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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2024 promossa da:
e entrambi rappresentai e Controparte_1 Controparte_2 difesi dall'Avv. Lara Becheri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito il Tribunale di Prato per senti accogliere le conclusioni congiuntamente depositate e di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) l' abitazione familiare posta in Prato, Via dell' Alberaccio, n. 69 restava in locazione in locazione al SI. che, allo scadere del contratto ha provveduto a recedere Controparte_1
dal contratto accollandosi tutte le spese;
3) la SI.ra , su accordo precedente ed onde evitare tensioni , ha Controparte_2
provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, sita a Montemurlo (PO) in Via Morecci ,
n. 71 insieme alla figlia;
5) Nelle more del presente accordo il SI. ha provveduto a trasferirsi in Controparte_1
altra abitazione sita a Pistoia (PT) loc. Piteglio in Via del Balzo, n. 3 stipulando nuovo contratto di locazione;
6) I coniugi sono ad oggi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 20.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Controparte_2 Controparte_1
di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato (PO), il 11.09.1977, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla deve essere disposto in quanto la figlia è maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_2 CP_1
sposati a Prato (PO) il 11.09.1977 con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 488, parte II Serie A, anno 1977;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'abitazione familiare posta in Prato, Via dell' Alberaccio, n. 69 restava in locazione in locazione al SI. che, allo scadere del contratto ha Controparte_1
provveduto a recedere dal contratto accollandosi tutte le spese;
3) la SI.ra , su accordo precedente ed onde evitare tensioni Controparte_2
, ha provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, sita a Montemurlo (PO) in Via
Morecci , n. 71 insieme alla figlia;
5) Nelle more del presente accordo il SI. ha provveduto a trasferirsi Controparte_1
in altra abitazione sita a Pistoia (PT) loc. Piteglio in Via del Balzo, n. 3 stipulando nuovo contratto di locazione;
6) I coniugi sono ad oggi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) prende atto delle seguenti condizioni:
8) le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 15.01.2025 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2024 promossa da:
e entrambi rappresentai e Controparte_1 Controparte_2 difesi dall'Avv. Lara Becheri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito il Tribunale di Prato per senti accogliere le conclusioni congiuntamente depositate e di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) l' abitazione familiare posta in Prato, Via dell' Alberaccio, n. 69 restava in locazione in locazione al SI. che, allo scadere del contratto ha provveduto a recedere Controparte_1
dal contratto accollandosi tutte le spese;
3) la SI.ra , su accordo precedente ed onde evitare tensioni , ha Controparte_2
provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, sita a Montemurlo (PO) in Via Morecci ,
n. 71 insieme alla figlia;
5) Nelle more del presente accordo il SI. ha provveduto a trasferirsi in Controparte_1
altra abitazione sita a Pistoia (PT) loc. Piteglio in Via del Balzo, n. 3 stipulando nuovo contratto di locazione;
6) I coniugi sono ad oggi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 20.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Controparte_2 Controparte_1
di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato (PO), il 11.09.1977, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla deve essere disposto in quanto la figlia è maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_2 CP_1
sposati a Prato (PO) il 11.09.1977 con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 488, parte II Serie A, anno 1977;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'abitazione familiare posta in Prato, Via dell' Alberaccio, n. 69 restava in locazione in locazione al SI. che, allo scadere del contratto ha Controparte_1
provveduto a recedere dal contratto accollandosi tutte le spese;
3) la SI.ra , su accordo precedente ed onde evitare tensioni Controparte_2
, ha provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, sita a Montemurlo (PO) in Via
Morecci , n. 71 insieme alla figlia;
5) Nelle more del presente accordo il SI. ha provveduto a trasferirsi Controparte_1
in altra abitazione sita a Pistoia (PT) loc. Piteglio in Via del Balzo, n. 3 stipulando nuovo contratto di locazione;
6) I coniugi sono ad oggi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) prende atto delle seguenti condizioni:
8) le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio del 15.01.2025 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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