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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1692 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa BI GI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 11/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliata in Barrafranca
(EN), Via Sicilia n. 81.
- opponente -
contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO
CARMELO, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- opposto -
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita IVA: con domicilio digitale all'indirizzo di posta P.IVA_2 elettronica certificata t . Email_1
-opposta contumace -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, notificata in data 03/09/2024, con la quale l' ha richiesto il pagamento della Controparte_3 somma complessiva di euro 231.089,21 per entrate tributarie e non tributarie, limitatamente alle pretese contributive di cui alla cartella di pagamento n. 2100036244630000, asseritamente notificata il 17/09/2011. Tale cartella riguarda contributi IVS, somme aggiuntive e altre sanzioni relative all'anno 2010, per l'importo di euro 2.103,88, di competenza dell'adito Giudice del Lavoro.
Parte opponente contesta il diritto dell' e dell' a procedere CP_1 Controparte_2 esecutivamente per intervenuta decadenza, non avendo regolarmente notificato gli avvisi di addebito nel rispetto dei termini previsti dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che l'intero credito
è ormai estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
In via cautelare, la ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, deducendo il fumus boni iuris e periculum in mora, in considerazione dell'importo elevato, del rischio di espropriazione e della propria situazione economica. Nel merito, domandava dichiararsi la prescrizione e la decadenza, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti.
Con decreto del 29/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore, ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo.
L'Ente ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dagli avvisi impugnati e la debenza di tali somme non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della loro notifica, in quanto la relativa eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc.
Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, con riguardo ai periodi antecedenti la notifica degli avvisi, ogni questione al riguardo è ormai preclusa dalla loro definitività mentre con riguardo al periodo successivo, grava sul concessionario della riscossione l'onere di dimostrare di aver tempestivamente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale.
L regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 14 ottobre 2025 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e con successivo decreto è stata delegata la sottoscritta GOT alla trattazione e decisione del giudizio;
la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11/12/2025; non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato note riportandosi alle conclusioni in atti.
La G.O.T. definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Preliminarmente va detto che questa G.O.T. è competente solo per l'avviso di pagamento n.
2100036244630000 e non per tutta l'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, che riguarda anche tributi e che quindi doveva essere impugnata innanzi alla competente commissione tributaria.
In via pregiudiziale sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo dell' titolare del CP_1 credito, e di del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; CP_4
v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/01/2016, n. 594).
Va dato atto, sempre in via preliminare, della contumacia di Controparte_2
.
[...]
La qualifica dell'opposizione e l'opposizione di merito in funzione recuperatoria.
Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando un'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, abbia inteso proporre tanto un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di
(“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019).
Non sembra, del resto, potersi dubitare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di entrambe le domande, dunque, il difetto di notificazione degli avvisi d'addebito può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria.
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n. 4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-2018, n. 15223; v. conforme
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
La domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
- l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, in quanto non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615
e 618 bis c.p.c.
L'avviso di addebito n. 2100036244630000, che si presume notificato in data 7/09/2011, non risulta essere stato regolarmente notificato da parte dell' , il quale non ha provveduto ad allegare CP_1 alcuna documentazione comprovante la notifica.
Deve innanzitutto rammentarsi che, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016).
Nella specie, il termine è certamente quinquennale. non costituendosi non ha dato prova di ulteriori interruzioni Controparte_2 della prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione in atti, il successivo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14/11/2024 opposta dalla ricorrente, non emerge dalla documentazione prodotta dalla parte resistente alcun valido CP_1 atto interruttivo nel quinquennio successivo quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso gli avvisi di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
(ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21).
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per la ragione assorbente della intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito opposto.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito opposti, in quanto prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.
M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, applicandosi i valori prossimi ai minimi edittali, tenuto conto dell'assenza di questioni controverse o di particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la non debenza, per intervenuta prescrizione, relativamente all'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, riferita all'avviso di addebito n. 2920110003624463000, per l'importo di euro 2.103,88;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
BI GI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa BI GI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 11/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliata in Barrafranca
(EN), Via Sicilia n. 81.
- opponente -
contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO
CARMELO, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- opposto -
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, codice fiscale e partita IVA: con domicilio digitale all'indirizzo di posta P.IVA_2 elettronica certificata t . Email_1
-opposta contumace -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, notificata in data 03/09/2024, con la quale l' ha richiesto il pagamento della Controparte_3 somma complessiva di euro 231.089,21 per entrate tributarie e non tributarie, limitatamente alle pretese contributive di cui alla cartella di pagamento n. 2100036244630000, asseritamente notificata il 17/09/2011. Tale cartella riguarda contributi IVS, somme aggiuntive e altre sanzioni relative all'anno 2010, per l'importo di euro 2.103,88, di competenza dell'adito Giudice del Lavoro.
Parte opponente contesta il diritto dell' e dell' a procedere CP_1 Controparte_2 esecutivamente per intervenuta decadenza, non avendo regolarmente notificato gli avvisi di addebito nel rispetto dei termini previsti dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che l'intero credito
è ormai estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
In via cautelare, la ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, deducendo il fumus boni iuris e periculum in mora, in considerazione dell'importo elevato, del rischio di espropriazione e della propria situazione economica. Nel merito, domandava dichiararsi la prescrizione e la decadenza, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti.
Con decreto del 29/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore, ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo.
L'Ente ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dagli avvisi impugnati e la debenza di tali somme non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della loro notifica, in quanto la relativa eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc.
Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, con riguardo ai periodi antecedenti la notifica degli avvisi, ogni questione al riguardo è ormai preclusa dalla loro definitività mentre con riguardo al periodo successivo, grava sul concessionario della riscossione l'onere di dimostrare di aver tempestivamente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale.
L regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 14 ottobre 2025 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e con successivo decreto è stata delegata la sottoscritta GOT alla trattazione e decisione del giudizio;
la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11/12/2025; non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato note riportandosi alle conclusioni in atti.
La G.O.T. definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Preliminarmente va detto che questa G.O.T. è competente solo per l'avviso di pagamento n.
2100036244630000 e non per tutta l'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, che riguarda anche tributi e che quindi doveva essere impugnata innanzi alla competente commissione tributaria.
In via pregiudiziale sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo dell' titolare del CP_1 credito, e di del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; CP_4
v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/01/2016, n. 594).
Va dato atto, sempre in via preliminare, della contumacia di Controparte_2
.
[...]
La qualifica dell'opposizione e l'opposizione di merito in funzione recuperatoria.
Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando un'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, abbia inteso proporre tanto un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di
(“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019).
Non sembra, del resto, potersi dubitare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di entrambe le domande, dunque, il difetto di notificazione degli avvisi d'addebito può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria.
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n. 4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-2018, n. 15223; v. conforme
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
La domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
- l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, in quanto non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615
e 618 bis c.p.c.
L'avviso di addebito n. 2100036244630000, che si presume notificato in data 7/09/2011, non risulta essere stato regolarmente notificato da parte dell' , il quale non ha provveduto ad allegare CP_1 alcuna documentazione comprovante la notifica.
Deve innanzitutto rammentarsi che, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016).
Nella specie, il termine è certamente quinquennale. non costituendosi non ha dato prova di ulteriori interruzioni Controparte_2 della prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione in atti, il successivo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14/11/2024 opposta dalla ricorrente, non emerge dalla documentazione prodotta dalla parte resistente alcun valido CP_1 atto interruttivo nel quinquennio successivo quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso gli avvisi di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
(ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21).
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per la ragione assorbente della intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito opposto.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito opposti, in quanto prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.
M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, applicandosi i valori prossimi ai minimi edittali, tenuto conto dell'assenza di questioni controverse o di particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la non debenza, per intervenuta prescrizione, relativamente all'intimazione di pagamento n. 20920249005308934/000, riferita all'avviso di addebito n. 2920110003624463000, per l'importo di euro 2.103,88;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
BI GI