Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto da
CO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo De Marco e Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del dirigente dell'Area 3 - Infrastrutture e Servizi al Territorio del Comune di Siderno n. 639 del 16/05/2025, avente ad oggetto: “Ricognizione istanze dei richiedenti l'assegnazione in concessione di aree cimiteriali all'interno del cimitero di Siderno Marina in località Lenzi. Formazione elenco richiedenti”;
nonché
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto, e in ogni caso segnatamente, per quanto possa occorrere, della comunicazione del Comune di Siderno, Area 3, Infrastrutture e servizi al Territorio, Settore Urbanistica, Servizio Cimitero, in data 04/06/2025, di pretesa ottemperanza alle sentenze di codesto Ecc.mo TAR n. 319/2024 e n. 172/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 14 luglio 2025 CO LL ha impugnato la determinazione meglio in epigrafe indicata, con la quale il Dirigente dell’Area 3 – Infrastrutture e servizi al Territorio – Ufficio Cimiteri ha provveduto alla ricognizione delle istanze dei richiedenti l'assegnazione in concessione di aree cimiteriali all'interno del cimitero di Siderno Marina, approvando l’elenco aggiornato dei richiedenti, in cui il ricorrente risulta occupare la posizione n. 9 su un totale di 11 istanze. Ha impugnato anche la nota con la quale il Comune di Siderno, nel trasmettergli la predetta determinazione, lo avvisava, in ottemperanza alle sentenze di questo TAR n. 319/2024 e n. 172/2025, che in relazione alla sua istanza del 17 marzo 2023 “per rilascio concessione diritto uso suolo cimiteriale”, a seguito della ricognizione documentale e dei sopralluoghi eseguiti, non è emersa la presenza di suolo libero per la costruzione di cappelle; peraltro – si soggiunge nella nota – il progetto presentato sarebbe incompleto e l’area richiesta sarebbe “assentita da altra concessione cimiteriale, nondimeno, allo stato, sub iudice ”.
Avverso i predetti atti il ricorrente deduceva la violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 319/2024 e la loro illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e illogicità , con riferimento sia al contenuto della nota di accompagnamento della deliberazione che a quest’ultima, con particolare riguardo a varie anomalie dell’elenco allegato alla determinazione, che comprenderebbe perfino un’istanza risalente al 1977.
2. Si costituiva il Comune di Siderno con memoria e produzione documentale.
3. In vista della trattazione del merito il ricorrente depositava una memoria, cui faceva seguito una replica del Comune resistente.
4. Con breve nota depositata il 9 febbraio 2026 parte ricorrente sollecitava il Tar ad acquisire la documentazione inerente al procedimento di rilascio di una concessione risalente al 1980, menzionata per la prima volta dalla difesa del Comune nella memoria di replica.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
6. Occorre dar conto dei fatti e delle vicende contenziose che hanno preceduto e originato gli atti oggetto del presente giudizio.
6.1. In data 17 marzo 2023 il ricorrente presentava al Comune di Siderno un’istanza “per il rilascio di concessione diritto di uso di suolo cimiteriale”, individuando un’area all’interno del cimitero di Siderno Marina e allegando un progetto per la realizzazione di una cappella privata.
Con provvedimento del 15 maggio 2023 l’istanza veniva rigettata, deducendosi in senso ostativo all’accoglimento che “l’Amministrazione per poter concedere suoli cimiteriali deve: 1. divulgare un avviso ad evidenza pubblica che sarà pubblicato e pubblicizzato, nei modi e nelle forme previste per legge, sul sito istituzionale dell’Ente al quale tutti i cittadini interessati possono partecipare; 2. Nel predetto avviso pubblico saranno fornite tutte le indicazioni e la modulistica specifica per la presentazione delle istanze”.
Nell’atto si precisava, altresì, che “solo a seguito di apposito contratto di concessione del suolo, il cittadino istante potrà inoltrare gli elaborati tecnico/progettuali allo sportello elettronico del S.U.E.”.
6.1.1 Impugnato dall’interessato il predetto provvedimento, il Comune di Siderno, nel costituirsi in giudizio, richiamava la normativa regolamentare approvata con delibera consiliare n. 9/2016, nella quale è previsto che l’assegnazione dei lotti di terreni liberi in concessione per la realizzazione di cappelle avvenga “secondo la graduatoria in possesso presso l’ufficio comunale competente, seguendo l’ordine progressivo delle domande”, e gli “appositi elenchi ove inserire le istanze di concessione pervenute, organizzate secondo un ordine cronologico e differenziate a seconda delle tipologie”, pubblicati con determinazione n. 16 Reg. U.O.A.T. del 20.2.2013 e in corso di aggiornamento.
Venivano formulati anche motivi aggiunti volti a censurare la determina già impugnata con il ricorso originario, ma in relazione a distinti e ulteriori profili di illegittimità emersi a seguito delle controdeduzioni articolate dal Comune resistente con l’atto di costituzione e della documentazione allo stesso allegata.
6.1.2. Il Tribunale definiva la controversia con la sentenza n. 319 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso principale e i motivi aggiunti. In particolare il Tribunale riteneva fondata sia la prima censura del ricorso principale, di violazione dell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo l’amministrazione comunicato al ricorrente, prima dell’adozione del gravato diniego, le ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza, che quella di difetto di motivazione contenuta nei motivi aggiunti, con particolare riferimento all’integrazione postuma delle ragioni del diniego. Se, infatti, il provvedimento di rigetto richiamava solo l’omesso avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei suoli, in sede processuale la difesa civica ampliava le ragioni per le quali la richiesta del ricorrente sarebbe stata rigettata, dando atto di aver predisposto, nel 2013, degli appositi elenchi da aggiornare con le istanze successive, oltre a rappresentare la questione dell’inesistenza di spazi liberi all’interno del cimitero.
6.2. Sulla scorta della predetta sentenza, il 4/7 giugno 2024 il Comune di Siderno avvertiva il ricorrente de “l’avvio del procedimento per il riesame dell’istanza … e l’inserimento nell’elenco richieste suoli comunali approvato con determinazione n. reg. gen. 150/2013”. Dopo due atti di diffida del 17 settembre e del 24 ottobre 2024, il Comune di Siderno, in data 20 novembre 2024, comunicava al ricorrente “Che la nota in oggetto con la quale si chiedeva la concessione di un suolo cimiteriale nel cimitero di Siderno Marina, verrà riesaminata; - Che dopo l’aggiornamento dell’elenco dei richiedenti suolo per il Cimitero di Siderno, approvato con determina n Reg. Gen. 150-2013/ n 16Reg. U.O.A.T., il sig. LL verrà inserito nello stesso, seguendo l’ordine cronologico di presentazione di analoghe istanze”, contestualmente informando “Che il procedimento di cui alla nota protocollo 17974 del 7.06.2024 con la quale questo ufficio comunica l’avvio del procedimento per il riesame dell’istanza di cui alla nota prot. n 8208.23 si ritiene pertanto concluso ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90”.
6.2.1. L’interessato depositava, quindi, ricorso per ottemperanza, che veniva accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 172 del 14 maggio 2025, con la quale si evidenziava che “La nota, fortemente equivoca nella sua formulazione, pretende, infatti, di concludere il procedimento comunicando che l’istanza verrà riesaminata e il sig. LL verrà inserito nell’elenco dei richiedenti suolo per il cimitero dopo il suo aggiornamento. È evidente, invece, che il procedimento di cui alla sentenza ottemperanda non solo non è stato concluso, ma non è stato neppure sostanzialmente avviato, rimandandosi la definizione della domanda ad attività futura e indeterminata, di cui lo stesso Comune non è in grado, neppure in questa sede, di offrire minimi elementi concreti”.
Si fissava, quindi, l’obbligo del Comune di Siderno di ottemperare, entro il termine di giorni novanta, alla sentenza n. 319/24, con un provvedimento espresso che, garantito il contraddittorio , definisca la richiesta del ricorrente di concessione di suolo cimiteriale libero (come indicato nel progetto) per la realizzazione di una cappella, definizione che potrà eventualmente passare dall’aggiornamento della graduatoria esistente, quantomeno con riferimento alla zona di Siderno Marina.
7. Ciò premesso, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo dell’odierno ricorso, col quale il ricorrente LL lamenta che con la determinazione impugnata e la nota del 4 giugno 2026 il Comune di Siderno ha inteso dare attuazione alle statuizioni di cui alla sentenza n. 319/2024, con le modalità prescritte dalla sentenza n. 172/2025, procedendo alla definizione dell’istanza a suo tempo presentata, passando dalla ricognizione delle istanze già presentate per il cimitero di Siderno Marina, ma in assenza di qualsiasi contraddittorio.
Entrambe le sentenze di questo Tar avevano censurato l’ agere del Comune con espresso riferimento all’omessa instaurazione del contraddittorio con il privato: con la sentenza n. 319/24 si era accolta la censura sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la successiva pronuncia n. 172/25, accertata l’inottemperanza dell’Ente alla predetta sentenza, si era rimarcato l’obbligo di definire il procedimento in contraddittorio con l’interessato.
La determinazione dirigenziale n. 639/25 che è anche attuativa delle pronunce di questo Tar concernenti l’istanza presentata dal ricorrente - visto che il Comune “non ha approvato sin dal 2013 altro elenco dei richiedenti suoli nel Cimitero di Siderno Marina” (così nella determina n. 639/25) e proprio in considerazione di quanto disposto da questo Tribunale “ha colmato una lacuna amministrativa di lunga data” (così nella memoria di costituzione in giudizio) - e la nota del 4/6 giugno 2025 con la quale la determinazione viene trasmessa al sig. LL, con le precisazioni sopra riportate in relazione alla sorte della sua istanza, sono state adottate dal Comune di Siderno in violazione dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio, più volte stigmatizzato.
7.1. Sul punto il Comune, nelle sue difese, per un verso, ha sostenuto che mancassero spazi di discrezionalità che potessero rendere utile l’interlocuzione col privato tanto che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; per altro verso, ha affermato che le parti hanno adeguatamente contraddetto nel corso dei due giudizi precedenti (aggiungendo, incidentalmente, anche nei rispettivi procedimenti: pag. 7) e che comunque il Comune ha sempre tenuto un atteggiamento di piena collaborazione e trasparenza.
La tesi difensiva non è fondata. Posto che non vi è traccia di alcun contraddittorio procedimentale, la difesa del Comune omette di considerare ciò che è palese e che pure qui è stato ribadito, ossia che il contraddittorio preventivo col ricorrente vincitore è stato disposto da questo giudice, in entrambe le sentenze già pronunciate.
Il fatto che poi il Comune, in giudizio, fornisca documenti e indichi circostanze, anche ulteriori e diverse da quelle pure emergenti dagli atti che adotta, lungi dal sostanziare un comportamento collaborativo e trasparente, rende, al contrario, ancora meno lineare l’azione amministrativa, in palese violazione di un elementare obbligo di clare loqui cui l’agire pubblico deve essere improntato per lasciar intendere in modo completo, chiaro e tempestivo le ragioni dei propri provvedimenti, anche se negativi o non integralmente satisfattivi.
7.2. Tra l’altro, - tornando ai dati concreti della vicenda che ci occupa - non solo l’elenco dei richiedenti l’assegnazione in concessione di aree cimiteriali include più istanze rispetto a quelle che erano state rese note e – contrariamente a quanto affermato in giudizio – non tutte riguardanti cappelle, ma nella nota di risposta diretta al ricorrente, si dà atto che la definizione della sua istanza, pendente dal 2023, ha richiesto un’attività istruttoria – ricognizione documentale e sopralluoghi – da cui sarebbero emersi elementi ostativi sin ad ora non rappresentati e di cui non risulta affatto che la parte sia stata previamente informata.
Pertanto, come correttamente evidenziato anche nel corpo del secondo motivo, l’instaurazione di un contraddittorio sarebbe stata, non solo dovuta in ragione della specifica statuizione giurisdizionale, ma ancora più necessaria in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha adotto ragioni ostative nuove e ulteriori, rispetto a quelle poste a base dei precedenti atti, come la pendenza di altre otto richieste antecedenti a quella del ricorrente, l’assenza di aree libere, l’esistenza di una concessione già rilasciata sull’area individuata dal ricorrente e ancora la presenza di una controversia proprio su detta concessione e, da ultimo, che il progetto presentato sarebbe incompleto.
8. Quanto fin qui stabilito rende ovviamente superflua la disamina dell’istanza istruttoria del 9 febbraio 2026 formulata dalla parte in relazione alla “istanza del 1977, cui afferisce la concessione di suolo del 1980, ... relativa alla ditta contro la quale pende, innanzi codesto Ill.mo Tribunale, il giudizio RG 634/2024 che ha ad oggetto, tra l’altro, proprio la validità della concessione cimiteriale illo tempore rilasciata e relativa al medesimo lotto di suolo cimiteriale richiesto dal ricorrente”.
9. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Siderno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA SC |
IL SEGRETARIO