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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 106/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel. dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 12.01.2022, a seguito di ordinanza emessa dalla
Corte di Cassazione n. 28022/2021 pubblicata il 14.10.2021
DA
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P. IVA , (P. IVA ), rappresentati e difesi,
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 come da delega allegata all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. ANTONIO PIO PINTO
e dall'Avv. ANTONIO AMENDOLA, con studio in Bari, Viale della Repubblica n. 16, presso cui sono elettivamente domiciliate
-ATTRICI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega allegata alla Controparte_1 P.IVA_4 comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dall'Avv. FRANCESCO BRUGNATELLI
e dall'Avv. MATTEO BATTISTON, con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 31 presso cui è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO IN
RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati l'8 luglio 2024:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 3562 del 2016, emessa in data 16 marzo 2016 dal Tribunale di Milano, del decreto ingiuntivo opposto n. 25318/2013 e della sentenza n. 3656/2018 emessa dalla Corte di Appello di Milano, per tutte le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 28022/2021,
In via principale
a) ridurre equamente, ai sensi degli artt. 1384 c.c. e 1526 c.2 c.c., l'indennità e il risarcimento del danno previste nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
b) accertare e dichiarare l'esistenza di un credito vantato dalla società utilizzatrice
[...] nei confronti del quantificabile nella somma di € Parte_1 Controparte_1
7.722.996,01, ovvero in subordine di € 4.861.503,64, e per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della predetta somma in favore
[...] della fatto salvo l'importo maggiore o minore che risulterà Parte_1 provato in corso di causa, ove occorra determinato anche in via di equità;
c) sempre e comunque accertare e dichiarare la compensazione fra il credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore del e il controcredito (invero ben Controparte_1 maggiore, come sopra descritto) che deve esser riconosciuto in favore della società odierna appellante. In via ulteriore e per l'effetto si chiede altresì la condanna del Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della differenza sopra descritta in favore della
[...]
Parte_4
d) per tutte le ragioni suesposte e in considerazione del diritto di credito vantato dalla
[...]
accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa Parte_1 creditoria avanzata dal (già nei confronti di tutte le Controparte_1 Controparte_2 società odierne esponenti e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere versata in favore della banca convenuta dalla dalla Parte_1 [...]
(già e dalla in persona del loro Amministratore e Parte_2 Parte_1 Parte_3 legale rappresentante p.t.;
e) in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione.
In via istruttoria, per le ragioni esposte nel capitolo sub 2 della parte in diritto dell'atto di riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c. e nelle osservazioni trasmesse, si chiede a Codesta Ecc.ma
Corte di voler chiamare il CTU a chiarimenti e che i quesiti formulati vengano integrati richiedendo, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte, che il CTU: i) calcoli la differenza tra il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012) e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
ii) verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice, determinare il rapporto di dare/avere tra le parti.”
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
= in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la condanna delle controparti a pagare alla le somme di cui al decreto CP_2 pagina 2 di 12 ingiuntivo n. 25318/2013 del Tribunale di Milano, pari a € 2.905.672,75 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 27 novembre 2012 al saldo;
= nel merito, respingere integralmente le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la condanna delle controparti a pagare alla le somme di cui al decreto ingiuntivo n. CP_2
25318/2013 del Tribunale di Milano pari a € 2.905.672,75 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 27 novembre 2012 al saldo;
= nel merito, in subordine, ridurre l'importo delle domande avversarie in forza delle difese ed eccezioni della Banca in atti;
= in via istruttoria, solo in subordine e occorrendo, disporre una CTU contabile finalizzata ad accertare:
1. il dare/avere tra le parti del contratto di leasing n. 336655 a seguito della sua risoluzione, tenuto conto dei canoni scaduti e non corrisposti alla data di risoluzione risultante in atti, dei canoni a scadere fino al termine previsto dal contratto, del corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto (oltre interessi al tasso di mora contrattuale di cui all'art. 4 delle condizioni particolari del leasing, se del caso ricondotto entro la soglia dell'usura, dalla scadenza del termine di pagamento di ciascun canone e del corrispettivo per l'opzione d'acquisto alla data attuale;
in subordine, al tasso quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalle suddette scadenze e a quello di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione della Banca, il 16 maggio 2013, alla data attuale), dedotto il valore dell'immobile alla data della restituzione come calcolato nel corso della CTU svoltasi nella presente fase del giudizio;
2. l'equo compenso dovuto alla ai sensi dell'art. 1526, comma 1 c.c., alla data del CP_2
5 marzo 2018;
= in ogni caso, condannare le controparti, in solido tra loro, a rifondere alla le spese CP_2 di lite del grado di legittimità e della presente fase di rinvio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 16.12.2003 (ora stipulava un contratto di sale Controparte_2 Controparte_1 and lease back (n. 336655) con la società Progetto Bari s.r.l. (poi a cui ebbe a Parte_1 subentrare - d'ora in avanti, per brevità, “ ), avente ad Parte_1 CP_3 oggetto un immobile sito nel Comune di Modugno (BA), via delle Violette 12.
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla si costituiva fideiussore la CP_3 CP_4
(oggi . Parte_3
In data 16.03.2009 e stipulavano un accordo integrativo al fine di prevedere CP_1 CP_3 una rimodulazione del piano finanziario del contratto di leasing, nuovamente rimodulato il
20.1.2010 (e prorogato di 12 mesi durante i quali si prevedeva la sola corresponsione degli interessi).
Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 , lamentando l'inadempimento di CP_1 CP_5 alle proprie obbligazioni per mancato pagamento del canone a far tempo dal luglio 2011, adottava due iniziative giudiziarie: con la prima, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n.
25318/2013 con cui veniva intimato all'utilizzatrice di pagare a la somma CP_3 CP_1 di € 2.905.672,95 quale credito vantato dal concedente per canoni scaduti e interessi di mora alla data di risoluzione contrattuale (27.11.2012); con la seconda iniziativa processuale, CP_1 pagina 3 di 12 Cont
chiedeva la condanna di alla restituzione dell'immobile, dovendosi dare atto CP_3 dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per effetto dell'invio della raccomandata 19.11.2012 (ricevuta dall'utilizzatrice in data 27.11.2012), con cui aveva inteso CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l'usurarietà CP_3 Pt_1 Pt_3 dei tassi di interesse pattuiti e sostenendo l'applicabilità in via analogica del disposto di cui all'art. 1526 c.c.. In via riconvenzionale chiedevano la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, operata l'eventuale compensazione fra i rispettivi crediti.
In relazione alla seconda iniziativa processuale, si costituiva in giudizio deducendo, CP_3 oltre ai profili di usurarietà dei tassi già evidenziati nel procedimento di opposizione al d.i., la nullità del contratto di sale and lease back per violazione del divieto del patto commissorio e chiedeva, in via subordinata, la riduzione delle penali contrattualmente previste.
I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 3562/16 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da , accertava l'intervenuta risoluzione per inadempimento CP_1 dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria e, per l'effetto, condannava a CP_3 rilasciare alla banca concedente l'immobile sito in Modugno, via delle Violette n. 12; pronunciandosi sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, riunita alla precedente, il
Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e respingeva ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, dalle parti opponenti, che condannava alla rifusione a controparte delle spese di lite.
2. Con atto di citazione notificato in data 7.10.2016, proponeva appello avverso la citata CP_3 pronuncia, censurando l'operato del Tribunale per aver ritenuto insussistenti i presupposti sintomatici di invalidità del contratto ex art. 2744 c.c., per avere ritenuto fondate le pretese avanzate da , omettendo di considerare che le stesse discendevano CP_1 dall'applicazione di tassi di interesse usurari, per non avere inoltre ritenuto il grave inadempimento della banca (dovuto all'elusione delle norme sul patto commissorio e all'applicazione di tassi usurari) che avrebbe giustificato l'exceptio inadempleti contractus sollevata da e, da ultimo, per aver ritenuto erroneamente inapplicabile, con riferimento CP_3 alla domanda di restituzione dei canoni riscossi, la disposizione prevista dall'art. 1526 c.c.
Con sentenza n. 3656/2018 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e confermava la pronuncia impugnata, ritenendo che:
- non sussistesse alcun indice sintomatico dal quale desumere che il contratto stipulato inter partes dissimulasse un patto commissorio;
- il saggio degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori previsti ex contractu non fosse da qualificare come usurario e che, in ogni caso, la relativa doglianza risultasse inammissibile per difetto di specificità e comunque di prova;
- la risoluzione del contratto non comportasse l'obbligo per di restituire i canoni CP_1 riscossi, ai sensi dell'art. 1526 c.c., stante la mancata restituzione del bene da parte dell'utilizzatrice e, in ogni caso, in considerazione della mancata rivendita a terzi dell'immobile e della necessità di valutare il deprezzamento del bene rimasto per anni nella disponibilità
pagina 4 di 12 giuridica dell'utilizzatore, in assenza di elementi utili per la determinazione dei reciproci diritti scaturenti dall'applicazione in via analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà.
3. La sentenza d'appello veniva impugnata da e con ricorso CP_3 Parte_2 Pt_3 unitario per cassazione fondato su quattro motivi.
Con il primo motivo, le ricorrenti censuravano le statuizioni della Corte d'Appello per avere escluso la nullità del patto con cui le parti avevano concordato la misura degli interessi di mora, deducendo invece che il cumulo del saggio previsto per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori previsto dall'accordo eccedeva il tasso soglia stabilito dai decreti attuativi della legge antiusura e che, in ogni caso, i soli interessi moratori erano comunque usurari.
Con il secondo motivo le ricorrenti prospettavano distinte censure, rilevando in particolare:
- la nullità del patto attributivo al concedente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, del diritto di trattenere i canoni già incassati e di pretendere sia la restituzione del bene, sia i canoni scaduti sia quelli ancora da scadere (previa attualizzazione), col solo obbligo di defalcare dal proprio credito quanto ricavato dal reimpiego del bene;
- l'erroneità della statuizione del giudice dell'appello per violazione del principio secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il concedente può pretendere - a titolo di risarcimento del danno - solo la remunerazione per il godimento del bene (“l'equo compenso”), ma non il danno da mancato guadagno (vale a dire il risarcimento dell'interesse positivo);
- la violazione dell'art. 1384 c.c., in quanto la Corte d'Appello aveva escluso la riduzione della penale, perché non eccessiva, sul presupposto che non sussistesse prova di un'ingiustificata locupletazione da parte della banca.
Con il terzo motivo di ricorso, le società ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento dell'exceptio inadempleti contractus sollevata in conseguenza dell'applicazione, da parte della banca, di interessi usurari e dell'inserimento nel contratto di una clausola nulla (l'art. 14 delle
Condizioni generali di contratto), circostanze che avevano legittimato l'utilizzatrice al rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni ex art. 1460 c.c.
Con il quarto motivo le ricorrenti censuravano l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui aveva omesso di rilevare ex officio la nullità della fideiussione prestata dalla , in Pt_3 quanto stipulata in violazione delle norme imperative sulla concorrenza di cui alla legge n.
287/1990 e accordata a condizioni imposte dal concedente, frutto di un illecito accordo limitativo della concorrenza intercorso tra vari istituti di credito.
Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentavano la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate e, in particolare, l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'istanza di ammissione di una consulenza tecnico-contabile finalizzata a ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti.
4. Con ordinanza n. 28022/21 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quinto, fondato il secondo, con conseguente pagina 5 di 12 cassazione della sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e rinvio alla Corte
d'appello di Milano, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte:
• riteneva inammissibile il primo motivo per estraneità alla ratio decidendi, in quanto la statuizione della Corte d'Appello che aveva ritenuto inammissibile per genericità il motivo di gravame riguardante l'usurarietà del saggio degli interessi moratori non era stata validamente impugnata, al pari della ritenuta indimostrata eccedenza del saggio applicato dalla banca rispetto al tasso soglia;
in ogni caso, la doglianza era da ritenersi inammissibile in quanto si traduceva, nella sostanza, in una censura all'interpretazione del contratto operata dal giudice di secondo grado senza tuttavia che venisse prospettata la violazione di alcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;
• quanto al secondo motivo, riteneva: i) infondata la dedotta nullità dei patti contrattuali attributivi al concedente, nei contratti di leasing traslativo, il diritto di pretendere, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, sia la restituzione del bene, sia i canoni scaduti, sia i canoni non ancora scaduti, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego fruttuoso del bene (c.d. “patto di deduzione”) ovvero, in mancanza, mediante allegazione di una stima attendibile del relativo valore di mercato
(c.d. fair value) nel luogo e al tempo della risoluzione, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c., richiamando sul punto il noto intervento delle Sezioni
Unite n. 2061 del 28.1.2021; ii) infondata la censura in ordine al limite del risarcimento alla sola remunerazione per il godimento del bene (interesse negativo) e non anche al danno da mancato guadagno (interesse positivo); iii) fondata la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 1384 c.c., ritenendo la pronuncia della Corte d'Appello viziata sotto un duplice aspetto: da un lato per manifesta illogicità, laddove, nel proprio iter argomentativo, dapprima statuiva che sarebbe illegittima una clausola che consentisse al concedente sia di incamerare l'intero importo del finanziamento, sia di trattenere la proprietà dell'immobile, ma poi negava l'applicazione di tale regola, pur a fronte di una situazione concreta perfettamente coincidente con quella regola;
in secondo luogo la Cassazione ravvisava la violazione dell'art. 1384 c.c., in quanto il giudice di secondo grado non aveva ridotto la penale in un'ipotesi in cui l'applicazione della stessa aveva consentito alla società concedente la realizzazione di un vantaggio patrimoniale superiore a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto;
• quanto alla dedotta violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c., riteneva il motivo assorbito dal rigetto del primo e dal parziale accoglimento del secondo;
• il quarto motivo di doglianza (riguardante la dedotta nullità della fideiussione prestata dalla società , in quanto frutto di un illecito accordo limitativo della concorrenza Pt_3 tra vari istituti di credito) veniva ritenuto inammissibile perché nuovo;
• il quinto e ultimo motivo di ricorso (relativo alla dedotta omessa pronuncia sull'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio) veniva dichiarato assorbito dall'accoglimento parziale del secondo motivo.
5. In data 14.01.2022, e citavano in riassunzione ex art. 392 CP_3 Parte_2 Pt_3
c.p.c. , chiedendo, in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte, l'equa riduzione CP_1 pagina 6 di 12 della clausola penale contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto e il conseguente riconoscimento in capo ad di un credito, nei confronti di , CP_3 CP_1 quantificabile nella somma di € 7.722.966,91, ottenuta sottraendo il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing - come stimato dal perito di parte (€ 16.831.636,20)
- dall'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (indicato dalla stessa controparte in € 2.905.672,75), dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale (pari complessivamente a € 6.202.967,44).
In via subordinata, il credito dedotto veniva quantificato in € 4.861.503,64, importo calcolato sottraendo dalla somma complessivamente corrisposta a titolo di canoni mensili dall'utilizzatrice (€ 9.801.242,64) l'importo stimato dal consulente di parte (ing. Persona_1 quale equo compenso “eventualmente riconoscibile alla banca” pari ad € 4.939.739,44, costituito dalla somma del corrispettivo per l'uso (€ 3.372.177,80 calcolato dalla data della stipula del contratto) e il deprezzamento totale, pari a € 1.576.561,64.
In via istruttoria, le attrici in riassunzione chiedevano l'ammissione di una consulenza tecnico- contabile volta: i) a stimare il valore di mercato dell'immobile alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012); ii) a calcolare la differenza tra il valore di mercato del bene a tale data e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino a quella data nonché dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
iii) a calcolare l'eventuale equo compenso spettante al tenendo conto della remunerazione per il godimento CP_1 del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla incommerciabilità del bene come nuovo, verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice; iv) a determinare il rapporto di dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio , deducendo, oltre all'inammissibilità delle richieste delle CP_1 attrici in riassunzione, l'infondatezza nel merito delle stesse, poiché basate su dati in gran parte errati.
In particolare, quanto alla richiesta della somma di € 7.722.966,91 formulata in via principale, il convenuto deduceva l'erroneità sia dell'importo indicato quale somma dei canoni a scadere attualizzati e del corrispettivo per l'opzione di acquisto, quantificata da in € CP_1
8.654.590,02 invece dei € 6.202.967,44 prospettati da controparte in base a una perizia Cont contestata da e a un piano d'ammortamento “allegato alla perizia stessa, di cui tuttavia si ignora la provenienza”, sia del valore attribuito all'immobile sulla base di una stima effettuata dal perito di controparte riferita alla data di redazione della perizia (ottobre 2013) anziché alla data di restituzione dell'immobile, avvenuta il 5.03.2018, o a quella della risoluzione del contratto (27.11.2012) dovendosi in tal caso tener conto dell'occupazione senza titolo da parte di protrattasi fino al rilascio ottenuto all'esito di una procedura di CP_3 espropriazione forzata.
Quanto alla domanda subordinata, se ne deduceva in primo luogo l'inammissibilità, in quanto fondata sull'applicazione del primo comma dell'art. 1526 c.c. preclusa dall'ordinanza della
Corte di Cassazione che, cassando con rinvio la sentenza d'appello unicamente sul tema dell'applicazione dell'art. 14 delle Condizioni generali del contratto, aveva limitato il perimetro oggettivo del giudizio di rinvio a quell'unica questione.
pagina 7 di 12 Veniva altresì dedotta l'erroneità dei dati utilizzati nel calcolo dalle attrici in riassunzione, sia nella parte relativa all'importo dei canoni corrisposti dall'utilizzatrice (pari a € 9.312.050,22 e non alla maggior somma di € 9.801.242,64 indicata da controparte), sia in relazione all'ammontare dell'equo indennizzo (stimato per difetto in € 4.939.739,44), in quanto da commisurarsi in realtà ai canoni periodici del leasing e da parametrarsi al momento della restituzione dell'immobile (5.3.2018) e non alla data della relazione tecnica (15.10.2013).
chiedeva dunque l'integrale rigetto delle domande avversarie e, in via istruttoria, CP_1 occorrendo, disporre CTU finalizzata ad accertare il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data del 05.03.2018 o, in subordine, alla data del 27.11.2012, tenendo conto dello stato occupativo dello stesso a tale data, nonché l'equo compenso dovuto alla ex art. CP_2
1526, comma 1 c.c.
6. All'udienza del 06.06.2023 la Corte conferiva incarico al CTU nominato di stabilire quale fosse il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di sale and lease back alla data della risoluzione dello stesso (27.11.2012) e a quella dell'effettiva restituzione alla concedente
(05.03.2018).
In data 15.12.2023 il CTU depositava la propria relazione tecnica, concludendo, in merito al valore dell'immobile, nei seguenti termini: “Il valore di mercato del complesso immobiliare alla data del 27/11/2012 risulta essere di complessivi € 12.900.000,00. Il valore di mercato del complesso immobiliare alla data del 05/03/2018 risulta essere di complessivi € 12.100.000,00.”
7. Tutto ciò premesso, occorre innanzi tutto evidenziare i precisi confini dell'esame demandato a questa Corte che, in seguito alla pronuncia di rinvio della Cassazione, è chiamata unicamente, fermo restando il giudicato formatosi con l'ordinanza di cassazione, a pronunciarsi, nei limiti delle domande proposte in conseguenza del giudizio di legittimità ex artt. 389 e 394 c.p.c. e, pertanto, sull'unico motivo accolto, in merito alla manifesta eccessività della clausola prevista dall'art. 14 delle Condizioni generali del contratto di sale and lease back oggetto di causa e alla violazione dell'art. 1384 c.c., risultando dunque inammissibile la domanda proposta in via subordinata dalle attrici in riassunzione in quanto afferente al tema dell'equo compenso per l'uso (art. 1526, primo comma c.c.), a fronte della ritenuta applicabilità, liceità e validità delle pattuizioni in tema di indennità ex art. 1526, secondo comma c.c. e di risarcimento dell'interesse positivo, definitivamente sancita dalla Corte di legittimità.
Ciò detto, si osserva che il criterio per valutare l'eccessività della clausola penale consiste, come affermato nell'ordinanza di rinvio e in coerenza con la granitica giurisprudenza di legittimità sul punto, nello stabilire “se, per effetto di essa, la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto”, consentendole sia di incamerare l'intero importo del finanziamento, sia di trattenere la proprietà dell'immobile senza portare in diffalco dal proprio credito il valore commerciale dello stesso.
Nel caso di specie, è pacifico in atti che abbia restituito l'immobile al concedente in CP_3 data 5.03.2018 e che dunque, in ossequio ai principi suesposti, occorre verificare se, applicando la clausola penale contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto, a quest'ultimo derivi un vantaggio indebito cioè un profitto superiore a quanto si sarebbe ottenuto sulla base pagina 8 di 12 della completa osservanza delle pattuizioni, dovendosi in tal caso procedere alla riduzione di tale clausola.
In base all'art. 14, gli effetti della risoluzione anticipata del contratto non si estendono alle prestazioni già eseguite e pertanto, “tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo restano acquisiti alla Concedente. A titolo di penale predeterminata fra le parti, l'Utilizzatore è tenuto ad immediatamente corrispondere alla Concedente, in unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto b) della clausola n. 3 delle condizioni particolari del presente contratto, vigente al momento della risoluzione o, nell'ipotesi di mancata applicazione del predetto punto di tale clausola, al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di risoluzione del contratto, e detratto quanto sarà stato ricavato dalla Concedente con il realizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile ed il suo realizzo”.
Seguendo quindi le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, dal credito del convenuto in riassunzione - pari alla somma dei canoni scaduti e non corrisposti, dei canoni a scadere attualizzati e del corrispettivo pattuito per l'opzione d'acquisto - andrà pertanto detratto il valore di mercato dell'immobile da calcolarsi al momento della restituzione dello stesso (ove il bene, come nel caso di specie, non sia stato venduto o altrimenti allocato), in quanto corrispondente con il momento in cui il concedente, tornato in possesso dell'immobile, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
2061/2021: “tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi la soluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando
l'irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato
e, dunque in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente”.
Questa Corte ritiene pienamente condivisibili, in quanto dotate di coerenza, logicità e completezza, le conclusioni rassegnate dal CTU in merito al valore del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing, che, pertanto, fa proprie.
Infatti, dato atto che i CT hanno condiviso, nel corso delle operazioni peritali, la tabella delle superfici con i relativi coefficienti di omogenizzazione predisposti dal CTU (cfr. verbale incontro del 26.10.2023), il Consulente ha indicato in € 12.100.000,00 il valore di mercato del compendio immobiliare alla data del 5.3.2018, tenendo conto, da un lato, delle oggettive considerazioni svolte dal consulente tecnico del (Ing. e, quindi, CP_1 Persona_2 considerando l'incidenza della vetustà nonché lo stato di manutenzione medio/basso dell'immobile e, dall'altro lato, dando puntuale risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice in riassunzione (Geom. ), ribadendo in particolare la correttezza Persona_3 dell'utilizzo delle quotazioni del Borsino immobiliare riferite alla zona di ubicazione pagina 9 di 12 dell'immobile (Comune di Modugno) piuttosto che alla zona di Bari, come viceversa richiesto dal CT . Per_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, ribadito che la clausola penale di cui si discute, di per sé valida ed efficace come rilevato dalla Suprema Corte, consente al concedente di trattenere i canoni incassati a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa (con previsione conforme all'art. 1526, secondo comma cc); consente altresì al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti, con previsione conforme all'art. 1382 c.c., “salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale”; vieta al concedente di acquisire, oltre l'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto, con ciò impedendo allo stesso di ricavare dall'inadempimento dell'utilizzatore un vantaggio maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione dello stesso, si tratta pertanto di verificare se, in concreto, effettuati i dovuti conteggi, abbia ottenuto CP_6 dalla risoluzione del contratto e dall'applicazione della previsione contrattuale della clausola 14, disciplinante la misura dell'indennità ex art. 1526, secondo comma c.c. e la misura del risarcimento ex art. 1382 c.c., effetti restitutori e risarcitori manifestamente eccessivi, tali da comportarne una riduzione.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il leasing sottoscritto tra le parti abbia carattere traslativo, attesa la natura del suo oggetto (complesso immobiliare) e la limitata entità dell'opzione di acquisto, cosicché i canoni pattuiti esauriscono quasi integralmente il valore del finanziamento.
E' altrettanto indubbio che vada esclusa l'applicabilità dell'art. 1, comma 138 l. n. 124/2017, invocata dalla difesa delle attrici in riassunzione, in base alle chiare indicazioni fornite sul punto dalla Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite (sentenza n. 2061/21), in ordine alle conseguenze della risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore
(avvenuta -come nel caso di specie- prima dell'entrata in vigore della l. 124/17), ha affermato il seguente principio, ribadito nelle successive decisioni (Cass. ord. n. 2653/21): “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater
l.fall.”
In ossequio ai suddetti principi, ritiene la Corte che la domanda di riduzione della penale invocata dalle attrici in riassunzione non sia giustificata.
Ed infatti, a fronte di un finanziamento del valore di € 18.150.450,00 + IVA (che è dunque l'importo che avrebbe tratto dalla puntuale esecuzione del contratto), il credito di CP_1 quest'ultimo, da cui andrà poi portato in defalco il valore dell'immobile, può essere così calcolato: fermo restando l'importo per canoni scaduti e non corrisposti alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012) pari a € 2.905.672,75, come risultante pacificamente in atti, l'importo dei canoni a scadere risulta dall'Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria in data 20 gennaio 2010, l'ultimo intervenuto e vigente all'epoca della risoluzione, ed è pari, come correttamente indicato da , complessivamente ad € 6.321.028,42 (vale a dire € CP_1 pagina 10 di 12 129.000,58 - cifra corrispondente al singolo canone - moltiplicato per 49 canoni - dal n. 109 del
1° dicembre 2012 al n. 157 del 1° dicembre 2016); a tale somma va quindi aggiunto il prezzo previsto dal contratto per l'opzione d'acquisto di € 2.400.000,00, e così per complessivi €
8.721.028,42. Quest'ultimo importo, attualizzato al tasso convenzionale (Euribor 365 3M) alla data della risoluzione del contratto pari allo 0,188%, porta alla somma complessiva di €
8.654.590,02.
Il credito della quindi, in base alla clausola contrattuale in parola, è pari a € CP_2
11.560.262,77 (€ 2.905.672,75 per canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione
+ € 8.654.590,02 per canoni a scadere e prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione d'acquisto).
Su tale importo vanno calcolati gli interessi dalla data di risoluzione del contratto alla data della restituzione dell'immobile1.
Da tale cifra finale andrà quindi portato in diffalco il valore commerciale dell'immobile al
05.03.2018 come calcolato dal CTU (€ 12.100.000,00) per determinare se residui, in capo a
, un'ingiusta locupletazione, superiore a quanto avrebbe ricavato dalla corretta CP_1 esecuzione del contratto di leasing.
Anche a voler aderire alla tesi, proposta in via subordinata dal convenuto, che ritiene CP_1 applicabile il tasso soglia per i leasing a tasso variabile vigente durante il quarto trimestre del
2012, pari al 10,60% annuo - minore rispetto al tasso di mora convenzionalmente pattuito tra le parti in base all'art. 4 delle Condizioni particolari di contratto e pari “al tasso di interesse effettivo globale medio (su base annua), rilevato dalla Banca d'Italia ai sensi della l. 7 marzo
1996, n. 108, riferito alle aperture di credito in conto corrente superiori a L. 10.000.00.= corrispondenti ad Euro 5.164,57, vigente al momento della scadenza dell'obbligazione e moltiplicato per 1,3”, calcolo che conduce ad un tasso di mora effettivo pari al 12,88% -, l'ammontare degli interessi di mora sui canoni a scadere non corrisposti così calcolato conduce a una quantificazione del credito spettante a , per capitale e interessi, pari a € CP_1
18.019.567,51.
Ne deriva che, portato in diffalco il valore commerciale dell'immobile, residua un credito della banca di € 5.919.567,51 tale da far escludere la necessità di una riduzione della penale invocata dalla difesa delle attrici in riassunzione, non avendo la società concedente realizzato un vantaggio patrimoniale superiore a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto.
Nessuna locupletazione può pertanto dirsi in concreto avvenuta.
8. In conclusione, l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da
[...]
e è infondato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non merita pertanto accoglimento.
Rilevato che occorre tener conto dell'esito complessivo della controversia che ha visto la sostanziale soccombenza delle odierne attrici in riassunzione, queste ultime vanno condannate a rifondere alla controparte le spese di lite di ciascun grado, liquidate come da CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la complessità delle questioni trattate.
Parimenti vanno definitivamente poste a carico delle soccombenti le spese dell'espletata CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da Parte_1 Parte_2
e ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Parte_3
a) rigetta le domande proposte dalle attrici in riassunzione;
b) condanna le stesse, in via solidale fra loro, a pagare alla controparte le spese di lite che si liquidano come segue: quanto al giudizio di primo grado, € 500,00 per spese ed €
30.000,00 per compensi;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, €
23.668,00 per compensi di cui € 10.899,00 per la fase di studio, € 7.162,00 per la fase introduttiva, € 5.607,00 per la fase decisionale e, quanto al presente giudizio, € 843,00 per spese ed € 44.201,00 per compensi, di cui € 9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 12.918,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per ciascuna fase;
c) pone definitivamente a carico delle attrici in riassunzione le spese della CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La clausola 14 del contratto di leasing intitolata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto” prevede infatti:
“…Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo restano acquisiti alla Concedente”. pagina 11 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel. dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 12.01.2022, a seguito di ordinanza emessa dalla
Corte di Cassazione n. 28022/2021 pubblicata il 14.10.2021
DA
(P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P. IVA , (P. IVA ), rappresentati e difesi,
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 come da delega allegata all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. ANTONIO PIO PINTO
e dall'Avv. ANTONIO AMENDOLA, con studio in Bari, Viale della Repubblica n. 16, presso cui sono elettivamente domiciliate
-ATTRICI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega allegata alla Controparte_1 P.IVA_4 comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dall'Avv. FRANCESCO BRUGNATELLI
e dall'Avv. MATTEO BATTISTON, con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 31 presso cui è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO IN
RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati l'8 luglio 2024:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 3562 del 2016, emessa in data 16 marzo 2016 dal Tribunale di Milano, del decreto ingiuntivo opposto n. 25318/2013 e della sentenza n. 3656/2018 emessa dalla Corte di Appello di Milano, per tutte le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 28022/2021,
In via principale
a) ridurre equamente, ai sensi degli artt. 1384 c.c. e 1526 c.2 c.c., l'indennità e il risarcimento del danno previste nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
b) accertare e dichiarare l'esistenza di un credito vantato dalla società utilizzatrice
[...] nei confronti del quantificabile nella somma di € Parte_1 Controparte_1
7.722.996,01, ovvero in subordine di € 4.861.503,64, e per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della predetta somma in favore
[...] della fatto salvo l'importo maggiore o minore che risulterà Parte_1 provato in corso di causa, ove occorra determinato anche in via di equità;
c) sempre e comunque accertare e dichiarare la compensazione fra il credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore del e il controcredito (invero ben Controparte_1 maggiore, come sopra descritto) che deve esser riconosciuto in favore della società odierna appellante. In via ulteriore e per l'effetto si chiede altresì la condanna del Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della differenza sopra descritta in favore della
[...]
Parte_4
d) per tutte le ragioni suesposte e in considerazione del diritto di credito vantato dalla
[...]
accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa Parte_1 creditoria avanzata dal (già nei confronti di tutte le Controparte_1 Controparte_2 società odierne esponenti e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere versata in favore della banca convenuta dalla dalla Parte_1 [...]
(già e dalla in persona del loro Amministratore e Parte_2 Parte_1 Parte_3 legale rappresentante p.t.;
e) in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione.
In via istruttoria, per le ragioni esposte nel capitolo sub 2 della parte in diritto dell'atto di riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c. e nelle osservazioni trasmesse, si chiede a Codesta Ecc.ma
Corte di voler chiamare il CTU a chiarimenti e che i quesiti formulati vengano integrati richiedendo, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte, che il CTU: i) calcoli la differenza tra il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012) e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
ii) verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice, determinare il rapporto di dare/avere tra le parti.”
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
= in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la condanna delle controparti a pagare alla le somme di cui al decreto CP_2 pagina 2 di 12 ingiuntivo n. 25318/2013 del Tribunale di Milano, pari a € 2.905.672,75 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 27 novembre 2012 al saldo;
= nel merito, respingere integralmente le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la condanna delle controparti a pagare alla le somme di cui al decreto ingiuntivo n. CP_2
25318/2013 del Tribunale di Milano pari a € 2.905.672,75 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 27 novembre 2012 al saldo;
= nel merito, in subordine, ridurre l'importo delle domande avversarie in forza delle difese ed eccezioni della Banca in atti;
= in via istruttoria, solo in subordine e occorrendo, disporre una CTU contabile finalizzata ad accertare:
1. il dare/avere tra le parti del contratto di leasing n. 336655 a seguito della sua risoluzione, tenuto conto dei canoni scaduti e non corrisposti alla data di risoluzione risultante in atti, dei canoni a scadere fino al termine previsto dal contratto, del corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto (oltre interessi al tasso di mora contrattuale di cui all'art. 4 delle condizioni particolari del leasing, se del caso ricondotto entro la soglia dell'usura, dalla scadenza del termine di pagamento di ciascun canone e del corrispettivo per l'opzione d'acquisto alla data attuale;
in subordine, al tasso quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalle suddette scadenze e a quello di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione della Banca, il 16 maggio 2013, alla data attuale), dedotto il valore dell'immobile alla data della restituzione come calcolato nel corso della CTU svoltasi nella presente fase del giudizio;
2. l'equo compenso dovuto alla ai sensi dell'art. 1526, comma 1 c.c., alla data del CP_2
5 marzo 2018;
= in ogni caso, condannare le controparti, in solido tra loro, a rifondere alla le spese CP_2 di lite del grado di legittimità e della presente fase di rinvio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 16.12.2003 (ora stipulava un contratto di sale Controparte_2 Controparte_1 and lease back (n. 336655) con la società Progetto Bari s.r.l. (poi a cui ebbe a Parte_1 subentrare - d'ora in avanti, per brevità, “ ), avente ad Parte_1 CP_3 oggetto un immobile sito nel Comune di Modugno (BA), via delle Violette 12.
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla si costituiva fideiussore la CP_3 CP_4
(oggi . Parte_3
In data 16.03.2009 e stipulavano un accordo integrativo al fine di prevedere CP_1 CP_3 una rimodulazione del piano finanziario del contratto di leasing, nuovamente rimodulato il
20.1.2010 (e prorogato di 12 mesi durante i quali si prevedeva la sola corresponsione degli interessi).
Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 , lamentando l'inadempimento di CP_1 CP_5 alle proprie obbligazioni per mancato pagamento del canone a far tempo dal luglio 2011, adottava due iniziative giudiziarie: con la prima, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n.
25318/2013 con cui veniva intimato all'utilizzatrice di pagare a la somma CP_3 CP_1 di € 2.905.672,95 quale credito vantato dal concedente per canoni scaduti e interessi di mora alla data di risoluzione contrattuale (27.11.2012); con la seconda iniziativa processuale, CP_1 pagina 3 di 12 Cont
chiedeva la condanna di alla restituzione dell'immobile, dovendosi dare atto CP_3 dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per effetto dell'invio della raccomandata 19.11.2012 (ricevuta dall'utilizzatrice in data 27.11.2012), con cui aveva inteso CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l'usurarietà CP_3 Pt_1 Pt_3 dei tassi di interesse pattuiti e sostenendo l'applicabilità in via analogica del disposto di cui all'art. 1526 c.c.. In via riconvenzionale chiedevano la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, operata l'eventuale compensazione fra i rispettivi crediti.
In relazione alla seconda iniziativa processuale, si costituiva in giudizio deducendo, CP_3 oltre ai profili di usurarietà dei tassi già evidenziati nel procedimento di opposizione al d.i., la nullità del contratto di sale and lease back per violazione del divieto del patto commissorio e chiedeva, in via subordinata, la riduzione delle penali contrattualmente previste.
I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 3562/16 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da , accertava l'intervenuta risoluzione per inadempimento CP_1 dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria e, per l'effetto, condannava a CP_3 rilasciare alla banca concedente l'immobile sito in Modugno, via delle Violette n. 12; pronunciandosi sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, riunita alla precedente, il
Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e respingeva ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, dalle parti opponenti, che condannava alla rifusione a controparte delle spese di lite.
2. Con atto di citazione notificato in data 7.10.2016, proponeva appello avverso la citata CP_3 pronuncia, censurando l'operato del Tribunale per aver ritenuto insussistenti i presupposti sintomatici di invalidità del contratto ex art. 2744 c.c., per avere ritenuto fondate le pretese avanzate da , omettendo di considerare che le stesse discendevano CP_1 dall'applicazione di tassi di interesse usurari, per non avere inoltre ritenuto il grave inadempimento della banca (dovuto all'elusione delle norme sul patto commissorio e all'applicazione di tassi usurari) che avrebbe giustificato l'exceptio inadempleti contractus sollevata da e, da ultimo, per aver ritenuto erroneamente inapplicabile, con riferimento CP_3 alla domanda di restituzione dei canoni riscossi, la disposizione prevista dall'art. 1526 c.c.
Con sentenza n. 3656/2018 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e confermava la pronuncia impugnata, ritenendo che:
- non sussistesse alcun indice sintomatico dal quale desumere che il contratto stipulato inter partes dissimulasse un patto commissorio;
- il saggio degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori previsti ex contractu non fosse da qualificare come usurario e che, in ogni caso, la relativa doglianza risultasse inammissibile per difetto di specificità e comunque di prova;
- la risoluzione del contratto non comportasse l'obbligo per di restituire i canoni CP_1 riscossi, ai sensi dell'art. 1526 c.c., stante la mancata restituzione del bene da parte dell'utilizzatrice e, in ogni caso, in considerazione della mancata rivendita a terzi dell'immobile e della necessità di valutare il deprezzamento del bene rimasto per anni nella disponibilità
pagina 4 di 12 giuridica dell'utilizzatore, in assenza di elementi utili per la determinazione dei reciproci diritti scaturenti dall'applicazione in via analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà.
3. La sentenza d'appello veniva impugnata da e con ricorso CP_3 Parte_2 Pt_3 unitario per cassazione fondato su quattro motivi.
Con il primo motivo, le ricorrenti censuravano le statuizioni della Corte d'Appello per avere escluso la nullità del patto con cui le parti avevano concordato la misura degli interessi di mora, deducendo invece che il cumulo del saggio previsto per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori previsto dall'accordo eccedeva il tasso soglia stabilito dai decreti attuativi della legge antiusura e che, in ogni caso, i soli interessi moratori erano comunque usurari.
Con il secondo motivo le ricorrenti prospettavano distinte censure, rilevando in particolare:
- la nullità del patto attributivo al concedente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, del diritto di trattenere i canoni già incassati e di pretendere sia la restituzione del bene, sia i canoni scaduti sia quelli ancora da scadere (previa attualizzazione), col solo obbligo di defalcare dal proprio credito quanto ricavato dal reimpiego del bene;
- l'erroneità della statuizione del giudice dell'appello per violazione del principio secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il concedente può pretendere - a titolo di risarcimento del danno - solo la remunerazione per il godimento del bene (“l'equo compenso”), ma non il danno da mancato guadagno (vale a dire il risarcimento dell'interesse positivo);
- la violazione dell'art. 1384 c.c., in quanto la Corte d'Appello aveva escluso la riduzione della penale, perché non eccessiva, sul presupposto che non sussistesse prova di un'ingiustificata locupletazione da parte della banca.
Con il terzo motivo di ricorso, le società ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento dell'exceptio inadempleti contractus sollevata in conseguenza dell'applicazione, da parte della banca, di interessi usurari e dell'inserimento nel contratto di una clausola nulla (l'art. 14 delle
Condizioni generali di contratto), circostanze che avevano legittimato l'utilizzatrice al rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni ex art. 1460 c.c.
Con il quarto motivo le ricorrenti censuravano l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui aveva omesso di rilevare ex officio la nullità della fideiussione prestata dalla , in Pt_3 quanto stipulata in violazione delle norme imperative sulla concorrenza di cui alla legge n.
287/1990 e accordata a condizioni imposte dal concedente, frutto di un illecito accordo limitativo della concorrenza intercorso tra vari istituti di credito.
Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentavano la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate e, in particolare, l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'istanza di ammissione di una consulenza tecnico-contabile finalizzata a ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti.
4. Con ordinanza n. 28022/21 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quinto, fondato il secondo, con conseguente pagina 5 di 12 cassazione della sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e rinvio alla Corte
d'appello di Milano, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte:
• riteneva inammissibile il primo motivo per estraneità alla ratio decidendi, in quanto la statuizione della Corte d'Appello che aveva ritenuto inammissibile per genericità il motivo di gravame riguardante l'usurarietà del saggio degli interessi moratori non era stata validamente impugnata, al pari della ritenuta indimostrata eccedenza del saggio applicato dalla banca rispetto al tasso soglia;
in ogni caso, la doglianza era da ritenersi inammissibile in quanto si traduceva, nella sostanza, in una censura all'interpretazione del contratto operata dal giudice di secondo grado senza tuttavia che venisse prospettata la violazione di alcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;
• quanto al secondo motivo, riteneva: i) infondata la dedotta nullità dei patti contrattuali attributivi al concedente, nei contratti di leasing traslativo, il diritto di pretendere, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, sia la restituzione del bene, sia i canoni scaduti, sia i canoni non ancora scaduti, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego fruttuoso del bene (c.d. “patto di deduzione”) ovvero, in mancanza, mediante allegazione di una stima attendibile del relativo valore di mercato
(c.d. fair value) nel luogo e al tempo della risoluzione, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c., richiamando sul punto il noto intervento delle Sezioni
Unite n. 2061 del 28.1.2021; ii) infondata la censura in ordine al limite del risarcimento alla sola remunerazione per il godimento del bene (interesse negativo) e non anche al danno da mancato guadagno (interesse positivo); iii) fondata la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 1384 c.c., ritenendo la pronuncia della Corte d'Appello viziata sotto un duplice aspetto: da un lato per manifesta illogicità, laddove, nel proprio iter argomentativo, dapprima statuiva che sarebbe illegittima una clausola che consentisse al concedente sia di incamerare l'intero importo del finanziamento, sia di trattenere la proprietà dell'immobile, ma poi negava l'applicazione di tale regola, pur a fronte di una situazione concreta perfettamente coincidente con quella regola;
in secondo luogo la Cassazione ravvisava la violazione dell'art. 1384 c.c., in quanto il giudice di secondo grado non aveva ridotto la penale in un'ipotesi in cui l'applicazione della stessa aveva consentito alla società concedente la realizzazione di un vantaggio patrimoniale superiore a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto;
• quanto alla dedotta violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c., riteneva il motivo assorbito dal rigetto del primo e dal parziale accoglimento del secondo;
• il quarto motivo di doglianza (riguardante la dedotta nullità della fideiussione prestata dalla società , in quanto frutto di un illecito accordo limitativo della concorrenza Pt_3 tra vari istituti di credito) veniva ritenuto inammissibile perché nuovo;
• il quinto e ultimo motivo di ricorso (relativo alla dedotta omessa pronuncia sull'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio) veniva dichiarato assorbito dall'accoglimento parziale del secondo motivo.
5. In data 14.01.2022, e citavano in riassunzione ex art. 392 CP_3 Parte_2 Pt_3
c.p.c. , chiedendo, in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte, l'equa riduzione CP_1 pagina 6 di 12 della clausola penale contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto e il conseguente riconoscimento in capo ad di un credito, nei confronti di , CP_3 CP_1 quantificabile nella somma di € 7.722.966,91, ottenuta sottraendo il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing - come stimato dal perito di parte (€ 16.831.636,20)
- dall'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (indicato dalla stessa controparte in € 2.905.672,75), dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale (pari complessivamente a € 6.202.967,44).
In via subordinata, il credito dedotto veniva quantificato in € 4.861.503,64, importo calcolato sottraendo dalla somma complessivamente corrisposta a titolo di canoni mensili dall'utilizzatrice (€ 9.801.242,64) l'importo stimato dal consulente di parte (ing. Persona_1 quale equo compenso “eventualmente riconoscibile alla banca” pari ad € 4.939.739,44, costituito dalla somma del corrispettivo per l'uso (€ 3.372.177,80 calcolato dalla data della stipula del contratto) e il deprezzamento totale, pari a € 1.576.561,64.
In via istruttoria, le attrici in riassunzione chiedevano l'ammissione di una consulenza tecnico- contabile volta: i) a stimare il valore di mercato dell'immobile alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012); ii) a calcolare la differenza tra il valore di mercato del bene a tale data e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino a quella data nonché dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
iii) a calcolare l'eventuale equo compenso spettante al tenendo conto della remunerazione per il godimento CP_1 del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla incommerciabilità del bene come nuovo, verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice; iv) a determinare il rapporto di dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio , deducendo, oltre all'inammissibilità delle richieste delle CP_1 attrici in riassunzione, l'infondatezza nel merito delle stesse, poiché basate su dati in gran parte errati.
In particolare, quanto alla richiesta della somma di € 7.722.966,91 formulata in via principale, il convenuto deduceva l'erroneità sia dell'importo indicato quale somma dei canoni a scadere attualizzati e del corrispettivo per l'opzione di acquisto, quantificata da in € CP_1
8.654.590,02 invece dei € 6.202.967,44 prospettati da controparte in base a una perizia Cont contestata da e a un piano d'ammortamento “allegato alla perizia stessa, di cui tuttavia si ignora la provenienza”, sia del valore attribuito all'immobile sulla base di una stima effettuata dal perito di controparte riferita alla data di redazione della perizia (ottobre 2013) anziché alla data di restituzione dell'immobile, avvenuta il 5.03.2018, o a quella della risoluzione del contratto (27.11.2012) dovendosi in tal caso tener conto dell'occupazione senza titolo da parte di protrattasi fino al rilascio ottenuto all'esito di una procedura di CP_3 espropriazione forzata.
Quanto alla domanda subordinata, se ne deduceva in primo luogo l'inammissibilità, in quanto fondata sull'applicazione del primo comma dell'art. 1526 c.c. preclusa dall'ordinanza della
Corte di Cassazione che, cassando con rinvio la sentenza d'appello unicamente sul tema dell'applicazione dell'art. 14 delle Condizioni generali del contratto, aveva limitato il perimetro oggettivo del giudizio di rinvio a quell'unica questione.
pagina 7 di 12 Veniva altresì dedotta l'erroneità dei dati utilizzati nel calcolo dalle attrici in riassunzione, sia nella parte relativa all'importo dei canoni corrisposti dall'utilizzatrice (pari a € 9.312.050,22 e non alla maggior somma di € 9.801.242,64 indicata da controparte), sia in relazione all'ammontare dell'equo indennizzo (stimato per difetto in € 4.939.739,44), in quanto da commisurarsi in realtà ai canoni periodici del leasing e da parametrarsi al momento della restituzione dell'immobile (5.3.2018) e non alla data della relazione tecnica (15.10.2013).
chiedeva dunque l'integrale rigetto delle domande avversarie e, in via istruttoria, CP_1 occorrendo, disporre CTU finalizzata ad accertare il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data del 05.03.2018 o, in subordine, alla data del 27.11.2012, tenendo conto dello stato occupativo dello stesso a tale data, nonché l'equo compenso dovuto alla ex art. CP_2
1526, comma 1 c.c.
6. All'udienza del 06.06.2023 la Corte conferiva incarico al CTU nominato di stabilire quale fosse il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di sale and lease back alla data della risoluzione dello stesso (27.11.2012) e a quella dell'effettiva restituzione alla concedente
(05.03.2018).
In data 15.12.2023 il CTU depositava la propria relazione tecnica, concludendo, in merito al valore dell'immobile, nei seguenti termini: “Il valore di mercato del complesso immobiliare alla data del 27/11/2012 risulta essere di complessivi € 12.900.000,00. Il valore di mercato del complesso immobiliare alla data del 05/03/2018 risulta essere di complessivi € 12.100.000,00.”
7. Tutto ciò premesso, occorre innanzi tutto evidenziare i precisi confini dell'esame demandato a questa Corte che, in seguito alla pronuncia di rinvio della Cassazione, è chiamata unicamente, fermo restando il giudicato formatosi con l'ordinanza di cassazione, a pronunciarsi, nei limiti delle domande proposte in conseguenza del giudizio di legittimità ex artt. 389 e 394 c.p.c. e, pertanto, sull'unico motivo accolto, in merito alla manifesta eccessività della clausola prevista dall'art. 14 delle Condizioni generali del contratto di sale and lease back oggetto di causa e alla violazione dell'art. 1384 c.c., risultando dunque inammissibile la domanda proposta in via subordinata dalle attrici in riassunzione in quanto afferente al tema dell'equo compenso per l'uso (art. 1526, primo comma c.c.), a fronte della ritenuta applicabilità, liceità e validità delle pattuizioni in tema di indennità ex art. 1526, secondo comma c.c. e di risarcimento dell'interesse positivo, definitivamente sancita dalla Corte di legittimità.
Ciò detto, si osserva che il criterio per valutare l'eccessività della clausola penale consiste, come affermato nell'ordinanza di rinvio e in coerenza con la granitica giurisprudenza di legittimità sul punto, nello stabilire “se, per effetto di essa, la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto”, consentendole sia di incamerare l'intero importo del finanziamento, sia di trattenere la proprietà dell'immobile senza portare in diffalco dal proprio credito il valore commerciale dello stesso.
Nel caso di specie, è pacifico in atti che abbia restituito l'immobile al concedente in CP_3 data 5.03.2018 e che dunque, in ossequio ai principi suesposti, occorre verificare se, applicando la clausola penale contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto, a quest'ultimo derivi un vantaggio indebito cioè un profitto superiore a quanto si sarebbe ottenuto sulla base pagina 8 di 12 della completa osservanza delle pattuizioni, dovendosi in tal caso procedere alla riduzione di tale clausola.
In base all'art. 14, gli effetti della risoluzione anticipata del contratto non si estendono alle prestazioni già eseguite e pertanto, “tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo restano acquisiti alla Concedente. A titolo di penale predeterminata fra le parti, l'Utilizzatore è tenuto ad immediatamente corrispondere alla Concedente, in unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto b) della clausola n. 3 delle condizioni particolari del presente contratto, vigente al momento della risoluzione o, nell'ipotesi di mancata applicazione del predetto punto di tale clausola, al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di risoluzione del contratto, e detratto quanto sarà stato ricavato dalla Concedente con il realizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile ed il suo realizzo”.
Seguendo quindi le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, dal credito del convenuto in riassunzione - pari alla somma dei canoni scaduti e non corrisposti, dei canoni a scadere attualizzati e del corrispettivo pattuito per l'opzione d'acquisto - andrà pertanto detratto il valore di mercato dell'immobile da calcolarsi al momento della restituzione dello stesso (ove il bene, come nel caso di specie, non sia stato venduto o altrimenti allocato), in quanto corrispondente con il momento in cui il concedente, tornato in possesso dell'immobile, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
2061/2021: “tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi la soluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando
l'irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato
e, dunque in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente”.
Questa Corte ritiene pienamente condivisibili, in quanto dotate di coerenza, logicità e completezza, le conclusioni rassegnate dal CTU in merito al valore del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing, che, pertanto, fa proprie.
Infatti, dato atto che i CT hanno condiviso, nel corso delle operazioni peritali, la tabella delle superfici con i relativi coefficienti di omogenizzazione predisposti dal CTU (cfr. verbale incontro del 26.10.2023), il Consulente ha indicato in € 12.100.000,00 il valore di mercato del compendio immobiliare alla data del 5.3.2018, tenendo conto, da un lato, delle oggettive considerazioni svolte dal consulente tecnico del (Ing. e, quindi, CP_1 Persona_2 considerando l'incidenza della vetustà nonché lo stato di manutenzione medio/basso dell'immobile e, dall'altro lato, dando puntuale risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice in riassunzione (Geom. ), ribadendo in particolare la correttezza Persona_3 dell'utilizzo delle quotazioni del Borsino immobiliare riferite alla zona di ubicazione pagina 9 di 12 dell'immobile (Comune di Modugno) piuttosto che alla zona di Bari, come viceversa richiesto dal CT . Per_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, ribadito che la clausola penale di cui si discute, di per sé valida ed efficace come rilevato dalla Suprema Corte, consente al concedente di trattenere i canoni incassati a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa (con previsione conforme all'art. 1526, secondo comma cc); consente altresì al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti, con previsione conforme all'art. 1382 c.c., “salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale”; vieta al concedente di acquisire, oltre l'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto, con ciò impedendo allo stesso di ricavare dall'inadempimento dell'utilizzatore un vantaggio maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione dello stesso, si tratta pertanto di verificare se, in concreto, effettuati i dovuti conteggi, abbia ottenuto CP_6 dalla risoluzione del contratto e dall'applicazione della previsione contrattuale della clausola 14, disciplinante la misura dell'indennità ex art. 1526, secondo comma c.c. e la misura del risarcimento ex art. 1382 c.c., effetti restitutori e risarcitori manifestamente eccessivi, tali da comportarne una riduzione.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il leasing sottoscritto tra le parti abbia carattere traslativo, attesa la natura del suo oggetto (complesso immobiliare) e la limitata entità dell'opzione di acquisto, cosicché i canoni pattuiti esauriscono quasi integralmente il valore del finanziamento.
E' altrettanto indubbio che vada esclusa l'applicabilità dell'art. 1, comma 138 l. n. 124/2017, invocata dalla difesa delle attrici in riassunzione, in base alle chiare indicazioni fornite sul punto dalla Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite (sentenza n. 2061/21), in ordine alle conseguenze della risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore
(avvenuta -come nel caso di specie- prima dell'entrata in vigore della l. 124/17), ha affermato il seguente principio, ribadito nelle successive decisioni (Cass. ord. n. 2653/21): “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater
l.fall.”
In ossequio ai suddetti principi, ritiene la Corte che la domanda di riduzione della penale invocata dalle attrici in riassunzione non sia giustificata.
Ed infatti, a fronte di un finanziamento del valore di € 18.150.450,00 + IVA (che è dunque l'importo che avrebbe tratto dalla puntuale esecuzione del contratto), il credito di CP_1 quest'ultimo, da cui andrà poi portato in defalco il valore dell'immobile, può essere così calcolato: fermo restando l'importo per canoni scaduti e non corrisposti alla data di risoluzione del contratto (27.11.2012) pari a € 2.905.672,75, come risultante pacificamente in atti, l'importo dei canoni a scadere risulta dall'Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria in data 20 gennaio 2010, l'ultimo intervenuto e vigente all'epoca della risoluzione, ed è pari, come correttamente indicato da , complessivamente ad € 6.321.028,42 (vale a dire € CP_1 pagina 10 di 12 129.000,58 - cifra corrispondente al singolo canone - moltiplicato per 49 canoni - dal n. 109 del
1° dicembre 2012 al n. 157 del 1° dicembre 2016); a tale somma va quindi aggiunto il prezzo previsto dal contratto per l'opzione d'acquisto di € 2.400.000,00, e così per complessivi €
8.721.028,42. Quest'ultimo importo, attualizzato al tasso convenzionale (Euribor 365 3M) alla data della risoluzione del contratto pari allo 0,188%, porta alla somma complessiva di €
8.654.590,02.
Il credito della quindi, in base alla clausola contrattuale in parola, è pari a € CP_2
11.560.262,77 (€ 2.905.672,75 per canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione
+ € 8.654.590,02 per canoni a scadere e prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione d'acquisto).
Su tale importo vanno calcolati gli interessi dalla data di risoluzione del contratto alla data della restituzione dell'immobile1.
Da tale cifra finale andrà quindi portato in diffalco il valore commerciale dell'immobile al
05.03.2018 come calcolato dal CTU (€ 12.100.000,00) per determinare se residui, in capo a
, un'ingiusta locupletazione, superiore a quanto avrebbe ricavato dalla corretta CP_1 esecuzione del contratto di leasing.
Anche a voler aderire alla tesi, proposta in via subordinata dal convenuto, che ritiene CP_1 applicabile il tasso soglia per i leasing a tasso variabile vigente durante il quarto trimestre del
2012, pari al 10,60% annuo - minore rispetto al tasso di mora convenzionalmente pattuito tra le parti in base all'art. 4 delle Condizioni particolari di contratto e pari “al tasso di interesse effettivo globale medio (su base annua), rilevato dalla Banca d'Italia ai sensi della l. 7 marzo
1996, n. 108, riferito alle aperture di credito in conto corrente superiori a L. 10.000.00.= corrispondenti ad Euro 5.164,57, vigente al momento della scadenza dell'obbligazione e moltiplicato per 1,3”, calcolo che conduce ad un tasso di mora effettivo pari al 12,88% -, l'ammontare degli interessi di mora sui canoni a scadere non corrisposti così calcolato conduce a una quantificazione del credito spettante a , per capitale e interessi, pari a € CP_1
18.019.567,51.
Ne deriva che, portato in diffalco il valore commerciale dell'immobile, residua un credito della banca di € 5.919.567,51 tale da far escludere la necessità di una riduzione della penale invocata dalla difesa delle attrici in riassunzione, non avendo la società concedente realizzato un vantaggio patrimoniale superiore a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto.
Nessuna locupletazione può pertanto dirsi in concreto avvenuta.
8. In conclusione, l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da
[...]
e è infondato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 non merita pertanto accoglimento.
Rilevato che occorre tener conto dell'esito complessivo della controversia che ha visto la sostanziale soccombenza delle odierne attrici in riassunzione, queste ultime vanno condannate a rifondere alla controparte le spese di lite di ciascun grado, liquidate come da CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la complessità delle questioni trattate.
Parimenti vanno definitivamente poste a carico delle soccombenti le spese dell'espletata CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da Parte_1 Parte_2
e ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Parte_3
a) rigetta le domande proposte dalle attrici in riassunzione;
b) condanna le stesse, in via solidale fra loro, a pagare alla controparte le spese di lite che si liquidano come segue: quanto al giudizio di primo grado, € 500,00 per spese ed €
30.000,00 per compensi;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, €
23.668,00 per compensi di cui € 10.899,00 per la fase di studio, € 7.162,00 per la fase introduttiva, € 5.607,00 per la fase decisionale e, quanto al presente giudizio, € 843,00 per spese ed € 44.201,00 per compensi, di cui € 9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 12.918,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per ciascuna fase;
c) pone definitivamente a carico delle attrici in riassunzione le spese della CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La clausola 14 del contratto di leasing intitolata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto” prevede infatti:
“…Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo restano acquisiti alla Concedente”. pagina 11 di 12