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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9888-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 dicembre 2025, davanti al Giudice AD AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 9888/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Do-
nato Di BO, anche in sostituzione dell'avv. Montalbano, per PP
LL, l'Avv. Ottaviano EL, per il Controparte_1
e l'avv. Enrico Giuffrè, in sostituzione dell'avv. Di LO,
[...]
per CE AI.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. EL chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
L'avv. Giuffrè chiede la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. Mi-
chele Di LO per l'attività professionale prestata in favore di AI
CE, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:02, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9888/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
LL PP ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Marco Montalbano ( e Donato Email_1
Di BO ( per procura allegata al ricorso ex Email_2
art. 281 undecies c.p.c.;
- ricorrente -
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ottaviano
EL ( per procura in calce alla comparsa di costi- Email_3
tuzione e risposta;
- resistente -
E
AI CE ( , rappresentato e difeso C.F._2
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dall'avv. Michele Di LO ( per procura in calce Email_4
alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il e AI Controparte_1
CE, ciascuno per le quote di spettanza, da determinarsi come in parte motiva, all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni dal lastrico solare sovrastante l'unità
immobiliare di parte ricorrente nonché le opere necessarie per ri-
pristinare l'appartamento del ricorrente, come indicate nella rela-
zione peritale redatta dall'Arch. Persona_1
2) condanna il al paga- Controparte_1
mento in favore di LL PP della somma di €
27.835,60, oltre interessi da determinarsi come in parte motiva;
3) condanna il , in perso- Controparte_1
na dell'amministratore pro tempore e AI CE, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si li-
quidano in complessivi € 4.936,70, di cui € 563,85 per esborsi ed €
3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 unde-
cies c.p.c., depositato in data 26 luglio 2023 – LL PP, pre-
messo di essere comproprietario dell'appartamento per civile abitazione,
sito in Palermo, via Partanna Mondello n. 31, scala C, piano ottavo, inter-
no 25, (identificata al N.C.E.U. di Palermo al foglio di mappa n. 8, parti-
cella 558, sub. 26, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 8, consistenza vani 5,5 di mq. 100,00), interessata fin dal 2015 da “numerose infiltrazioni
provenienti dal sovrastante lastrico solare condominiale, ad uso esclusivo
del Sig. CE AI”, ha chiesto la condanna di quest'ultimo e del
, in solido tra loro, “ad esegui- Controparte_1
re tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque
provenienti dal lastrico … [e] nell'appartamento di piano ottavo, di compro-
prietà del sig. LL, tutte le opere necessarie per eliminare i danni
derivanti dalle infiltrazioni e per ripristinarne l'abitabilità [nonché] a risar-
cire … la somma di € 3.000,00 … spesa per il trasloco dei mobili della figlia
in altro appartamento … [e] il danno da mancato godimento Pt_1
dall'appartamento di piano ottavo, di comproprietà di quest'ultimo, dal me-
se di giugno 2020 fino all'effettivo ripristino dell'appartamento stesso, nella
misura di € 370,00 mensili, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta
di giustizia, fino all'effettivo ripristino dell'appartamento, previa rivaluta-
zione e con gli interessi legali”. A tal fine il ricorrente ha rappresentato che a partire dal 2015 si erano manifestati i lamentati fenomeni infiltrativi e che, stante l'inerzia dei resistenti e l'aggravamento dello stato
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dell'immobile (che aveva obbligato la figlia ivi residente a trasferirsi in al-
tro appartamento), era stato costretto a incoare un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 14850/2020 R.G.A.C.), all'esito del quale il
C.T.U. aveva verificato la sussistenza dei danni lamentai dal ricorrente,
accertando che le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento del medesimo fossero da imputarsi a infiltrazioni di acqua meteorica, proveniente dal soprastante terrazzo, in uso esclusivo al resistente AI CE.
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che parte ricorrente ha lamentato un ag-
gravamento dei fenomeni infiltrativi già accertati dal Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del richiamato procedimento di A.T.P. Per-
tanto, al fine di vagliare la fondatezza delle domande e delle contestazioni formulate da parte ricorrente è stata disposta una nuova consulenza tec-
nica d'ufficio - basata sull'esame diretto dei luoghi e svoltasi nel contrad-
dittorio delle parti, all'esito della quale il Consulente dopo avere rilevato che “le infiltrazioni all'interno dell'appartamento sussistono ancora e che le
cause sono da imputare ad una insufficiente o non idonea impermeabiliz-
zazione del lastrico solare sia per degrado del supporto bituminoso che per
vere e proprie mancanze e vizi costruttivi”, ha concluso – dopo avere speci-
ficamente individuato le cause delle infiltrazioni – che “in definitiva le re-
sponsabilità delle infiltrazioni sarebbero da addebitare alla inefficiente im-
permeabilizzazione del lastrico solare, all'assenza di manutenzione delle
porzioni di muretti d'attico nonché alla realizzazione di scarichi provenienti
dal manufatto prefabbricato dove è situata una cucina, un servizio igienico
ed un lavatoio esterno” [cfr. relazione peritale, Arch. pag. 6, 8]. Persona_1
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Consulente ha quindi verificato la sussistenza dei lamentati danni nell'appartamento del ricorrente, concludendo che “Per quanto osservato
sui luoghi i superiori degradi ed ammaloramenti sono tutti riconducibili alle
cause sopra descritte”, individuando gli interventi da eseguire per l'elimi-
nazione delle infiltrazioni nonché per risanare l'appartamento [cfr. relazione peritale cit. pag. 9 e 10].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifi-
ca, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il
C.T.U. replicato in modo esauriente alle note critiche dei consulenti di parte [cfr. relazione peirtale cit.].
In proposito è opportuno rammentare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
L'esistenza delle infiltrazioni e la loro riconducibilità all'omessa manu-
tenzione del lastrico solare è stata peraltro confermato dal teste
[...]
che ha precisato che “nel 2021 ho redatto una relazione eviden- Tes_1
ziando una situazione problematica nel lastrico solare nel quale vi erano
dei corpi estranei (vasi, piscina in blocchetti di cemento, una casetta adibita
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ad abitazione, dei pannelli solari, una parte era destinata ad un cane, dei
muretti) che interferivano con il corretto deflusso dell'acqua. Ho altresì veri-
ficato che essendo i muretti perimetrali molto bassi erano stati esegui-ti de-
gli interventi per aumentarne, ai fini della sicurezza, l'altezza. Inoltre la
guaina posta sul lastrico solare era ardesiata e quindi non calpestabile in
stato di degrado soprattutto nelle vicinanze dei muretti. Tutti questi elemen-
ti erano cause di infiltrazioni. I muretti e la guaina andavano r-cuperati ma
la presenza dei detti manufatti sul lastrico solare impediva al CP_1
di effettuare la corretta manutenzione del terrazzo e il signor AI che
usava la terrazza non provvedeva allo sgombero della terrazza necessario
per le opere di ripristino. Sono stati eseguiti delle piccole opere (per esempio
alzare i motori dei condizionatori da terra) per cercare di tamponare la si-
tuazione ma non risolutivi. I muretti avevano bisogno di manutenzione, ma
la causa dei problemi nasce dall'uso improprio del ter-razzo che essendo
occupato da molti manufatti non permette la corretta e regolare manuten-
zione. Se ci fosse stata una manutenzione ordinaria lo stato dei luoghi sa-
rebbe stato migliore” [cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2024].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, sussistendo la prova che i lamentati danni nell'appartamento del ricorrente sono eziolo-
gicamente connessi alla cattiva manutenzione del soprastante lastrico so-
lare, risultano fondate sotto il profilo dell'an debeatur, le istanze risarcito-
rie spiegate in ricorso nei confronti dei resistenti, chiamati a rispondere nei confronti di PP LL ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, tale ultima norma, nel prevedere in capo al custode una re-
sponsabilità di carattere oggettivo conseguente al danno cagionato dalle
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
cose in custodia (salvo il caso fortuito), impone l'obbligo di compiere sui beni in proprietà (o più in generale in custodia) atti conservativi, tra i quali rientrano quelli di manutenzione degli immobili di proprietà.
Ne consegue, pertanto, che le istanze risarcitorie spiegate in ricorso nei confronti di AI CE e del Controparte_1
aventi ad oggetto i danni patiti da LL PP a causa del-
[...]
le accertate infiltrazioni nel suo appartamento, devono trovare accogli-
mento.
Resta da esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per l'indisponibilità dell'immobile conseguente alle la-
mentate infiltrazioni.
Occorre in proposito evidenziare che la liquidazione giudiziale del ri-
sarcimento del danno da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c. necessita pur sempre della prova, anche presuntiva, della certezza giuridica della sua reale sussistenza, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Invero “non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che
va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo peraltro pur sempre
avvalersi di presunzioni” (Cass. civ., III, Ord. 4/12/2018 n. 31233; Cass.
31/1/2018, n. 2342; Cass. 9/8/2016, n. 16670; Cass. n. 378 del 2005 e n. 15111 del 2013).
Ne consegue che “il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento
è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio
per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con
valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di
presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indi-
ziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla
mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il
convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo col-
legamento causale con l'evento lesivo” (Cass. civ., 31233/2018 cit.).
Il risarcimento del danno mira, infatti, a porre il danneggiato nella me-
desima situazione in cui egli si sarebbe trovato in mancanza dell'evento dannoso e quindi deve tendenzialmente ristorare la vittima dell'intera perdita sofferta, ma non oltre essa, essendo immanente al sistema il prin-
cipio per cui il fatto dannoso non deve essere fonte di lucro o locupleta-
zione per il soggetto passivo.
Nel caso in esame, invero, parte attrice ha offerto una prova sufficiente dell'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto utilmente utilizzare il proprio appartamento.
Invero lo stato di degrado dell'immobile è stato confermato dal teste che ha precisato che “nel 2015, dopo essermi separa- Testimone_2
ta da mio marito sono andata a vivere nell'appartamento di mio padre in
Palermo, . A fine 2019 si sono manifestate del- Controparte_1
le infiltrazioni e sono stata costretta a lasciare l'appartamento trasferen-
domi in Via Juvara.” [cfr. verbale di udienza del 23 febbraio 2024]. E ancora la te-
ste che ha confermato che “mia nipote è venuta ad abita- Testimone_3
re a casa mia nel giugno 2020 … i bambini prima perché non stavano bene
a causa dell'umidità presente nell'appartamento di ” Controparte_1
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
[cfr. verbale di udienza cit.].
L'inutilizzabilità dell'appartamento a causa dei lamentati fenomeni in-
filtrativi e della conseguente umidità è stata altresì confermata dal Con-
sulente tecnico d'ufficio che ha accertato che “Per quanto visto sui luoghi e
descritto in precedenza l'appartamento risulta in uno stato di degrado da
infiltrazioni umidifere tale da non potere essere normalmente fruito o abita-
to” [cfr. relazione peritale cit., pag. 11].
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento essendo risultato, dall'istruttoria espletata, provato il necessario nesso di conseguenzialità tra gli eventi dannosi (infiltrazioni) e la diminuzione della disponibilità dell'immobile lamentato dalla parte ricorrente.
❖❖❖
Passando all'esame delle singole richieste di parte attrice, deve rilevarsi che può trovare accoglimento la domanda concernente l'esecuzione di
“tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque
provenienti dal lastrico … [e] nell'appartamento di piano ottavo, … tutte le
opere necessarie per eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni e per ri-
pristinarne l'abitabilità”.
Il Consulente, invero, dopo avere individuato i danni subiti dall'appartamento del ricorrente ha individuato sia gli interventi di ripri-
stino da eseguire nel lastrico solare per l'eliminazione delle infiltrazioni sia quelli necessari per risanare l'appartamento del ricorrente (“a) rimo-
zione intonaci ammalorati muretti d'attico e rifacimento degli stessi;
b) rea-
lizzazione intonaci nelle recinzioni in muratura in blocchetti di pomicemento;
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
c) intervento di rifacimento del manto impermeabile con posa di nuova
guaina impermeabile del tipo ardesiata;
d) dismissione della pavimenta-
zione in laminato di tutti i vani (tranne servizio igienico dove sono presenti
piastrelle in ceramica) e relativo zoccoletto;
e) rimozione di intonaci ammalo-
rati fino al rinvenimento della superficie di intradosso del solaio (nelle sole
porzioni danneggiate); f) ripristino dei travetti in calcestruzzo mediante in-
tervento di risanamento (trattamento dei ferri di armatura e posa di malta
cementizia tixotropica); g) rifacimento di intonaci interni (solo nelle porzioni
ammalorate); h) posa in opera di nuovo pavimento e zoccoletto in laminato
(l'intervento riguarderà l'intero appartamento in quanto non è possibile ese-
guire sostituzioni localizzate dei singoli listoni danneggiati); i) tinteggiatura
dei vani nella loro interezza per evitare variazioni cromatiche.”; cfr. relazione peritale cit., pag. 10).
Il Consulente ha quindi individuato i costi relativi a detti interventi di ripristino, precisando che: “Il costo totale dei lavori da eseguire ammonta
complessivamente ad € 23.306,46 come da allegato computo metrico esti-
mativo oltre IVA” di cui € 8.613,84 per i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare ed € 14.692,62 per i lavori di ripristino dell'appartamento del ricorrente [cfr. relazione peritale cit., pag. 10].
Orbene, per quanto riguarda la ripartizione di tali spese tra le parti oc-
corre precisare che, essendo il lastrico solare ad uso esclusivo al resisten-
te AI CE (circostanza mai contestata), trova applicazione la di-
sposizione di cui all'art. 1126 c.c. secondo cui il risarcimento spettante al danneggiato dovrà essere diviso tra colui che ne l'uso esclusivo (un terzo)
e tutti gli altri condomini (due terzi) dell'edificio o della parte di questo a
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della por-
zione di piano di ciascuno.
Risulta, pertanto, corretta la ripartizione delle spese effettuata dal
Consulente tecnico d'ufficio secondo cui il costo (€ 8.613,84)
dell'intervento relativo all'esecuzione dei “lavori di impermeabilizzazione
della porzione di lastrico solare soprastante la proprietà LL per 1/3
dalla parte AI (proprietario esclusivo) e per 2/3 dal Condominio con ri-
partizione in base ai millesimi di proprietà” [cfr. relazione peritale cit., pag. 12].
Mentre il costo dell'intervento (€ 14.692,62) per il ripristino dell'appartamento del ricorrente graverà sul CP_1
In conclusione, accertata la cattiva manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo del resistente AI CE soprastante l'immobile del ri-
corrente, quest'ultimo e il Controparte_1
dovranno essere condannati all'esecuzione dei lavori di ripristino indivi-
duati dal Consulente tecnico di parte con le modalità e secondo la riparti-
zione individuata nella relazione peritale alla quale si rinvia.
Non può invece essere riconosciuta, in assenza di prova, il rimborso delle spese relative al trasloco sostenuto dalla figlia atteso che è Pt_1
stato prodotto il solo preventivo di spesa ma è stata omessa la prova dell'effettivo pagamento della stessa da parte del ricorrente.
Da ultimo, al ricorrente deve – come detto – essere riconosciuto al ri-
corrente “il danno da mancato godimento dall'appartamento di piano otta-
vo, di comproprietà di quest'ultimo, dal mese di giugno 2020 fino
all'effettivo ripristino dell'appartamento stesso” che secondo la ricostruzio-
ne eseguita dal Consulente tecnico d'ufficio (e alla quale si rimanda) am-
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
monta, da giugno 2020 e fino al 5 novembre 2024 (data di deposito della perizia) a € 22.996,70. A tale somma andrà aggiunto l'importo spettante al ricorrente per il 2025 che, sulla base dei parametri individuati dal Con-
sulente tecnico d'ufficio, ammonta a € 4.838,90 (4,15 x 106 x 11).
Pertanto, il dovrà essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente del danno da mancato godimento dell'appartamento pari a complessivi € 27.835,60.
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex-
tracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 15928/2009), l'importo che lo esprime deve essere rivalutato a decorrere dall'epoca di insorgenza, da individuare nel 5 no-
vembre 2024 (giorno di deposito della relazione del C.T.U.), con conte-
stuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito,
tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
Infatti, nella liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni di-
verse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9517/2002) e rappresentano
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità imme-
diata dell'equivalente pecuniario del debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
3268/2008).
Sulla somma in questione, al cui pagamento va condannata il resisten-
te , sono poi dovuti gli inte- Controparte_1
ressi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., i re-
sistenti CE AI e , in Controparte_1
persona del suo amministratore pro tempore, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 56.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà
della controversia.
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dei resistenti, in solido tra loro.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AD AN
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice AD AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 dicembre 2025, davanti al Giudice AD AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 9888/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Do-
nato Di BO, anche in sostituzione dell'avv. Montalbano, per PP
LL, l'Avv. Ottaviano EL, per il Controparte_1
e l'avv. Enrico Giuffrè, in sostituzione dell'avv. Di LO,
[...]
per CE AI.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. EL chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
L'avv. Giuffrè chiede la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. Mi-
chele Di LO per l'attività professionale prestata in favore di AI
CE, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:02, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9888/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
LL PP ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Marco Montalbano ( e Donato Email_1
Di BO ( per procura allegata al ricorso ex Email_2
art. 281 undecies c.p.c.;
- ricorrente -
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ottaviano
EL ( per procura in calce alla comparsa di costi- Email_3
tuzione e risposta;
- resistente -
E
AI CE ( , rappresentato e difeso C.F._2
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dall'avv. Michele Di LO ( per procura in calce Email_4
alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il e AI Controparte_1
CE, ciascuno per le quote di spettanza, da determinarsi come in parte motiva, all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni dal lastrico solare sovrastante l'unità
immobiliare di parte ricorrente nonché le opere necessarie per ri-
pristinare l'appartamento del ricorrente, come indicate nella rela-
zione peritale redatta dall'Arch. Persona_1
2) condanna il al paga- Controparte_1
mento in favore di LL PP della somma di €
27.835,60, oltre interessi da determinarsi come in parte motiva;
3) condanna il , in perso- Controparte_1
na dell'amministratore pro tempore e AI CE, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si li-
quidano in complessivi € 4.936,70, di cui € 563,85 per esborsi ed €
3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 unde-
cies c.p.c., depositato in data 26 luglio 2023 – LL PP, pre-
messo di essere comproprietario dell'appartamento per civile abitazione,
sito in Palermo, via Partanna Mondello n. 31, scala C, piano ottavo, inter-
no 25, (identificata al N.C.E.U. di Palermo al foglio di mappa n. 8, parti-
cella 558, sub. 26, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 8, consistenza vani 5,5 di mq. 100,00), interessata fin dal 2015 da “numerose infiltrazioni
provenienti dal sovrastante lastrico solare condominiale, ad uso esclusivo
del Sig. CE AI”, ha chiesto la condanna di quest'ultimo e del
, in solido tra loro, “ad esegui- Controparte_1
re tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque
provenienti dal lastrico … [e] nell'appartamento di piano ottavo, di compro-
prietà del sig. LL, tutte le opere necessarie per eliminare i danni
derivanti dalle infiltrazioni e per ripristinarne l'abitabilità [nonché] a risar-
cire … la somma di € 3.000,00 … spesa per il trasloco dei mobili della figlia
in altro appartamento … [e] il danno da mancato godimento Pt_1
dall'appartamento di piano ottavo, di comproprietà di quest'ultimo, dal me-
se di giugno 2020 fino all'effettivo ripristino dell'appartamento stesso, nella
misura di € 370,00 mensili, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta
di giustizia, fino all'effettivo ripristino dell'appartamento, previa rivaluta-
zione e con gli interessi legali”. A tal fine il ricorrente ha rappresentato che a partire dal 2015 si erano manifestati i lamentati fenomeni infiltrativi e che, stante l'inerzia dei resistenti e l'aggravamento dello stato
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dell'immobile (che aveva obbligato la figlia ivi residente a trasferirsi in al-
tro appartamento), era stato costretto a incoare un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 14850/2020 R.G.A.C.), all'esito del quale il
C.T.U. aveva verificato la sussistenza dei danni lamentai dal ricorrente,
accertando che le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento del medesimo fossero da imputarsi a infiltrazioni di acqua meteorica, proveniente dal soprastante terrazzo, in uso esclusivo al resistente AI CE.
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che parte ricorrente ha lamentato un ag-
gravamento dei fenomeni infiltrativi già accertati dal Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del richiamato procedimento di A.T.P. Per-
tanto, al fine di vagliare la fondatezza delle domande e delle contestazioni formulate da parte ricorrente è stata disposta una nuova consulenza tec-
nica d'ufficio - basata sull'esame diretto dei luoghi e svoltasi nel contrad-
dittorio delle parti, all'esito della quale il Consulente dopo avere rilevato che “le infiltrazioni all'interno dell'appartamento sussistono ancora e che le
cause sono da imputare ad una insufficiente o non idonea impermeabiliz-
zazione del lastrico solare sia per degrado del supporto bituminoso che per
vere e proprie mancanze e vizi costruttivi”, ha concluso – dopo avere speci-
ficamente individuato le cause delle infiltrazioni – che “in definitiva le re-
sponsabilità delle infiltrazioni sarebbero da addebitare alla inefficiente im-
permeabilizzazione del lastrico solare, all'assenza di manutenzione delle
porzioni di muretti d'attico nonché alla realizzazione di scarichi provenienti
dal manufatto prefabbricato dove è situata una cucina, un servizio igienico
ed un lavatoio esterno” [cfr. relazione peritale, Arch. pag. 6, 8]. Persona_1
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Il Consulente ha quindi verificato la sussistenza dei lamentati danni nell'appartamento del ricorrente, concludendo che “Per quanto osservato
sui luoghi i superiori degradi ed ammaloramenti sono tutti riconducibili alle
cause sopra descritte”, individuando gli interventi da eseguire per l'elimi-
nazione delle infiltrazioni nonché per risanare l'appartamento [cfr. relazione peritale cit. pag. 9 e 10].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifi-
ca, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il
C.T.U. replicato in modo esauriente alle note critiche dei consulenti di parte [cfr. relazione peirtale cit.].
In proposito è opportuno rammentare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
L'esistenza delle infiltrazioni e la loro riconducibilità all'omessa manu-
tenzione del lastrico solare è stata peraltro confermato dal teste
[...]
che ha precisato che “nel 2021 ho redatto una relazione eviden- Tes_1
ziando una situazione problematica nel lastrico solare nel quale vi erano
dei corpi estranei (vasi, piscina in blocchetti di cemento, una casetta adibita
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ad abitazione, dei pannelli solari, una parte era destinata ad un cane, dei
muretti) che interferivano con il corretto deflusso dell'acqua. Ho altresì veri-
ficato che essendo i muretti perimetrali molto bassi erano stati esegui-ti de-
gli interventi per aumentarne, ai fini della sicurezza, l'altezza. Inoltre la
guaina posta sul lastrico solare era ardesiata e quindi non calpestabile in
stato di degrado soprattutto nelle vicinanze dei muretti. Tutti questi elemen-
ti erano cause di infiltrazioni. I muretti e la guaina andavano r-cuperati ma
la presenza dei detti manufatti sul lastrico solare impediva al CP_1
di effettuare la corretta manutenzione del terrazzo e il signor AI che
usava la terrazza non provvedeva allo sgombero della terrazza necessario
per le opere di ripristino. Sono stati eseguiti delle piccole opere (per esempio
alzare i motori dei condizionatori da terra) per cercare di tamponare la si-
tuazione ma non risolutivi. I muretti avevano bisogno di manutenzione, ma
la causa dei problemi nasce dall'uso improprio del ter-razzo che essendo
occupato da molti manufatti non permette la corretta e regolare manuten-
zione. Se ci fosse stata una manutenzione ordinaria lo stato dei luoghi sa-
rebbe stato migliore” [cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2024].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, sussistendo la prova che i lamentati danni nell'appartamento del ricorrente sono eziolo-
gicamente connessi alla cattiva manutenzione del soprastante lastrico so-
lare, risultano fondate sotto il profilo dell'an debeatur, le istanze risarcito-
rie spiegate in ricorso nei confronti dei resistenti, chiamati a rispondere nei confronti di PP LL ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, tale ultima norma, nel prevedere in capo al custode una re-
sponsabilità di carattere oggettivo conseguente al danno cagionato dalle
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
cose in custodia (salvo il caso fortuito), impone l'obbligo di compiere sui beni in proprietà (o più in generale in custodia) atti conservativi, tra i quali rientrano quelli di manutenzione degli immobili di proprietà.
Ne consegue, pertanto, che le istanze risarcitorie spiegate in ricorso nei confronti di AI CE e del Controparte_1
aventi ad oggetto i danni patiti da LL PP a causa del-
[...]
le accertate infiltrazioni nel suo appartamento, devono trovare accogli-
mento.
Resta da esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per l'indisponibilità dell'immobile conseguente alle la-
mentate infiltrazioni.
Occorre in proposito evidenziare che la liquidazione giudiziale del ri-
sarcimento del danno da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c. necessita pur sempre della prova, anche presuntiva, della certezza giuridica della sua reale sussistenza, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Invero “non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che
va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo peraltro pur sempre
avvalersi di presunzioni” (Cass. civ., III, Ord. 4/12/2018 n. 31233; Cass.
31/1/2018, n. 2342; Cass. 9/8/2016, n. 16670; Cass. n. 378 del 2005 e n. 15111 del 2013).
Ne consegue che “il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento
è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio
per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a
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prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con
valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di
presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indi-
ziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla
mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il
convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo col-
legamento causale con l'evento lesivo” (Cass. civ., 31233/2018 cit.).
Il risarcimento del danno mira, infatti, a porre il danneggiato nella me-
desima situazione in cui egli si sarebbe trovato in mancanza dell'evento dannoso e quindi deve tendenzialmente ristorare la vittima dell'intera perdita sofferta, ma non oltre essa, essendo immanente al sistema il prin-
cipio per cui il fatto dannoso non deve essere fonte di lucro o locupleta-
zione per il soggetto passivo.
Nel caso in esame, invero, parte attrice ha offerto una prova sufficiente dell'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto utilmente utilizzare il proprio appartamento.
Invero lo stato di degrado dell'immobile è stato confermato dal teste che ha precisato che “nel 2015, dopo essermi separa- Testimone_2
ta da mio marito sono andata a vivere nell'appartamento di mio padre in
Palermo, . A fine 2019 si sono manifestate del- Controparte_1
le infiltrazioni e sono stata costretta a lasciare l'appartamento trasferen-
domi in Via Juvara.” [cfr. verbale di udienza del 23 febbraio 2024]. E ancora la te-
ste che ha confermato che “mia nipote è venuta ad abita- Testimone_3
re a casa mia nel giugno 2020 … i bambini prima perché non stavano bene
a causa dell'umidità presente nell'appartamento di ” Controparte_1
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
[cfr. verbale di udienza cit.].
L'inutilizzabilità dell'appartamento a causa dei lamentati fenomeni in-
filtrativi e della conseguente umidità è stata altresì confermata dal Con-
sulente tecnico d'ufficio che ha accertato che “Per quanto visto sui luoghi e
descritto in precedenza l'appartamento risulta in uno stato di degrado da
infiltrazioni umidifere tale da non potere essere normalmente fruito o abita-
to” [cfr. relazione peritale cit., pag. 11].
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento essendo risultato, dall'istruttoria espletata, provato il necessario nesso di conseguenzialità tra gli eventi dannosi (infiltrazioni) e la diminuzione della disponibilità dell'immobile lamentato dalla parte ricorrente.
❖❖❖
Passando all'esame delle singole richieste di parte attrice, deve rilevarsi che può trovare accoglimento la domanda concernente l'esecuzione di
“tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque
provenienti dal lastrico … [e] nell'appartamento di piano ottavo, … tutte le
opere necessarie per eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni e per ri-
pristinarne l'abitabilità”.
Il Consulente, invero, dopo avere individuato i danni subiti dall'appartamento del ricorrente ha individuato sia gli interventi di ripri-
stino da eseguire nel lastrico solare per l'eliminazione delle infiltrazioni sia quelli necessari per risanare l'appartamento del ricorrente (“a) rimo-
zione intonaci ammalorati muretti d'attico e rifacimento degli stessi;
b) rea-
lizzazione intonaci nelle recinzioni in muratura in blocchetti di pomicemento;
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c) intervento di rifacimento del manto impermeabile con posa di nuova
guaina impermeabile del tipo ardesiata;
d) dismissione della pavimenta-
zione in laminato di tutti i vani (tranne servizio igienico dove sono presenti
piastrelle in ceramica) e relativo zoccoletto;
e) rimozione di intonaci ammalo-
rati fino al rinvenimento della superficie di intradosso del solaio (nelle sole
porzioni danneggiate); f) ripristino dei travetti in calcestruzzo mediante in-
tervento di risanamento (trattamento dei ferri di armatura e posa di malta
cementizia tixotropica); g) rifacimento di intonaci interni (solo nelle porzioni
ammalorate); h) posa in opera di nuovo pavimento e zoccoletto in laminato
(l'intervento riguarderà l'intero appartamento in quanto non è possibile ese-
guire sostituzioni localizzate dei singoli listoni danneggiati); i) tinteggiatura
dei vani nella loro interezza per evitare variazioni cromatiche.”; cfr. relazione peritale cit., pag. 10).
Il Consulente ha quindi individuato i costi relativi a detti interventi di ripristino, precisando che: “Il costo totale dei lavori da eseguire ammonta
complessivamente ad € 23.306,46 come da allegato computo metrico esti-
mativo oltre IVA” di cui € 8.613,84 per i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare ed € 14.692,62 per i lavori di ripristino dell'appartamento del ricorrente [cfr. relazione peritale cit., pag. 10].
Orbene, per quanto riguarda la ripartizione di tali spese tra le parti oc-
corre precisare che, essendo il lastrico solare ad uso esclusivo al resisten-
te AI CE (circostanza mai contestata), trova applicazione la di-
sposizione di cui all'art. 1126 c.c. secondo cui il risarcimento spettante al danneggiato dovrà essere diviso tra colui che ne l'uso esclusivo (un terzo)
e tutti gli altri condomini (due terzi) dell'edificio o della parte di questo a
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della por-
zione di piano di ciascuno.
Risulta, pertanto, corretta la ripartizione delle spese effettuata dal
Consulente tecnico d'ufficio secondo cui il costo (€ 8.613,84)
dell'intervento relativo all'esecuzione dei “lavori di impermeabilizzazione
della porzione di lastrico solare soprastante la proprietà LL per 1/3
dalla parte AI (proprietario esclusivo) e per 2/3 dal Condominio con ri-
partizione in base ai millesimi di proprietà” [cfr. relazione peritale cit., pag. 12].
Mentre il costo dell'intervento (€ 14.692,62) per il ripristino dell'appartamento del ricorrente graverà sul CP_1
In conclusione, accertata la cattiva manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo del resistente AI CE soprastante l'immobile del ri-
corrente, quest'ultimo e il Controparte_1
dovranno essere condannati all'esecuzione dei lavori di ripristino indivi-
duati dal Consulente tecnico di parte con le modalità e secondo la riparti-
zione individuata nella relazione peritale alla quale si rinvia.
Non può invece essere riconosciuta, in assenza di prova, il rimborso delle spese relative al trasloco sostenuto dalla figlia atteso che è Pt_1
stato prodotto il solo preventivo di spesa ma è stata omessa la prova dell'effettivo pagamento della stessa da parte del ricorrente.
Da ultimo, al ricorrente deve – come detto – essere riconosciuto al ri-
corrente “il danno da mancato godimento dall'appartamento di piano otta-
vo, di comproprietà di quest'ultimo, dal mese di giugno 2020 fino
all'effettivo ripristino dell'appartamento stesso” che secondo la ricostruzio-
ne eseguita dal Consulente tecnico d'ufficio (e alla quale si rimanda) am-
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monta, da giugno 2020 e fino al 5 novembre 2024 (data di deposito della perizia) a € 22.996,70. A tale somma andrà aggiunto l'importo spettante al ricorrente per il 2025 che, sulla base dei parametri individuati dal Con-
sulente tecnico d'ufficio, ammonta a € 4.838,90 (4,15 x 106 x 11).
Pertanto, il dovrà essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente del danno da mancato godimento dell'appartamento pari a complessivi € 27.835,60.
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex-
tracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 15928/2009), l'importo che lo esprime deve essere rivalutato a decorrere dall'epoca di insorgenza, da individuare nel 5 no-
vembre 2024 (giorno di deposito della relazione del C.T.U.), con conte-
stuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito,
tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
Infatti, nella liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni di-
verse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9517/2002) e rappresentano
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una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità imme-
diata dell'equivalente pecuniario del debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
3268/2008).
Sulla somma in questione, al cui pagamento va condannata il resisten-
te , sono poi dovuti gli inte- Controparte_1
ressi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., i re-
sistenti CE AI e , in Controparte_1
persona del suo amministratore pro tempore, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 56.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà
della controversia.
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dei resistenti, in solido tra loro.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AD AN
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice AD AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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