Art. 29.
Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 54-ter:
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19".
Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 54-ter:
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19".