Articolo 7 della Legge 13 luglio 1995, n. 295
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 luglio 1995
Art. 7. (Sanatoria) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1 marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1 luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 142 , nonche' quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge , relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.
Entrata in vigore il 25 luglio 1995
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