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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BA PP, OR
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4315/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380974 19 802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate Riscossione): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 1° giugno 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita in pari data a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, Ricorrente_1, nella qualità di socio della società “NOMINATIVO di Nominativo_1 e Ricorrente_1”, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038097419802, notificata il 5 maggio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 6.639,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per gli anni 2008, 2009 e 2012.
La ricorrente lamentava innanzitutto la violazione dell'art. 2304 c. c., per essere l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa, si doleva della mancata notifica degli atti presupposti e lamentava il difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti prodromici.
Il 30 ottobre 2025 si costituiva la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, che documentava la notifica della cartella, eseguita il 14, e non 5, maggio 2025, deduceva la legittimità del procedimento impositivo e chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, dopo il deposito di una memoria illustrativa nell'interesse della ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la cartella impugnata, notificata il 14 maggio 2025 e scaturita da un ruolo consegnato il 10 maggio 2024,
è stato richiesto il pagamento della tassa sui rifiuti dovuta dalla ricorrente nella indicata qualità di socia per gli anni 2008, 2009 e 2012: la cartella, come si desume dal dettaglio degli importi, è stata preceduta da una intimazione di pagamento, la n. 290346 del 29 luglio 2019, della quale la cartella riporta la data di notifica
(30 novembre 2019), ma che la ricorrente assume di non avere mai ricevuto.
Non si è costituita in giudizio Società_1 s. p. a. in liquidazione, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a dedurre la legittimità della procedura di riscossione, senza interloquire in merito alle specifiche eccezioni contenute in ricorso.
Non essendovi alcuna prova della notifica di atti validatamente interruttivi della prescrizione quinquennale della tassa, che è quella pretesa per gli anni 2008, 2009 e 2012, il ricorso non può che essere accolto in relazione al secondo motivo.
Quanto al primo motivo rileva la Corte che esso si fonda su un assunto che è in qualche misura smentito dalla stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente.
Sostiene quest'ultima che “il debitore originario non è Ricorrente_1 ma la Società_2 SNC di Nominativo_1 e Ricorrente_1, di cui è socia la ricorrente nella cui qualità gli è stato notificato l'atto impugnato ed oggi agisce”, e avrebbe valore decisivo l'art. 2304 c. c., secondo cui “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”: alla violazione del beneficium excussionis conseguirebbe la nullità della cartella. La ricorrente cita a tal proposito un ampio stralcio della motivazione di Cass. 27 settembre 2018, n. 23260, che produce anche per intero, e rappresenta che l'orientamento avrebbe ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, di cui riporta, limitatamente alla massima che produce, la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020.
Giova però rilevare che con l'arresto da ultimo citato, volto a comporre un contrasto di giurisprudenza relativo appunto alla possibilità per il socio di far valere il beneficium excussionis a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento e alle conseguenze dell'inosservanza del beneficium, le SU disattendono espressamente l'orientamento minoritario, rappresentato, tra le altre, dalla citata sentenza n. 23260 del
2018, secondo cui l'iscrizione a ruolo che violi il beneficium excussionis conforma l'attività di riscossione determinandone l'illegittimità, che si riverbera sulla predisposizione e sulla notificazione della cartella, con la conseguenza, propugnata dall'odierna ricorrente con il primo motivo, “che sarebbe nulla la cartella di pagamento notificata direttamente all'obbligato in via sussidiaria in violazione del beneficium excussionis”.
È una conseguenza che la sentenza del 2020 respinge, pur prendendo le distanze anche dall'orientamento maggioritario opposto, secondo cui il beneficio di preventiva escussione opererebbe solo in sede esecutiva.
Vi si legge che appare “eccessivo l'orientamento minoritario, là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere la notificazione della cartella al socio, la quale, altrimenti, sarebbe nulla ab origine. La violazione del beneficium excussionis non configura difatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendi d'impugnazione appartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto riscossivo impugnato, ex art. 47 del d. lgs. n. 546/92. In tal caso, per ottenere la sospensione occorre provare il fumus boni iuris, ossia o, in radice, l'insussistenza della qualità di socio illimitatamente responsabile, o la violazione dell'ordine; è altresì necessario che l'istante evidenzi la propria situazione economica, gli effetti lesivi irreversibili e inadeguatamente ristorabili dell'esecuzione e, comunque, l'intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso”.
L'esclusione di un vizio della cartella presuppone la possibilità dell'ente di procedere validamente alla emissione di atti prodromici all'esecuzione forzata anche nei confronti del socio, ma è al tempo stesso fatta salva la reazione del socio, ovvero la possibilità di quest'ultimo di far valere il beneficio senza attendere la fase esecutiva, dovendosi spostare il confronto sul piano dell'onere della prova.
Le conclusioni a cui perviene la citata decisione delle Sezioni Unite sono condensate nella massima: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c. c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (nello stesso senso è orientata tutta la giurisprudenza successiva: v. tra tante Cass. 12 novembre 2025, n. 29815; Cass. 23 giugno 2025, n. 16878). Fatta applicazione del principio al caso di specie, il primo motivo di ricorso, sia pure con le precisazioni che precedono, appare accoglibile al pari del secondo, posto che, riguardando la pretesa una società in nome collettivo, l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale gravava sull'ente creditore che lo ha del tutto ignorato.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate
Riscossione in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente. Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice estensore (dott. Nominativo_2) Il presidente (dott. Carmelo ADILE)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BA PP, OR
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4315/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00380974 19 802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate Riscossione): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 1° giugno 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita in pari data a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, Ricorrente_1, nella qualità di socio della società “NOMINATIVO di Nominativo_1 e Ricorrente_1”, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038097419802, notificata il 5 maggio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 6.639,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per gli anni 2008, 2009 e 2012.
La ricorrente lamentava innanzitutto la violazione dell'art. 2304 c. c., per essere l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa, si doleva della mancata notifica degli atti presupposti e lamentava il difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti prodromici.
Il 30 ottobre 2025 si costituiva la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, che documentava la notifica della cartella, eseguita il 14, e non 5, maggio 2025, deduceva la legittimità del procedimento impositivo e chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, dopo il deposito di una memoria illustrativa nell'interesse della ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la cartella impugnata, notificata il 14 maggio 2025 e scaturita da un ruolo consegnato il 10 maggio 2024,
è stato richiesto il pagamento della tassa sui rifiuti dovuta dalla ricorrente nella indicata qualità di socia per gli anni 2008, 2009 e 2012: la cartella, come si desume dal dettaglio degli importi, è stata preceduta da una intimazione di pagamento, la n. 290346 del 29 luglio 2019, della quale la cartella riporta la data di notifica
(30 novembre 2019), ma che la ricorrente assume di non avere mai ricevuto.
Non si è costituita in giudizio Società_1 s. p. a. in liquidazione, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a dedurre la legittimità della procedura di riscossione, senza interloquire in merito alle specifiche eccezioni contenute in ricorso.
Non essendovi alcuna prova della notifica di atti validatamente interruttivi della prescrizione quinquennale della tassa, che è quella pretesa per gli anni 2008, 2009 e 2012, il ricorso non può che essere accolto in relazione al secondo motivo.
Quanto al primo motivo rileva la Corte che esso si fonda su un assunto che è in qualche misura smentito dalla stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente.
Sostiene quest'ultima che “il debitore originario non è Ricorrente_1 ma la Società_2 SNC di Nominativo_1 e Ricorrente_1, di cui è socia la ricorrente nella cui qualità gli è stato notificato l'atto impugnato ed oggi agisce”, e avrebbe valore decisivo l'art. 2304 c. c., secondo cui “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”: alla violazione del beneficium excussionis conseguirebbe la nullità della cartella. La ricorrente cita a tal proposito un ampio stralcio della motivazione di Cass. 27 settembre 2018, n. 23260, che produce anche per intero, e rappresenta che l'orientamento avrebbe ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, di cui riporta, limitatamente alla massima che produce, la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020.
Giova però rilevare che con l'arresto da ultimo citato, volto a comporre un contrasto di giurisprudenza relativo appunto alla possibilità per il socio di far valere il beneficium excussionis a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento e alle conseguenze dell'inosservanza del beneficium, le SU disattendono espressamente l'orientamento minoritario, rappresentato, tra le altre, dalla citata sentenza n. 23260 del
2018, secondo cui l'iscrizione a ruolo che violi il beneficium excussionis conforma l'attività di riscossione determinandone l'illegittimità, che si riverbera sulla predisposizione e sulla notificazione della cartella, con la conseguenza, propugnata dall'odierna ricorrente con il primo motivo, “che sarebbe nulla la cartella di pagamento notificata direttamente all'obbligato in via sussidiaria in violazione del beneficium excussionis”.
È una conseguenza che la sentenza del 2020 respinge, pur prendendo le distanze anche dall'orientamento maggioritario opposto, secondo cui il beneficio di preventiva escussione opererebbe solo in sede esecutiva.
Vi si legge che appare “eccessivo l'orientamento minoritario, là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere la notificazione della cartella al socio, la quale, altrimenti, sarebbe nulla ab origine. La violazione del beneficium excussionis non configura difatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendi d'impugnazione appartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto riscossivo impugnato, ex art. 47 del d. lgs. n. 546/92. In tal caso, per ottenere la sospensione occorre provare il fumus boni iuris, ossia o, in radice, l'insussistenza della qualità di socio illimitatamente responsabile, o la violazione dell'ordine; è altresì necessario che l'istante evidenzi la propria situazione economica, gli effetti lesivi irreversibili e inadeguatamente ristorabili dell'esecuzione e, comunque, l'intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso”.
L'esclusione di un vizio della cartella presuppone la possibilità dell'ente di procedere validamente alla emissione di atti prodromici all'esecuzione forzata anche nei confronti del socio, ma è al tempo stesso fatta salva la reazione del socio, ovvero la possibilità di quest'ultimo di far valere il beneficio senza attendere la fase esecutiva, dovendosi spostare il confronto sul piano dell'onere della prova.
Le conclusioni a cui perviene la citata decisione delle Sezioni Unite sono condensate nella massima: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c. c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (nello stesso senso è orientata tutta la giurisprudenza successiva: v. tra tante Cass. 12 novembre 2025, n. 29815; Cass. 23 giugno 2025, n. 16878). Fatta applicazione del principio al caso di specie, il primo motivo di ricorso, sia pure con le precisazioni che precedono, appare accoglibile al pari del secondo, posto che, riguardando la pretesa una società in nome collettivo, l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale gravava sull'ente creditore che lo ha del tutto ignorato.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate
Riscossione in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente. Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice estensore (dott. Nominativo_2) Il presidente (dott. Carmelo ADILE)