TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292/2023 R.G.L. promossa
DA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore Parte_1
della società con sede legale in Controparte_1
Misilmeri (Pa), rappresentata e difesa dall'avvocato Dalia Lo Burgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Misilmeri (Pa), Viale Europa, 298.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
“ , proponeva opposizione avverso le ordinanze- Controparte_1
ingiunzione n. OI-000935296 protocollo .5500.09/03/2023.0032774 e n. OI- CP_2
1 000934463 protocollo .5500.09/03/2023.0032776, notificate in data 17.03.2023, CP_2
con le quali le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983
e succ.modif., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2016.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ordinanza per la mancata allegazione degli atti prodromici in essa richiamati, l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione perché prescritte, il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata;
concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di: “IN VIA
PRELIMINARE, SOSPENDERE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE
l'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione N. OI-000935296 e N. OI-000934463 stante la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, che ne legittimano la sospensione;
- nel merito, in accoglimento delle ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all e, per l'effetto, CP_2
DICHIARARE LA NULLITÀ DELLE'ORDINANZE OPPOSTE;
- in via subordinata, si chiede l'applicazione dell'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016 con possibilità di estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta pari a metà della sanzione amministrativa rideterminata, dunque ad euro
5000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato a mezzo pec in data CP_2
15.12.2023 (cfr. nota di deposito del 04.04.2024), sicché ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 10 giugno 2025 per il deposito delle note scritte.
L' opposizione è fondata.
2 Come noto, l'art. 14 L. 689/1981 dispone che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento(…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le disposizioni di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.lgs. n. 124/2004
(come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro), tutelano il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, racchiudendo in un unico atto di natura provvedimentale, quale è il verbale di contestazione, la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge
n 689 del 1981” (cfr. Cass.
5.11.2009 n. 23608).
Nel caso in esame, le violazioni contestate si riferiscono all'annualità 2016, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 17.03.2023, ben oltre il termine di novanta giorni di cui al citato art. 14 (cfr. produzione ricorrente).
Né l , sul quale gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova della CP_2
notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione, con le quali avrebbe contestato la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83 e ss.mm.ii.
3 Di talché, ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso non appare giustificato dalla complessità delle indagini svolte dall' , che si è limitato ad acclarare il mancato CP_2
rispetto del termine di versamento, ne consegue che l'obbligazione di pagare la somma richiesta va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981 e le ordinanze-ingiunzione opposte annullate, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-
000935296 protocollo .5500.09/03/2023.0032774 e n. OI-000934463 protocollo CP_2
.5500.09/03/2023.0032776, notificate il 17.03.2023; CP_2
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Dalia Lo Burgio quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292/2023 R.G.L. promossa
DA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore Parte_1
della società con sede legale in Controparte_1
Misilmeri (Pa), rappresentata e difesa dall'avvocato Dalia Lo Burgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Misilmeri (Pa), Viale Europa, 298.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
“ , proponeva opposizione avverso le ordinanze- Controparte_1
ingiunzione n. OI-000935296 protocollo .5500.09/03/2023.0032774 e n. OI- CP_2
1 000934463 protocollo .5500.09/03/2023.0032776, notificate in data 17.03.2023, CP_2
con le quali le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983
e succ.modif., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2016.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ordinanza per la mancata allegazione degli atti prodromici in essa richiamati, l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione perché prescritte, il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata;
concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di: “IN VIA
PRELIMINARE, SOSPENDERE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE
l'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione N. OI-000935296 e N. OI-000934463 stante la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, che ne legittimano la sospensione;
- nel merito, in accoglimento delle ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all e, per l'effetto, CP_2
DICHIARARE LA NULLITÀ DELLE'ORDINANZE OPPOSTE;
- in via subordinata, si chiede l'applicazione dell'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016 con possibilità di estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta pari a metà della sanzione amministrativa rideterminata, dunque ad euro
5000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato a mezzo pec in data CP_2
15.12.2023 (cfr. nota di deposito del 04.04.2024), sicché ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 10 giugno 2025 per il deposito delle note scritte.
L' opposizione è fondata.
2 Come noto, l'art. 14 L. 689/1981 dispone che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento(…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le disposizioni di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.lgs. n. 124/2004
(come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro), tutelano il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, racchiudendo in un unico atto di natura provvedimentale, quale è il verbale di contestazione, la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge
n 689 del 1981” (cfr. Cass.
5.11.2009 n. 23608).
Nel caso in esame, le violazioni contestate si riferiscono all'annualità 2016, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 17.03.2023, ben oltre il termine di novanta giorni di cui al citato art. 14 (cfr. produzione ricorrente).
Né l , sul quale gravava il relativo onere probatorio, ha fornito la prova della CP_2
notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione, con le quali avrebbe contestato la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83 e ss.mm.ii.
3 Di talché, ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso non appare giustificato dalla complessità delle indagini svolte dall' , che si è limitato ad acclarare il mancato CP_2
rispetto del termine di versamento, ne consegue che l'obbligazione di pagare la somma richiesta va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981 e le ordinanze-ingiunzione opposte annullate, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-
000935296 protocollo .5500.09/03/2023.0032774 e n. OI-000934463 protocollo CP_2
.5500.09/03/2023.0032776, notificate il 17.03.2023; CP_2
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Dalia Lo Burgio quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
4