Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 28/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 da
Parte 1 nata Torino, il 2 giugno 1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc. Codice Fiscale 1 residente in [...] con l'Avv. Donata Piantanida presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. Codice Fiscale 2 residente in [...], Corso Sempione 10 con l'Avv. Donata Piantanida presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI LL (CN)
(anno 2004 atto n.11 reg. parte II serie) A)
x separati consensualmente con verbale in data 19 marzo 2013 omologato con decreto del 10 maggio 2013
'nata il [...], cittadina italiana;
ERsona 1 nato il [...], cittadino italiano;
ERsona 2
,
nata il [...], cittadina italiana. ERsona 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli minori ER 2 e ER_3 sono affidata a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse di cui all'art 337 ter terzo comma c.c. ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore.
2) ER_2 e ER 3 sono collocati prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Dare atto che anche la figlia ER 1, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a vivere con la Signora Pt_1
3) il Signor Pt 2 terrà per 2 e ER 3 con sé:
a) a settimane alterne: da lunedì, in serata sino mercoledì con rientro a scuola e da giovedì, all'uscita da scuola, sino al lunedì con rientro a scuola;
b) nella settimana successiva, da mercoledì sera sino a giovedì mattina quando ER_2 e ER_3 rientreranno a scuola;
c) in occasione dele vacanze natalizie di ogni anno, ER_2 e ER_3 trascorreranno con il padre la giornata del 24 dicembre, dalle ore 11 del mattino sino alle ore 10 del 25 dicembre, quando il padre accompagnerà i figli presso la madre. ER_2 e ER_3 trascorreranno con la madre la giornata del 25 dicembre, dalle ore 10 del mattino sino al mattino del 26 dicembre.
Il restante periodo delle vacanze natalizie - dal 26 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche
- sarà suddiviso in due periodi come segue: dal 26 dicembre al 31 dicembre nel pomeriggio e dal 31 dicembre nel pomeriggio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche: negli anni dispari ERsona_4 trascorreranno il primo di tali periodi con il padre ed il secondo con la madre, mentre negli anni pari
ER_2 e ER 3 trascorreranno il primo di tali periodi con la madre ed il secondo con il padre;
d) in occasione delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
e) in occasione delle vacanze estive, per tre settimane da individuarsi nei mesi di luglio ed agosto, concordando il periodo con la Signora Pt_1 entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Le modalità di frequentazione di cui al punto che precede potranno essere variate su accordo dei genitori e tenendo conto dei desideri e degli impegni di ER_2 e di ER 3 rispettivamente di anni 16
e di anni 14, mentre per quanto attiene alle frequentazioni di ER_1 con il padre, la stessa si accorderà direttamente con il Signor Pt 2 dandone adeguata comunicazione alla Signora
Pt 1
5) il Signor Pt 2 si obbliga a corrispondere alla Signora Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ER_1, ER_2 e ER_3 l'importo di € 4.000,00 mensili per 12 mensilità annue, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a novembre 2025 e base novembre 2024;
6) il Signor Pt 2 si obbliga, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese extra assegno indicate nelle Linee Guida 14 novembre 2017 approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, secondo quanto ivi previsto anche per quanto attiene alle modalità del consenso e del rimborso, Linee
Guida da intendersi qui integralmente ritrascritte.
7) il c.d. Assegno Unico per i figli ER 1, ER 2 e ER 3 (ovvero altra prestazione analoga) se erogato, sarà percepita al 100% dalla Signora Pt 1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque alcun assegno divorzile è stato previsto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI IN
(Cuneo) in data 4 dicembre 2004 dai Signori Parte_2 Parte 3 e
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI LL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Basiglio e San Mauro Torinese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza