indossare gli appositi dispositivi di protezione
“monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta, per definizione non riutilizzabili e non sottoponibili a lavaggio. Contr In conclusione, la divisa aziendale fornita dalla datrice di lavoro all'infermiere in servizio presso la RSA, composta da casacca, pantaloni e giacca pile, costituisce un mero indumento di lavoro senza alcuna valenza protettiva e non può ritenersi sussistente un obbligo per il datore di lavoro di curare il lavaggio e la manutenzione dei tali indumenti, non potendo essere qualificati come DPI, come espressamente previsto dall'art. 74, n. 2 lett. a) del comma 2, del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81.
Ma l'appello è infondato anche per un altro ordine di ragioni. Contr Risulta non contestato che la a partire dal 2011 ha affidato a varie ditte succedutesi nel tempo il servizio di lavanoleggio e lavanderia degli articoli in noleggio, che prevede il lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione e piegatura degli articoli, incluse le divise del personale.
Orbene, il ricorrente avrebbe potuto usufruire del servizio di lavanderia fornito Contr dalla ed ha omesso di segnalare ai suoi preposti disservizi, inconvenienti, o l'eventuale impossibilità di consegnare la divisa in dotazione alla lavanderia, prima di provvedere al lavaggio domestico in proprio.
Peraltro, il lavaggio domestico non potrebbe garantire una idonea disinfestazione dei capi al pari di un lavaggio professionale/industriale affidato a ditte specializzate, e potrebbe anche provocare il danneggiamento dei capi o diminuirne la loro funzione di DPI come nel caso di indumenti catarifrangenti.
Per tali motivi, l'appello è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, avendo ciascuna delle parti richiamato precedenti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi, possono essere compensate tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia
7 di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado del giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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