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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/08/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12993/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBBE Controparte_1 P.IVA_1
LUCA e dell'avv. CIRILLO MASSIMILIANO ( ) VIA PO 10 C.F._1
00198 ROMA;
elettivamente domiciliata in VIA PO, N. 10 00189 ROMA presso il difensore avv. GIACOBBE LUCA ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA
LIMA, 5/A 00198 ROMA presso il difensore avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE
resistente
Oggetto: Contratto atipico CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: NEL MERITO
- Accertare la violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 56 del contratto da parte della resistente per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale per la somma complessiva di euro 86.447,00 o nella diversa misura che Codesto Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare di rito, disporre conversione ai sensi dell'art.281duoedecies c.p.c..;
1)in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità dell'art.56 del Contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non obiettivizzati i parametri di liquidazione del danno;
2)in ogni caso la nullità dell'art.56 del Contratto per difetto causale ovvero l'inapplicabilità di tale clausola al caso di specie;
3)la nullità dell'art.56 del Contratto in riferimento all'art.41Cost. in denegata ipotesi di non accoglimento dei profili di invalidità genetica della pattuizione, rigettare la domanda in quanto infondata e non provata;
4)in subordine, disporsi riduzione della penale ex art.1384c.c., tenendo conto delle plurime allegazioni circa la manifestata iniquità della stessa. Rigettarsi in ogni caso la domanda avversaria. Con condanna alle spese di lite.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2024 (di seguito anche solo Controparte_1
”) ha dedotto di aver stipulato in data 29.01.2018, con l'impresa CP_1 individuale , un “contratto per la commercializzazione dei Controparte_2 giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito e la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza” presso il locale in pag. 2 di 11 disponibilità della all'indirizzo coincidente con la sede legale della CP_2 ditta ( doc. 2 – contratto concessionario/gestore di sala). CP_1
L'ambito di applicazione del contratto era ampio e comprendeva la commercializzazione dei giochi pubblici e delle scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito tramite AWP e VLT, la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza.
A seguito del rilascio delle licenze amministrative da parte della Questura di
Palermo, all'interno del punto vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E, veniva esercitata per conto di sia la raccolta delle scommesse sia la CP_1 raccolta delle giocate per il tramite di apparecchi con vincita in denaro VLT e
AWP.
Ha dedotto la ricorrente che in data 6.02.2023, aveva comunicato alla CP_2
Concessionaria la volontà di esercitare la facoltà di recesso dal contratto (doc. 3
), ad esclusione delle attività di cui al capo III del contratto, relative CP_1 alla gestione del gioco lecito tramite VLT.
L'intervenuta cessazione degli effetti del contratto si verificava in data
6.08.2023, al trascorrere del periodo semestrale di preavviso, ai sensi degli artt.
12, 20, 34 e 51 del contratto.
In data 6.09.2023, aveva quindi chiesto di dichiarare l'intervenuta CP_2 cessazione degli effetti del contratto a seguito del perfezionamento del diritto di recesso, sollecitando a procedere al ritiro dei beni presenti all'interno CP_1 del punto vendita, concessi in comodato d'uso per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto.
Con nota pec dell'11.09.2023, aveva accertato la cessazione degli CP_1 effetti contrattuali, rammentando alla controparte la sussistenza del divieto di concorrenza per i 12 mesi successivi al recesso, ai sensi dell'art. 56 del contratto.
pag. 3 di 11 Successivamente, a seguito di visita ispettiva eseguita il 5.12.2023, con comunicazione a mezzo pec in data 15.12.2023 (doc. 6), aveva CP_1 contestato a che presso i locali del punto vendita, risultava in essere CP_2 attività con un altro concessionario concorrente di , nonostante il CP_1 divieto di attività in concorrenza per il periodo di 12 mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, previsto dall'art. 56 del Contratto.
Con tale articolo era previsto l'obbligo del gestore “….attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con
l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con
l'attività svolta da nell'Esercizio/nella Sala o in punti vendita concorrenti CP_3 di ubicati nello stesso Comune dell'Esercizio/Sala, per il periodo di 12 CP_3
(dodici) mesi dalla cessazione degli effetti dell'applicabile Capo da qualunque causa determinata".
A tutela del Concessionario, nel contratto era stata inserita, al secondo comma dell'art. 56 cit., la seguente clausola: “qualora la Società sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, per ciascuna attività accertata in concorrenza, dovrà corrispondere a ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo determinato in applicazione della seguente formula: 50% (cinquanta per cento) del ricavo medio giornaliero derivato a dai Servizi e/o dalla raccolta del Gioco Lecito CP_1 mediante AWP e/o dall'Attività di Raccolta e/o dal Servizio svolti/a/o presso
l'Esercizio nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per 2 (due), moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento”.
Sulla base di tale clausola, aveva quindi diffidato a versare CP_1 CP_2 una penale, quantificata in € 86.447,00, calcolata prendendo come “data di contestazione dell'inadempimento” la comunicazione a mezzo pec di CP_1
pag. 4 di 11 del 15.12.2023 e come data di “cessazione dell'inadempimento” i 12 mesi successivi alla data di cessazione del contratto.
I dati specifici del calcolo eseguito da sono riportati alle pagg. 7 e ss. CP_1 del ricorso introduttivo.
Stante il mancato adempimento da parte di , la ricorrente ha quindi CP_2 dato avvio al presente giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 19.9.2024, l'odierna resistente si è ritualmente costituita, opponendosi alle domande avanzate da , facendo rilevare di CP_1 aver già assolto ogni proprio onere mediante il pagamento del corrispettivo per il recesso, previsto dall'art. 12 del Contratto in importo pari ad euro 50.000,00.
Ha inoltre eccepito l'assenza di concorrenza territoriale, tenuto conto della riallocazione dei diritti concessori da parte di in altro sito nonché la CP_1 nullità della clausola relativa al divieto di concorrenza per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di criterio preordinato per il calcolo della penale, posto che il parametro utilizzato “ricavo medio giornaliero” non troverebbe corrispondenza in alcun elemento obiettivizzato.
Il moltiplicatore utilizzato. d'altro canto, ovvero il giorno della contestazione dell'inadempimento da parte della creditrice, sarebbe illogico e meramente potestativo.
La resistente infine, ha dedotto che la pattuizione di un divieto di concorrenza esteso a 12 mesi dopo la cessazione del contratto sarebbe indeterminata per difetto di causa, in quanto non si concreterebbe in una anticipata liquidazione del danno ma fungerebbe unicamente da “deterrente per aggravare la posizione del contraente che voglia anticipatamente recedere dal rapporto contrattuale”.
La previsione di cui all'art.56 dovrebbe pertanto, secondo , ritenersi CP_2 nulla ab origine, costituendo pattuizione il cui unico effetto è un aggravamento pag. 5 di 11 delle conseguenze dell'anticipato recesso, prescindendo dalla funzione di forfettizzazione anticipata del danno che deve connotare la clausola penale.
In ogni caso, ha osservato la resistente che la penale dovrebbe essere ridotta, richiamando a tal proposito i principi affermati nella pronuncia del Tribunale di Milano n. 7514/24, pronunciata in fattispecie analoga (doc. 6 ). CP_2
3. Ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento della nullità della clausola pattizia relativa al divieto di concorrenza, proposta in via riconvenzionale dalla resistente, sia infondata dovendosi considerare come l'art. 56 disciplini, al primo comma, il divieto del gestore di porre in essere attività in concorrenza col concessionario in costanza del rapporto contrattuale sull'intero territorio nazionale e, al secondo comma, preveda il medesimo divieto per i dodici mesi successivi alla cessazione del contratto, su base comunale.
Il patto di non concorrenza è quindi delimitato nello spazio e nel tempo e deve ritenersi valido ai sensi dell'art. 2596 c.c.
Parimenti infondata appare l'eccezione di mancanza di causa di tale patto, trattandosi di patto previsto normativamente ( e, come tale, ritenuto dotato di valida causa giuridica) al fine di tutelare diversi aspetti dell'attività imprenditoriale quali la protezione e salvaguardia di informazioni sensibili e strategiche, di investimenti eseguiti per lo sviluppo di una attività, di salvaguardia della clientela acquisita.
4. Deduce la resistente che tali esigenze sarebbero superate in fatto dalla circostanza che avrebbe riallocato in altro sito i relativi diritti ma tale CP_1 circostanza non consente di escludere il danno causato al concessionario dalla condotta del gestore, in quanto è del tutto ragionevole presumere che una buona parte dei clienti che in quel punto vendita fruivano di servizi forniti per conto di si siano successivamente avvalsi, senza soluzione di continuità, dei CP_1
pag. 6 di 11 servizi offerti dal medesimo punto vendita per conto di altro concessionario, con ciò creandosi un danno certo e immediato per . CP_1
5. La resistente non ha contestato l'avvio di attività in concorrenza, attività in ogni caso provata da mediante la produzione in giudizio di: CP_1
a) ticket di giocata effettuata in data 30.07.2023 con logo Goldbet e riferimento al Punto Vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E, codice concessione 72000 e codice diritto 92781 (doc. 9);
b) verbale d'accesso e controllo degli apparecchi da divertimento effettuato in data 05.12.2023 presso il Punto Vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E
(doc. 10), dal quale risulta la presenza, all'interno dei locali del Punto
Vendita, di n. 11 apparecchi funzionanti ed attivi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) cd. "AWP", appartenenti a concessionari diversi da (Lottomatica, Gamenet e Global); CP_1
c) licenza rilasciata dalla Questura di Palermo in data 3.11.2023 con cui la
SI.ra veniva autorizzata all'esercizio di giochi pubblici Controparte_2
(punto di raccolta scommesse) di cui all'art. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 convertito con modificazioni dal art. 1 comma 926 della legge 28 dicembre 2015 n 208. nel locale sito in Palermo, Via Oreto
326 D-E (doc. 11);
d) estratto del sito ufficiale di ADM, ove si evince l'associazione del punto vendita de quo con il concessionario GO (doc. 12).
Deve pertanto ritenersi sussistente in fatto il presupposto per l'applicazione delle penali contrattualmente pattuite a tutela del patto di non concorrenza, calcolate dalla ricorrente secondo i criteri dettati all'art. 56 del Contratto.
In particolare, ha calcolato le penali con riguardo alla violazione CP_1 riferita agli apparecchi AWP e all'attività in concorrenza svolta nel settore delle scommesse, sulla base degli estratti conto prodotti dalla medesima ricorrente pag. 7 di 11 (doc. 15-18), mai contestati dalla resistente, trasfusi in un foglio excel riassuntivo.
Le penali così calcolate ammontano complessivamente ad euro 86.447,00 (di cui euro 84.025,00 riferiti alla raccolta scommesse ed euro 2.422 per apparecchi
AWP) e in relazione a tale importo ha chiesto la condanna della CP_1 resistente in questa sede.
6. Ciò premesso, fermo il diritto al conseguimento di penale da parte di , CP_1 ritiene la giudicante che siano pienamente condivisibili le motivazioni che hanno condotto questo medesimo Tribunale, con la pronuncia n. 7514/24 del 30 luglio
2024 resa in fattispecie del tutto analoga e richiamata dalla resistente, a ritenere sussistenti i presupposti per la riduzione della clausola penale.
Il Tribunale, nella citata sentenza, ha richiamato, a fondamento della propria decisione, la pertinente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che "In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta" (Cass. S.U. 13 settembre 2005 n.18128).
Ugualmente pertinente, ai fini del decidere, appare l'ulteriore sentenza richiamata secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento- ma tale
pag. 8 di 11 interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. 6 dicembre 2012 n.
21994).
7. Sulla base di tali criteri orientativi, nel caso in esame, la penale come determinata da in base alla previsione contrattuale comporterebbe la CP_1 corresponsione da parte di di importo pari a un anno intero di ricavi CP_2 del concessionario, con ciò creando un evidente squilibrio nel sinallagma contrattuale.
Se infatti è indubbia la sussistenza di un interesse di al rispetto del CP_1 patto di non concorrenza da parte di , stante lo sviamento di clientela CP_2 determinato dall'avvio senza soluzione di continuità di attività in concorrenza da parte di quest'ultima (interesse autonomo e distinto da quello tutelato dal corrispettivo versato per il recesso anticipato), è altrettanto indubbio che la cessazione del rapporto si è verificata dopo oltre quattro anni di esecuzione al momento del perfezionamento del recesso, con ragionevole presunzione di un apprezzabile ritorno degli investimenti eseguiti da . CP_1
Non può inoltre non essere considerato che il calcolo operato da non CP_1 sembra tenere in conto la circostanza che il contratto non sia cessato per tutti i comparti previsti ma sia proseguito per il settore VLT, con evidente affievolimento del danno concorrenziale, stante la perdurante presenza di nel punto vendita. CP_1
pag. 9 di 11 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte ritiene il Tribunale che la penale vada ridotta, in via equitativa, alla somma di € 30.000,00 per quanto attiene all'attività di scommesse ed € 1.500,00 in riferimento agli apparecchi AWP.
Ne deriva la condanna della resistente al pagamento della somma di €31.500 a titolo di penale ai sensi dell'art 56 del contratto, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
8. Il regolamento delle spese processuali deve essere eseguito sulla base della prevalente soccombenza della resistente, con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in applicazione del DM 55/2014 e modifiche successive in base al valore della domanda accolta e dell'attività difensiva espletata, in assenza di scritti difensivi finali e attività istruttoria e così per complessivi € 2.550,00 per compensi
(di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive a accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) condanna la ditta individuale al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 31.500,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. Controparte_1
1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo a titolo di penale contrattualmente dovuta, come ridotta all'esito del giudizio,
b) condanna la ditta individuale al rimborso delle spese Controparte_2 processuali in favore di liquidate in complessivi € 2.550,00 per Controparte_1
pag. 10 di 11 compensi, oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive a accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9.8.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12993/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBBE Controparte_1 P.IVA_1
LUCA e dell'avv. CIRILLO MASSIMILIANO ( ) VIA PO 10 C.F._1
00198 ROMA;
elettivamente domiciliata in VIA PO, N. 10 00189 ROMA presso il difensore avv. GIACOBBE LUCA ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA
LIMA, 5/A 00198 ROMA presso il difensore avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE
resistente
Oggetto: Contratto atipico CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: NEL MERITO
- Accertare la violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 56 del contratto da parte della resistente per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, condannarla al pagamento della penale per la somma complessiva di euro 86.447,00 o nella diversa misura che Codesto Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare di rito, disporre conversione ai sensi dell'art.281duoedecies c.p.c..;
1)in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità dell'art.56 del Contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non obiettivizzati i parametri di liquidazione del danno;
2)in ogni caso la nullità dell'art.56 del Contratto per difetto causale ovvero l'inapplicabilità di tale clausola al caso di specie;
3)la nullità dell'art.56 del Contratto in riferimento all'art.41Cost. in denegata ipotesi di non accoglimento dei profili di invalidità genetica della pattuizione, rigettare la domanda in quanto infondata e non provata;
4)in subordine, disporsi riduzione della penale ex art.1384c.c., tenendo conto delle plurime allegazioni circa la manifestata iniquità della stessa. Rigettarsi in ogni caso la domanda avversaria. Con condanna alle spese di lite.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2024 (di seguito anche solo Controparte_1
”) ha dedotto di aver stipulato in data 29.01.2018, con l'impresa CP_1 individuale , un “contratto per la commercializzazione dei Controparte_2 giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito e la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza” presso il locale in pag. 2 di 11 disponibilità della all'indirizzo coincidente con la sede legale della CP_2 ditta ( doc. 2 – contratto concessionario/gestore di sala). CP_1
L'ambito di applicazione del contratto era ampio e comprendeva la commercializzazione dei giochi pubblici e delle scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito tramite AWP e VLT, la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza.
A seguito del rilascio delle licenze amministrative da parte della Questura di
Palermo, all'interno del punto vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E, veniva esercitata per conto di sia la raccolta delle scommesse sia la CP_1 raccolta delle giocate per il tramite di apparecchi con vincita in denaro VLT e
AWP.
Ha dedotto la ricorrente che in data 6.02.2023, aveva comunicato alla CP_2
Concessionaria la volontà di esercitare la facoltà di recesso dal contratto (doc. 3
), ad esclusione delle attività di cui al capo III del contratto, relative CP_1 alla gestione del gioco lecito tramite VLT.
L'intervenuta cessazione degli effetti del contratto si verificava in data
6.08.2023, al trascorrere del periodo semestrale di preavviso, ai sensi degli artt.
12, 20, 34 e 51 del contratto.
In data 6.09.2023, aveva quindi chiesto di dichiarare l'intervenuta CP_2 cessazione degli effetti del contratto a seguito del perfezionamento del diritto di recesso, sollecitando a procedere al ritiro dei beni presenti all'interno CP_1 del punto vendita, concessi in comodato d'uso per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto.
Con nota pec dell'11.09.2023, aveva accertato la cessazione degli CP_1 effetti contrattuali, rammentando alla controparte la sussistenza del divieto di concorrenza per i 12 mesi successivi al recesso, ai sensi dell'art. 56 del contratto.
pag. 3 di 11 Successivamente, a seguito di visita ispettiva eseguita il 5.12.2023, con comunicazione a mezzo pec in data 15.12.2023 (doc. 6), aveva CP_1 contestato a che presso i locali del punto vendita, risultava in essere CP_2 attività con un altro concessionario concorrente di , nonostante il CP_1 divieto di attività in concorrenza per il periodo di 12 mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, previsto dall'art. 56 del Contratto.
Con tale articolo era previsto l'obbligo del gestore “….attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con
l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con
l'attività svolta da nell'Esercizio/nella Sala o in punti vendita concorrenti CP_3 di ubicati nello stesso Comune dell'Esercizio/Sala, per il periodo di 12 CP_3
(dodici) mesi dalla cessazione degli effetti dell'applicabile Capo da qualunque causa determinata".
A tutela del Concessionario, nel contratto era stata inserita, al secondo comma dell'art. 56 cit., la seguente clausola: “qualora la Società sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, per ciascuna attività accertata in concorrenza, dovrà corrispondere a ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo determinato in applicazione della seguente formula: 50% (cinquanta per cento) del ricavo medio giornaliero derivato a dai Servizi e/o dalla raccolta del Gioco Lecito CP_1 mediante AWP e/o dall'Attività di Raccolta e/o dal Servizio svolti/a/o presso
l'Esercizio nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per 2 (due), moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento”.
Sulla base di tale clausola, aveva quindi diffidato a versare CP_1 CP_2 una penale, quantificata in € 86.447,00, calcolata prendendo come “data di contestazione dell'inadempimento” la comunicazione a mezzo pec di CP_1
pag. 4 di 11 del 15.12.2023 e come data di “cessazione dell'inadempimento” i 12 mesi successivi alla data di cessazione del contratto.
I dati specifici del calcolo eseguito da sono riportati alle pagg. 7 e ss. CP_1 del ricorso introduttivo.
Stante il mancato adempimento da parte di , la ricorrente ha quindi CP_2 dato avvio al presente giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 19.9.2024, l'odierna resistente si è ritualmente costituita, opponendosi alle domande avanzate da , facendo rilevare di CP_1 aver già assolto ogni proprio onere mediante il pagamento del corrispettivo per il recesso, previsto dall'art. 12 del Contratto in importo pari ad euro 50.000,00.
Ha inoltre eccepito l'assenza di concorrenza territoriale, tenuto conto della riallocazione dei diritti concessori da parte di in altro sito nonché la CP_1 nullità della clausola relativa al divieto di concorrenza per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di criterio preordinato per il calcolo della penale, posto che il parametro utilizzato “ricavo medio giornaliero” non troverebbe corrispondenza in alcun elemento obiettivizzato.
Il moltiplicatore utilizzato. d'altro canto, ovvero il giorno della contestazione dell'inadempimento da parte della creditrice, sarebbe illogico e meramente potestativo.
La resistente infine, ha dedotto che la pattuizione di un divieto di concorrenza esteso a 12 mesi dopo la cessazione del contratto sarebbe indeterminata per difetto di causa, in quanto non si concreterebbe in una anticipata liquidazione del danno ma fungerebbe unicamente da “deterrente per aggravare la posizione del contraente che voglia anticipatamente recedere dal rapporto contrattuale”.
La previsione di cui all'art.56 dovrebbe pertanto, secondo , ritenersi CP_2 nulla ab origine, costituendo pattuizione il cui unico effetto è un aggravamento pag. 5 di 11 delle conseguenze dell'anticipato recesso, prescindendo dalla funzione di forfettizzazione anticipata del danno che deve connotare la clausola penale.
In ogni caso, ha osservato la resistente che la penale dovrebbe essere ridotta, richiamando a tal proposito i principi affermati nella pronuncia del Tribunale di Milano n. 7514/24, pronunciata in fattispecie analoga (doc. 6 ). CP_2
3. Ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento della nullità della clausola pattizia relativa al divieto di concorrenza, proposta in via riconvenzionale dalla resistente, sia infondata dovendosi considerare come l'art. 56 disciplini, al primo comma, il divieto del gestore di porre in essere attività in concorrenza col concessionario in costanza del rapporto contrattuale sull'intero territorio nazionale e, al secondo comma, preveda il medesimo divieto per i dodici mesi successivi alla cessazione del contratto, su base comunale.
Il patto di non concorrenza è quindi delimitato nello spazio e nel tempo e deve ritenersi valido ai sensi dell'art. 2596 c.c.
Parimenti infondata appare l'eccezione di mancanza di causa di tale patto, trattandosi di patto previsto normativamente ( e, come tale, ritenuto dotato di valida causa giuridica) al fine di tutelare diversi aspetti dell'attività imprenditoriale quali la protezione e salvaguardia di informazioni sensibili e strategiche, di investimenti eseguiti per lo sviluppo di una attività, di salvaguardia della clientela acquisita.
4. Deduce la resistente che tali esigenze sarebbero superate in fatto dalla circostanza che avrebbe riallocato in altro sito i relativi diritti ma tale CP_1 circostanza non consente di escludere il danno causato al concessionario dalla condotta del gestore, in quanto è del tutto ragionevole presumere che una buona parte dei clienti che in quel punto vendita fruivano di servizi forniti per conto di si siano successivamente avvalsi, senza soluzione di continuità, dei CP_1
pag. 6 di 11 servizi offerti dal medesimo punto vendita per conto di altro concessionario, con ciò creandosi un danno certo e immediato per . CP_1
5. La resistente non ha contestato l'avvio di attività in concorrenza, attività in ogni caso provata da mediante la produzione in giudizio di: CP_1
a) ticket di giocata effettuata in data 30.07.2023 con logo Goldbet e riferimento al Punto Vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E, codice concessione 72000 e codice diritto 92781 (doc. 9);
b) verbale d'accesso e controllo degli apparecchi da divertimento effettuato in data 05.12.2023 presso il Punto Vendita sito in Palermo, Via Oreto 326 D-E
(doc. 10), dal quale risulta la presenza, all'interno dei locali del Punto
Vendita, di n. 11 apparecchi funzionanti ed attivi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) cd. "AWP", appartenenti a concessionari diversi da (Lottomatica, Gamenet e Global); CP_1
c) licenza rilasciata dalla Questura di Palermo in data 3.11.2023 con cui la
SI.ra veniva autorizzata all'esercizio di giochi pubblici Controparte_2
(punto di raccolta scommesse) di cui all'art. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 convertito con modificazioni dal art. 1 comma 926 della legge 28 dicembre 2015 n 208. nel locale sito in Palermo, Via Oreto
326 D-E (doc. 11);
d) estratto del sito ufficiale di ADM, ove si evince l'associazione del punto vendita de quo con il concessionario GO (doc. 12).
Deve pertanto ritenersi sussistente in fatto il presupposto per l'applicazione delle penali contrattualmente pattuite a tutela del patto di non concorrenza, calcolate dalla ricorrente secondo i criteri dettati all'art. 56 del Contratto.
In particolare, ha calcolato le penali con riguardo alla violazione CP_1 riferita agli apparecchi AWP e all'attività in concorrenza svolta nel settore delle scommesse, sulla base degli estratti conto prodotti dalla medesima ricorrente pag. 7 di 11 (doc. 15-18), mai contestati dalla resistente, trasfusi in un foglio excel riassuntivo.
Le penali così calcolate ammontano complessivamente ad euro 86.447,00 (di cui euro 84.025,00 riferiti alla raccolta scommesse ed euro 2.422 per apparecchi
AWP) e in relazione a tale importo ha chiesto la condanna della CP_1 resistente in questa sede.
6. Ciò premesso, fermo il diritto al conseguimento di penale da parte di , CP_1 ritiene la giudicante che siano pienamente condivisibili le motivazioni che hanno condotto questo medesimo Tribunale, con la pronuncia n. 7514/24 del 30 luglio
2024 resa in fattispecie del tutto analoga e richiamata dalla resistente, a ritenere sussistenti i presupposti per la riduzione della clausola penale.
Il Tribunale, nella citata sentenza, ha richiamato, a fondamento della propria decisione, la pertinente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che "In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta" (Cass. S.U. 13 settembre 2005 n.18128).
Ugualmente pertinente, ai fini del decidere, appare l'ulteriore sentenza richiamata secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento- ma tale
pag. 8 di 11 interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. 6 dicembre 2012 n.
21994).
7. Sulla base di tali criteri orientativi, nel caso in esame, la penale come determinata da in base alla previsione contrattuale comporterebbe la CP_1 corresponsione da parte di di importo pari a un anno intero di ricavi CP_2 del concessionario, con ciò creando un evidente squilibrio nel sinallagma contrattuale.
Se infatti è indubbia la sussistenza di un interesse di al rispetto del CP_1 patto di non concorrenza da parte di , stante lo sviamento di clientela CP_2 determinato dall'avvio senza soluzione di continuità di attività in concorrenza da parte di quest'ultima (interesse autonomo e distinto da quello tutelato dal corrispettivo versato per il recesso anticipato), è altrettanto indubbio che la cessazione del rapporto si è verificata dopo oltre quattro anni di esecuzione al momento del perfezionamento del recesso, con ragionevole presunzione di un apprezzabile ritorno degli investimenti eseguiti da . CP_1
Non può inoltre non essere considerato che il calcolo operato da non CP_1 sembra tenere in conto la circostanza che il contratto non sia cessato per tutti i comparti previsti ma sia proseguito per il settore VLT, con evidente affievolimento del danno concorrenziale, stante la perdurante presenza di nel punto vendita. CP_1
pag. 9 di 11 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte ritiene il Tribunale che la penale vada ridotta, in via equitativa, alla somma di € 30.000,00 per quanto attiene all'attività di scommesse ed € 1.500,00 in riferimento agli apparecchi AWP.
Ne deriva la condanna della resistente al pagamento della somma di €31.500 a titolo di penale ai sensi dell'art 56 del contratto, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
8. Il regolamento delle spese processuali deve essere eseguito sulla base della prevalente soccombenza della resistente, con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in applicazione del DM 55/2014 e modifiche successive in base al valore della domanda accolta e dell'attività difensiva espletata, in assenza di scritti difensivi finali e attività istruttoria e così per complessivi € 2.550,00 per compensi
(di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive a accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) condanna la ditta individuale al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 31.500,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. Controparte_1
1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo a titolo di penale contrattualmente dovuta, come ridotta all'esito del giudizio,
b) condanna la ditta individuale al rimborso delle spese Controparte_2 processuali in favore di liquidate in complessivi € 2.550,00 per Controparte_1
pag. 10 di 11 compensi, oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive a accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9.8.2025
La giudice
Licinia Petrella
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