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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1099/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Vincenti e dall'Avv. Valentina Centi
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Bachi e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Enrico Cristiani
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 6/12/2024, “in modifica dei provvedimenti disposti con decreto del 29.12.2020 (all'interno del procedimento recante R.G. nr. Per_ Per_ 1556/2020), contrariis reiectis, 1) che le figlie e continuino ad avere il collocamento prevalente presso la madre, confermando la frequentazione così come si svolge ad oggi, ma prevedendo la possibilità per il padre, laddove le figlie lo desiderino, di frequentarle anche in giorni ulteriori rispetto a quelli previsti con il provvedimento di cui si è chiesto la modifica con
l'introduzione del presente giudizio, come di fatto sta accadendo, soprattutto nel periodo delle ferie estive, che hanno trascorso quasi interamente, nel mese di agosto, con il padre e la di lui compagna;
2) Dichiarare il ricorrente tenuto al versamento di un contributo al mantenimento consistente in una somma minore dei € 500,00 mensili, cui ad oggi è obbligato, nella misura che verrà ritenuta equa dall'Ill.mo Collegio Giudicante, in considerazione della maggiore frequentazione con le figlie, del deterioramento delle sua condizioni economiche e della mutata (in melius) condizione economica della madre”; per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, “chiede la conferma dei provvedimenti disposti dal Tribunale di Pisa con Decreto del 29.12.2020 (emesso nel procedimento recante Rg. 1556/2020) nonché la conferma del Decreto pronunciato, sempre dal
Tribunale di Pisa, in data 26.01.2022 (nel giudizio Rg. 833/2021) ed ordinante al datore di lavoro del Sig. il pagamento diretto del contributo previsto a carico dell'odierno ricorrente per il Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie. Conseguentemente, chiede di rigettare integralmente - per tutte le ragioni illustrate nella Memoria di Costituzione datata 06.06.2024 - le domande svolte dal Sig.
con il ricorso introduttivo del procedimento in questione (Rg. 1099/2024). Chiede, Parte_1 poi, che l'Ill.mo Tribunale adito la autorizzi a scegliere il medico di base per la figlia Persona_3
e che condanni il Sig. a rimborsarle in un'unica soluzione il 50% delle spese Parte_1 straordinarie anticipate per le figlie minori dal 29.12.2020 ad oggi ammontanti a complessivi €.
2.505,51 nonché l'adeguamento istat sul mantenimento ordinario mai corrisposto pari a totali €.
68,88.=. Il tutto, con vittoria di spese e onorari legali, e con distrazione degli stessi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 11/4/2024, il Sig. , premesso di aver intrattenuto Parte_1 con la Sig.ra una relazione di convivenza more uxorio a partire dall'anno 2008, dalla CP_1
Per_ quale nascevano le figlie (29/11/2009) e (23/01/2012), relazione cessata nel luglio 2020, Per_2
ha chiesto la modifica delle condizioni attualmente vigenti in materia di affidamento, diritto di visita e mantenimento delle minori, stabilite dal Tribunale di Pisa con decreto del 29/12/2020 all'esito del procedimento iscritto al R.G.N. 1556/2020, definito su conclusioni congiunte delle parti.
In particolare, con il citato decreto, Il Tribunale disponeva quanto segue: “L'assegno di mantenimento Per_ Per_ viene fissato in € 250,00 per ciascuna figlia, a carico del padre (…) 1) Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma;
2) Il padre terrà con sé le minori un fine settimana alternato con la mamma dal sabato al lunedì mattina, tutte le settimane il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
3) Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé le bambine 15 giorni consecutivi in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Durante le festività natalizie 7 giorni e durante quelle pasquali 3 giorni secondo il principio di alternanza dei principali giorni di festa;
5) i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche- tasse di iscrizione, libri, cancelleria di base, trasporto, mensa, gite scolastiche sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spese presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Ai tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica nel termine di 10 giorni;
6) Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- il peggioramento delle proprie condizioni economiche, rappresentando che, già al momento della sottoscrizione delle conclusioni congiunte, risultava gravato da rilevanti impegni economici nei confronti di finanziarie, contratti nell'interesse del nucleo familiare, per un esborso complessivo mensile pari a circa € 700,00, così ripartito: i) € 300,00 circa per un finanziamento con Unicredit;
ii)
€ 210,39 circa per l'acquisto dell'autoveicolo targato EN714WH; iii) € 118,45 circa per un finanziamento con iv) € 30,00 per l'acquisto di arredi dell'ex casa familiare. Tali Parte_2 obbligazioni gli avevano reso difficile adempiere con regolarità all'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, nonché rispettare le scadenze relative ai propri debiti, con la conseguente attivazione, da parte di Banca Ifis NPL Investing S.p.a., di una proceduta di pignoramento del quinto dello stipendio. Inoltre, la Sig.ra otteneva, con provvedimento del Tribunale di Pisa, l'ordine CP_1
di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del suo datore di lavoro;
- il miglioramento delle condizioni personali del ricorrente, il quale, dopo due anni dalla fine della relazione con la Sig.ra aveva intrapreso un nuovo e stabile rapporto sentimentale con la Sig.ra CP_1
presso la cui abitazione aveva trasferito il proprio domicilio. Tale nuova situazione CP_2
abitativa, nonché gli ottimi rapporti instauratisi tra le figlie e la nuova compagna, gli consentivano di ampliare il regime di frequentazioni con le minori, le quali avevano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, manifestando nel contempo più insofferenza nei confronti della madre.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto il collocamento paritario delle minori presso ciascun genitore a settimane alterne, nonché l'adozione di un regime di mantenimento diretto;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento a un importo non superiore a € 100,00 mensili per ciascuna figlia.
1.2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso;
ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione del Tribunale a scegliere il medico Per_ di base per la figlia e la condanna del Sig. a rimborsarle in un'unica soluzione il 50% Pt_1
delle spese straordinarie anticipate per le figlie minori dal 29/12/2020 ad oggi ammontanti a complessivi € 2.505,51, nonché l'adeguamento Istat mai corrisposto pari a totali € 68,88.
1.3. All'udienza dell'1/10/2024, il Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, ha Per_ proceduto all'ascolto delle minori e . Per_2
1.4. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, rinunciando alla domanda di modifica del regime di collocamento paritario delle minori.
1.5. All'udienza del 17/4/2025, le parti hanno dichiarato che la questione concernente il consenso
Per_ relativo alla scelta del medico per la minore è stata superata, avendo il Sig. prestato il Pt_1
proprio assenso nel mese di gennaio 2025; il Giudice Delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
************
2. In diritto
2.1. Preliminarmente, deve ritenersi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro irrilevanza ai fini della decisione, essendo stata la causa istruita in maniera esaustiva mediante la documentazione prodotta e l'ascolto delle minori.
2.2. Sulla regolamentazione del collocamento delle minori e del diritto di visita del padre
2.2.1. La richiesta formulata dal Sig. volta ad ottenere l'instaurazione di un regime di Pt_1
Per_ collocamento paritario delle figlie e presso ciascun genitore, con modalità a settimane Per_2
alterne – domanda successivamente abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, ma che può tuttavia essere vagliata dal Collegio in considerazione della natura indisponibile dei diritti coinvolti –, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2.2. Dall'ascolto diretto delle minori è emersa in maniera chiara e coerente la volontà di entrambe di mantenere inalterato l'attuale regime di frequentazione con il padre. In particolare, ha Per_2 dichiarato: “Per ora preferirei che le cose rimanessero così. Tutta la settimana a dormire da BB Per_ è troppo”; mentre ha riferito: “Mi trovo bene con questa organizzazione”; “Mi trovo meglio così, non una settimana da uno e una settimana dall'altro” (cfr. verbale di udienza del 1/10/2024).
Sebbene il Tribunale non sia vincolato a recepire automaticamente la volontà espressa dalle minori, dovendone altresì valutare l'eventuale condizionamento e l'assenza di coinvolgimento nel conflitto genitoriale (Cass. civ. n. 16231/2023), tale volontà deve essere comunque debitamente considerata e può essere disattesa solo in presenza di un rigoroso accertamento della sua contrarietà all'interesse superiore delle stesse.
Per_
2.2.3. Nel caso in esame, le dichiarazioni rese da e , rispettivamente sedicenne e tredicenne, Per_2
appaiono esenti da condizionamenti, espressione di una capacità di discernimento adeguata all'età, nonché fondate su elementi concreti quali le loro consolidate abitudini di vita, tra cui l'attività scolastica e le relazioni sociali instaurate nella zona di residenza della madre ( : “da mamma è Per_2
meglio perché la mattina mi sveglio alle 6 per entrare a scuola anche se entro alle 8. Ma BB sta
a Capannoli, quindi a che ora mi devo svegliare? Poi da mamma ho anche gli amici, se voglio uscire;
Per_
“Da mamma ci sono gli amici e quindi esco e poi la scuola è più vicina”; “Ormai in questa situazione di BB e mamma dopo quattro anni ci sono abituata”, cfr. verbale di udienza del
20/3/2024).
Pertanto, si ritiene maggiormente confacente all'interesse delle minori preservare tale equilibrio di vita, considerato che la richiesta paterna di collocamento a settimane alternate, ove accolta, risulterebbe eccessivamente impattante su abitudini ormai radicate e, allo stato, non giustificata da esigenze superiori delle ragazze.
Resta inteso che eventuali modifiche al regime di frequentazione potranno essere adottate in futuro, in via consensuale tra le parti, ove compatibili con l'interesse delle minori, tenuto conto anche delle positive dichiarazioni da esse rese nei confronti del padre e della sua attuale compagna, nonché della progressiva maturazione delle minori stesse, le quali potranno esprimere sempre più autonomamente le proprie preferenze nella gestione del proprio tempo.
2.3. Sulla regolamentazione del contributo economico
2.3.1. Deve essere rigettata anche la domanda proposta dal Sig. , volta a ottenere la modifica Pt_1 dell'obbligo contributivo in favore delle minori, stabilito a suo carico con decreto del Tribunale di
Pisa del 29/12/2020.
2.3.2. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “La revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo” (Cass. civ. n. 18608/2021).
In altri termini, il Tribunale, nell'esercizio del potere di revisione, non è chiamato a procedere a una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno, bensì a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.
2.3.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dedotto due distinti motivi a fondamento della propria istanza: da un lato, l'aumento del tempo di permanenza delle figlie presso di sé, correlato al miglioramento delle sue condizioni personali, a seguito dell'instaurazione di una stabile relazione con la Sig.ra dall'altro, il peggioramento della propria situazione economica, dovuto CP_2 all'intervenuto pignoramento da parte di Banca Ifis NPL Investing S.p.a. e alla trattenuta sullo stipendio ad opera della Sig.ra per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti CP_1 delle figlie.
Con riferimento al primo profilo, è sufficiente richiamare il rigetto della richiesta di ampliamento del regime di frequentazione delle minori, da cui consegue l'insussistenza di un mutamento nella ripartizione del tempo genitoriale che possa giustificare una revisione in senso riduttivo del contributo economico.
Quanto al secondo profilo, le circostanze allegate dal ricorrente non integrano sopravvenienze in senso proprio, atteso che le obbligazioni finanziarie di cui si duole (rate di finanziamenti e prestiti contratti con istituti di credito), erano già in essere alla data di adozione del provvedimento del 2020, come dallo stesso dichiarato nel proprio atto introduttivo, evidenziando come “già al momento della firma delle conclusioni congiunte, aveva dei forti impegni economici nei confronti di finanziarie, per un esborso complessivo di quasi 700,00 euro mensili” (cfr. p. 3, ricorso) e confermato all'udienza del
“sul conto ho due pignoramenti, uno della signora mentre l'altro pignoramento fa riferimento al finanziamento della preso nel 2016-2017; dopo questo finanziamento non ne ho presi altri” Pt_2
(cfr. verbale di udienza del 24/7/2024).
Il procedimento esecutivo promosso dalla finanziaria rappresenta, pertanto, una mera conseguenza dell'inadempimento a obbligazioni assunte in epoca precedente e non costituiscono circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della revisione dell'assegno di mantenimento.
Parimenti, non può considerarsi sopravvenuta, ma solo attuativa dell'obbligo già in essere, la disposizione con cui il Tribunale ha autorizzato il versamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro in favore della Sig.ra CP_1 A ciò si aggiunge che, dalla documentazione prodotta in giudizio, non emerge alcuna significativa variazione delle condizioni economiche del ricorrente rispetto alla situazione preesistente. In particolare, egli continua a percepire un reddito mensile netto pari a circa € 1.700,00 (doc. 8, fascicolo di parte ricorrente) e non sostiene spese per l'abitazione, vivendo presso l'immobile di proprietà della compagna, la quale “paga il mutuo e le bollette” (cfr. verbale di udienza del 24/7/2024).
2.3.4. Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi insussistente una significativa modifica della situazione economico-patrimoniale del Sig. rispetto al momento in cui venne Pt_1 determinato l'obbligo contributivo, con conseguente rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle minori.
2.4. Sulla domanda riconvenzionale della Sig.ra CP_1
Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Sig.ra volta CP_1
a ottenere la condanna del Sig. al rimborso delle spese straordinarie anticipate, nonché alla Pt_1 corresponsione dell'adeguamento Istat sul mantenimento ordinario
Detta domanda, infatti, risulta assoggettata a un rito processuale differente rispetto a quello previsto per i procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, pertanto, non è suscettibile di cumulo nel medesimo giudizio (Trib. Verona, 20 ottobre 2024)
Invero, trattandosi di controversie tra le medesime parti, ma connesse solo parzialmente sotto il profilo della causa petendi, esse sono riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 33 c.p.c. Si tratta, dunque, di un'ipotesi non ricompresa tra quelle previste dall'art. 40 c.p.c., il quale – secondo consolidata giurisprudenza – ammette il cumulo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di forme qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.) (Cass. civ., nn. 20638/2004, 11828/2009, 18870/2014).
2.5. Spese
Stante il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Sig.ra le spese di lite devono CP_1 essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico del Sig. , in ragione Pt_1 della soccombenza, e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, in assenza di nota spese, con applicazione dei valori tra i minimi e i medi per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso, avuto riguardo delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'attività difensiva svolta.
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Veronica Bachi e dell'Avv. Emilio Cristiani che hanno dichiarato di esserne antistatari.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna Parte_1 al pagamento dei restanti 2/3, spese che liquida per l'intero in € 5.000,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Veronica Bachi e Enrico Cristiani, dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1099/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Vincenti e dall'Avv. Valentina Centi
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Bachi e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Enrico Cristiani
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 6/12/2024, “in modifica dei provvedimenti disposti con decreto del 29.12.2020 (all'interno del procedimento recante R.G. nr. Per_ Per_ 1556/2020), contrariis reiectis, 1) che le figlie e continuino ad avere il collocamento prevalente presso la madre, confermando la frequentazione così come si svolge ad oggi, ma prevedendo la possibilità per il padre, laddove le figlie lo desiderino, di frequentarle anche in giorni ulteriori rispetto a quelli previsti con il provvedimento di cui si è chiesto la modifica con
l'introduzione del presente giudizio, come di fatto sta accadendo, soprattutto nel periodo delle ferie estive, che hanno trascorso quasi interamente, nel mese di agosto, con il padre e la di lui compagna;
2) Dichiarare il ricorrente tenuto al versamento di un contributo al mantenimento consistente in una somma minore dei € 500,00 mensili, cui ad oggi è obbligato, nella misura che verrà ritenuta equa dall'Ill.mo Collegio Giudicante, in considerazione della maggiore frequentazione con le figlie, del deterioramento delle sua condizioni economiche e della mutata (in melius) condizione economica della madre”; per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, “chiede la conferma dei provvedimenti disposti dal Tribunale di Pisa con Decreto del 29.12.2020 (emesso nel procedimento recante Rg. 1556/2020) nonché la conferma del Decreto pronunciato, sempre dal
Tribunale di Pisa, in data 26.01.2022 (nel giudizio Rg. 833/2021) ed ordinante al datore di lavoro del Sig. il pagamento diretto del contributo previsto a carico dell'odierno ricorrente per il Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie. Conseguentemente, chiede di rigettare integralmente - per tutte le ragioni illustrate nella Memoria di Costituzione datata 06.06.2024 - le domande svolte dal Sig.
con il ricorso introduttivo del procedimento in questione (Rg. 1099/2024). Chiede, Parte_1 poi, che l'Ill.mo Tribunale adito la autorizzi a scegliere il medico di base per la figlia Persona_3
e che condanni il Sig. a rimborsarle in un'unica soluzione il 50% delle spese Parte_1 straordinarie anticipate per le figlie minori dal 29.12.2020 ad oggi ammontanti a complessivi €.
2.505,51 nonché l'adeguamento istat sul mantenimento ordinario mai corrisposto pari a totali €.
68,88.=. Il tutto, con vittoria di spese e onorari legali, e con distrazione degli stessi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 11/4/2024, il Sig. , premesso di aver intrattenuto Parte_1 con la Sig.ra una relazione di convivenza more uxorio a partire dall'anno 2008, dalla CP_1
Per_ quale nascevano le figlie (29/11/2009) e (23/01/2012), relazione cessata nel luglio 2020, Per_2
ha chiesto la modifica delle condizioni attualmente vigenti in materia di affidamento, diritto di visita e mantenimento delle minori, stabilite dal Tribunale di Pisa con decreto del 29/12/2020 all'esito del procedimento iscritto al R.G.N. 1556/2020, definito su conclusioni congiunte delle parti.
In particolare, con il citato decreto, Il Tribunale disponeva quanto segue: “L'assegno di mantenimento Per_ Per_ viene fissato in € 250,00 per ciascuna figlia, a carico del padre (…) 1) Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma;
2) Il padre terrà con sé le minori un fine settimana alternato con la mamma dal sabato al lunedì mattina, tutte le settimane il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
3) Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé le bambine 15 giorni consecutivi in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Durante le festività natalizie 7 giorni e durante quelle pasquali 3 giorni secondo il principio di alternanza dei principali giorni di festa;
5) i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche- tasse di iscrizione, libri, cancelleria di base, trasporto, mensa, gite scolastiche sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spese presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Ai tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica nel termine di 10 giorni;
6) Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- il peggioramento delle proprie condizioni economiche, rappresentando che, già al momento della sottoscrizione delle conclusioni congiunte, risultava gravato da rilevanti impegni economici nei confronti di finanziarie, contratti nell'interesse del nucleo familiare, per un esborso complessivo mensile pari a circa € 700,00, così ripartito: i) € 300,00 circa per un finanziamento con Unicredit;
ii)
€ 210,39 circa per l'acquisto dell'autoveicolo targato EN714WH; iii) € 118,45 circa per un finanziamento con iv) € 30,00 per l'acquisto di arredi dell'ex casa familiare. Tali Parte_2 obbligazioni gli avevano reso difficile adempiere con regolarità all'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, nonché rispettare le scadenze relative ai propri debiti, con la conseguente attivazione, da parte di Banca Ifis NPL Investing S.p.a., di una proceduta di pignoramento del quinto dello stipendio. Inoltre, la Sig.ra otteneva, con provvedimento del Tribunale di Pisa, l'ordine CP_1
di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del suo datore di lavoro;
- il miglioramento delle condizioni personali del ricorrente, il quale, dopo due anni dalla fine della relazione con la Sig.ra aveva intrapreso un nuovo e stabile rapporto sentimentale con la Sig.ra CP_1
presso la cui abitazione aveva trasferito il proprio domicilio. Tale nuova situazione CP_2
abitativa, nonché gli ottimi rapporti instauratisi tra le figlie e la nuova compagna, gli consentivano di ampliare il regime di frequentazioni con le minori, le quali avevano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, manifestando nel contempo più insofferenza nei confronti della madre.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto il collocamento paritario delle minori presso ciascun genitore a settimane alterne, nonché l'adozione di un regime di mantenimento diretto;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento a un importo non superiore a € 100,00 mensili per ciascuna figlia.
1.2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso;
ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione del Tribunale a scegliere il medico Per_ di base per la figlia e la condanna del Sig. a rimborsarle in un'unica soluzione il 50% Pt_1
delle spese straordinarie anticipate per le figlie minori dal 29/12/2020 ad oggi ammontanti a complessivi € 2.505,51, nonché l'adeguamento Istat mai corrisposto pari a totali € 68,88.
1.3. All'udienza dell'1/10/2024, il Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, ha Per_ proceduto all'ascolto delle minori e . Per_2
1.4. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, rinunciando alla domanda di modifica del regime di collocamento paritario delle minori.
1.5. All'udienza del 17/4/2025, le parti hanno dichiarato che la questione concernente il consenso
Per_ relativo alla scelta del medico per la minore è stata superata, avendo il Sig. prestato il Pt_1
proprio assenso nel mese di gennaio 2025; il Giudice Delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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2. In diritto
2.1. Preliminarmente, deve ritenersi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro irrilevanza ai fini della decisione, essendo stata la causa istruita in maniera esaustiva mediante la documentazione prodotta e l'ascolto delle minori.
2.2. Sulla regolamentazione del collocamento delle minori e del diritto di visita del padre
2.2.1. La richiesta formulata dal Sig. volta ad ottenere l'instaurazione di un regime di Pt_1
Per_ collocamento paritario delle figlie e presso ciascun genitore, con modalità a settimane Per_2
alterne – domanda successivamente abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, ma che può tuttavia essere vagliata dal Collegio in considerazione della natura indisponibile dei diritti coinvolti –, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2.2. Dall'ascolto diretto delle minori è emersa in maniera chiara e coerente la volontà di entrambe di mantenere inalterato l'attuale regime di frequentazione con il padre. In particolare, ha Per_2 dichiarato: “Per ora preferirei che le cose rimanessero così. Tutta la settimana a dormire da BB Per_ è troppo”; mentre ha riferito: “Mi trovo bene con questa organizzazione”; “Mi trovo meglio così, non una settimana da uno e una settimana dall'altro” (cfr. verbale di udienza del 1/10/2024).
Sebbene il Tribunale non sia vincolato a recepire automaticamente la volontà espressa dalle minori, dovendone altresì valutare l'eventuale condizionamento e l'assenza di coinvolgimento nel conflitto genitoriale (Cass. civ. n. 16231/2023), tale volontà deve essere comunque debitamente considerata e può essere disattesa solo in presenza di un rigoroso accertamento della sua contrarietà all'interesse superiore delle stesse.
Per_
2.2.3. Nel caso in esame, le dichiarazioni rese da e , rispettivamente sedicenne e tredicenne, Per_2
appaiono esenti da condizionamenti, espressione di una capacità di discernimento adeguata all'età, nonché fondate su elementi concreti quali le loro consolidate abitudini di vita, tra cui l'attività scolastica e le relazioni sociali instaurate nella zona di residenza della madre ( : “da mamma è Per_2
meglio perché la mattina mi sveglio alle 6 per entrare a scuola anche se entro alle 8. Ma BB sta
a Capannoli, quindi a che ora mi devo svegliare? Poi da mamma ho anche gli amici, se voglio uscire;
Per_
“Da mamma ci sono gli amici e quindi esco e poi la scuola è più vicina”; “Ormai in questa situazione di BB e mamma dopo quattro anni ci sono abituata”, cfr. verbale di udienza del
20/3/2024).
Pertanto, si ritiene maggiormente confacente all'interesse delle minori preservare tale equilibrio di vita, considerato che la richiesta paterna di collocamento a settimane alternate, ove accolta, risulterebbe eccessivamente impattante su abitudini ormai radicate e, allo stato, non giustificata da esigenze superiori delle ragazze.
Resta inteso che eventuali modifiche al regime di frequentazione potranno essere adottate in futuro, in via consensuale tra le parti, ove compatibili con l'interesse delle minori, tenuto conto anche delle positive dichiarazioni da esse rese nei confronti del padre e della sua attuale compagna, nonché della progressiva maturazione delle minori stesse, le quali potranno esprimere sempre più autonomamente le proprie preferenze nella gestione del proprio tempo.
2.3. Sulla regolamentazione del contributo economico
2.3.1. Deve essere rigettata anche la domanda proposta dal Sig. , volta a ottenere la modifica Pt_1 dell'obbligo contributivo in favore delle minori, stabilito a suo carico con decreto del Tribunale di
Pisa del 29/12/2020.
2.3.2. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “La revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo” (Cass. civ. n. 18608/2021).
In altri termini, il Tribunale, nell'esercizio del potere di revisione, non è chiamato a procedere a una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno, bensì a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.
2.3.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dedotto due distinti motivi a fondamento della propria istanza: da un lato, l'aumento del tempo di permanenza delle figlie presso di sé, correlato al miglioramento delle sue condizioni personali, a seguito dell'instaurazione di una stabile relazione con la Sig.ra dall'altro, il peggioramento della propria situazione economica, dovuto CP_2 all'intervenuto pignoramento da parte di Banca Ifis NPL Investing S.p.a. e alla trattenuta sullo stipendio ad opera della Sig.ra per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti CP_1 delle figlie.
Con riferimento al primo profilo, è sufficiente richiamare il rigetto della richiesta di ampliamento del regime di frequentazione delle minori, da cui consegue l'insussistenza di un mutamento nella ripartizione del tempo genitoriale che possa giustificare una revisione in senso riduttivo del contributo economico.
Quanto al secondo profilo, le circostanze allegate dal ricorrente non integrano sopravvenienze in senso proprio, atteso che le obbligazioni finanziarie di cui si duole (rate di finanziamenti e prestiti contratti con istituti di credito), erano già in essere alla data di adozione del provvedimento del 2020, come dallo stesso dichiarato nel proprio atto introduttivo, evidenziando come “già al momento della firma delle conclusioni congiunte, aveva dei forti impegni economici nei confronti di finanziarie, per un esborso complessivo di quasi 700,00 euro mensili” (cfr. p. 3, ricorso) e confermato all'udienza del
“sul conto ho due pignoramenti, uno della signora mentre l'altro pignoramento fa riferimento al finanziamento della preso nel 2016-2017; dopo questo finanziamento non ne ho presi altri” Pt_2
(cfr. verbale di udienza del 24/7/2024).
Il procedimento esecutivo promosso dalla finanziaria rappresenta, pertanto, una mera conseguenza dell'inadempimento a obbligazioni assunte in epoca precedente e non costituiscono circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della revisione dell'assegno di mantenimento.
Parimenti, non può considerarsi sopravvenuta, ma solo attuativa dell'obbligo già in essere, la disposizione con cui il Tribunale ha autorizzato il versamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro in favore della Sig.ra CP_1 A ciò si aggiunge che, dalla documentazione prodotta in giudizio, non emerge alcuna significativa variazione delle condizioni economiche del ricorrente rispetto alla situazione preesistente. In particolare, egli continua a percepire un reddito mensile netto pari a circa € 1.700,00 (doc. 8, fascicolo di parte ricorrente) e non sostiene spese per l'abitazione, vivendo presso l'immobile di proprietà della compagna, la quale “paga il mutuo e le bollette” (cfr. verbale di udienza del 24/7/2024).
2.3.4. Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi insussistente una significativa modifica della situazione economico-patrimoniale del Sig. rispetto al momento in cui venne Pt_1 determinato l'obbligo contributivo, con conseguente rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle minori.
2.4. Sulla domanda riconvenzionale della Sig.ra CP_1
Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Sig.ra volta CP_1
a ottenere la condanna del Sig. al rimborso delle spese straordinarie anticipate, nonché alla Pt_1 corresponsione dell'adeguamento Istat sul mantenimento ordinario
Detta domanda, infatti, risulta assoggettata a un rito processuale differente rispetto a quello previsto per i procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, pertanto, non è suscettibile di cumulo nel medesimo giudizio (Trib. Verona, 20 ottobre 2024)
Invero, trattandosi di controversie tra le medesime parti, ma connesse solo parzialmente sotto il profilo della causa petendi, esse sono riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 33 c.p.c. Si tratta, dunque, di un'ipotesi non ricompresa tra quelle previste dall'art. 40 c.p.c., il quale – secondo consolidata giurisprudenza – ammette il cumulo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di forme qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.) (Cass. civ., nn. 20638/2004, 11828/2009, 18870/2014).
2.5. Spese
Stante il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Sig.ra le spese di lite devono CP_1 essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico del Sig. , in ragione Pt_1 della soccombenza, e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, in assenza di nota spese, con applicazione dei valori tra i minimi e i medi per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso, avuto riguardo delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'attività difensiva svolta.
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Veronica Bachi e dell'Avv. Emilio Cristiani che hanno dichiarato di esserne antistatari.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna Parte_1 al pagamento dei restanti 2/3, spese che liquida per l'intero in € 5.000,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Veronica Bachi e Enrico Cristiani, dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina