Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2025, proposto da RI OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Angeleri e Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di Verbania, Sezione Lavoro, n. 110/2024 pubblicata il 06.05.2024 (R.G. n. 3/2024) con la quale il Ministero dell''Istruzione e del Merito è stato condannato a pagare in favore della ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti con riferimento alle mensilità di luglio e agosto comprese nel periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2023, la somma di € 2.103,45, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese di lite liquidate in € 1.030,00 per competenze ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria in data 23.01.2025: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ma non anche di quelle a titolo di spese legali, che dichiara esserle già state versate: cfr. pag. 3 del ricorso), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia ed alla liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera costituzione formale.
Alla camera di consiglio del 07.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza interlocutoria n. 780 del 12.05.2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come nel fascicolo telematico di causa non risultasse depositata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC con cui la sentenza è stata personalmente notifica al Ministero presso il suo domicilio reale. Ha dunque assegnato alle parti un termine di 10 giorni per depositare memorie sulla predetta questione rilevata d’ufficio, con possibilità per la ricorrente di produrre la prova del perfezionamento della predetta notifica. La ricorrente ha provveduto, in data 13.05.2025, a depositare in giudizio la documentazione mancante attestante il perfezionamento della notifica.
Il Collegio ha, quindi, deciso il ricorso nella camera di consiglio riconvocata per il 17.06.2025.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28/10/2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 10.05.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc.1 depositato in data 13.05.2025). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479). Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare integralmente al giudicato in questione.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Ragioniere Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine precedente.
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/01/2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
3. – Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
4. – Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che sta acquisendo i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” a favore di docenti assunti con contratti a tempo determinato; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2025 e 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO