Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4504/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4504/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Mengoli, C.F._2 il secondo, dall'avv. Giuseppe Milli, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.12.2024
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 28.10.2024 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 24.06.2017 e che dalla loro unione nasceva (05.09.2019); Per_1
- che, con convenzione di negoziazione assistita munita del nulla osta del Procuratore della Repubblica in data 10.08.2023, concludevano l'accordo di separazione;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 24.06.2017, è intervenuta separazione personale con convenzione di negoziazione assistita munita del nulla osta del Procuratore della
Repubblica in data 10.08.2023.
Dal giorno della convenzione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente del figlio, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 28.10.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Donato di
Lecce in data 24.06.2017 da , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...] (Atto n. 4, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2017), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donato di Lecce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 23.01.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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