TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 198
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 319/2024

    Il Comune ha adottato la determinazione e la nota comunicativa senza instaurare il contraddittorio con il ricorrente, nonostante le precedenti sentenze del TAR avessero espressamente censurato l'agire dell'amministrazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi e per mancata definizione del procedimento in contraddittorio. Le difese del Comune, secondo cui non vi fossero spazi di discrezionalità o che le parti avessero contraddetto nei precedenti giudizi, non sono fondate.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e illogicità

    Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del giudicato e all'omessa instaurazione del contraddittorio. Questo assorbirebbe ogni altra doglianza, inclusa quella relativa all'eccesso di potere, in quanto la violazione del contraddittorio è stata ritenuta ostativa alla legittimità degli atti impugnati.

  • Accolto
    Connessione con l'atto principale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti impugnati, inclusi quelli presupposti, preparatori, conseguenti e connessi.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio

    La comunicazione è stata adottata senza il preventivo contraddittorio con il ricorrente, in violazione delle statuizioni giudiziarie precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 198
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 198
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo