Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5365/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5365/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DOMENICO MORELLI, N. 24 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
ARGENZIO RAFFAELLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in , Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. CALABRO' GIUSEPPE
( ) CORSO GARIBALDI 109 SALERNO;
C.F._3 Controparte_2
( C.SO GARIBALDI 109 84100 SALERNO, dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA contumace
(c.f.: ; CP_4 C.F._6
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_5 C.F._7
CONVENUTOA contumace
Pagina 1 di 6
CORSO GARIBALDI 109 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CALABRO' GIUSEPPE
(c.f.: ) e dell'Avv. ( C.F._3 Controparte_2 C.F._4
C.SO GARIBALDI N.109 84100 SALERNO;
dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_7 C.F._9
CORSO GARIBALDI 109 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CALABRO' GIUSEPPE
(c.f.: ) e dell'Avv. ( C.F._3 Controparte_2 C.F._4
C.SO GARIBALDI 109 84100 SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_4 Controparte_8
e non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati. Controparte_5
Nel merito, va rigettata la domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dei sig.ri , , e Controparte_1 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_5
atteso che il credito a tutela del quale l'istituto di credito ha agito, con la presente azione, è stato ritenuto privo di fondamento (per mancanza di prove) dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 726/2023, passata in giudicato.
Pertanto, nel caso di specie manca un presupposto per poter agire in revocatoria ovvero un credito la cui esistenza è stata esclusa con la sopra menzionata sentenza.
Tuttavia, la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da
, nei confronti del quale, dunque, è passata in giudicato la sentenza di primo Controparte_6
grado n. 2584/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto, ed, in parziale accoglimento della domanda monitoria, condannava gli opponenti (tra cui ), in solido, al pagamento in favore della banca opposta della Controparte_6
somma di € 678.455,91, quale saldo debitore del c/c n. 923221, oltre agli interessi legali dal
28.2.2013 al saldo.
Pagina 2 di 6 Ciò chiarito e ritenuto sussistente nei confronti di il presupposto Controparte_6
dell'esistenza del credito, si tratta di vagliare la fondatezza dell'azione revocatoria in relazione agli altri elementi richiesti dalla legge per poter procedere alla revocatoria dell'atto pubblico di donazione rep. 39825 racc. n. 17738 per Notaio di Salerno del 9 Persona_1
novembre 2012, stipulato da garante delle obbligazioni assunte dalla Controparte_6 verso l'istituto di credito, in favore del Sig. Parte_2 CP_4
Quanto al presupposto oggettivo va chiarito che esso (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dal garante, che i beni immobili oggetto di donazione erano gli unici nella titolarità di esso garante e sui quali il creditore (attore) avrebbe potuto rivalersi.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Peraltro, nell'azione revocatoria intentata nei confronti di un garante, non è consentito prendere in considerazione il patrimonio dei coobbligati (nel caso di specie il patrimonio immobiliare della società per affermare l'insussistenza dei presupposti Parte_2
della revocatoria stessa.
La Suprema Corte ha infatti più volte precisato, con motivazione condivisibile a cui questo Tribunale aderisce, che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ., sez. 3, n. 8315/2017; nello stesso senso, in precedenza, sez. 2, n.
6486/2011 e sez. 1, n. 12770/2007, in motivaz.).
Pagina 3 di 6 Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al garante ( ) il requisito Controparte_6
della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (sorto al momento dell'apertura di credito), dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr.
Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Invero, nell'ipotesi di apertura di credito e di finanziamento, infatti, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (sul punto Cass., 9 aprile 2009, n. 8680 secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", ed anche Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
Come noto, quando l'azione revocatoria concerne, come nel caso di specie, un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente, non è necessaria la prova del consilium fraudis (art. 2901 co. 1 n. 2 c.c., cfr. Cass. n. 17867/2007 in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non
è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, Cass. n. 5072/2009 "l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso").
Pagina 4 di 6 Nel caso di specie, il convenuto garante, appartenente al medesimo nucleo familiare e avente uno specifico ruolo all'interno della società garantita (socio), non Parte_2
poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto di credito (attore).
Pertanto, la donazione in questione va dichiarata inefficace nei confronti della banca attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e nei Controparte_6 CP_4
confronti della banca attrice e la soccombenza di quest'ultima nei confronti di CP_1
e e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55,
[...] Controparte_7
tenuto conto del valore della causa (del credito) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di revocatoria dell'atto di donazione rep. 39824 racc. n. 17737 per
Notaio di Salerno del 9 novembre 2012, stipulato da Persona_1 CP_1
in favore della Sig. e dell'atto di donazione del 9
[...] Persona_2
novembre 2012 per Notar rep. n. 39826, racc. n. 17739, posto in essere Persona_1
dal Sig. in favore della Sig. Controparte_7 Controparte_8
2) In accoglimento dell'azione revocatoria dichiara l'inefficacia dell'atto pubblico di donazione rep. 39825 racc. n. 17738 per Notaio di Salerno del 9 Persona_1
novembre 2012, stipulato da in favore del Sig. Controparte_6 CP_4
3) ordina al Conservatore di procedere all'annotazione e trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità;
4) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_6 CP_4
che si liquidano Controparte_9
in euro 1.713,00 per spese vive ed euro 17.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) condanna al Controparte_9
pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti e Giuseppe Controparte_2
Calabrò, difensori di e dichiaratisi anticipatari, Controparte_1 Controparte_7
che si liquidano in euro 17.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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