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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), con l'avv. PASCALE DE FALCO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. ANTONINO DE SILVESTRI e Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. ENRICO BECCARO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito in principalità:
1 − per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza della notifica del precetto datato 02.03.2023, notificato il 06.03.2023, ovvero la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza dello stesso atto di precetto;
− per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalla sentenza n°341/2023 del Tribunale Ordinario di
Vicenza e di cui all'atto di precetto opposto;
nel merito in subordine:
− per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare l'errato calcolo degli interessi moratori, e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo ed invalido il precetto opposto, ovvero rideterminare l'importo degli interessi qualora dovuti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta
Nel merito:
- rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- spese e compensi di lite rifusi.
In subordine:
- dichiarare cessata materia del contendere;
- condannare al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio secondo il Pt_1
criterio della c.d. soccombenza virtuale.
2 MOTIVAZIONE
1. Fatto
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 791/19 del 13.3.2019 questo Tribunale ha intimato a Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di € 250.222,05, oltre ad interesse e Controparte_1
spese. Il credito azionato in via monitoria traeva origine da un contratto di appalto risalente al
2015.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione ed il relativo giudizio (n. Parte_1
2950/19 R.G.) si è concluso, in primo grado, con la sentenza di questo Tribunale n. 341/23, pubblicata il 14.2.2023, di rigetto dell'opposizione.
Sulla scorta di detta sentenza, ha notificato a in data 6.3.2023, un Controparte_1 Parte_1
precetto recante l'intimazione al pagamento della somma complessiva di € 396.825,55.
1.2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 341/23, instaurando avanti la Corte Parte_1
d'Appello di Venezia il giudizio n. 595/23 R.G. Nell'ambito di tale procedimento la Corte
d'Appello, con ordinanza 28.6.2023, ha disposto, ex art 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, subordinata alla prestazione da parte dell'appellante di una cauzione, nelle forme della fideiussione bancaria, per l'importo di €
350.000,00. Detta cauzione è stata dimessa da il 19.9.2023. Parte_1
All'esito del giudizio d'appello, la Corte d'Appello, con la sentenza n. 2213/24 del 3.12.2024, ha riformato la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo n. 791/2019 e condannando l'appellante a pagare a la minore somma di € 43.090,45, oltre Controparte_1
interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 7.11.2016 al saldo.
3 1.3 Con separato giudizio n. 7753/18 R.G., instaurato nel 2018 avanti questo Tribunale, a seguito di una procedura di istruzione preventiva, ha chiesto che venissero accertati Parte_1
i vizi delle opere eseguite dall'appaltatore Controparte_1
Con sentenza n. 1265/24 del 25.6.2024, il Tribunale di Vicenza, a definizione del giudizio in questione, ha condannato al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 127.718,79. La sentenza non è stata appellata nei termini.
1.4 Con pignoramento dell'11.4.2023, facendo seguito al precetto notificato Controparte_1
il 6.3.2023, ha dato corso all'esecuzione coattiva nei confronti di per ottenere il Parte_1
pagamento del credito riconosciuto in suo favore dalla sentenza n. 341/23 di questo Tribunale, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nell'ambito della procedura esecutiva (n. 1171/23 R.G.Es.) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 23.5.2024, ha sospeso l'esecuzione, stante il provvedimento assunto ex art. 283
c.p.c. dalla Corte d'Appello.
Con provvedimento del 18.3.2025, a definizione della procedura esecutiva, il GE ha assegnato a la somma di € 12.185,59. Detto importo deriva dalla compensazione tra il Controparte_1
credito di oggetto di esecuzione, come ridimensionato a seguito della Controparte_1
sentenza n. 2213/24 della Corte d'Appello, ed il controcredito vantato da derivante Parte_1
dalla sentenza n. 1265/24 del Tribunale di Vicenza.
1.5 Va precisato che alcuni dei citati provvedimenti non sono stati versati in atti (infatti con la comparsa conclusionale dell'attrice, che riporta un elenco di documenti asseritamente allegati, non risulta invero prodotto alcun documento) e tuttavia la loro esistenza non è contestata dalle parti.
4
2. Svolgimento del processo
2.1 Con atto di citazione notificato il 27.3.2023 ha proposto opposizione al precetto Parte_1
notificato da il 6.3.2023 e opposizione agli atti esecutivi. Ha chiesto che Controparte_1
venisse accertata, in principalità, la nullità della notifica del precetto o del precetto stesso nonché l'insussistenza del credito di cui al precetto e del diritto della convenuta di agire in esecuzione. In subordine, ha chiesto venisse rideterminato l'importo degli interessi richiesti in precetto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna Controparte_1
dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
2.2 Con ordinanza 22.6.2023 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata dall'attrice. Quest'ultima ha proposto reclamo (n. 1124/24 R.G.) avverso l'ordinanza 226.2023. Il giudice del reclamo, con ordinanza 11.5.2024, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata disposta dalla
Corte d'Appello, ha accolto il gravame, rinviando al definitivo la regolazione delle spese del procedimento.
2.3 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.5.2025.
3. Ragioni della decisione
3.1 Preliminarmente giova chiarire che l'avvenuta conclusione della procedura esecutiva mediante assegnazione non fa venir meno la materia del contendere, né l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente, rispetto all'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione
5 determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti (Cass. n.
4528/19, rv. 652748; n. 20924/17, rv. 645478; n. 18350/14, rv. 632105).
3.2 Nella presente vicenda il creditore ha notificato l' atto di precetto e iniziato l'esecuzione basandosi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza di primo grado con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 791/19. Solo dopo l'avvio dell'esecuzione sono intervenute la sospensione dell'efficacia del titolo disposta in via internale dal giudice d'appello e la sentenza di parziale accoglimento dell'appello, con la quale il credito dell'esecutante – quantificato nel decreto ingiuntivo in € 250.222,05 – è stato ridotto ad € 43.090,45.
La riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione - come accadrebbe in ipotesi di caducazione del titolo esecutivo (Cass. SSUU n. 25478/21, rv. 662368) – poiché in tal caso, “in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass. n.
16664/24, rv. 671377).
3.3 Gran parte degli argomenti proposti dall'attrice per contestare il diritto della convenuta di agire in esecuzione attengono alla sussistenza ed entità del credito consacrato nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione. Si tratta di censure inammissibili nel presente giudizio, introdotto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Difatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata non può essere fondata su asserite ragioni di ingiustizia della decisione, le quali vanno invece fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato
6 emesso (Cass. n. 2785/25, rv. 673776) e, ove il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo esecutivo, avanti giudice che ha cognizione della controversia tra le parti e cioè quello investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Le doglianze di questa natura, in effetti, sono state svolte da nel procedimento di merito instaurato con l'opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo e hanno trovato, in parte, accoglimento in quella sede.
3.4 Tra i motivi di opposizione inammissibili per le ragioni suindicate vi è anche quello relativo al calcolo degli interessi. Sostiene l'opponente che l'importo indicato nel precetto a titolo di interessi non sarebbe adeguatamente motivato e che, in ogni modo, gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 dovrebbero essere calcolati sull'importo dovuto al netto di IVA.
Il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza n. 341/23, notificata con il precetto, reca l'intimazione a pagare gli interessi moratori “dal dì del dovuto sino al saldo effettivo” maturati su un importo (€ 250.222.05) che espressamente include l'IVA. Quanto alla mancata specificazione della modalità di calcolo degli interessi l'opposizione è generica e non chiarisce se ed in qual modo il calcolo degli interessi del precettante sarebbe difforme dal titolo. Con l'eccezione relativa all'importo capitale sul quale calcolare gli interessi, la difesa attorea pone in dubbio, invero, la correttezza, non tanto del precetto, quanto del titolo di formazione giudiziale, con ciò che ne deriva, per quanto detto, in termini di inammissibilità dell'opposizione.
3.5 L'opponente ha eccepito la nullità o inesistenza della notifica del precetto, in quanto eseguita al difensore e non alla parte personalmente, in violazione degli artt. 479 comma 3 e
480 comma 4 c.p.c. Trattasi di censura da inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
La nullità della notifica di cui si duole l'attrice – non potendosi parlare, in un simile caso, di notificazione radicalmente inesistente - deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento
7 dello scopo. Infatti la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno: avendo il debitore proposto opposizione all'esecuzione congiuntamente all'opposizione agli atti, prima che l'esecuzione venisse iniziata, vi è la prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta e che il vizio non ha arrecato al precettato un concreto pregiudizio al diritto di difesa (Cass. n. 15378/06, rv. 593562; n. 11290/20, rv. 658097).
4. Conclusioni e spese
4.1 Il diritto di di agire in esecuzione per i titoli oggetto del precetto opposto Controparte_1
(quelli cioè cui attiene il titolo esecutivo notificato unitamente al precetto, ovvero la sentenza n. 341/23) risulta, all'esito della riforma in appello della suddetta sentenza, ridimensionato alla minor somma riconosciuta dal giudice d'appello. Nella procedura esecutiva il giudice dell'esecuzione, operando una compensazione tra le parti, ha dedotto dal credito di
[...]
come riconosciuto dalla Corte d'Appello, il controcredito di di natura CP_1 Parte_1
risarcitoria; tale controcredito, tuttavia, è questione che esula da questo giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale l'opponente non ha proposto, sul punto, uno specifico motivo di opposizione.
4.2 I motivi di opposizione proposti in atto di citazione risultano, se esaminati sulla base della situazione in essere al tempo dell'avvio della causa, inammissibili o privi di fondamento. Il fatto che l'esecuzione, iniziata nell'aprile 2023, sia stata dapprima sospesa e poi definita con un provvedimento che ha riconosciuto a un credito inferiore all'importo Controparte_1
precettato è una circostanza che dipende da fatti sopravvenuti ed estranei alle ragioni che potevano essere fatte valere in sede di opposizione a precetto e agli atti esecutivi. Da un lato l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata in parte accolta, dall'altra la debitrice precettata ha visto riconosciuto in suo favore un credito risarcitorio nei confronti della precettante che essa
8 ha fatto valere in un separato giudizio e che, quando questa causa è iniziata, era ancora sub iudice.
Ciò determina, in sede di regolazione delle spese di lite, la condanna ex art. 91 c.p.c. della parte opponente.
Con riguardo al sub procedimento di reclamo, per il quale invoca la rifusione delle Parte_1
spese, va osservato che:
− trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la liquidazione delle spese relative è rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 12898/21, rv. 661381);
− l'accoglimento del reclamo è stato determinato, non da un vizio dell'ordinanza impugnata e dall'originaria fondatezza dei motivi dell'opposizione a precetto, ma dalla sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata disposta dalla Corte d'Appello.
Le spese di lite vengono definite, come in dispositivo, in riferimento al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che, in conseguenza della riforma in appello del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 341/23 del Tribunale di Vicenza, ha di agire in esecuzione Controparte_1
nei confronti di per i titoli oggetto del precetto opposto, nei limiti delle somme Parte_1
indicate nella sentenza n. 2213/24 della Corte d'Appello di Venezia;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
16.330,00, di cui € 14.200,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
9 Vicenza, 6 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), con l'avv. PASCALE DE FALCO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. ANTONINO DE SILVESTRI e Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. ENRICO BECCARO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito in principalità:
1 − per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza della notifica del precetto datato 02.03.2023, notificato il 06.03.2023, ovvero la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza dello stesso atto di precetto;
− per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalla sentenza n°341/2023 del Tribunale Ordinario di
Vicenza e di cui all'atto di precetto opposto;
nel merito in subordine:
− per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare l'errato calcolo degli interessi moratori, e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo ed invalido il precetto opposto, ovvero rideterminare l'importo degli interessi qualora dovuti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta
Nel merito:
- rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- spese e compensi di lite rifusi.
In subordine:
- dichiarare cessata materia del contendere;
- condannare al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio secondo il Pt_1
criterio della c.d. soccombenza virtuale.
2 MOTIVAZIONE
1. Fatto
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 791/19 del 13.3.2019 questo Tribunale ha intimato a Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di € 250.222,05, oltre ad interesse e Controparte_1
spese. Il credito azionato in via monitoria traeva origine da un contratto di appalto risalente al
2015.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione ed il relativo giudizio (n. Parte_1
2950/19 R.G.) si è concluso, in primo grado, con la sentenza di questo Tribunale n. 341/23, pubblicata il 14.2.2023, di rigetto dell'opposizione.
Sulla scorta di detta sentenza, ha notificato a in data 6.3.2023, un Controparte_1 Parte_1
precetto recante l'intimazione al pagamento della somma complessiva di € 396.825,55.
1.2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 341/23, instaurando avanti la Corte Parte_1
d'Appello di Venezia il giudizio n. 595/23 R.G. Nell'ambito di tale procedimento la Corte
d'Appello, con ordinanza 28.6.2023, ha disposto, ex art 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, subordinata alla prestazione da parte dell'appellante di una cauzione, nelle forme della fideiussione bancaria, per l'importo di €
350.000,00. Detta cauzione è stata dimessa da il 19.9.2023. Parte_1
All'esito del giudizio d'appello, la Corte d'Appello, con la sentenza n. 2213/24 del 3.12.2024, ha riformato la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo n. 791/2019 e condannando l'appellante a pagare a la minore somma di € 43.090,45, oltre Controparte_1
interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 7.11.2016 al saldo.
3 1.3 Con separato giudizio n. 7753/18 R.G., instaurato nel 2018 avanti questo Tribunale, a seguito di una procedura di istruzione preventiva, ha chiesto che venissero accertati Parte_1
i vizi delle opere eseguite dall'appaltatore Controparte_1
Con sentenza n. 1265/24 del 25.6.2024, il Tribunale di Vicenza, a definizione del giudizio in questione, ha condannato al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 127.718,79. La sentenza non è stata appellata nei termini.
1.4 Con pignoramento dell'11.4.2023, facendo seguito al precetto notificato Controparte_1
il 6.3.2023, ha dato corso all'esecuzione coattiva nei confronti di per ottenere il Parte_1
pagamento del credito riconosciuto in suo favore dalla sentenza n. 341/23 di questo Tribunale, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nell'ambito della procedura esecutiva (n. 1171/23 R.G.Es.) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 23.5.2024, ha sospeso l'esecuzione, stante il provvedimento assunto ex art. 283
c.p.c. dalla Corte d'Appello.
Con provvedimento del 18.3.2025, a definizione della procedura esecutiva, il GE ha assegnato a la somma di € 12.185,59. Detto importo deriva dalla compensazione tra il Controparte_1
credito di oggetto di esecuzione, come ridimensionato a seguito della Controparte_1
sentenza n. 2213/24 della Corte d'Appello, ed il controcredito vantato da derivante Parte_1
dalla sentenza n. 1265/24 del Tribunale di Vicenza.
1.5 Va precisato che alcuni dei citati provvedimenti non sono stati versati in atti (infatti con la comparsa conclusionale dell'attrice, che riporta un elenco di documenti asseritamente allegati, non risulta invero prodotto alcun documento) e tuttavia la loro esistenza non è contestata dalle parti.
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2. Svolgimento del processo
2.1 Con atto di citazione notificato il 27.3.2023 ha proposto opposizione al precetto Parte_1
notificato da il 6.3.2023 e opposizione agli atti esecutivi. Ha chiesto che Controparte_1
venisse accertata, in principalità, la nullità della notifica del precetto o del precetto stesso nonché l'insussistenza del credito di cui al precetto e del diritto della convenuta di agire in esecuzione. In subordine, ha chiesto venisse rideterminato l'importo degli interessi richiesti in precetto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna Controparte_1
dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
2.2 Con ordinanza 22.6.2023 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata dall'attrice. Quest'ultima ha proposto reclamo (n. 1124/24 R.G.) avverso l'ordinanza 226.2023. Il giudice del reclamo, con ordinanza 11.5.2024, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata disposta dalla
Corte d'Appello, ha accolto il gravame, rinviando al definitivo la regolazione delle spese del procedimento.
2.3 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.5.2025.
3. Ragioni della decisione
3.1 Preliminarmente giova chiarire che l'avvenuta conclusione della procedura esecutiva mediante assegnazione non fa venir meno la materia del contendere, né l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente, rispetto all'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione
5 determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti (Cass. n.
4528/19, rv. 652748; n. 20924/17, rv. 645478; n. 18350/14, rv. 632105).
3.2 Nella presente vicenda il creditore ha notificato l' atto di precetto e iniziato l'esecuzione basandosi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza di primo grado con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 791/19. Solo dopo l'avvio dell'esecuzione sono intervenute la sospensione dell'efficacia del titolo disposta in via internale dal giudice d'appello e la sentenza di parziale accoglimento dell'appello, con la quale il credito dell'esecutante – quantificato nel decreto ingiuntivo in € 250.222,05 – è stato ridotto ad € 43.090,45.
La riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione - come accadrebbe in ipotesi di caducazione del titolo esecutivo (Cass. SSUU n. 25478/21, rv. 662368) – poiché in tal caso, “in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass. n.
16664/24, rv. 671377).
3.3 Gran parte degli argomenti proposti dall'attrice per contestare il diritto della convenuta di agire in esecuzione attengono alla sussistenza ed entità del credito consacrato nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione. Si tratta di censure inammissibili nel presente giudizio, introdotto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Difatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata non può essere fondata su asserite ragioni di ingiustizia della decisione, le quali vanno invece fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato
6 emesso (Cass. n. 2785/25, rv. 673776) e, ove il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo esecutivo, avanti giudice che ha cognizione della controversia tra le parti e cioè quello investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Le doglianze di questa natura, in effetti, sono state svolte da nel procedimento di merito instaurato con l'opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo e hanno trovato, in parte, accoglimento in quella sede.
3.4 Tra i motivi di opposizione inammissibili per le ragioni suindicate vi è anche quello relativo al calcolo degli interessi. Sostiene l'opponente che l'importo indicato nel precetto a titolo di interessi non sarebbe adeguatamente motivato e che, in ogni modo, gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 dovrebbero essere calcolati sull'importo dovuto al netto di IVA.
Il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza n. 341/23, notificata con il precetto, reca l'intimazione a pagare gli interessi moratori “dal dì del dovuto sino al saldo effettivo” maturati su un importo (€ 250.222.05) che espressamente include l'IVA. Quanto alla mancata specificazione della modalità di calcolo degli interessi l'opposizione è generica e non chiarisce se ed in qual modo il calcolo degli interessi del precettante sarebbe difforme dal titolo. Con l'eccezione relativa all'importo capitale sul quale calcolare gli interessi, la difesa attorea pone in dubbio, invero, la correttezza, non tanto del precetto, quanto del titolo di formazione giudiziale, con ciò che ne deriva, per quanto detto, in termini di inammissibilità dell'opposizione.
3.5 L'opponente ha eccepito la nullità o inesistenza della notifica del precetto, in quanto eseguita al difensore e non alla parte personalmente, in violazione degli artt. 479 comma 3 e
480 comma 4 c.p.c. Trattasi di censura da inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
La nullità della notifica di cui si duole l'attrice – non potendosi parlare, in un simile caso, di notificazione radicalmente inesistente - deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento
7 dello scopo. Infatti la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno: avendo il debitore proposto opposizione all'esecuzione congiuntamente all'opposizione agli atti, prima che l'esecuzione venisse iniziata, vi è la prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta e che il vizio non ha arrecato al precettato un concreto pregiudizio al diritto di difesa (Cass. n. 15378/06, rv. 593562; n. 11290/20, rv. 658097).
4. Conclusioni e spese
4.1 Il diritto di di agire in esecuzione per i titoli oggetto del precetto opposto Controparte_1
(quelli cioè cui attiene il titolo esecutivo notificato unitamente al precetto, ovvero la sentenza n. 341/23) risulta, all'esito della riforma in appello della suddetta sentenza, ridimensionato alla minor somma riconosciuta dal giudice d'appello. Nella procedura esecutiva il giudice dell'esecuzione, operando una compensazione tra le parti, ha dedotto dal credito di
[...]
come riconosciuto dalla Corte d'Appello, il controcredito di di natura CP_1 Parte_1
risarcitoria; tale controcredito, tuttavia, è questione che esula da questo giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale l'opponente non ha proposto, sul punto, uno specifico motivo di opposizione.
4.2 I motivi di opposizione proposti in atto di citazione risultano, se esaminati sulla base della situazione in essere al tempo dell'avvio della causa, inammissibili o privi di fondamento. Il fatto che l'esecuzione, iniziata nell'aprile 2023, sia stata dapprima sospesa e poi definita con un provvedimento che ha riconosciuto a un credito inferiore all'importo Controparte_1
precettato è una circostanza che dipende da fatti sopravvenuti ed estranei alle ragioni che potevano essere fatte valere in sede di opposizione a precetto e agli atti esecutivi. Da un lato l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata in parte accolta, dall'altra la debitrice precettata ha visto riconosciuto in suo favore un credito risarcitorio nei confronti della precettante che essa
8 ha fatto valere in un separato giudizio e che, quando questa causa è iniziata, era ancora sub iudice.
Ciò determina, in sede di regolazione delle spese di lite, la condanna ex art. 91 c.p.c. della parte opponente.
Con riguardo al sub procedimento di reclamo, per il quale invoca la rifusione delle Parte_1
spese, va osservato che:
− trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la liquidazione delle spese relative è rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 12898/21, rv. 661381);
− l'accoglimento del reclamo è stato determinato, non da un vizio dell'ordinanza impugnata e dall'originaria fondatezza dei motivi dell'opposizione a precetto, ma dalla sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata disposta dalla Corte d'Appello.
Le spese di lite vengono definite, come in dispositivo, in riferimento al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che, in conseguenza della riforma in appello del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 341/23 del Tribunale di Vicenza, ha di agire in esecuzione Controparte_1
nei confronti di per i titoli oggetto del precetto opposto, nei limiti delle somme Parte_1
indicate nella sentenza n. 2213/24 della Corte d'Appello di Venezia;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
16.330,00, di cui € 14.200,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
9 Vicenza, 6 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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