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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/11/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6390/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6390/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Graziosi, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CA MO e dall'Avv. Alessandro Tabarini;
Attrice
CONTRO
c.f. , non costituito in giudizio;
Controparte_1 P.IVA_2
Convenuto
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 08/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 affidato a questo, con contratto del 23/09/2015, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di
“manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali bordo ponte del viadotto “Genna” -
Programma di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita da 2014, sito sul Raccordo autostradale RA Controparte_2
06 - Perugia Bettolle”.
Allegava, in sintesi, che l'appaltatore convenuto aveva eseguito opere inficiate da vizi, e in particolare da significativi e prematuri ammaloramenti consistenti in distacchi di pavimentazione e sottostanti porzioni di soletta, e che, nonostante gli ordini di servizio impartiti, l'appaltatore aveva ultimato i lavori con 177 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale e non aveva provveduto ad eseguire le necessarie opere di ripristino. Chiedeva 1 quindi la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno. In particolare, l'attrice allegava un pregiudizio patrimoniale consistito nei costi pagati per il ripristino delle opere ammalorate, per complessivi € 1.110.675,83, nell'importo corrisposto all'appaltatore per le opere mal eseguite, per complessivi € 222.005,29, nonché nella penale per il ritardo, pari al 10% dell'importo contrattuale, per complessivi € 86.189,81.
Il convenuto pur destinatario di regolare notifica, rimaneva contumace.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
22/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. I vizi dell'opera
Il presente giudizio ha ad oggetto le diverse domande proposte dall'attrice committente e volte alla declaratoria di risoluzione del contratto in ragione dei vizi delle opere, al risarcimento del danno per i costi di ripristino di tali vizi, alla restituzione del corrispettivo versato per le opere ammalorate, nonché al pagamento della penale contrattuale per il ritardo.
L'attrice ha documentato la stipulazione del contratto di appalto in data 23/09/2015, prevedente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dele barriere stradali bordo ponte del viadotto “Genna”, per un corrispettivo complessivo di €
861.898,081, nonché l'effettiva consegna dei lavori avvenuta il 09/11/2015, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore convenuto2.
L'attrice, come detto, assume che le opere appaltate siano state eseguite in modo erroneo, essendosi manifestati sul piano viabile, a partire dal mese di agosto 2016, significativi e prematuri ammaloramenti, consistiti in distacchi di pavimentazione e sottostanti porzioni di soletta.
Sul piano fattuale, l'effettiva esistenza di tali vizi, che costituiscono la principale questione fattuale sul cui presupposto sono state proposte le diverse domande attoree, ha trovato riscontro in occasione della CTU redatta dall'Ing. Persona_1 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dall'odierna attrice presso questo Tribunale e rubricato al n. 4342/2017 RG.
L'ausiliario, dopo avere ricostruito lo svolgimento dei lavori e dato conto dei materiali utilizzati e delle caratteristiche della progettazione costruttiva ed esecutiva, ha riscontrato l'effettiva presenza degli ammaloramenti lamentati dall'attrice, evidenziando che “Nel corso del sopralluogo del
02 maggio 2018, eseguito congiuntamente con le parti come da verbale allegato (Allegato 46) si è constatata la presenza di una diffusa fratturazione del betoncino in corrispondenza di n. 3 saggi eseguiti in corrispondenza delle campate 1, 15 e 18 carreggiata sud direzione Roma. Gli ammaloramenti hanno riguardato la carreggiata sud ed in forma minore la campata nord come risulta dalla mappatura di ripristini e lesioni del 19 novembre
2016 e 02 febbraio 2017 (Allegati 17 – 18). Tali ammaloramenti si sono manifestati preliminarmente in corrispondenza dei giunti di campata ed hanno poi progressivamente interessato in parte le zone in mezzeria delle campate”3.
Acclarata la presenza del difetto, occorre verificarne l'imputabilità all'appaltatore.
Al riguardo, il CTU ha riferito che “Le cause dei prematuri ammaloramenti sono da ricondurre alle seguenti cause:
1. Mancato controllo in corso d'opera delle caratteristiche di aderenza al supporto del betoncino fibrorinforzato, l'azienda produttrice garantisce l'aderenza per la malta tal quale, e Controparte_3 non per il mix utilizzato, peraltro tali verifiche erano da eseguire anche in funzione delle temperature limite di utilizzo e dei ristretti tempi di apertura al traffico richiesti dalla Committenza;
2. Il prodotto utilizzato per il getto delle solette non è stato quello ottimale proposto dal fornitore Basf, ovvero S 444 FR CP_3 rispondente alle specifiche con presenza di fibre metalliche e contenuto di inerte pari al 30% (Allegato Pt_1
48);
3. Supporto ammalorato in particolare in corrispondenza dei giunti che può avere, localmente, contribuito alla mancata adesione al supporto del getto di betoncino;
4. Infiltrazioni di acqua in corrispondenza dei giunti e successivamente all'interfaccia tra getto e soletta;
5. Tempi di stagionatura brevi e temperature ambientali ai limiti della fattibilità 6. Presenza dei ferri di armatura della esistente soletta con conseguente necessità di un numero maggiore di connettori e distanziatori alla esistente soletta, tali da garantire un copriferro minimo di 2 cm. ;
7. Vibrazioni causate dalla prematura apertura al traffico veicolare che possono avere causato microfratture con conseguente progressivo ammaloramento dei nuovi getti.
8. Le demolizioni di progetto mediante idrodemolizione, sono state eseguite con demolitori meccanici e questo può aver causato microlesioni sul supporto compromettendo l'adesione del successivo getto.
9. Modalità esecutive poco curate nelle seguenti fasi: a)pulizia dei ferri eseguita con ferro in opera e non preliminarmente alla posa, questa non garantisce una rimozione della ruggine all'intradosso dei ferri (Allegato 38); b)scarsa pulizia del sottofondo con presenza di detriti e polveri
(Allegato 39 e 39a); c)getto eseguito in presenza di acqua in corrispondenza dei giunti da dove sono partite le prime fessurazioni (Allegati 40a‐b‐c); d) problematiche legate ad una scarsa efficacia dei connettori che, come risulta dal verbale del 22 marzo 2017 (Allegato 43), in maggior parte non risultavano ancorati con resine”4. Se da un lato la parte attrice ha addotto tali conclusioni a sostegno della propria tesi di responsabilità dell'appaltatore, dall'altro lato quest'ultimo, neppure costituito in giudizio, non ha offerto prova di avere correttamente adempiuto all'obbligazione assunta.
Devono quindi ritenersi condivisibili, poiché congruamente motivate e rese a seguito di un puntuale esame dello stato dei luoghi, le considerazioni formulate dal CTU in ordine ai vizi lamentati.
Non sono rilevanti, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'appaltatore, eventuali carenze progettuali o negligenze del direttore dei lavori.
In primo luogo, infatti, l'appaltatore, gravato dall'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. è tenuto ad espletare l'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (cfr. Cass. Civ., n. 15732/2018).
Conseguentemente, il convenuto avrebbe dovuto segnalare eventuali carenze progettuali o direttive che avrebbero potuto inficiare la corretta realizzazione dell'opera, ciò che invece non risulta dimostrato.
In secondo luogo, le concorrenti responsabilità sarebbero comunque solidali nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per cui in nessun caso l'appaltatore potrebbe beneficiare di un esonero da responsabilità in caso di inadempimenti altrui che abbiano comunque concorso, unitamente all'inadempimento dell'appaltatore, a causare il danno al committente, laddove la ripartizione interna di responsabilità tra condebitori solidali presuppone una specifica domanda in tal senso (cfr. Cass. Civ., n. 14378/2023), che nel caso di specie è assente.
2.1. Sulla domanda di risoluzione
Acclarata quindi l'esistenza dei vizi e la loro imputabilità all'operato dell'appaltatore, occorre esaminare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento formulata dall'attrice.
Tale domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 1668 c.c., “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
4 La disposizione codicistica prevede dunque, ai fini della risoluzione del contratto di appalto, non già la mera presenza di vizi nell'opera, bensì la presenza di difformità o vizi “tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (cfr. Cass. Civ., n. 5250/2004).
Tale criterio discretivo non viene meno in applicazione della disciplina sui contratti pubblici, posto che le disposizioni speciali integrano ma non sostituiscono le norme generali sui contratti in generale e quelle specifiche relative ai singoli contratti (cfr. Cass. Civ., n. 10968/2023).
Ne deriva che, se da un lato l'art. 136 D.Lgs 163/2006 ratione temporis applicabile consente la risoluzione in caso di grave inadempimento dell'appaltatore, dall'altro lato il concetto di grave inadempimento va valutato ai sensi dell'art. 1668 c.c., e deve quindi ritenersi insussistente in assenza di vizi che determinino la totale inidoneità dell'opera.
Nel caso di specie, il presupposto di gravità cui all'art. 1668 c.c. non sussiste.
In primo luogo, occorre considerare che l'oggetto principale dell'appalto, così come definito nel contratto del 23/09/2015, riguardava la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali del viadotto, e non direttamente il risanamento della struttura in calcestruzzo.
I distacchi di calcestruzzo si sono manifestati durante l'esecuzione dei lavori, laddove, secondo la parte attrice, tali distacchi erano “probabilmente dovuti anche ad uno stato di pregresso ammaloramento visibile nell'ossidazione dei ferri d'armatura”5.
Alla luce di tale fatto, la direzione dei lavori ha emesso l'ordine di servizio n. 2 del 10/02/2016, con cui è stato ordinato all'appaltatore di “verificare in modo continuo la compattezza del cordolo e della soletta nelle fasi lavorative, provvedendo alla tempestiva rimozione di eventuali frammenti di calcestruzzo 5 Cfr. pag. 8 della citazione 5 pericolanti in modo tale da garantire l'integrità della struttura. Dare corso alla riparazione e al ripristino dei distacchi di calcestruzzo avvenuti al disotto della soletta stradale utilizzando idonei ed efficaci materiali approvati dalla scrivente Direzione Lavori”6.
Rispetto all'oggetto principale del contratto, ossia la manutenzione delle barriere stradali, il risanamento della struttura in calcestruzzo del viadotto costituiva una prestazione senz'altro rilevante, ma comunque accessoria, come si evince dalla comparazione dei valori contrattuali.
Infatti, il valore originario del contratto oggetto di causa, relativo alla manutenzione delle barriere stradali, era pari a € 861.898,08, mentre l'affidamento delle ulteriori opere di risanamento ha determinato un aumento dell'importo contrattuale pari a € 72.770,58, come si evince dallo schema di atto di sottomissione7.
In secondo luogo, non risulta che i difetti dell'opera abbiano in concreto pregiudicato l'idoneità dell'opera appaltata. Infatti, nell'ordine di servizio n. 3 del 25/11/2016, sebbene si dia atto degli ammaloramenti presenti, non si attesta l'assoluta inutilizzabilità del piano viabile oggetto delle lavorazioni, né l'attrice ha svolto specifiche allegazioni sul punto.
Per tali ragioni, si deve concludere che, sebbene l'appaltatore abbia eseguito la prestazione in modo inesatto, non può tuttavia ritenersi che gli errori esecutivi commessi abbiano reso l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. per la risoluzione del contratto di appalto.
La domanda di risoluzione deve quindi essere rigettata.
2.2. Sul risarcimento del danno
Se per un verso non sussistono i presupposti per la risoluzione, per altro verso resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di risarcire il danno conseguente ai vizi dell'opera, consistito in particolare nei costi di ripristino dell'opera medesima.
L'attrice ha allegato pregiudizi distinti, uno riferito alla campata n. 14 del ponte, rispetto alla quale sarebbe stato eseguito un intervento “pilota”, e gli altri riferiti alle altre campate del viadotto, laddove il risarcimento viene in entrambi i casi parametrato sui costi sopportati per l'esecuzione dei lavori di risanamento.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Il CTU, dopo avere descritto i vizi riscontrati e la loro causalità, ha rilevato che “Per tali ammaloramenti l'impresa ha eseguito dei ripristini nel periodo agosto‐ottobre 2016, alcuni usando gli stessi materiali previsti in progetto, ovvero betoncino confezionato in cantiere (agosto settembre 2016), ed altri con materiali diversi, ovvero malta premiscelata(ottobre 2016), per questi ultimi le prove eseguite hanno dato risultati migliori di quelli eseguiti con i materiali di progetto, come dichiarato dalla stessa impresa nella nota allegata
(Allegato 30). L' ha contestato la esecuzione degli interventi di contratto con ordini di servizio n. 3 del Pt_1 novembre 2016 e ordini di servizio n. 4 del dicembre 2016, confermando all'impresa la bontà di metodologie e materiali previsti in progetto (Allegati 31 – 32). Successivamente nel marzo 2017 è stato eseguito da con Pt_1 altra impresa, il ripristino della campata 14 sud, usando un betoncino premiscelato di altro fornitore con le stesse metodologie di progetto, che ha dato esito positivo. Visto quanto sopra e considerate le cause che hanno prodotto gli ammaloramenti manifestati, si ritiene che per tutte le campate in carreggiata sud direzione Roma, ad eccezione della campata n. 3, e quindi per n. 17 campate, sia necessario provvedere al completo ripristino;
invece per la carreggiata nord direzione Firenze il ripristino sia da eseguire per le campate 2,4,5,6 e 8 per un totale di 22 campate tra carreggiata sud e nord. L'entità dei ripristini da eseguire, calcolato con gli articoli di tariffa del
CME di PVTS (Allegato 19) e con le misure adottate nel libretto delle misure del Sal n. 3 (Allegato 23), è il seguente: Considerata la necessità di ripristinare n. 22 campate l'entità dei ripristini è pari a: n. 22 campate x €
10.129,10 = € 222.840,20”8.
L'attrice, pur utilizzando le risultanze della CTU a sostegno della propria tesi circa l'esistenza dei vizi e la loro imputabilità all'appaltatore, prescinde poi dalla medesima relazione in punto di quantificazione del danno.
Sennonché, da un lato non vi è alcuna specifica contestazione della quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU, e dall'altro lato l'allegazione dei maggiori costi subiti è del tutto carente in punto di causalità, atteso che l'attrice si è limitata ad allegare i costi pagati ai singoli soggetti intervenuti sul cantiere, senza tuttavia fornire una specifica descrizione di quale sarebbe l'intervento eseguito da ciascuna ditta intervenuta in sostituzione, con ciò precludendo la possibilità di valutare l'effettiva pertinenza delle opere svolte rispetto al mero ripristino dei vizi.
Per un verso, infatti, il medesimo CTU, nell'esaminare le osservazioni delle parti, ha evidenziato come “Si ritiene sottostimata la quantificazione di Aries in quanto non è da escludere che le attuali lesioni si possano propagare alla intera soletta;
è invece sovrastimata la quantificazione di che, solo per propria Pt_1 cautela, vorrebbe ripristinare anche le solette integre a meno della campata 14 sud. In merito alla quantificazione della entità si ritiene valido il prezziario di contratto”9. Per altro verso, in base ai principi generali della responsabilità civile, non è risarcibile il costo sostenuto per ottenere un'opera diversa e migliore rispetto a quella originariamente demandata all'appaltatore, dovendo il committente conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. Civ., n.
4161/2015).
Nel caso di specie, a fronte della quantificazione dei costi di ripristino, così come configurata dal CTU, in complessivi € 222.840,20, l'attrice non ha né svolto specifiche contestazioni in ordine a tale quantificazione, né ha dato conto delle ragioni del ragguardevole scostamento rispetto a quanto domandato, considerato che l'attrice ha allegato costi di ripristino per complessivi € 1.110.675,83, e dunque in misura finanche superiore al valore complessivo del contratto oggetto di causa, comprensivo sia della manutenzione delle barriere stradali (€
861.898,08) che delle ulteriori opere di risanamento (€ 72.770,58), come si evince dallo schema di atto di sottomissione10.
Alla luce di tali elementi, il danno risarcibile va quantificato in € 222.840,20, ossia in misura pari alle lavorazioni indicate come necessarie dal CTU e non contestate né in punto di an né in punto di quantum, mentre va disattesa la domanda attorea di risarcimento in maggior misura, non essendovi prova dell'effettiva sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento e i maggiori costi sostenuti.
Non è invece risarcibile il danno che l'attrice assume di aver subito in ragione dei costi sopportati per il ripristino della campata n. 14, eseguito prima dell'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo. Quest'ultimo, infatti si è svolto dopo l'esecuzione dei lavori, allorquando lo stato dei luoghi, in relazione alla suddetta campata, era già stato modificato da parte dell'attrice. Conseguentemente, non è possibile ravvisare, sulla base di elementi oggettivi e razionalmente verificabili, la effettiva presenza di vizi imputabili all'operato dell'appaltatore sulla campata in questione, né tanto meno è possibile verificare, in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, l'entità degli interventi di ripristino effettivamente necessari ad eliminare gli asseriti vizi.
Neppure può supplire a tale carenza probatoria una consulenza tecnica di parte, trattandosi di un'allegazione difensiva e non già di un elemento di prova (cfr. Cass. Civ., n. 1614/2022). Del resto, la stessa attrice ha dedotto come l'ATP sia stato introdotto in quanto “l'esecuzione di tali 10 Cfr. doc. 12 di parte attrice 8 lavorazioni avrebbe alterato lo stato dei luoghi, con conseguente impossibilità di verificare quanto eseguito dal
e di dimostrare il grave inadempimento di quest'ultimo”11. CP_1
Pertanto, tale voce di pregiudizio non può essere riconosciuta per difetto di prova.
2.3. Sulla restituzione del corrispettivo
L'attrice ha poi domandato, in ragione della risoluzione contrattuale, la restituzione dell'importo corrisposto all'appaltatore per i lavori eseguiti, con particolare riferimento all'importo corrisposto per le lavorazioni non correttamente eseguite dall'appaltatore sulla soletta n. 14, ad esclusione dei cordoli e delle barriere stradali, al netto dei costi di manodopera sostenuti per dette lavorazioni.
La domanda, sotto questo profilo, è infondata.
Si è già detto sopra che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1668 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto, per cui ne consegue evidentemente che, in assenza di risoluzione, non sussiste alcun diritto restitutorio ma unicamente risarcitorio.
Sotto il profilo risarcitorio, non è evidentemente possibile cumulare la restituzione del corrispettivo pagato con il risarcimento dei costi di ripristino.
Infatti, il risarcimento del danno non può porre il danneggiato in una condizione finanche migliore rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza di inadempimento. Nel caso di specie,
è evidente come la restituzione del corrispettivo unita al risarcimento del danno provoca una sovracompensazione del danno, visto che, in presenza di regolare adempimento, il committente avrebbe comunque dovuto pagare il corrispettivo.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (cfr. Cass. Civ., n. 6009/2012).
Rispetto a tale voce di pregiudizio la domanda va quindi rigettata.
2.4. Sulla penale per il ritardo
L'attrice ha poi domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno da ritardo, parametrato sulla penale contrattuale e calibrato su 177 giorni di ritardo.
La domanda è parzialmente fondata. 11 Cfr. pag. 20 della citazione 9 L'art. 16 del capitolato generale di appalto prevede che, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, in coerenza con l'art. 145 DPR 207/2010.
Nel caso di specie, la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/11/2015, con un termine di ultimazione dei lavori pattuito in 240 giorni e scadente quindi in data 06/07/201612. In data
04/07/2016 i lavori sono stati sospesi in ragione della necessità di una perizia di variante tecnica suppletiva, e sono poi ripresi in data 11/10/2016, con termine per l'ultimazione in data
13/12/201613. Quest'ultimo termine è stato prorogato fino al 02/01/2017, mentre i lavori sono stati ultimati il 28/06/2017, come risulta dal relativo certificato emesso dalla stazione appaltante14.
Il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha riferito al riguardo che “Alla data di arresto delle lavorazioni avvenuto in data 15 marzo 2017 l'impresa aveva eseguito il 100% dei lavori contrattuali ed il 100 % dei lavori relativi alla PVTS come risulta dal sal 3 relativo ai lavori contrattuali (Allegato 27) e dalla bozza di sal 4 relativo ai maggiori lavori di PVTS (Allegato 28)”15.
Inoltre, nel rispondere al quesito n. 3 il CTU ha riferito che “L'impresa opera in cantiere fino al 15 marzo 2017 nella esecuzione dei ripristini all'intradosso della soletta, non sono stati eseguiti ripristini in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario. L'unico impedimento fisico esistente per la prosecuzione dei Contr lavori di PVTS, è dovuto al mancato coordinamento con per la esecuzione dei lavori sulla sovrastante campata, l'impedimento è perdurato fino al giorno 07 febbraio 2017 nel quale con e‐mail comunicava le procedure da adottare per il proprio servizio di assistenza lungo la linea ferroviaria e propedeutiche all'avvio dei lavori (Allegato 47)”16.
L'attrice, sebbene abbia agito in giudizio adducendo la CTU a fondamento delle proprie pretese, non ha né argomentato in ordine alla diversa data di completamento dei lavori indicata dal CTU, né ha comunque contestato tali conclusioni.
Conseguentemente, se da un lato sussiste effettivamente un ritardo nell'ultimazione dei lavori, dall'altro lato tale ritardo non può quantificarsi nella misura pretesa dalla parte attrice.
In primo luogo, infatti, a fronte di un termine contrattuale pattuito nella data del 02/01/2017, il
CTU ha evidenziato come i lavori fossero completati alla data del 15/03/2017. In secondo luogo, il medesimo ausiliario ha rilevato come fino al 07/02/2017 vi fosse un impedimento all'esecuzione dei lavori dato dalla necessità di coordinamento con l'amministrazione ferroviaria.
Conseguentemente, il ritardo nell'ultimazione dei lavori può ravvisarsi dal 07/02/2017 al
15/03/2017, per complessivi 36 giorni.
Come detto sopra, la penale contrattuale è prevista nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale. Tale importo, che funge da base di calcolo, non può essere individuato nell'importo complessivo delle lavorazioni, ma unicamente nello specifico importo contrattuale corrispondente ai lavori di cui alla perizia di variante.
Infatti, se per un verso il contratto originario prevedeva un corrispettivo di € 861.898,08, per altro verso il CTU ha rilevato, senza contestazioni di parte, come “I lavori sono stati consegnati in data 09 novembre 2015, successivamente con verbale di accordo del 23 dicembre 2015 veniva condiviso dalle parti il progetto costruttivo;
i lavori contrattuali sono stati ultimati in data 04 luglio 2016 come risulta dagli atti contabili relativi al sal n. 3 (Allegato 27) e quindi entro il termine ultimo contrattuale del 06 luglio 2016; in data 30 settembre 2016 veniva autorizzata un Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva e stilato l'atto di sottomissione relativo alla PVTS (Allegato 10) che ha introdotto nuove lavorazioni riguardanti in particolare interventi di risanamento da eseguire all'intradosso della soletta per importo suppletivo pari ad € 72,770,50 netti”17.
Non è dunque corretto assumere, quale base di calcolo della penale, il valore complessivo del contratto comprensivo delle lavorazioni originarie e di quelle aggiuntive, successivamente disposte, poiché il ritardo ha riguardato non il primo ma il secondo segmento, ossia unicamente l'ultimazione dei lavori aggiuntivi commissionati nella perizia di variante, per un importo di €
72.770,50. Tale è dunque l'importo da prendere a riferimento per il calcolo della penale, con un importo giornaliero dell'uno per mille, pari a € 72,77, da moltiplicare per 36 giorni, per un importo complessivo di € 2.619,72.
3. Conclusioni
In conclusione, mentre non è fondata la domanda di risoluzione del contratto, è parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno, nella misura di complessivi € 225.459,92, di cui
€ 222.840,20 per costi di ripristino ed € 2.619,72 a titolo di penale per il ritardo.
Trattandosi di obbligazione di valore, la somma in questione deve essere oggetto di rivalutazione, da calcolare secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti a 17 Cfr. pag. 15 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 11 decorrere dalla data della CTU che tali danni ha calcolato con valori attuali, e dunque dal
17/09/2018.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie la parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Sulla somma rivalutata decorrono tuttavia gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, parametrato sull'importo per il quale la domanda è stata accolta, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non particolare complessità della controversia, nonché degli esborsi per contributo unificato e bollo, pari a € 1.713,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di di € Controparte_1 Parte_1
225.459,92, oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal 17/09/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per esborsi.
Perugia, 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte attrice 2 Cfr. doc. 6 di parte attrice 2 3 Cfr. pag. 16 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 4 Cfr. pag. 17 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 3 6 Cfr. doc. 9 di parte attrice 7 Cfr. doc. 12 di parte attrice 6 8 Cfr. pag. 16 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 9 Ibidem 7 12 Cfr. doc. 6 di parte attrice 13 Cfr. doc. 13 di parte attrice 14 Cfr. doc. 21 di parte attrice 15 Cfr. pag. 22 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 16 Cfr. pag. 21 della CTU 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6390/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Graziosi, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CA MO e dall'Avv. Alessandro Tabarini;
Attrice
CONTRO
c.f. , non costituito in giudizio;
Controparte_1 P.IVA_2
Convenuto
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 08/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 affidato a questo, con contratto del 23/09/2015, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di
“manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali bordo ponte del viadotto “Genna” -
Programma di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita da 2014, sito sul Raccordo autostradale RA Controparte_2
06 - Perugia Bettolle”.
Allegava, in sintesi, che l'appaltatore convenuto aveva eseguito opere inficiate da vizi, e in particolare da significativi e prematuri ammaloramenti consistenti in distacchi di pavimentazione e sottostanti porzioni di soletta, e che, nonostante gli ordini di servizio impartiti, l'appaltatore aveva ultimato i lavori con 177 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale e non aveva provveduto ad eseguire le necessarie opere di ripristino. Chiedeva 1 quindi la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno. In particolare, l'attrice allegava un pregiudizio patrimoniale consistito nei costi pagati per il ripristino delle opere ammalorate, per complessivi € 1.110.675,83, nell'importo corrisposto all'appaltatore per le opere mal eseguite, per complessivi € 222.005,29, nonché nella penale per il ritardo, pari al 10% dell'importo contrattuale, per complessivi € 86.189,81.
Il convenuto pur destinatario di regolare notifica, rimaneva contumace.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
22/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. I vizi dell'opera
Il presente giudizio ha ad oggetto le diverse domande proposte dall'attrice committente e volte alla declaratoria di risoluzione del contratto in ragione dei vizi delle opere, al risarcimento del danno per i costi di ripristino di tali vizi, alla restituzione del corrispettivo versato per le opere ammalorate, nonché al pagamento della penale contrattuale per il ritardo.
L'attrice ha documentato la stipulazione del contratto di appalto in data 23/09/2015, prevedente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dele barriere stradali bordo ponte del viadotto “Genna”, per un corrispettivo complessivo di €
861.898,081, nonché l'effettiva consegna dei lavori avvenuta il 09/11/2015, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore convenuto2.
L'attrice, come detto, assume che le opere appaltate siano state eseguite in modo erroneo, essendosi manifestati sul piano viabile, a partire dal mese di agosto 2016, significativi e prematuri ammaloramenti, consistiti in distacchi di pavimentazione e sottostanti porzioni di soletta.
Sul piano fattuale, l'effettiva esistenza di tali vizi, che costituiscono la principale questione fattuale sul cui presupposto sono state proposte le diverse domande attoree, ha trovato riscontro in occasione della CTU redatta dall'Ing. Persona_1 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dall'odierna attrice presso questo Tribunale e rubricato al n. 4342/2017 RG.
L'ausiliario, dopo avere ricostruito lo svolgimento dei lavori e dato conto dei materiali utilizzati e delle caratteristiche della progettazione costruttiva ed esecutiva, ha riscontrato l'effettiva presenza degli ammaloramenti lamentati dall'attrice, evidenziando che “Nel corso del sopralluogo del
02 maggio 2018, eseguito congiuntamente con le parti come da verbale allegato (Allegato 46) si è constatata la presenza di una diffusa fratturazione del betoncino in corrispondenza di n. 3 saggi eseguiti in corrispondenza delle campate 1, 15 e 18 carreggiata sud direzione Roma. Gli ammaloramenti hanno riguardato la carreggiata sud ed in forma minore la campata nord come risulta dalla mappatura di ripristini e lesioni del 19 novembre
2016 e 02 febbraio 2017 (Allegati 17 – 18). Tali ammaloramenti si sono manifestati preliminarmente in corrispondenza dei giunti di campata ed hanno poi progressivamente interessato in parte le zone in mezzeria delle campate”3.
Acclarata la presenza del difetto, occorre verificarne l'imputabilità all'appaltatore.
Al riguardo, il CTU ha riferito che “Le cause dei prematuri ammaloramenti sono da ricondurre alle seguenti cause:
1. Mancato controllo in corso d'opera delle caratteristiche di aderenza al supporto del betoncino fibrorinforzato, l'azienda produttrice garantisce l'aderenza per la malta tal quale, e Controparte_3 non per il mix utilizzato, peraltro tali verifiche erano da eseguire anche in funzione delle temperature limite di utilizzo e dei ristretti tempi di apertura al traffico richiesti dalla Committenza;
2. Il prodotto utilizzato per il getto delle solette non è stato quello ottimale proposto dal fornitore Basf, ovvero S 444 FR CP_3 rispondente alle specifiche con presenza di fibre metalliche e contenuto di inerte pari al 30% (Allegato Pt_1
48);
3. Supporto ammalorato in particolare in corrispondenza dei giunti che può avere, localmente, contribuito alla mancata adesione al supporto del getto di betoncino;
4. Infiltrazioni di acqua in corrispondenza dei giunti e successivamente all'interfaccia tra getto e soletta;
5. Tempi di stagionatura brevi e temperature ambientali ai limiti della fattibilità 6. Presenza dei ferri di armatura della esistente soletta con conseguente necessità di un numero maggiore di connettori e distanziatori alla esistente soletta, tali da garantire un copriferro minimo di 2 cm. ;
7. Vibrazioni causate dalla prematura apertura al traffico veicolare che possono avere causato microfratture con conseguente progressivo ammaloramento dei nuovi getti.
8. Le demolizioni di progetto mediante idrodemolizione, sono state eseguite con demolitori meccanici e questo può aver causato microlesioni sul supporto compromettendo l'adesione del successivo getto.
9. Modalità esecutive poco curate nelle seguenti fasi: a)pulizia dei ferri eseguita con ferro in opera e non preliminarmente alla posa, questa non garantisce una rimozione della ruggine all'intradosso dei ferri (Allegato 38); b)scarsa pulizia del sottofondo con presenza di detriti e polveri
(Allegato 39 e 39a); c)getto eseguito in presenza di acqua in corrispondenza dei giunti da dove sono partite le prime fessurazioni (Allegati 40a‐b‐c); d) problematiche legate ad una scarsa efficacia dei connettori che, come risulta dal verbale del 22 marzo 2017 (Allegato 43), in maggior parte non risultavano ancorati con resine”4. Se da un lato la parte attrice ha addotto tali conclusioni a sostegno della propria tesi di responsabilità dell'appaltatore, dall'altro lato quest'ultimo, neppure costituito in giudizio, non ha offerto prova di avere correttamente adempiuto all'obbligazione assunta.
Devono quindi ritenersi condivisibili, poiché congruamente motivate e rese a seguito di un puntuale esame dello stato dei luoghi, le considerazioni formulate dal CTU in ordine ai vizi lamentati.
Non sono rilevanti, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'appaltatore, eventuali carenze progettuali o negligenze del direttore dei lavori.
In primo luogo, infatti, l'appaltatore, gravato dall'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. è tenuto ad espletare l'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (cfr. Cass. Civ., n. 15732/2018).
Conseguentemente, il convenuto avrebbe dovuto segnalare eventuali carenze progettuali o direttive che avrebbero potuto inficiare la corretta realizzazione dell'opera, ciò che invece non risulta dimostrato.
In secondo luogo, le concorrenti responsabilità sarebbero comunque solidali nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per cui in nessun caso l'appaltatore potrebbe beneficiare di un esonero da responsabilità in caso di inadempimenti altrui che abbiano comunque concorso, unitamente all'inadempimento dell'appaltatore, a causare il danno al committente, laddove la ripartizione interna di responsabilità tra condebitori solidali presuppone una specifica domanda in tal senso (cfr. Cass. Civ., n. 14378/2023), che nel caso di specie è assente.
2.1. Sulla domanda di risoluzione
Acclarata quindi l'esistenza dei vizi e la loro imputabilità all'operato dell'appaltatore, occorre esaminare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento formulata dall'attrice.
Tale domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 1668 c.c., “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
4 La disposizione codicistica prevede dunque, ai fini della risoluzione del contratto di appalto, non già la mera presenza di vizi nell'opera, bensì la presenza di difformità o vizi “tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (cfr. Cass. Civ., n. 5250/2004).
Tale criterio discretivo non viene meno in applicazione della disciplina sui contratti pubblici, posto che le disposizioni speciali integrano ma non sostituiscono le norme generali sui contratti in generale e quelle specifiche relative ai singoli contratti (cfr. Cass. Civ., n. 10968/2023).
Ne deriva che, se da un lato l'art. 136 D.Lgs 163/2006 ratione temporis applicabile consente la risoluzione in caso di grave inadempimento dell'appaltatore, dall'altro lato il concetto di grave inadempimento va valutato ai sensi dell'art. 1668 c.c., e deve quindi ritenersi insussistente in assenza di vizi che determinino la totale inidoneità dell'opera.
Nel caso di specie, il presupposto di gravità cui all'art. 1668 c.c. non sussiste.
In primo luogo, occorre considerare che l'oggetto principale dell'appalto, così come definito nel contratto del 23/09/2015, riguardava la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali del viadotto, e non direttamente il risanamento della struttura in calcestruzzo.
I distacchi di calcestruzzo si sono manifestati durante l'esecuzione dei lavori, laddove, secondo la parte attrice, tali distacchi erano “probabilmente dovuti anche ad uno stato di pregresso ammaloramento visibile nell'ossidazione dei ferri d'armatura”5.
Alla luce di tale fatto, la direzione dei lavori ha emesso l'ordine di servizio n. 2 del 10/02/2016, con cui è stato ordinato all'appaltatore di “verificare in modo continuo la compattezza del cordolo e della soletta nelle fasi lavorative, provvedendo alla tempestiva rimozione di eventuali frammenti di calcestruzzo 5 Cfr. pag. 8 della citazione 5 pericolanti in modo tale da garantire l'integrità della struttura. Dare corso alla riparazione e al ripristino dei distacchi di calcestruzzo avvenuti al disotto della soletta stradale utilizzando idonei ed efficaci materiali approvati dalla scrivente Direzione Lavori”6.
Rispetto all'oggetto principale del contratto, ossia la manutenzione delle barriere stradali, il risanamento della struttura in calcestruzzo del viadotto costituiva una prestazione senz'altro rilevante, ma comunque accessoria, come si evince dalla comparazione dei valori contrattuali.
Infatti, il valore originario del contratto oggetto di causa, relativo alla manutenzione delle barriere stradali, era pari a € 861.898,08, mentre l'affidamento delle ulteriori opere di risanamento ha determinato un aumento dell'importo contrattuale pari a € 72.770,58, come si evince dallo schema di atto di sottomissione7.
In secondo luogo, non risulta che i difetti dell'opera abbiano in concreto pregiudicato l'idoneità dell'opera appaltata. Infatti, nell'ordine di servizio n. 3 del 25/11/2016, sebbene si dia atto degli ammaloramenti presenti, non si attesta l'assoluta inutilizzabilità del piano viabile oggetto delle lavorazioni, né l'attrice ha svolto specifiche allegazioni sul punto.
Per tali ragioni, si deve concludere che, sebbene l'appaltatore abbia eseguito la prestazione in modo inesatto, non può tuttavia ritenersi che gli errori esecutivi commessi abbiano reso l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. per la risoluzione del contratto di appalto.
La domanda di risoluzione deve quindi essere rigettata.
2.2. Sul risarcimento del danno
Se per un verso non sussistono i presupposti per la risoluzione, per altro verso resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di risarcire il danno conseguente ai vizi dell'opera, consistito in particolare nei costi di ripristino dell'opera medesima.
L'attrice ha allegato pregiudizi distinti, uno riferito alla campata n. 14 del ponte, rispetto alla quale sarebbe stato eseguito un intervento “pilota”, e gli altri riferiti alle altre campate del viadotto, laddove il risarcimento viene in entrambi i casi parametrato sui costi sopportati per l'esecuzione dei lavori di risanamento.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Il CTU, dopo avere descritto i vizi riscontrati e la loro causalità, ha rilevato che “Per tali ammaloramenti l'impresa ha eseguito dei ripristini nel periodo agosto‐ottobre 2016, alcuni usando gli stessi materiali previsti in progetto, ovvero betoncino confezionato in cantiere (agosto settembre 2016), ed altri con materiali diversi, ovvero malta premiscelata(ottobre 2016), per questi ultimi le prove eseguite hanno dato risultati migliori di quelli eseguiti con i materiali di progetto, come dichiarato dalla stessa impresa nella nota allegata
(Allegato 30). L' ha contestato la esecuzione degli interventi di contratto con ordini di servizio n. 3 del Pt_1 novembre 2016 e ordini di servizio n. 4 del dicembre 2016, confermando all'impresa la bontà di metodologie e materiali previsti in progetto (Allegati 31 – 32). Successivamente nel marzo 2017 è stato eseguito da con Pt_1 altra impresa, il ripristino della campata 14 sud, usando un betoncino premiscelato di altro fornitore con le stesse metodologie di progetto, che ha dato esito positivo. Visto quanto sopra e considerate le cause che hanno prodotto gli ammaloramenti manifestati, si ritiene che per tutte le campate in carreggiata sud direzione Roma, ad eccezione della campata n. 3, e quindi per n. 17 campate, sia necessario provvedere al completo ripristino;
invece per la carreggiata nord direzione Firenze il ripristino sia da eseguire per le campate 2,4,5,6 e 8 per un totale di 22 campate tra carreggiata sud e nord. L'entità dei ripristini da eseguire, calcolato con gli articoli di tariffa del
CME di PVTS (Allegato 19) e con le misure adottate nel libretto delle misure del Sal n. 3 (Allegato 23), è il seguente: Considerata la necessità di ripristinare n. 22 campate l'entità dei ripristini è pari a: n. 22 campate x €
10.129,10 = € 222.840,20”8.
L'attrice, pur utilizzando le risultanze della CTU a sostegno della propria tesi circa l'esistenza dei vizi e la loro imputabilità all'appaltatore, prescinde poi dalla medesima relazione in punto di quantificazione del danno.
Sennonché, da un lato non vi è alcuna specifica contestazione della quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU, e dall'altro lato l'allegazione dei maggiori costi subiti è del tutto carente in punto di causalità, atteso che l'attrice si è limitata ad allegare i costi pagati ai singoli soggetti intervenuti sul cantiere, senza tuttavia fornire una specifica descrizione di quale sarebbe l'intervento eseguito da ciascuna ditta intervenuta in sostituzione, con ciò precludendo la possibilità di valutare l'effettiva pertinenza delle opere svolte rispetto al mero ripristino dei vizi.
Per un verso, infatti, il medesimo CTU, nell'esaminare le osservazioni delle parti, ha evidenziato come “Si ritiene sottostimata la quantificazione di Aries in quanto non è da escludere che le attuali lesioni si possano propagare alla intera soletta;
è invece sovrastimata la quantificazione di che, solo per propria Pt_1 cautela, vorrebbe ripristinare anche le solette integre a meno della campata 14 sud. In merito alla quantificazione della entità si ritiene valido il prezziario di contratto”9. Per altro verso, in base ai principi generali della responsabilità civile, non è risarcibile il costo sostenuto per ottenere un'opera diversa e migliore rispetto a quella originariamente demandata all'appaltatore, dovendo il committente conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. Civ., n.
4161/2015).
Nel caso di specie, a fronte della quantificazione dei costi di ripristino, così come configurata dal CTU, in complessivi € 222.840,20, l'attrice non ha né svolto specifiche contestazioni in ordine a tale quantificazione, né ha dato conto delle ragioni del ragguardevole scostamento rispetto a quanto domandato, considerato che l'attrice ha allegato costi di ripristino per complessivi € 1.110.675,83, e dunque in misura finanche superiore al valore complessivo del contratto oggetto di causa, comprensivo sia della manutenzione delle barriere stradali (€
861.898,08) che delle ulteriori opere di risanamento (€ 72.770,58), come si evince dallo schema di atto di sottomissione10.
Alla luce di tali elementi, il danno risarcibile va quantificato in € 222.840,20, ossia in misura pari alle lavorazioni indicate come necessarie dal CTU e non contestate né in punto di an né in punto di quantum, mentre va disattesa la domanda attorea di risarcimento in maggior misura, non essendovi prova dell'effettiva sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento e i maggiori costi sostenuti.
Non è invece risarcibile il danno che l'attrice assume di aver subito in ragione dei costi sopportati per il ripristino della campata n. 14, eseguito prima dell'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo. Quest'ultimo, infatti si è svolto dopo l'esecuzione dei lavori, allorquando lo stato dei luoghi, in relazione alla suddetta campata, era già stato modificato da parte dell'attrice. Conseguentemente, non è possibile ravvisare, sulla base di elementi oggettivi e razionalmente verificabili, la effettiva presenza di vizi imputabili all'operato dell'appaltatore sulla campata in questione, né tanto meno è possibile verificare, in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, l'entità degli interventi di ripristino effettivamente necessari ad eliminare gli asseriti vizi.
Neppure può supplire a tale carenza probatoria una consulenza tecnica di parte, trattandosi di un'allegazione difensiva e non già di un elemento di prova (cfr. Cass. Civ., n. 1614/2022). Del resto, la stessa attrice ha dedotto come l'ATP sia stato introdotto in quanto “l'esecuzione di tali 10 Cfr. doc. 12 di parte attrice 8 lavorazioni avrebbe alterato lo stato dei luoghi, con conseguente impossibilità di verificare quanto eseguito dal
e di dimostrare il grave inadempimento di quest'ultimo”11. CP_1
Pertanto, tale voce di pregiudizio non può essere riconosciuta per difetto di prova.
2.3. Sulla restituzione del corrispettivo
L'attrice ha poi domandato, in ragione della risoluzione contrattuale, la restituzione dell'importo corrisposto all'appaltatore per i lavori eseguiti, con particolare riferimento all'importo corrisposto per le lavorazioni non correttamente eseguite dall'appaltatore sulla soletta n. 14, ad esclusione dei cordoli e delle barriere stradali, al netto dei costi di manodopera sostenuti per dette lavorazioni.
La domanda, sotto questo profilo, è infondata.
Si è già detto sopra che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1668 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto, per cui ne consegue evidentemente che, in assenza di risoluzione, non sussiste alcun diritto restitutorio ma unicamente risarcitorio.
Sotto il profilo risarcitorio, non è evidentemente possibile cumulare la restituzione del corrispettivo pagato con il risarcimento dei costi di ripristino.
Infatti, il risarcimento del danno non può porre il danneggiato in una condizione finanche migliore rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza di inadempimento. Nel caso di specie,
è evidente come la restituzione del corrispettivo unita al risarcimento del danno provoca una sovracompensazione del danno, visto che, in presenza di regolare adempimento, il committente avrebbe comunque dovuto pagare il corrispettivo.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (cfr. Cass. Civ., n. 6009/2012).
Rispetto a tale voce di pregiudizio la domanda va quindi rigettata.
2.4. Sulla penale per il ritardo
L'attrice ha poi domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno da ritardo, parametrato sulla penale contrattuale e calibrato su 177 giorni di ritardo.
La domanda è parzialmente fondata. 11 Cfr. pag. 20 della citazione 9 L'art. 16 del capitolato generale di appalto prevede che, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, in coerenza con l'art. 145 DPR 207/2010.
Nel caso di specie, la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/11/2015, con un termine di ultimazione dei lavori pattuito in 240 giorni e scadente quindi in data 06/07/201612. In data
04/07/2016 i lavori sono stati sospesi in ragione della necessità di una perizia di variante tecnica suppletiva, e sono poi ripresi in data 11/10/2016, con termine per l'ultimazione in data
13/12/201613. Quest'ultimo termine è stato prorogato fino al 02/01/2017, mentre i lavori sono stati ultimati il 28/06/2017, come risulta dal relativo certificato emesso dalla stazione appaltante14.
Il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha riferito al riguardo che “Alla data di arresto delle lavorazioni avvenuto in data 15 marzo 2017 l'impresa aveva eseguito il 100% dei lavori contrattuali ed il 100 % dei lavori relativi alla PVTS come risulta dal sal 3 relativo ai lavori contrattuali (Allegato 27) e dalla bozza di sal 4 relativo ai maggiori lavori di PVTS (Allegato 28)”15.
Inoltre, nel rispondere al quesito n. 3 il CTU ha riferito che “L'impresa opera in cantiere fino al 15 marzo 2017 nella esecuzione dei ripristini all'intradosso della soletta, non sono stati eseguiti ripristini in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario. L'unico impedimento fisico esistente per la prosecuzione dei Contr lavori di PVTS, è dovuto al mancato coordinamento con per la esecuzione dei lavori sulla sovrastante campata, l'impedimento è perdurato fino al giorno 07 febbraio 2017 nel quale con e‐mail comunicava le procedure da adottare per il proprio servizio di assistenza lungo la linea ferroviaria e propedeutiche all'avvio dei lavori (Allegato 47)”16.
L'attrice, sebbene abbia agito in giudizio adducendo la CTU a fondamento delle proprie pretese, non ha né argomentato in ordine alla diversa data di completamento dei lavori indicata dal CTU, né ha comunque contestato tali conclusioni.
Conseguentemente, se da un lato sussiste effettivamente un ritardo nell'ultimazione dei lavori, dall'altro lato tale ritardo non può quantificarsi nella misura pretesa dalla parte attrice.
In primo luogo, infatti, a fronte di un termine contrattuale pattuito nella data del 02/01/2017, il
CTU ha evidenziato come i lavori fossero completati alla data del 15/03/2017. In secondo luogo, il medesimo ausiliario ha rilevato come fino al 07/02/2017 vi fosse un impedimento all'esecuzione dei lavori dato dalla necessità di coordinamento con l'amministrazione ferroviaria.
Conseguentemente, il ritardo nell'ultimazione dei lavori può ravvisarsi dal 07/02/2017 al
15/03/2017, per complessivi 36 giorni.
Come detto sopra, la penale contrattuale è prevista nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale. Tale importo, che funge da base di calcolo, non può essere individuato nell'importo complessivo delle lavorazioni, ma unicamente nello specifico importo contrattuale corrispondente ai lavori di cui alla perizia di variante.
Infatti, se per un verso il contratto originario prevedeva un corrispettivo di € 861.898,08, per altro verso il CTU ha rilevato, senza contestazioni di parte, come “I lavori sono stati consegnati in data 09 novembre 2015, successivamente con verbale di accordo del 23 dicembre 2015 veniva condiviso dalle parti il progetto costruttivo;
i lavori contrattuali sono stati ultimati in data 04 luglio 2016 come risulta dagli atti contabili relativi al sal n. 3 (Allegato 27) e quindi entro il termine ultimo contrattuale del 06 luglio 2016; in data 30 settembre 2016 veniva autorizzata un Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva e stilato l'atto di sottomissione relativo alla PVTS (Allegato 10) che ha introdotto nuove lavorazioni riguardanti in particolare interventi di risanamento da eseguire all'intradosso della soletta per importo suppletivo pari ad € 72,770,50 netti”17.
Non è dunque corretto assumere, quale base di calcolo della penale, il valore complessivo del contratto comprensivo delle lavorazioni originarie e di quelle aggiuntive, successivamente disposte, poiché il ritardo ha riguardato non il primo ma il secondo segmento, ossia unicamente l'ultimazione dei lavori aggiuntivi commissionati nella perizia di variante, per un importo di €
72.770,50. Tale è dunque l'importo da prendere a riferimento per il calcolo della penale, con un importo giornaliero dell'uno per mille, pari a € 72,77, da moltiplicare per 36 giorni, per un importo complessivo di € 2.619,72.
3. Conclusioni
In conclusione, mentre non è fondata la domanda di risoluzione del contratto, è parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno, nella misura di complessivi € 225.459,92, di cui
€ 222.840,20 per costi di ripristino ed € 2.619,72 a titolo di penale per il ritardo.
Trattandosi di obbligazione di valore, la somma in questione deve essere oggetto di rivalutazione, da calcolare secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti a 17 Cfr. pag. 15 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 11 decorrere dalla data della CTU che tali danni ha calcolato con valori attuali, e dunque dal
17/09/2018.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie la parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Sulla somma rivalutata decorrono tuttavia gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, parametrato sull'importo per il quale la domanda è stata accolta, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei relativi parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non particolare complessità della controversia, nonché degli esborsi per contributo unificato e bollo, pari a € 1.713,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di di € Controparte_1 Parte_1
225.459,92, oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal 17/09/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per esborsi.
Perugia, 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte attrice 2 Cfr. doc. 6 di parte attrice 2 3 Cfr. pag. 16 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 4 Cfr. pag. 17 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 3 6 Cfr. doc. 9 di parte attrice 7 Cfr. doc. 12 di parte attrice 6 8 Cfr. pag. 16 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 9 Ibidem 7 12 Cfr. doc. 6 di parte attrice 13 Cfr. doc. 13 di parte attrice 14 Cfr. doc. 21 di parte attrice 15 Cfr. pag. 22 della CTU prodotta come doc. 34 di parte attrice 16 Cfr. pag. 21 della CTU 10