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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 26.06.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Mezzacapo (c.f.:
, con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), CodiceFiscale_3
con domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2022,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3456/2022 emesso il 3.09.2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo capitale di euro Controparte_1
7.084,45 oltre interessi e spese, quale debito residuo di un finanziamento stipulato dal con TI BA s.p.a. Pt_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la prescrizione del credito;
il disconoscimento della copia del contratto;
l'omessa notifica della cessione del credito;
la carenza di prova del credito;
l'indeterminatezza del tasso di interesse e del regime finanziario applicato.
Tanto premesso, ha così concluso: “1) In via preliminare accogliere
l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3456/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Alfredo Maffei;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario;
3) In via principale dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza revocarlo per violazione del disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. e per conseguente carenza di legittimazione;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza e
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dalla
[...]
per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare il Controparte_1
D.I. opposto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte del sig. in favore della opposta;
5) In ogni caso e nel Parte_1
merito Revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Dott. Alfredo Maffei perché inefficacie, inammissibile e destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
6) Ordinare alla opposta di produrre gli originali del contratto di finanziamento, piano di ammortamento, condizioni generali di contratto per cui è causa e di tutte le relative cessioni di credito”.
- 2 - Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente, in rito, deve essere respinta l'eccezione di nullità del procedimento di mediazione, sollevata dalla parte opponente in ragione della dedotta incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, nonché del difetto di rappresentanza in capo alla persona fisica presente all'incontro di mediazione per conto dell'opposta.
Dall'intestazione del verbale di mediazione in atti emerge che il procedimento è stato instaurato presso la sede di Napoli nord dell'organismo adito (“InMedio sede di NAPOLI NORD in convenzione ex art. 7 co.2 Dm 180/2010 Reconcilia Adr”). La parte opposta ha, inoltre, prodotto, ad abundantiam, l'accordo siglato tra gli organismi di mediazione InMedio, con sede in Reggio Emilia, e Reconcilia ADR, con sede in Aversa, avente ad oggetto l'utilizzo, da parte del primo, delle sedi e strutture del secondo. Pertanto, l'organismo di mediazione adito ha sede nel circondario del Tribunale di Napoli nord.
- 3 - Quanto all'eccepito difetto di potere rappresentativo in capo alla persona fisica presente all'incontro di mediazione per conto dell'opposta, nel verbale di mediazione si dà atto della qualità di procuratore sostanziale in forza di procura notarile in capo al soggetto in questione, senza che l'opponente abbia dedotto alcunché al fine di confutare tale risultanza, limitandosi ad una contestazione generale ed astratta.
Deve, in definitiva, affermarsi la ritualità del procedimento di mediazione esperito.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- 4 - Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo di un finanziamento Controparte_1
stipulato da con TI BA s.p.a., in virtù Parte_1
dell'acquisto del credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento sottoscritto da , recante le Parte_1
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente: tan, taeg, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico con annotazione di tutti i movimenti inerenti al rapporto (in particolare, gli utilizzi della linea di credito, i pagamenti rateali, gli interessi applicati).
La conclusione del contratto, così come gli utilizzi delle somme, non hanno formato oggetto di contestazione.
Del resto, l'esecuzione del rapporto è dimostrata dall'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso del finanziamento, senza che tali risultanze siano state contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo ad
[...]
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte dell'opponente.
- 5 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 6 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 7 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 8 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato tra TI BA s.p.a e
BA Ifis s.p.a.; la dichiarazione di TI BA s.p.a., originaria titolare, di intervenuta cessione dello specifico credito verso in favore di BA Ifis s.p.a.; l'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale in cui si è data pubblicità al conferimento di ramo di azienda per l'acquisto e la gestione di portafogli di crediti distressed da BA
Ifis s.p.a. ad l'atto ricognitivo del predetto Controparte_1
conferimento, con allegato estratto dell'elenco dei crediti conferiti, tra cui figura la posizione di;
la visura camera da cui Parte_1
emerge il cambio denominazione di in Controparte_1 [...]
Controparte_1
La parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé.
- 9 - Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
- 10 - Ebbene, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta, di cui si è detto, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
Quanto alla comunicazione della cessione, essa è, in ogni caso, avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ulteriori a quelle già esaminate, ed in particolare alla dedotta prescrizione del diritto di credito, ne va, preliminarmente, rilevata la genericità. Ad ogni modo, deve osservarsi che, trattandosi di un rapporto consistente nell'utilizzo protratto nel tempo di una linea di credito, con rimborso rateale, il dies a quo del termine di prescrizione non può logicamente collocarsi anteriormente all'ultimo utilizzo, che dall'estratto conto in atti risulta essere avvenuto in data 29.03.2013. Il decreto ingiuntivo è stato, dunque, notificato entro il termine decennale di prescrizione.
- 11 - In merito all'eccepita omessa notifica delle cessione del credito, si è già detto che tale finalità è, in ogni caso, assolta dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto al disconoscimento della copia del contratto, in mancanza di specifica allegazione dei motivi di pretesa difformità rispetto all'originale, la censura si appalesa destituita di fondamento.
La doglianza concernente la carenza di prova documentale del credito è, invece, superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, l'estratto conto analitico recanti i movimenti contabili inerenti al rapporto, con annotazione degli utilizzi e dei pagamenti rateali, nonché degli interessi applicati, vale, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
La parte opponente, del resto, non ha specificamente contestato le risultanze degli estratti conto, né ha dedotto – tantomeno provato – di aver corrisposto somme diverse ed ulteriori da quelle ivi contabilizzate.
Smentita per tabulas è la censura di indeterminatezza del tan. È, infatti, versato in atti il contratto di finanziamento con indicazione di tan e taeg. La parte opponente, dal suo canto, non ha fornito alcuna
- 12 - specifica indicazione, né riscontro concreto, circa la pretesa applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito.
Quanto alla doglianza di indeterminatezza del regime finanziario applicato, basti rammentare i principi affermati dalla Corte di
Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3456/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 2.600,00 per
- 13 - compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 26.06.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Mezzacapo (c.f.:
, con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), CodiceFiscale_3
con domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2022,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3456/2022 emesso il 3.09.2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo capitale di euro Controparte_1
7.084,45 oltre interessi e spese, quale debito residuo di un finanziamento stipulato dal con TI BA s.p.a. Pt_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la prescrizione del credito;
il disconoscimento della copia del contratto;
l'omessa notifica della cessione del credito;
la carenza di prova del credito;
l'indeterminatezza del tasso di interesse e del regime finanziario applicato.
Tanto premesso, ha così concluso: “1) In via preliminare accogliere
l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3456/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Dott. Alfredo Maffei;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario;
3) In via principale dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza revocarlo per violazione del disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. e per conseguente carenza di legittimazione;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza e
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dalla
[...]
per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare il Controparte_1
D.I. opposto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte del sig. in favore della opposta;
5) In ogni caso e nel Parte_1
merito Revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Napoli Nord – Dott. Alfredo Maffei perché inefficacie, inammissibile e destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
6) Ordinare alla opposta di produrre gli originali del contratto di finanziamento, piano di ammortamento, condizioni generali di contratto per cui è causa e di tutte le relative cessioni di credito”.
- 2 - Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente, in rito, deve essere respinta l'eccezione di nullità del procedimento di mediazione, sollevata dalla parte opponente in ragione della dedotta incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, nonché del difetto di rappresentanza in capo alla persona fisica presente all'incontro di mediazione per conto dell'opposta.
Dall'intestazione del verbale di mediazione in atti emerge che il procedimento è stato instaurato presso la sede di Napoli nord dell'organismo adito (“InMedio sede di NAPOLI NORD in convenzione ex art. 7 co.2 Dm 180/2010 Reconcilia Adr”). La parte opposta ha, inoltre, prodotto, ad abundantiam, l'accordo siglato tra gli organismi di mediazione InMedio, con sede in Reggio Emilia, e Reconcilia ADR, con sede in Aversa, avente ad oggetto l'utilizzo, da parte del primo, delle sedi e strutture del secondo. Pertanto, l'organismo di mediazione adito ha sede nel circondario del Tribunale di Napoli nord.
- 3 - Quanto all'eccepito difetto di potere rappresentativo in capo alla persona fisica presente all'incontro di mediazione per conto dell'opposta, nel verbale di mediazione si dà atto della qualità di procuratore sostanziale in forza di procura notarile in capo al soggetto in questione, senza che l'opponente abbia dedotto alcunché al fine di confutare tale risultanza, limitandosi ad una contestazione generale ed astratta.
Deve, in definitiva, affermarsi la ritualità del procedimento di mediazione esperito.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- 4 - Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo di un finanziamento Controparte_1
stipulato da con TI BA s.p.a., in virtù Parte_1
dell'acquisto del credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento sottoscritto da , recante le Parte_1
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente: tan, taeg, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico con annotazione di tutti i movimenti inerenti al rapporto (in particolare, gli utilizzi della linea di credito, i pagamenti rateali, gli interessi applicati).
La conclusione del contratto, così come gli utilizzi delle somme, non hanno formato oggetto di contestazione.
Del resto, l'esecuzione del rapporto è dimostrata dall'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso del finanziamento, senza che tali risultanze siano state contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo ad
[...]
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte dell'opponente.
- 5 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 6 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 7 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 8 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato tra TI BA s.p.a e
BA Ifis s.p.a.; la dichiarazione di TI BA s.p.a., originaria titolare, di intervenuta cessione dello specifico credito verso in favore di BA Ifis s.p.a.; l'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale in cui si è data pubblicità al conferimento di ramo di azienda per l'acquisto e la gestione di portafogli di crediti distressed da BA
Ifis s.p.a. ad l'atto ricognitivo del predetto Controparte_1
conferimento, con allegato estratto dell'elenco dei crediti conferiti, tra cui figura la posizione di;
la visura camera da cui Parte_1
emerge il cambio denominazione di in Controparte_1 [...]
Controparte_1
La parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé.
- 9 - Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
- 10 - Ebbene, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta, di cui si è detto, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
Quanto alla comunicazione della cessione, essa è, in ogni caso, avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ulteriori a quelle già esaminate, ed in particolare alla dedotta prescrizione del diritto di credito, ne va, preliminarmente, rilevata la genericità. Ad ogni modo, deve osservarsi che, trattandosi di un rapporto consistente nell'utilizzo protratto nel tempo di una linea di credito, con rimborso rateale, il dies a quo del termine di prescrizione non può logicamente collocarsi anteriormente all'ultimo utilizzo, che dall'estratto conto in atti risulta essere avvenuto in data 29.03.2013. Il decreto ingiuntivo è stato, dunque, notificato entro il termine decennale di prescrizione.
- 11 - In merito all'eccepita omessa notifica delle cessione del credito, si è già detto che tale finalità è, in ogni caso, assolta dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto al disconoscimento della copia del contratto, in mancanza di specifica allegazione dei motivi di pretesa difformità rispetto all'originale, la censura si appalesa destituita di fondamento.
La doglianza concernente la carenza di prova documentale del credito è, invece, superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, l'estratto conto analitico recanti i movimenti contabili inerenti al rapporto, con annotazione degli utilizzi e dei pagamenti rateali, nonché degli interessi applicati, vale, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
La parte opponente, del resto, non ha specificamente contestato le risultanze degli estratti conto, né ha dedotto – tantomeno provato – di aver corrisposto somme diverse ed ulteriori da quelle ivi contabilizzate.
Smentita per tabulas è la censura di indeterminatezza del tan. È, infatti, versato in atti il contratto di finanziamento con indicazione di tan e taeg. La parte opponente, dal suo canto, non ha fornito alcuna
- 12 - specifica indicazione, né riscontro concreto, circa la pretesa applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito.
Quanto alla doglianza di indeterminatezza del regime finanziario applicato, basti rammentare i principi affermati dalla Corte di
Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3456/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 2.600,00 per
- 13 - compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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