Articolo 29 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 28Articolo 30
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20 gennaio 1972
Art. 29.
Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 54-ter:
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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